sabato 15 febbraio 2025

Conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro: due ordinanze chiariscono i limiti normativi

 

Conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di lavoro: due ordinanze chiariscono i limiti normativi

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

Recenti provvedimenti del Consiglio di Stato e del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Veneto hanno affrontato il delicato tema della conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, alla luce delle modifiche normative introdotte dal Decreto-Legge n. 20/2023.

Il quadro normativo di riferimento

Il Decreto-Legge n. 20 del 10 marzo 2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 50 del 5 maggio 2023, ha apportato significative modifiche al Testo Unico sull'Immigrazione (D.Lgs. n. 286/1998), eliminando la possibilità di convertire il permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro. Tuttavia, l’articolo 7 del decreto ha introdotto una disciplina transitoria, consentendo la conversione solo per determinate tipologie di permessi già in corso di validità prima dell’entrata in vigore della riforma.

Le decisioni giurisprudenziali

Il TAR del Veneto, con ordinanza del 4 settembre 2024, ha esaminato il caso di un cittadino straniero a cui la Questura aveva negato la conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso per lavoro subordinato. Il giudice amministrativo ha confermato la legittimità del provvedimento, evidenziando che il Decreto-Legge n. 20/2023 ha eliminato questa possibilità e che la disciplina transitoria non si applica ai permessi per cure mediche.

Successivamente, il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 3747 del 25 settembre 2024, ha confermato l’interpretazione del TAR Veneto, ribadendo che la normativa attuale non prevede alcuna conversione per i permessi di soggiorno per cure mediche, salvo che la richiesta sia stata presentata prima del 10 marzo 2023.

Implicazioni per i cittadini stranieri

Queste pronunce confermano un’interpretazione restrittiva della normativa, escludendo la possibilità di conversione per coloro che hanno ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche dopo l’entrata in vigore del Decreto-Legge n. 20/2023. Pertanto, per chi si trova in questa situazione, sarà necessario valutare altre opzioni per regolarizzare la propria posizione in Italia, come l’eventuale presentazione di una nuova istanza per protezione speciale o per altri motivi previsti dalla legge.

Si tratta di una questione di grande rilevanza pratica, che evidenzia ancora una volta la necessità di un'interpretazione chiara e coerente delle norme in materia di immigrazione, evitando incertezze che possano penalizzare i cittadini stranieri e le loro possibilità di integrazione socio-lavorativa.


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venerdì 14 febbraio 2025

Conversione del Permesso di Soggiorno da Lavoro Stagionale a Subordinato: Il TAR Emilia-Romagna (Sent. n. 71/2025 del 12 febbraio 2025) Conferma il Requisito delle 39 Giornate Prima della Domanda

 

Conversione del Permesso di Soggiorno da Lavoro Stagionale a Subordinato: Il TAR Emilia-Romagna (Sent. n. 71/2025 del 12 febbraio 2025) Conferma il Requisito delle 39 Giornate Prima della Domanda

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, con sentenza n. 71/2025 del 12 febbraio 2025, ha rigettato il ricorso proposto contro il diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato, ribadendo che il requisito delle 39 giornate lavorative deve essere maturato prima della presentazione della domanda di conversione.

Il Fulcro della Controversia: Quando Devono Essere Maturate le 39 Giornate?

L’amministrazione aveva negato la conversione del permesso di soggiorno al ricorrente, ritenendo che il numero minimo di 39 giornate lavorative non fosse stato raggiunto prima della presentazione della richiesta di conversione. Il ricorrente, invece, sosteneva che tale requisito potesse essere maturato anche successivamente alla domanda, purché la continuità lavorativa fosse garantita.

La Decisione del TAR: Un’Applicazione Rigorosa della Normativa

Il TAR, nel respingere il ricorso, ha confermato l’interpretazione adottata dall’amministrazione, affermando che:

  • Il lavoratore straniero che richiede la conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato deve dimostrare di aver già completato le 39 giornate di lavoro al momento della presentazione della domanda;
  • Non è possibile integrare il requisito in un momento successivo, anche se il rapporto di lavoro è ancora attivo e prosegue dopo la domanda;
  • La norma va interpretata in maniera rigida, senza lasciare margini di discrezionalità all’amministrazione nella valutazione della continuità del rapporto lavorativo.

Nel caso specifico, il ricorrente aveva svolto giornate di lavoro dal 15 marzo 2023 al 14 giugno 2023 e dal 5 luglio 2023 al 20 agosto 2023, mentre la domanda di conversione era stata presentata in data 27 marzo 2023. Pertanto, alla data di presentazione della richiesta, il requisito minimo non risultava ancora soddisfatto.

Le Conseguenze della Sentenza

La pronuncia del TAR Emilia-Romagna si inserisce in un quadro giurisprudenziale che applica un’interpretazione rigorosa dei requisiti previsti per la conversione del permesso di soggiorno. Tale impostazione può determinare effetti penalizzanti per i lavoratori stranieri, che potrebbero vedersi negata la possibilità di stabilizzarsi nel mercato del lavoro italiano per mere ragioni formali.

Questa decisione solleva criticità in relazione alla realtà del settore del lavoro stagionale, dove la durata effettiva del rapporto di lavoro può essere influenzata da fattori esterni, come le condizioni climatiche o le esigenze produttive delle aziende agricole. Inoltre, l’imposizione del requisito delle 39 giornate lavorative prima della domanda di conversione potrebbe ostacolare la regolarizzazione di molti lavoratori, anche quando vi sia una prospettiva concreta di continuità occupazionale.

Conclusione

La sentenza del TAR Emilia-Romagna evidenzia ancora una volta le difficoltà burocratiche che i lavoratori stranieri devono affrontare per ottenere la conversione del loro permesso di soggiorno. L’applicazione rigida e formalistica della normativa rischia di compromettere il percorso di integrazione di chi, pur avendo un’attività lavorativa in corso, non riesce a soddisfare un requisito temporale che potrebbe non dipendere dalla sua volontà.

Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

lunedì 10 febbraio 2025

La Questura è obbligata a fissare l’appuntamento per la protezione complementare: nuova ordinanza del Tribunale di Venezia

 

La Questura è obbligata a fissare l’appuntamento per la protezione complementare: nuova ordinanza del Tribunale di Venezia

Introduzione

Una recente ordinanza del Tribunale di Venezia ha ribadito l'obbligo della Questura di fissare l’appuntamento per la formalizzazione della domanda di protezione complementare, riaffermando il diritto del richiedente ad accedere alla procedura amministrativa. La decisione rappresenta un importante precedente per coloro che si trovano in una situazione di stallo a causa dell'inerzia della Pubblica Amministrazione.

Il Caso

Il ricorrente aveva presentato una formale richiesta di protezione complementare presso la Questura competente, ma non aveva ricevuto alcuna risposta. Nonostante numerosi solleciti, l’Amministrazione non aveva fissato l’appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda, lasciando il richiedente in una condizione di irregolarità amministrativa.

Di fronte a questo immobilismo, il richiedente ha deciso di adire le vie legali, proponendo un ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 c.p.c., volto a ottenere un ordine giudiziale per la fissazione dell’appuntamento e l’avvio della procedura amministrativa.

La Decisione del Tribunale

Il Tribunale di Venezia ha accolto parzialmente il ricorso, confermando che:

  1. L’inerzia della Questura viola il diritto del richiedente di accedere alla protezione complementare. Anche solo per rigettare la richiesta, l’Amministrazione ha il dovere di fissare un appuntamento e formalizzare la domanda.

  2. Il ritardo nell'avvio della procedura configura un pericolo concreto per il richiedente, che rimane esposto al rischio di irregolarità e possibile rimpatrio forzato senza aver potuto esercitare pienamente il proprio diritto alla protezione.

  3. L’ordine di fissazione dell’appuntamento è immediatamente esecutivo, e la Questura è tenuta a darne seguito senza ulteriori ritardi.

Tuttavia, il Giudice ha chiarito che la decisione sull'accoglimento o il rigetto della domanda di protezione complementare rimane di competenza dell'Amministrazione e non può essere anticipata in sede giudiziaria.

Implicazioni della Sentenza

Questa ordinanza conferma un orientamento sempre più consolidato nella giurisprudenza di merito: la Pubblica Amministrazione non può negare l’accesso alla protezione complementare attraverso il silenzio o l’inerzia procedurale. Se un richiedente ha manifestato la volontà di accedere alla protezione, la Questura è obbligata a procedere con l’istruttoria e a consentire la presentazione formale della domanda.

Inoltre, il provvedimento rafforza il concetto di tutela giurisdizionale nei confronti di prassi amministrative scorrette o dilatorie, permettendo ai richiedenti di ottenere giustizia in tempi più rapidi attraverso strumenti come il ricorso ex art. 700 c.p.c..

Conclusioni

Questa decisione rappresenta un significativo passo avanti nella tutela dei diritti dei richiedenti protezione complementare, confermando che il silenzio amministrativo non può tradursi in una negazione di fatto dei diritti fondamentali.

Per chi si trovasse in una situazione simile, è consigliabile agire tempestivamente per far valere i propri diritti, eventualmente con il supporto di un legale esperto in diritto dell'immigrazione.


Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione Europea – ID: 280782895721-36

mercoledì 5 febbraio 2025

Il Permesso di Soggiorno per Cure Mediche: Una Tutela Fondamentale per il Diritto alla Salute

 

Il Permesso di Soggiorno per Cure Mediche: Una Tutela Fondamentale per il Diritto alla Salute

Il permesso di soggiorno per cure mediche rappresenta uno strumento essenziale nel garantire il diritto alla salute e all'unità familiare, soprattutto per quei nuclei che si trovano a fronteggiare gravi patologie. Il caso esaminato riguarda una famiglia residente in Italia, il cui membro più giovane è affetto da una malattia genetica rara e invalidante, la fibrosi cistica, che richiede cure continuative e la presenza costante dei genitori come assistenti primari.

Il Quadro Normativo di Riferimento

Il rilascio di questo tipo di permesso si fonda sull’art. 19, comma 2, lettera d-bis, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), il quale vieta l’espulsione degli stranieri che necessitano di cure essenziali per la propria sopravvivenza o che assistono familiari in situazioni di grave vulnerabilità. Questo principio è ulteriormente rafforzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 44/2022, che ha sancito il diritto del padre di un minore gravemente malato di ottenere un permesso per garantire il suo supporto.

Anche la giurisprudenza sovranazionale si pone a tutela di questi diritti:

  • Art. 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo): tutela la vita privata e familiare, imponendo agli Stati di garantire misure positive per l’unità familiare.
  • Convenzione sui Diritti del Fanciullo: riconosce il superiore interesse del minore e il diritto alla salute come diritti imprescindibili.
  • Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE: rafforza il diritto alla vita familiare e alla salute.

Il Caso Analizzato

Nel caso specifico, una minore affetta da fibrosi cistica, che richiede cure complesse e continuative, ha già ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche insieme alla madre. Tuttavia, il padre, nonostante il suo ruolo cruciale come assistente familiare, è privo di un titolo di soggiorno. Il mancato rilascio di un permesso in suo favore rappresenta una violazione grave dei principi sopra citati, mettendo a rischio sia la salute della minore sia l’unità del nucleo familiare.

L'Importanza del Ruolo Genitoriale

Le cure richieste da questa patologia comprendono:

  • Terapie farmacologiche e respiratorie giornaliere.
  • Supporto nutrizionale e monitoraggio continuo.
  • Assistenza durante ricoveri e visite mediche.

La presenza del genitore, in questo caso del padre, è fondamentale non solo per il supporto pratico ma anche per l’equilibrio psicologico del minore. L’assenza di un permesso per cure mediche per il padre crea una disparità nella tutela dei diritti della famiglia e ostacola il benessere del minore.

Le Richieste alla Pubblica Amministrazione

La famiglia ha richiesto alla Questura competente:

  1. Il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche in favore del padre, che possa garantire la piena assistenza alla figlia malata.
  2. La fissazione di un appuntamento per attivare la procedura e la consegna della documentazione necessaria.
  3. L’adozione di una procedura semplificata per garantire un esito rapido, data la gravità della situazione.

Giurisprudenza a Sostegno

La recentissima ordinanza del Tribunale di Bologna (R.G. n. 11014/2021) ha ribadito l’obbligo delle Questure di ricevere e istruire le domande di permesso di soggiorno per cure mediche, censurando rifiuti informali o basati su meri formalismi. Il diritto alla salute, in tali casi, deve prevalere su ogni altro aspetto.

Conclusione

Questo caso sottolinea l’importanza di un approccio amministrativo che privilegi i diritti fondamentali della persona, in particolare del minore, e la necessità di garantire una tutela effettiva e non solo formale. La salute e il benessere della minore dipendono dalla possibilità che entrambi i genitori possano essere presenti e attivamente coinvolti nel percorso terapeutico.

L’auspicio è che le autorità competenti accolgano rapidamente la richiesta della famiglia, riconoscendo il diritto del padre al permesso di soggiorno per cure mediche, per tutelare l’integrità familiare e garantire una qualità di vita dignitosa alla minore.


Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

Hashtag

#DirittoAllaSalute #Immigrazione #UnitàFamiliare #FibrosiCistica #PermessoDiSoggiorno #TutelaMinori #DirittiUmani #CEDU #CorteCostituzionale #AvvocatoImmigrazione

Il Permesso di Soggiorno per Cure Mediche: Una Tutela Fondamentale per il Diritto alla Salute

 

Il Permesso di Soggiorno per Cure Mediche: Una Tutela Fondamentale per il Diritto alla Salute

Il permesso di soggiorno per cure mediche rappresenta uno strumento essenziale nel garantire il diritto alla salute e all'unità familiare, soprattutto per quei nuclei che si trovano a fronteggiare gravi patologie. Il caso esaminato riguarda una famiglia residente in Italia, il cui membro più giovane è affetto da una malattia genetica rara e invalidante, la fibrosi cistica, che richiede cure continuative e la presenza costante dei genitori come assistenti primari.

Il Quadro Normativo di Riferimento

Il rilascio di questo tipo di permesso si fonda sull’art. 19, comma 2, lettera d-bis, del D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’Immigrazione), il quale vieta l’espulsione degli stranieri che necessitano di cure essenziali per la propria sopravvivenza o che assistono familiari in situazioni di grave vulnerabilità. Questo principio è ulteriormente rafforzato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 44/2022, che ha sancito il diritto del padre di un minore gravemente malato di ottenere un permesso per garantire il suo supporto.

Anche la giurisprudenza sovranazionale si pone a tutela di questi diritti:

  • Art. 8 della CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo): tutela la vita privata e familiare, imponendo agli Stati di garantire misure positive per l’unità familiare.
  • Convenzione sui Diritti del Fanciullo: riconosce il superiore interesse del minore e il diritto alla salute come diritti imprescindibili.
  • Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE: rafforza il diritto alla vita familiare e alla salute.

Il Caso Analizzato

Nel caso specifico, una minore affetta da fibrosi cistica, che richiede cure complesse e continuative, ha già ottenuto un permesso di soggiorno per cure mediche insieme alla madre. Tuttavia, il padre, nonostante il suo ruolo cruciale come assistente familiare, è privo di un titolo di soggiorno. Il mancato rilascio di un permesso in suo favore rappresenta una violazione grave dei principi sopra citati, mettendo a rischio sia la salute della minore sia l’unità del nucleo familiare.

L'Importanza del Ruolo Genitoriale

Le cure richieste da questa patologia comprendono:

  • Terapie farmacologiche e respiratorie giornaliere.
  • Supporto nutrizionale e monitoraggio continuo.
  • Assistenza durante ricoveri e visite mediche.

La presenza del genitore, in questo caso del padre, è fondamentale non solo per il supporto pratico ma anche per l’equilibrio psicologico del minore. L’assenza di un permesso per cure mediche per il padre crea una disparità nella tutela dei diritti della famiglia e ostacola il benessere del minore.

Le Richieste alla Pubblica Amministrazione

La famiglia ha richiesto alla Questura competente:

  1. Il rilascio di un permesso di soggiorno per cure mediche in favore del padre, che possa garantire la piena assistenza alla figlia malata.
  2. La fissazione di un appuntamento per attivare la procedura e la consegna della documentazione necessaria.
  3. L’adozione di una procedura semplificata per garantire un esito rapido, data la gravità della situazione.

Giurisprudenza a Sostegno

La recentissima ordinanza del Tribunale di Bologna (R.G. n. 11014/2021) ha ribadito l’obbligo delle Questure di ricevere e istruire le domande di permesso di soggiorno per cure mediche, censurando rifiuti informali o basati su meri formalismi. Il diritto alla salute, in tali casi, deve prevalere su ogni altro aspetto.

Conclusione

Questo caso sottolinea l’importanza di un approccio amministrativo che privilegi i diritti fondamentali della persona, in particolare del minore, e la necessità di garantire una tutela effettiva e non solo formale. La salute e il benessere della minore dipendono dalla possibilità che entrambi i genitori possano essere presenti e attivamente coinvolti nel percorso terapeutico.

L’auspicio è che le autorità competenti accolgano rapidamente la richiesta della famiglia, riconoscendo il diritto del padre al permesso di soggiorno per cure mediche, per tutelare l’integrità familiare e garantire una qualità di vita dignitosa alla minore.


Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

Hashtag

#DirittoAllaSalute #Immigrazione #UnitàFamiliare #FibrosiCistica #PermessoDiSoggiorno #TutelaMinori #DirittiUmani #CEDU #CorteCostituzionale #AvvocatoImmigrazione

martedì 4 febbraio 2025

Il Tribunale di Cagliari Riconosce la Protezione Speciale: Un Caso di Rilevanza per il Diritto dell'Immigrazione

 

Il Tribunale di Cagliari Riconosce la Protezione Speciale: Un Caso di Rilevanza per il Diritto dell'Immigrazione

Autore: Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo
Registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36


Il Tribunale di Cagliari, con il decreto del 30 gennaio 2025 (R.G. 2296/2024), ha accolto il ricorso presentato da un cittadino tunisino contro il rigetto della sua domanda di protezione internazionale. Pur escludendo il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell’art. 19, commi 1.1 e 1.2, del D. Lgs. 286/1998, così come modificato dal D.L. n. 20/2023.

Motivazioni della Decisione

Il ricorrente aveva lasciato la Tunisia nel 2020, sbarcando in Italia dopo un viaggio via mare. Il diniego della protezione internazionale era motivato dall’assenza di elementi di persecuzione personale o rischio grave nel Paese d'origine, ma il Tribunale ha valorizzato l’integrazione sociale e lavorativa dell'interessato in Italia.

La decisione sottolinea che il richiedente:

  • Risiede in Italia da diversi anni,
  • Ha avuto esperienze lavorative documentate,
  • Ha dimostrato un effettivo inserimento nel tessuto sociale,
  • Sostiene economicamente la famiglia nel Paese d’origine.

Il Tribunale ha richiamato l’art. 8 della CEDU e l’art. 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, riconoscendo che un rimpatrio forzato avrebbe violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Implicazioni Giuridiche

Questa pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale consolidato, che enfatizza l’importanza del radicamento sociale come criterio per il rilascio della protezione speciale. Il decreto impone alla Questura territorialmente competente di procedere al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, con l’obbligo di rispettare la decisione giudiziaria.

Questa sentenza rappresenta un ulteriore riconoscimento della centralità dell’integrazione sociale come elemento fondante della protezione speciale, rafforzando il diritto al soggiorno per coloro che hanno costruito un legame stabile con l’Italia.


Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo
Registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

sabato 1 febbraio 2025

Diritto dell’Immigrazione e il Concetto di ReImmigrazione: Integrazione o Ritorno?

 Diritto dell’Immigrazione e il Concetto di ReImmigrazione: Integrazione o Ritorno?

Introduzione

Nel dibattito giuridico e sociale sull'immigrazione, il concetto di integrazione è spesso considerato il punto di arrivo di un percorso che inizia con l'ingresso del migrante nel Paese ospitante e si conclude con la sua piena partecipazione alla vita sociale, economica e culturale. Tuttavia, un fenomeno meno esplorato, ma in crescita, è quello della ReImmigrazione, intesa come il ritorno di un migrante nel Paese d'origine o in un terzo Stato dopo un periodo di integrazione nel Paese ospitante.

Integrazione: Un Obiettivo Giuridico e Sociale

L’integrazione degli stranieri è un obiettivo riconosciuto dal diritto dell’Unione Europea e dalle normative nazionali. Essa si fonda su pilastri quali:

  • Accesso al mercato del lavoro, spesso agevolato da permessi di soggiorno per motivi di lavoro o protezione;
  • Partecipazione sociale, attraverso il diritto all’istruzione, alla salute e alla sicurezza sociale;
  • Protezione giuridica, tramite strumenti come la protezione internazionale, speciale o complementare.

Tuttavia, l'integrazione non è sempre un processo lineare e irreversibile. Alcuni migranti, dopo aver raggiunto un buon livello di stabilità, decidono di lasciare il Paese ospitante per varie ragioni, dando vita al fenomeno della ReImmigrazione.

Il Concetto di ReImmigrazione

Con ReImmigrazione si intende il ritorno volontario o indotto di un migrante in un altro contesto migratorio dopo un periodo di stabilità in un Paese. Questo concetto si distingue dal semplice rimpatrio, che spesso avviene per cause di forza maggiore (dinieghi di protezione, espulsioni, difficoltà economiche), e si caratterizza per un elemento di scelta e pianificazione.

I motivi alla base della ReImmigrazione possono essere:

  • Aspettative non soddisfatte: il migrante, pur integrato, può non trovare nel Paese di accoglienza le opportunità sperate e decide di cercarle altrove.
  • Riconoscimento giuridico limitato: restrizioni nei rinnovi dei permessi di soggiorno o difficoltà burocratiche spingono molti a spostarsi in Stati con normative più favorevoli.
  • Legami con il Paese d’origine: il miglioramento delle condizioni economiche o politiche del Paese natale può indurre il migrante a rientrare e contribuire allo sviluppo locale con le competenze acquisite.
  • Mobilità intra-UE: molti migranti stabiliti in un Paese europeo scelgono di trasferirsi in un altro Stato membro, sfruttando il riconoscimento della protezione internazionale o del permesso di soggiorno.

ReImmigrazione e Diritto dell’Immigrazione

Il diritto dell’immigrazione deve evolversi per rispondere a queste nuove dinamiche. Alcune misure che potrebbero agevolare una ReImmigrazione consapevole e tutelata includono:

  1. Programmi di Rientro Assistito: garantire che i migranti che scelgono di lasciare il Paese possano farlo con adeguato supporto, evitando situazioni di precarietà.
  2. Mobilità intra-UE per migranti regolari: agevolare il riconoscimento di titoli di soggiorno tra Stati membri, evitando che chi ha già un’integrazione avviata debba ripartire da zero.
  3. Diritto al Rientro: prevedere meccanismi che consentano ai migranti di poter tornare nel Paese ospitante, qualora lo desiderino, senza perdere i diritti acquisiti.

Conclusione

La ReImmigrazione sfida l’idea tradizionale di immigrazione come percorso a senso unico. I legislatori e i giuristi devono tenerne conto nella costruzione di un diritto dell’immigrazione più dinamico, che riconosca la mobilità come un elemento positivo e non come una perdita. L’integrazione, infatti, non dovrebbe essere vista solo come un processo definitivo, ma anche come un capitale di esperienze e competenze che può essere speso in diversi contesti, garantendo sia la libertà individuale del migrante che il beneficio per le società coinvolte.


Avv. Fabio Loscerbo
Lobbista in materia di Migrazione e Asilo registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

Il diritto al ricongiungimento familiare tra unità del procedimento e centralità del minore Nota a ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Immigrazione, 7 aprile 2025, R.G. n. 611/2025

  Il diritto al ricongiungimento familiare tra unità del procedimento e centralità del minore Nota a ordinanza del Tribunale di Roma, Sezio...