domenica 8 febbraio 2026

Precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno: il divieto di automatismi amministrativi nella recente giurisprudenza del TAR Bologna

 Precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno: il divieto di automatismi amministrativi nella recente giurisprudenza del TAR Bologna


La presente riflessione prende le mosse da una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, che affronta un tema di costante attualità nel diritto dell’immigrazione: il rapporto tra precedenti penali dello straniero e diniego del permesso di soggiorno. Si tratta di una questione che, nella prassi delle questure, continua a essere trattata con un approccio spesso semplificato e talvolta apertamente distorsivo del quadro normativo vigente.

La decisione del TAR Bologna si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che esclude in modo netto la possibilità di fondare il diniego del titolo di soggiorno su un automatismo legato all’esistenza di precedenti penali. Il giudice amministrativo ribadisce, con argomentazione lineare e coerente, che la mera indicazione di condanne pregresse non è sufficiente a giustificare un provvedimento negativo, in assenza di una valutazione concreta, individuale e attualizzata della posizione dello straniero.

Il punto di riferimento normativo resta l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, che impone all’amministrazione un obbligo di valutazione complessiva della situazione personale. Tale disposizione, letta alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, esclude ogni forma di automatismo e richiede un effettivo bilanciamento tra gli elementi sfavorevoli, quali i precedenti penali, e quelli favorevoli, come la vita privata e familiare, il percorso lavorativo, il radicamento sociale e il tempo trascorso dai fatti oggetto di condanna.

La sentenza analizzata mette in evidenza come il vizio principale del provvedimento impugnato risieda nella carenza di motivazione. L’amministrazione si era limitata a richiamare i precedenti penali senza dar conto di alcuna valutazione discrezionale reale, né della pericolosità sociale attuale dell’interessato, né dell’evoluzione della sua condizione personale. In questo modo, la discrezionalità amministrativa si è trasformata in una decisione meramente automatica, priva di istruttoria effettiva e, proprio per questo, illegittima.

Dal punto di vista sistematico, la pronuncia del TAR Bologna conferma che il diritto dell’immigrazione non tollera scorciatoie decisionali. Il potere dell’amministrazione di incidere sul diritto al soggiorno, che ha ricadute dirette sulla vita privata, familiare e lavorativa della persona, deve essere esercitato con particolare rigore motivazionale. L’assenza di una valutazione individualizzata non rappresenta un vizio formale secondario, ma incide sulla legittimità stessa del provvedimento.

La decisione assume rilievo anche sotto il profilo pratico, poiché ribadisce un principio che dovrebbe orientare l’azione amministrativa quotidiana: i precedenti penali sono un elemento della valutazione, non il suo esito predeterminato. L’amministrazione è chiamata a dimostrare, attraverso una motivazione puntuale, perché tali precedenti risultino ancora oggi rilevanti e incompatibili con il mantenimento o il rinnovo del titolo di soggiorno, alla luce della situazione attuale dello straniero.

Il testo integrale della pubblicazione, contenente la sentenza e l’analisi giuridica di riferimento, è disponibile su Calaméo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

In conclusione, la pronuncia del TAR Bologna conferma un principio che dovrebbe essere ormai acquisito: nel diritto dell’immigrazione, la discrezionalità amministrativa non può mai degenerare in automatismo. Ogni decisione sul permesso di soggiorno deve essere il risultato di una valutazione concreta, proporzionata e motivata, capace di restituire centralità alla persona e alla sua storia, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 7 febbraio 2026

Criminal Records Are Not Enough: Bologna Administrative Court Strikes Down Automatic Residence Permit Refusal

 Criminal Records Are Not Enough: Bologna Administrative Court Strikes Down Automatic Residence Permit Refusal

A recent decision by the Administrative Court of Emilia-Romagna, based in Bologna, has once again drawn a clear line between lawful discretion and unlawful automatism in Italian immigration law. At the center of the ruling is a practice still widely used by immigration authorities: refusing or not renewing a residence permit solely on the basis of a foreign national’s criminal record.

The Court’s message is straightforward. Criminal convictions, taken alone, cannot justify the refusal of a residence permit. Public authorities are required to assess each case individually, taking into account the person’s current situation, rather than relying on past conduct as an automatic barrier.

This principle is rooted in Italian law, specifically Article 5, paragraph 5, of the Consolidated Immigration Act. That provision obliges the administration to carry out a comprehensive evaluation of the foreign national’s circumstances, balancing negative elements—such as criminal convictions—with positive factors including family life, employment history, social integration, and the time elapsed since the offences were committed.

In the case examined by the Bologna Administrative Court, the refusal decision was found to be unlawfully reasoned. The authority had merely listed the applicant’s criminal record, without explaining why those convictions still indicated a present and actual threat to public order. There was no real assessment of the individual’s personal development, reintegration into society, or private and family life. As a result, the Court annulled the refusal and sent the case back to the administration for a new and lawful examination.

From a broader perspective, the ruling confirms a trend that is increasingly evident in administrative case law. Immigration authorities do have discretion, but that discretion is not unlimited. When decisions affect fundamental aspects of a person’s life—such as the right to reside legally, work, and maintain family ties—administrative power must be exercised with care, proportionality, and proper reasoning.

The Bologna decision also carries an important practical message. Criminal records are a factor in the assessment, not the conclusion itself. Authorities must demonstrate, through a reasoned analysis, why those records remain relevant today and why they outweigh all other elements in the individual’s favor. Without such an analysis, the refusal of a residence permit cannot stand.

The full publication, including the court decision and legal analysis, is available on Calaméo at the following link:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

Ultimately, this ruling reinforces a key principle of immigration law: there are no shortcuts. Automatic decisions based on past convictions are incompatible with a legal system that requires individualized assessments and respect for proportionality. For both practitioners and foreign nationals, the message is clear—each case must be judged on its own merits.

Avv. Fabio Loscerbo

 

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venerdì 6 febbraio 2026

Les antécédents pénaux ne suffisent pas : le tribunal administratif de Bologne contre les refus automatiques de titres de séjour

 Les antécédents pénaux ne suffisent pas : le tribunal administratif de Bologne contre les refus automatiques de titres de séjour

Une décision récente du Tribunal administratif régional d’Émilie-Romagne, siège de Bologne, vient rappeler avec force un principe fondamental du droit de l’immigration italien : les antécédents pénaux d’un ressortissant étranger ne peuvent pas, à eux seuls, justifier le refus ou le non-renouvellement d’un titre de séjour.

Dans l’affaire examinée, l’administration s’était limitée à invoquer les condamnations pénales passées de l’intéressé pour refuser le renouvellement du titre de séjour, sans procéder à une analyse réelle de sa situation actuelle. Le tribunal a jugé cette approche illégitime, soulignant que le droit italien impose une évaluation individualisée et concrète de chaque situation.

Le fondement juridique de cette position se trouve dans l’article 5, paragraphe 5, du décret législatif du 25 juillet 1998, numéro 286, qui oblige l’administration à apprécier globalement la situation de l’étranger. Cela signifie que les éléments négatifs, tels que les antécédents pénaux, doivent être mis en balance avec d’autres facteurs déterminants : la vie privée et familiale, l’insertion professionnelle, le parcours d’intégration sociale et le temps écoulé depuis les faits reprochés.

Dans sa décision, le tribunal administratif de Bologne a constaté une carence manifeste de motivation. L’autorité administrative n’avait pas expliqué en quoi les condamnations passées traduisaient encore une dangerosité sociale actuelle, ni pourquoi elles devaient prévaloir sur les éléments favorables de la situation personnelle du requérant. En l’absence de cette analyse, le refus du titre de séjour a été annulé et le dossier renvoyé à l’administration pour un nouvel examen conforme aux principes de proportionnalité et de raisonnabilité.

Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle désormais bien établie. Elle rappelle que le pouvoir discrétionnaire de l’administration en matière d’immigration n’est ni absolu ni automatique. Lorsqu’une décision affecte directement la vie familiale, professionnelle et sociale d’une personne, elle doit être soigneusement motivée et fondée sur une appréciation réelle de la situation présente, et non sur une lecture mécanique du passé.

D’un point de vue pratique, le message est clair : les antécédents pénaux constituent un élément d’évaluation, mais jamais une conclusion prédéterminée. Toute décision de refus doit démontrer, de manière argumentée, pourquoi ces antécédents demeurent pertinents aujourd’hui et incompatibles avec le maintien du droit au séjour.

La publication complète, comprenant la décision du tribunal et l’analyse juridique, est disponible sur Calaméo au lien suivant :
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

En définitive, le tribunal administratif de Bologne réaffirme un principe essentiel : en droit de l’immigration, il n’existe pas de décisions automatiques légitimes. Chaque situation doit être examinée individuellement, dans le respect des garanties prévues par l’ordre juridique.

Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 5 febbraio 2026

Los antecedentes penales no bastan: el Tribunal Administrativo de Bolonia contra las denegaciones automáticas del permiso de residencia

 Los antecedentes penales no bastan: el Tribunal Administrativo de Bolonia contra las denegaciones automáticas del permiso de residencia

Una reciente decisión del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, con sede en Bolonia, vuelve a poner el foco sobre una práctica todavía muy extendida en el ámbito de la inmigración: la denegación o no renovación del permiso de residencia basada exclusivamente en los antecedentes penales de la persona extranjera.

El tribunal ha sido claro. Los antecedentes penales, por sí solos, no pueden justificar una decisión negativa. La administración está obligada a realizar una valoración individual y concreta de cada caso, teniendo en cuenta la situación actual del interesado y no limitándose a una lectura mecánica de su pasado penal.

Este principio encuentra su fundamento en el artículo 5, apartado 5, del decreto legislativo de 25 de julio de 1998, número 286, que impone a la autoridad administrativa la obligación de examinar globalmente la posición de la persona extranjera. Ello implica ponderar los elementos desfavorables, como las condenas penales, junto con otros factores relevantes: la vida privada y familiar, la estabilidad laboral, el grado de integración social y el tiempo transcurrido desde los hechos objeto de condena.

En el caso analizado por el Tribunal Administrativo de Bolonia, la decisión administrativa impugnada fue considerada ilegítima por falta de motivación. La autoridad se había limitado a mencionar los antecedentes penales sin explicar por qué estos seguían siendo indicativos de una peligrosidad social actual, ni por qué debían prevalecer sobre los elementos favorables del recorrido personal y social del interesado. Ante esta carencia, el tribunal anuló la denegación y devolvió el asunto a la administración para que procediera a un nuevo examen conforme a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Desde una perspectiva más amplia, la sentencia confirma una línea jurisprudencial cada vez más consolidada. La discrecionalidad administrativa en materia de inmigración existe, pero no es ilimitada. Cuando una decisión incide directamente en la vida familiar, laboral y social de una persona, la administración debe ejercer su poder de forma responsable, motivada y basada en una evaluación real y actual.

El mensaje práctico de la decisión es inequívoco: los antecedentes penales son un elemento de valoración, no un resultado automático. La administración debe demostrar, mediante una motivación clara y específica, por qué esos antecedentes siguen siendo relevantes hoy y por qué justifican la denegación del derecho de residencia.

La publicación completa, que incluye la decisión judicial y el análisis jurídico correspondiente, está disponible en Calaméo en el siguiente enlace:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

En definitiva, el Tribunal Administrativo de Bolonia reafirma un principio esencial del derecho de extranjería: no existen atajos ni automatismos legítimos. Cada caso debe ser examinado individualmente, respetando las garantías previstas por el ordenamiento jurídico.

Avv. Fabio Loscerbo

La presentazione della domanda di protezione internazionale nel nuovo Patto europeo su asilo e migrazione (articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 e articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351)

 

La presentazione della domanda di protezione internazionale nel nuovo Patto europeo su asilo e migrazione

(articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 e articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351)



La disciplina della presentazione della domanda di protezione internazionale nell’Unione europea, così come delineata dai regolamenti (UE) 2024/1348 e 2024/1351, segna un deciso superamento dell’impostazione previgente fondata sulla direttiva 2013/32/UE e sul regolamento Dublino III. Con l’adozione di questi regolamenti, il legislatore europeo non si limita a uniformare le procedure di esame delle domande di asilo, ma trasferisce all’interno del nucleo stesso del procedimento una serie di obblighi precisi e vincolanti a carico del richiedente, finalizzati a garantire la correttezza procedurale, la cooperazione con le autorità competenti e il rispetto dei criteri di attribuzione di competenza tra Stati membri.

L’articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1348 inserisce nel regime procedurale di protezione internazionale (cioè nella disciplina che regola l’esame di merito e la revoca degli status) una sezione dedicata agli obblighi del richiedente ai fini della presentazione della domanda e dello svolgimento della procedura stessa. Pur non essendo qui riprodotto il testo integrale, il contenuto normativo è esplicitamente pensato per tradurre in obblighi giuridici quello che, in passato, veniva talora percepito come un dovere generico di “cooperazione”. Il regolamento afferma che il richiedente deve presentare la domanda di protezione internazionale nello Stato membro individuato secondo i criteri di competenza (con specifico richiamo all’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351) e deve cooperare in modo pieno e continuativo con le autorità competenti. La cooperazione qui descritta non è meramente formale: include la produzione tempestiva e completa di dati personali, documenti di identità e ogni elemento utile rilevante ai fini della procedura; l’accettazione di modalità di comunicazione tra autorità e richiedente; l’obbligo di rendersi disponibile per il colloquio personale e per ogni atto procedurale necessario; nonché la permanenza nel territorio dello Stato competente salvo diversa indicazione dell’autorità. Il regolamento, quindi, esplicita la intima connessione tra la presentazione della domanda e l’adesione consapevole del richiedente al sistema procedurale europeo, con l’obiettivo di rendere l’esame uniforme e coerente tra gli Stati membri .

Parallelamente, l’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1351 – Obligations of the applicant and cooperation with the competent authorities – incarna il pilastro normativo che disciplina la presentazione della domanda nel quadro della determinazione dello Stato membro responsabile dell’esame e della cooperazione con le autorità. La norma prevede innanzitutto che la domanda di protezione internazionale debba essere effettivamente fatta e registrata nello Stato membro di primo ingresso (art. 17(1)); tale obbligo è formulato senza possibilità di deroga se non nei casi tassativi previsti al comma 2, che autorizzano la presentazione nello Stato membro che ha rilasciato un documento di soggiorno o un visto valido. Se il documento è scaduto o stato revocato, la domanda deve essere presentata nello Stato membro in cui il richiedente è presente al momento della domanda. Tale formulazione sostanzia un principio di ordine di ingresso che, combinato con i criteri di attribuzione di responsabilità, costituisce il nuovo sistema europeo comune di competenza, volto a limitare i cosiddetti movimenti secondari e a garantire una responsabilità statale chiara e prevedibile .

L’articolo 17 prosegue definendo l’obbligo di cooperare pienamente con le autorità competenti nella raccolta dei dati biometrici in conformità al regolamento 2024/1358 e nella comunicazione di tutti gli elementi e informazioni disponibili utili ai fini della determinazione dello Stato membro responsabile, con particolare riguardo alla produzione tempestiva di documenti di identità e alla partecipazione alle interviste. La cooperazione non riguarda solo la fase di attribuzione di competenza, ma si estende alla obbligatoria presenza nel territorio dello Stato membro competente nel corso della procedura di determinazione e, ove applicabile, nell’implementazione di un trasferimento verso lo Stato responsabile e, successivamente, nello Stato responsabile stesso. Infine, qualora sia notificata una decisione di trasferimento, l’articolo impone al richiedente di cooperare per l’esecuzione della decisione stessa .

La disciplina è quindi funzionale a ottenere una cooperazione procedurale effettiva: non si tratta di enunciare un principio astratto, ma di legare la presentazione della domanda alle concrete fasi del procedimento, dalla registrazione alla determinazione della responsabilità, fino all’effettiva esecuzione delle decisioni di trasferimento. In tal modo, lo Stato membro in cui il richiedente presenta la domanda di protezione non solo apre la procedura di merito (come previsto dal regolamento 2024/1348), ma acquisisce anche il ruolo di primo Stato membro coinvolto nel sistema di responsabilità delineato dal regolamento 2024/1351. Il patto così costituisce un’unica architettura normativa in cui la presentazione della domanda e la cooperazione con le autorità diventano momenti giuridici pregnanti e collegati, prodromici all’esame sostanziale e all’attribuzione di competenza nel sistema europeo comune di asilo .

In ultima analisi, quindi, la novità più significativa dei due articoli risiede nell’aver trasformato l’atto di presentare la domanda di protezione internazionale da un momento amministrativo di mera presa in carico da parte dell’ente statale a un atto procedurale caricato di obblighi giuridici specifici, verificabili e sanzionabili, connessi alla cooperazione, alla corretta attribuzione dello Stato responsabile e al rispetto delle regole del sistema comune europeo. Nell’orizzonte delineato dal legislatore europeo, il diritto di chiedere protezione internazionale non è più svincolato da doveri di corresponsabilità procedurale: esso si esercita entro confini giuridicamente costituenti del sistema di competenza e cooperazione tra gli Stati membri.

Precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno: il divieto di automatismi amministrativi nella recente giurisprudenza del TAR Bologna

  Precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno: il divieto di automatismi amministrativi nella recente giurisprudenza del TAR Bolog...