mercoledì 12 agosto 2026

La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen come causa ostativa alla regolarizzazione

 

La segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen come causa ostativa alla regolarizzazione

Automatismo del diniego, motivi seri e limiti della valutazione dello Stato italiano

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 1° luglio 2026, n. 1265

Abstract

Con la sentenza 1° luglio 2026, n. 1265, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di un’istanza di emersione del lavoro irregolare, adottato dalla Questura di Modena in ragione dell’esistenza di una segnalazione inserita dalla Francia nel Sistema d’informazione Schengen ai fini della non ammissione.

Il TAR ha qualificato la segnalazione come causa ostativa de iure alla regolarizzazione prevista dall’art. 103 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, ritenendo il provvedimento questorile vincolato e adeguatamente motivato mediante il richiamo all’allerta proveniente dall’altro Stato Schengen. Secondo la pronuncia, l’Amministrazione italiana non è tenuta né a rivalutare la concreta pericolosità dello straniero né a sindacare la legittimità dell’atto estero. Il rilascio di un titolo nonostante la segnalazione sarebbe possibile soltanto in presenza di motivi seri, in particolare umanitari o derivanti da obblighi internazionali, e previa consultazione dello Stato segnalante.

La decisione offre l’occasione per esaminare la forza ostativa delle segnalazioni SIS, il principio di reciproco riconoscimento tra gli Stati dell’area Schengen, la distinzione tra ingresso e soggiorno, nonché gli spazi residui per una valutazione individualizzata della posizione dello straniero.

1. La vicenda sottoposta al TAR Emilia-Romagna

La controversia traeva origine dal rigetto di un’istanza di emersione del lavoro irregolare presentata nell’ambito della procedura disciplinata dall’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020.

La Questura di Modena aveva respinto la domanda con provvedimento del 14 maggio 2022, notificato il 17 settembre successivo, disponendo anche l’immediato ritiro della ricevuta postale collegata alla pratica.

Alla base del diniego vi era una segnalazione inserita dalla Francia nel Sistema d’informazione Schengen il 19 marzo 2021. La segnalazione risultava confermata dall’autorità straniera competente ed era finalizzata alla non ammissione dell’interessato nell’area Schengen.

Il ricorrente sosteneva che l’allerta fosse collegata a una mera irregolarità amministrativa per ingresso illegale in Francia. Contestava quindi l’automatismo applicato dalla Questura e lamentava l’assenza di un’autonoma istruttoria sulla propria situazione personale, sui requisiti richiesti per l’emersione e sull’eventuale esistenza di motivi seri idonei a consentire il rilascio del titolo nonostante la segnalazione.

Il TAR ha respinto il ricorso, affermando che la segnalazione ai fini della non ammissione integrava una causa ostativa direttamente prevista dalla disciplina speciale dell’emersione. Il diniego costituiva pertanto un atto vincolato, per la cui motivazione era sufficiente il riferimento alla segnalazione adottata dall’altro Stato dell’area Schengen.

2. Il Sistema d’informazione Schengen e la circolazione delle informazioni tra Stati

Il Sistema d’informazione Schengen costituisce uno degli strumenti centrali della cooperazione europea in materia di controllo delle frontiere, immigrazione e sicurezza.

Attraverso il SIS, le autorità nazionali inseriscono e consultano segnalazioni riguardanti persone o beni. Tra queste assumono particolare importanza le segnalazioni relative ai cittadini di Paesi terzi destinatari di un provvedimento di rimpatrio o di un divieto di ingresso e soggiorno.

La funzione del sistema è eminentemente sovranazionale. La segnalazione inserita da uno Stato non rimane confinata nel relativo ordinamento, ma produce effetti nell’intera area Schengen, secondo le condizioni previste dal diritto dell’Unione e dalle disposizioni nazionali di attuazione.

Tale meccanismo si fonda sulla fiducia reciproca tra gli Stati partecipanti. L’autorità italiana che consulta una segnalazione francese, tedesca o spagnola non è normalmente chiamata a riesaminare nel merito il provvedimento che ne costituisce il presupposto. Deve attribuire all’allerta gli effetti previsti dall’ordinamento comune, salvo l’attivazione delle procedure di consultazione e rettifica espressamente disciplinate.

La sentenza in commento applica rigorosamente questa impostazione, escludendo che la Questura italiana potesse sindacare la correttezza dell’atto francese o sostituire alla valutazione dello Stato segnalante una propria autonoma ricostruzione dei fatti.

3. La disciplina speciale dell’emersione del 2020

Il punto decisivo della pronuncia è rappresentato dall’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

La disposizione escludeva dalla procedura di emersione gli stranieri che risultassero segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato.

La norma configurava dunque un requisito negativo espresso. La mancanza di una segnalazione Schengen non costituiva un elemento secondario della procedura, ma una condizione necessaria per l’accesso alla regolarizzazione.

In questa prospettiva, il TAR ritiene che l’Amministrazione non disponesse di un ordinario potere di ponderazione. Una volta verificata l’esistenza e l’attualità della segnalazione, la domanda non poteva essere accolta, salvo l’emersione di una delle eccezioni previste dal sistema Schengen.

La specialità della disciplina dell’emersione rafforza l’automatismo. Non si trattava di una normale domanda di rinnovo di un permesso già posseduto, nella quale potrebbero assumere rilievo la durata del soggiorno, i legami familiari o l’inserimento sociale. Si trattava dell’accesso a una procedura eccezionale di regolarizzazione, subordinata al rispetto di condizioni tassativamente indicate dal legislatore.

4. Il rapporto con gli artt. 4 e 5 del Testo unico sull’immigrazione

La sentenza richiama anche gli artt. 4, comma 6, e 5, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

L’art. 4, comma 6, impedisce l’ingresso agli stranieri segnalati ai fini del respingimento o della non ammissione, sulla base di accordi o convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, per gravi motivi di ordine pubblico, sicurezza nazionale o tutela delle relazioni internazionali.

L’art. 5, comma 6, consente inoltre il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno sulla base di accordi internazionali quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti.

Queste disposizioni dimostrano che la rilevanza della segnalazione Schengen non è limitata al momento materiale dell’attraversamento della frontiera. Essa può incidere anche sul rilascio o sul mantenimento di un titolo di soggiorno nello Stato italiano.

Occorre tuttavia distinguere i diversi piani.

La non ammissione concerne anzitutto l’ingresso nell’area Schengen. Il rilascio di un permesso a uno straniero già presente pone invece un problema ulteriore: quello della possibilità per uno Stato membro di riconoscere un diritto di soggiorno nonostante l’esistenza di un’allerta inserita da un altro Stato.

È precisamente in questo secondo ambito che assumono rilievo i motivi seri e la procedura di consultazione tra autorità nazionali.

5. La natura vincolata del diniego

Il TAR qualifica il provvedimento questorile come atto vincolato.

La qualificazione produce conseguenze rilevanti sul piano dell’istruttoria e della motivazione. Quando la legge attribuisce a un determinato fatto un effetto ostativo automatico, l’Amministrazione deve verificare essenzialmente:

  1. l’identità tra il richiedente e il soggetto segnalato;

  2. l’esistenza della segnalazione;

  3. la sua attualità;

  4. la finalità dell’allerta;

  5. l’eventuale presenza di eccezioni giuridicamente rilevanti.

Una volta accertati tali elementi, non sarebbe necessaria una nuova valutazione della pericolosità sociale dello straniero.

Secondo la sentenza, la motivazione può dunque essere costruita mediante il richiamo alla segnalazione e alla norma che le attribuisce efficacia ostativa. Non è richiesto che la Questura ricostruisca autonomamente i fatti avvenuti in Francia o dimostri che lo straniero rappresenti, nel momento attuale, una minaccia concreta per l’ordine pubblico.

Il punto merita attenzione. La segnalazione ai fini della non ammissione non coincide necessariamente con un giudizio di pericolosità criminale. Può derivare da un provvedimento di rimpatrio o da una violazione della normativa sull’ingresso e sul soggiorno.

L’automatismo non è quindi fondato sempre e soltanto sulla pericolosità personale, ma sull’esistenza di una decisione adottata da uno Stato Schengen alla quale l’ordinamento comune riconosce effetti transnazionali.

6. L’assenza di un potere italiano di riesame dell’atto straniero

Uno dei profili più netti della decisione riguarda l’impossibilità per la Questura italiana di vagliare la legittimità e la correttezza della segnalazione francese.

Il principio è coerente con la struttura del sistema.

Lo Stato che utilizza l’informazione non è competente a modificare o cancellare unilateralmente una segnalazione inserita da un’altra autorità nazionale. La responsabilità dell’esattezza, dell’aggiornamento e della legittimità dei dati grava anzitutto sullo Stato segnalante.

L’interessato che ritenga l’allerta illegittima, inesatta o non più attuale deve attivare gli strumenti di accesso, rettifica o cancellazione previsti dall’ordinamento europeo e nazionale, rivolgendosi alle autorità competenti e, se necessario, agli organi giurisdizionali o alle autorità di protezione dei dati.

L’Amministrazione italiana deve comunque verificare che la segnalazione sia effettivamente esistente e operativa. Non può però svolgere un sindacato sostitutivo sul provvedimento francese.

Questa distinzione è essenziale. Il riconoscimento dell’efficacia dell’allerta non significa che essa sia sottratta a ogni controllo giurisdizionale. Significa che il controllo deve essere esercitato attraverso i rimedi e davanti alle autorità competenti rispetto allo Stato che ha inserito la segnalazione.

7. I “motivi seri” e la procedura di consultazione

L’automatismo non è assoluto.

La sentenza ricorda che lo Stato che intenda rilasciare un permesso nonostante la segnalazione può farlo soltanto in presenza di motivi seri, in particolare di carattere umanitario o derivanti da obblighi internazionali.

La deroga presuppone ragioni oggettivamente rilevanti, non una generica convenienza amministrativa né la semplice aspirazione dello straniero a ottenere la regolarizzazione.

Possono venire in considerazione, in astratto, obblighi connessi alla tutela della vita privata e familiare, al divieto di respingimento verso un Paese nel quale sussista un rischio di persecuzione o trattamento inumano, alla protezione della salute in situazioni eccezionali o ad altri vincoli derivanti dal diritto internazionale e dell’Unione.

La presenza di tali ragioni non consente allo Stato italiano di ignorare unilateralmente la segnalazione. Impone l’attivazione di una procedura di consultazione con lo Stato segnalante.

La consultazione serve a coordinare due esigenze potenzialmente contrapposte: da un lato, l’efficacia transnazionale del provvedimento di non ammissione; dall’altro, l’eventuale obbligo dello Stato ospitante di riconoscere un titolo di soggiorno per ragioni superiori.

La sentenza ritiene che, nel caso concreto, non fossero stati rappresentati motivi seri di tale consistenza. Ne consegue la legittimità del diniego senza attivazione della procedura derogatoria.

8. Il problema della valutazione individualizzata

Il ricorrente lamentava che la Questura non avesse valutato la sua concreta situazione personale e i requisiti sostanziali posseduti per l’emersione.

Il TAR considera tali elementi recessivi rispetto alla causa ostativa.

La conclusione è coerente con la struttura della procedura speciale, ma pone un problema generale: fino a che punto un dato inserito nel SIS può sostituire la valutazione individualizzata richiesta dai principi di proporzionalità e buona amministrazione?

Occorre distinguere due situazioni.

Quando la norma nazionale qualifica espressamente la segnalazione come causa di esclusione da una procedura eccezionale, lo spazio per il bilanciamento è ridotto. La verifica individualizzata si concentra sulla corretta identificazione, sull’attualità dell’allerta e sull’eventuale presenza dei motivi seri derogatori.

Diverso sarebbe il caso in cui l’Amministrazione utilizzasse la segnalazione come indice generico di pericolosità in un procedimento che richieda espressamente una valutazione concreta e attuale della condotta dello straniero.

La sentenza non afferma che ogni segnalazione SIS autorizzi sempre e comunque qualsiasi diniego. Stabilisce che, nella specifica disciplina dell’emersione del 2020, la segnalazione ai fini della non ammissione costituiva un requisito ostativo previsto direttamente dalla legge.

9. Segnalazione Schengen e mera irregolarità amministrativa

La difesa del ricorrente sottolineava che la segnalazione derivava da un ingresso irregolare in Francia e non da una condanna penale o da una concreta minaccia per la sicurezza.

Il TAR non attribuisce a tale distinzione efficacia decisiva.

La ragione è che l’effetto ostativo dipende dalla qualificazione giuridica della segnalazione, non necessariamente dalla natura penale dei fatti che l’hanno originata.

Se l’autorità francese ha adottato un provvedimento rilevante ai fini della non ammissione e ha inserito validamente l’allerta nel SIS, gli altri Stati devono riconoscerne gli effetti fino alla sua cancellazione o modifica.

Ciò può apparire particolarmente gravoso quando la segnalazione trae origine da una violazione amministrativa. Tuttavia, la soluzione non consiste nel consentire a ogni Stato di disapplicare autonomamente l’allerta. Consiste nel garantire rimedi effettivi per verificarne la proporzionalità, la durata, l’esattezza e la persistente necessità davanti all’autorità competente.

Sul piano difensivo, diventa quindi fondamentale acquisire informazioni complete sul contenuto della segnalazione, sul provvedimento che ne costituisce il presupposto, sulla data di scadenza e sulle possibilità di cancellazione anticipata.

10. I limiti della motivazione per relationem

Il TAR considera sufficiente la motivazione costruita mediante il richiamo alla segnalazione proveniente dalla Francia.

La motivazione per relationem è ammissibile quando l’atto richiamato sia identificabile e il destinatario sia posto nella condizione di comprenderne la rilevanza.

In materia SIS, tuttavia, possono sorgere criticità specifiche. Le informazioni trasmesse all’interessato sono spesso limitate per ragioni di sicurezza o per la complessità della cooperazione tra autorità nazionali.

Una motivazione realmente comprensibile dovrebbe indicare almeno:

  • lo Stato che ha inserito la segnalazione;

  • la data dell’inserimento;

  • la finalità dell’allerta;

  • l’avvenuta verifica della sua attualità;

  • la norma nazionale che le attribuisce efficacia ostativa;

  • l’assenza, nel caso concreto, di motivi seri idonei a giustificare la deroga.

Nel caso esaminato, la relazione della Questura aveva precisato che la segnalazione francese era stata confermata dall’autorità estera collegata. Tale elemento rafforzava l’istruttoria e consentiva al TAR di escludere che il diniego fosse fondato su un dato non verificato.

11. Il rilievo della giurisprudenza richiamata

La sentenza si inserisce in un orientamento consolidato.

Il TAR richiama, tra le altre, Consiglio di Stato, Sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901, nonché precedenti dei TAR concernenti l’efficacia ostativa delle segnalazioni Schengen nelle procedure di emersione e rilascio del titolo.

Viene inoltre richiamata Consiglio di Stato, Sez. III, 8 luglio 2015, n. 3427, in relazione alla necessità che il rilascio del permesso nonostante la segnalazione sia giustificato da motivi seri e preceduto dalla consultazione dello Stato segnalante.

La continuità giurisprudenziale conferma due principi.

Il primo è che l’Amministrazione nazionale non può ignorare l’allerta né riesaminare liberamente il provvedimento straniero.

Il secondo è che l’esistenza della segnalazione non impedisce in senso assoluto ogni forma di soggiorno, ma rende necessario un percorso eccezionale, sostenuto da ragioni qualificate e coordinato con lo Stato che ha inserito l’allerta.

12. Profili critici della decisione

La soluzione adottata dal TAR è coerente con la disciplina speciale dell’emersione, ma lascia aperte alcune questioni.

In primo luogo, la sentenza utilizza formulazioni molto ampie, definendo la segnalazione come automaticamente preclusiva e il potere della Questura come privo di discrezionalità. Tale impostazione deve essere circoscritta alla specifica fattispecie normativa.

Non tutte le segnalazioni SIS hanno lo stesso contenuto e non tutti i procedimenti amministrativi attribuiscono loro identico valore. È necessario distinguere tra segnalazioni ai fini del rimpatrio, segnalazioni relative al rifiuto di ingresso e soggiorno, mere informazioni operative e altri tipi di allerta.

In secondo luogo, la verifica dell’esistenza di motivi seri non può essere ridotta a una formula astratta. Qualora lo straniero rappresenti legami familiari qualificati, esigenze di tutela dei minori, condizioni di vulnerabilità o obblighi di non respingimento, l’Amministrazione deve esaminarli espressamente e valutare l’attivazione della consultazione.

In terzo luogo, il principio di proporzionalità resta rilevante rispetto alla durata e all’attualità della segnalazione. Un’allerta non può produrre effetti indefiniti indipendentemente dalla persistenza dei presupposti che ne hanno giustificato l’inserimento.

13. Indicazioni operative per la difesa

La pronuncia evidenzia che una difesa limitata a contestare il carattere automatico della segnalazione difficilmente può risultare sufficiente.

Occorre anzitutto acquisire il contenuto dell’allerta e del provvedimento presupposto. È necessario verificare quale Stato abbia inserito la segnalazione, per quale ragione, con quale durata e sulla base di quale decisione.

Deve poi essere valutata la possibilità di ottenere la rettifica o la cancellazione presso lo Stato segnalante, soprattutto quando il provvedimento sia scaduto, revocato, sproporzionato oppure riferito a dati inesatti.

Parallelamente, davanti all’Amministrazione italiana devono essere rappresentati in modo documentato gli eventuali motivi seri: legami familiari, presenza di figli minori, condizioni sanitarie, obblighi internazionali di protezione o altri elementi idonei a imporre l’attivazione della consultazione.

La difesa deve quindi muoversi su due piani coordinati: rimuovere o contestare la segnalazione nello Stato competente e dimostrare, in Italia, l’eventuale esistenza delle condizioni eccezionali che consentono il rilascio del titolo nonostante l’allerta.

14. Considerazioni conclusive

La sentenza n. 1265 del 2026 conferma la particolare forza giuridica delle segnalazioni inserite nel Sistema d’informazione Schengen.

Nell’ambito della procedura di emersione prevista dall’art. 103 del decreto-legge n. 34 del 2020, la segnalazione ai fini della non ammissione costituiva una causa ostativa espressamente prevista dalla legge. La Questura non era pertanto chiamata a rivalutare la concreta pericolosità del richiedente né a sindacare la legittimità dell’atto adottato dalla Francia.

La decisione non elimina però ogni spazio di tutela.

La segnalazione deve essere effettiva, attuale e riferibile al richiedente. Lo straniero conserva il diritto di accedere ai dati, chiederne la rettifica o la cancellazione e contestare il provvedimento presupposto davanti alle autorità competenti.

Inoltre, la presenza di motivi seri, soprattutto umanitari o derivanti da obblighi internazionali, può imporre allo Stato italiano di valutare il rilascio del titolo e di avviare la consultazione con lo Stato segnalante.

Il nodo centrale consiste quindi nel corretto equilibrio tra fiducia reciproca europea e tutela individuale. Il sistema Schengen non può funzionare se ogni amministrazione nazionale disconosce unilateralmente gli atti degli altri Stati. Allo stesso tempo, il reciproco riconoscimento non può trasformare la segnalazione informatica in un dato incontestabile, sottratto a ogni verifica di esattezza, attualità e proporzionalità.

La segnalazione SIS produce effetti amministrativi particolarmente incisivi. Proprio per questo deve essere accompagnata da rimedi effettivi, informazioni accessibili e una rigorosa valutazione delle eccezioni imposte dai diritti fondamentali e dagli obblighi internazionali.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

إيطاليا تلغي تصريح عمل بعد اختفاء صاحب العمل: المحكمة تؤيد القرار

 

إيطاليا تلغي تصريح عمل بعد اختفاء صاحب العمل: المحكمة تؤيد القرار

أيدت محكمة إدارية إيطالية قرار إلغاء تصريح عمل صدر في إطار نظام حصص دخول العمال الأجانب، بعدما لم يُكمل صاحب العمل إجراءات التوظيف وأصبح لاحقاً متعذراً الوصول إليه.

وبموجب الحكم رقم 1263 الصادر في 1 يوليو/تموز 2026، رفضت المحكمة الإدارية الإقليمية في إميليا رومانيا الطعن الذي تقدم به عامل أجنبي ضد قرار محافظة ريميني القاضي بإلغاء تصريح العمل الممنوح له.

وتكشف هذه القضية عن إحدى نقاط الضعف المتكررة في نظام الهجرة الإيطالي: فقد يدخل العامل الأجنبي إلى إيطاليا بصورة قانونية، حاملاً تأشيرة وتصريح عمل صالحين، ثم يفقد لاحقاً إمكانية تسوية وضع إقامته بسبب عدم قيام صاحب العمل بالإجراءات المطلوبة.

صاحب العمل لم يحضر إلى المواعيد

دخل العامل إلى إيطاليا في مارس/آذار 2024 بعد حصوله على تصريح للعمل المأجور. ووفقاً للقانون الإيطالي، كان يتعين على العامل وصاحب العمل توقيع عقد الإقامة وإرساله إلى المكتب الموحد للهجرة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الدخول إلى الأراضي الإيطالية.

لكن هذا الإجراء لم يكتمل.

حددت المحافظة عدة مواعيد من أجل استكمال الإجراءات، غير أن صاحب العمل لم يحضر، ثم أصبح لاحقاً غير قابل للتواصل.

وبحسب الوقائع الواردة في الحكم، كان صاحب العمل نفسه قد قدم اثنين وأربعين طلباً للحصول على تصاريح عمل، رغم أنه لم يكن يملك، على ما يبدو، القدرة المالية أو حجم النشاط الاقتصادي اللازمين لتحمل هذا العدد الكبير من عمليات التوظيف.

وحاول العامل معالجة الوضع، مستعيناً بمحامٍ، كما طُلب منه البحث عن صاحب عمل بديل. إلا أن أي استبدال لم يُعتمد رسمياً خلال المدة التي اعتبرتها الإدارة مقبولة.

وبناءً على ذلك، قررت المحافظة إلغاء تصريح العمل الأصلي.

المحكمة: لا يمكن إبقاء الإجراءات مفتوحة إلى أجل غير محدد

رأت المحكمة أن قرار المحافظة يتوافق مع القانون.

فالمادة 22 من المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 286 لسنة 1998 تنص على إمكانية إلغاء تصريح العمل إذا لم يتم توقيع عقد الإقامة وإرساله خلال الأجل القانوني، ما لم يكن التأخير ناتجاً عن قوة قاهرة أو عن أسباب لا يمكن نسبتها إلى العامل.

وأقرت المحكمة بأن صاحب العمل قد اختفى، لكنها اعتبرت أن الإجراءات الإدارية لا يمكن أن تبقى مفتوحة دون حد زمني في انتظار العثور على صاحب عمل جديد.

وبحسب المحكمة، فإن غياب صاحب العمل الأصلي حال دون استكمال الإجراءات. ولذلك اعتُبر إلغاء التصريح نتيجة قانونية ملزمة، وليس قراراً تقديرياً للإدارة.

تفسير صارم لنظام الحصص

يندرج الحكم ضمن اتجاه متشدد بصورة متزايدة في القضاء الإداري الإيطالي.

فوفقاً لهذا التوجه، لا يُعد إلغاء تصريح العمل مجرد سحب إداري عادي لقرار سابق، بل يُعتبر نوعاً من سقوط الحق أو زوال الاستفادة نتيجة فقدان أو غياب الشروط اللازمة لاستكمال إجراءات الدخول والإقامة.

ولهذا التوصيف آثار مهمة. فهو يعني أن الإدارة ليست ملزمة بإعادة تقييم الوضع الشخصي الكامل للعامل، مثل درجة اندماجه، أو فرصه المهنية، أو حسن سلوكه، أو عدم وجود سوابق جنائية لديه، إلا إذا كانت هذه العناصر ذات صلة مباشرة بالنصوص القانونية المطبقة.

كما أكدت المحكمة أن تصريح العمل يمكن إلغاؤه ليس فقط في حالات الغش أو تزوير الوثائق، بل أيضاً عندما تكون الشروط الجوهرية لدخول العامل غير متوافرة، ومن بينها القدرة الاقتصادية لصاحب العمل والوجود الحقيقي للوظيفة المعروضة.

العامل يتحمل نتائج تصرف صاحب العمل

مع ذلك، تثير القضية مسألة مهمة تتعلق بالعدالة.

فالقانون ينص صراحة على أن التصريح لا ينبغي أن يُلغى إذا كان عدم استكمال الإجراءات غير منسوب إلى العامل. لكن العامل، في حالات كثيرة، لا يملك أي سيطرة حقيقية على تصرفات صاحب العمل.

قد يحصل الأجنبي على تأشيرة، ويغادر بلده، ويتحمل نفقات كبيرة، ويلتزم بجميع الطلبات الإدارية، ثم يكتشف أن صاحب العمل لم يعد يرغب في توظيفه أو أنه لم تكن لديه منذ البداية القدرة الفعلية على القيام بذلك.

ومع ذلك، غالباً ما تُحمّل الإدارة العامل جميع النتائج.

وهنا يظهر تناقض واضح: فالإدارة تسمح للعامل بالدخول استناداً إلى عرض عمل، لكنها قد تتركه من دون طريق قانوني للإقامة إذا اختفى صاحب العمل لاحقاً، حتى عندما يكون العامل قد تصرف بحسن نية.

مسألة استبدال صاحب العمل لا تزال دون حل

تتعلق إحدى النقاط الأساسية أيضاً بإمكانية استبدال صاحب العمل الأصلي.

اعتبرت المحكمة أن المحافظة غير ملزمة بإبقاء الإجراءات مفتوحة إلى أن يتم العثور على صاحب عمل جديد. ففي النظام الحالي، يرتبط تصريح العمل عادةً بصاحب عمل محدد، وبعرض عمل معين، وبحصة دخول مخصصة.

لكن القضية توضح الحاجة إلى قواعد أكثر وضوحاً.

فعندما يختفي صاحب العمل الأصلي، أو يصبح معسراً، أو يتبين أنه قدم طلبات غير موثوقة، لا ينبغي أن يفقد العامل بصورة تلقائية كل إمكانية لتسوية وضعه.

إن إنشاء إجراء موحد يسمح باستبدال صاحب العمل من شأنه حماية العمال الذين دخلوا إيطاليا بصورة قانونية وبحسن نية، من دون إضعاف الرقابة على إساءة استعمال نظام الحصص.

مشكلة هيكلية في النظام الإيطالي

يكشف الحكم أيضاً عن مشكلة أعمق: كثيراً ما تتم عمليات التحقق الأساسية من أصحاب العمل في مرحلة متأخرة.

فعندما تتحقق الإدارة من القدرة المالية ومصداقية صاحب العمل فقط بعد دخول العامل إلى إيطاليا، فإن خطر فشل الإجراءات ينتقل عملياً إلى العامل الأجنبي.

وبذلك يتحمل العامل نتائج ضعف الرقابة المسبقة، أو ممارسات التوظيف غير المشروعة، أو رفض صاحب العمل لاحقاً إكمال الإجراءات.

إن إجراء رقابة أكثر صرامة قبل إصدار التأشيرة وتصريح العمل قد يقلل من مثل هذه الحالات. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن يضمن القانون حماية فعلية للعامل الذي لا يتحمل مسؤولية فشل العلاقة الوظيفية.

مكافحة الطلبات الاحتيالية أمر ضروري، لكنها لا ينبغي أن تؤدي إلى معاقبة العمال بصورة تلقائية، بعدما دخلوا إيطاليا بصورة قانونية ووثقوا في عرض عمل سبق أن وافقت عليه السلطات العامة.

المحامي فابيو لوشيربو
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

New on TikTok: Signalement SIS : quand empêche-t-il un titre de séjour ? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l'Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo. Une décision publiée le 1er juillet 2026 confirme qu'un signalement SIS aux fins de non-admission peut empêcher la délivrance d'un titre de séjour en Italie. Une exception n'est possible qu'en présence de motifs humanitaires sérieux ou d'obligations internationales.

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martedì 11 agosto 2026

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

 

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

Mancata presentazione ai rilievi fotodattiloscopici, archiviazione dell’istanza e principio di buona fede

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1315

Abstract

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 1315, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha ritenuto legittima l’archiviazione di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disposta a seguito della mancata presentazione del richiedente a quattro successive convocazioni per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici.

La decisione attribuisce particolare rilievo ai principi di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono regolare i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Secondo il TAR, la reiterata assenza del richiedente, in mancanza di qualsiasi giustificazione o causa di forza maggiore, impedisce la prosecuzione dell’istruttoria e legittima la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso di archiviazione.

La pronuncia consente di approfondire il rapporto tra obblighi collaborativi dello straniero, proporzionalità dell’azione amministrativa, contraddittorio procedimentale e natura essenziale dell’identificazione fotodattiloscopica nelle procedure relative ai titoli di soggiorno.

1. La vicenda esaminata dal TAR Emilia-Romagna

La controversia riguardava un cittadino marocchino che aveva impugnato il decreto del Questore di Bologna del 17 febbraio 2026, notificato il successivo 19 marzo, con il quale era stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La domanda era stata inoltrata mediante kit postale. Il richiedente era stato inizialmente convocato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna per il 18 giugno 2024, ai fini dell’identificazione personale e della sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.

A seguito della mancata presentazione, la Questura aveva disposto tre ulteriori convocazioni, fissate rispettivamente per il 6 agosto 2024, il 18 settembre 2024 e il 21 gennaio 2026. Anche tali appuntamenti erano rimasti senza esito.

L’Amministrazione aveva pertanto archiviato la pratica, osservando che il procedimento non poteva essere procrastinato indefinitamente e che la mancata identificazione determinava l’assoluta carenza dei presupposti necessari per la lavorazione dell’istanza.

Il ricorrente contestava la proporzionalità della misura, sostenendo che l’assenza agli appuntamenti costituisse un’irregolarità sanabile mediante una nuova convocazione. Deduceva inoltre la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e rappresentava la propria condizione personale e familiare, affermando di avere reperito una nuova possibilità occupazionale dopo un lungo periodo di disoccupazione.

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha valorizzato il numero delle convocazioni, la loro regolare ricezione e l’assenza di qualsiasi ragione giustificativa idonea a spiegare la prolungata inerzia del richiedente.

2. I rilievi fotodattiloscopici nel procedimento relativo al permesso di soggiorno

L’identificazione personale e la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici non costituiscono un adempimento marginale o meramente burocratico.

Il procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la verifica dell’identità del richiedente, la corrispondenza tra la persona fisicamente presente e il titolare della domanda, nonché l’acquisizione degli elementi biometrici necessari per la formazione del titolo elettronico.

La presenza personale dello straniero rappresenta quindi un passaggio indispensabile dell’istruttoria. La domanda presentata mediante kit postale avvia il procedimento, ma non può sostituire le successive operazioni di identificazione riservate all’autorità di pubblica sicurezza.

Quando il richiedente non si presenta, l’Amministrazione non è materialmente in grado di completare l’istruttoria. Non può verificare con certezza l’identità personale, acquisire le impronte digitali e procedere agli ulteriori controlli connessi al rilascio del documento.

La mancata presentazione non determina necessariamente, in occasione della prima convocazione, l’automatica perdita del procedimento. Può dipendere da un errore nella comunicazione, da una temporanea impossibilità, da ragioni di salute o da altre circostanze documentabili.

La valutazione cambia, tuttavia, quando le assenze si ripetono e il richiedente non fornisce alcuna spiegazione.

3. Dalla singola irregolarità alla prolungata inerzia procedimentale

La difesa del ricorrente qualificava la mancata presentazione come una mera irregolarità formale, suscettibile di essere sanata attraverso una nuova convocazione.

Il TAR ha respinto tale impostazione sulla base delle circostanze concrete.

Non si era verificata una sola assenza. Il richiedente non si era presentato a quattro appuntamenti distribuiti lungo un arco temporale di circa un anno e mezzo. L’Amministrazione aveva quindi già adottato più volte la soluzione meno gravosa, procedendo alla ricalendarizzazione dell’incombente anziché archiviare immediatamente la pratica.

La proporzionalità del provvedimento deve essere valutata tenendo conto dell’intera sequenza procedimentale. Considerata isolatamente, la mancata presentazione a un singolo appuntamento potrebbe apparire insufficiente a giustificare la chiusura della pratica. Considerata nel suo complesso, la reiterata assenza priva di giustificazione assume invece il significato di una sostanziale mancata collaborazione.

Il procedimento amministrativo non può rimanere indefinitamente sospeso per effetto dell’inerzia dell’interessato. La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere i procedimenti e di assicurare una gestione ordinata delle pratiche, soprattutto in un settore caratterizzato da un elevato numero di istanze e da rilevanti esigenze di certezza.

La sentenza non afferma dunque che ogni mancata presentazione comporti automaticamente l’archiviazione. Stabilisce piuttosto che la successione di quattro convocazioni rimaste inevase, in assenza di qualsiasi causa giustificativa, rende ragionevole la conclusione negativa del procedimento.

4. Il principio di proporzionalità

Uno dei principali motivi del ricorso riguardava la pretesa sproporzione tra la condotta contestata e la conseguenza amministrativa.

Il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di adottare una misura idonea al perseguimento dello scopo, necessaria e non eccessivamente gravosa rispetto all’interesse pubblico tutelato.

Nel caso esaminato, la Questura non aveva disposto immediatamente l’archiviazione dopo la prima assenza. Aveva riconvocato il richiedente per altre tre volte, offrendo più occasioni per completare l’identificazione.

La progressione degli interventi amministrativi dimostra che la misura finale era stata preceduta da tentativi meno incisivi. La rinnovazione delle convocazioni rappresentava precisamente l’alternativa meno gravosa richiesta dal principio di proporzionalità.

Solo dopo l’ennesima mancata presentazione la Questura aveva ritenuto di non poter ulteriormente procrastinare la definizione del procedimento.

Sotto questo profilo, la decisione del TAR appare coerente. Il principio di proporzionalità non obbliga l’Amministrazione a reiterare senza limiti le convocazioni, soprattutto quando l’interessato non comunica impedimenti, non chiede il rinvio dell’appuntamento e non dimostra alcuna intenzione concreta di collaborare.

La proporzionalità non protegge l’inerzia indefinita. Impone un equilibrio tra la tutela dell’interessato e la necessità che l’attività amministrativa possa pervenire a una conclusione.

5. Il dovere di concludere il procedimento

La Questura aveva richiamato l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

La medesima disposizione consente di adottare un provvedimento in forma semplificata quando l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali ipotesi la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo.

Il TAR ha qualificato come legittima la scelta dell’Amministrazione di formalizzare l’archiviazione, anziché lasciare la domanda in una condizione di sospensione indefinita.

Questo passaggio è rilevante perché distingue la conclusione espressa del procedimento dalla mera inerzia amministrativa.

La Questura non aveva semplicemente omesso di provvedere. Aveva preso atto dell’impossibilità di proseguire l’istruttoria per la mancata identificazione del richiedente e aveva adottato un provvedimento motivato.

La conclusione espressa consente inoltre all’interessato di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare la tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, l’archiviazione è maggiormente garantista rispetto al mantenimento sine die della pratica in uno stato di inattività.

6. La collaborazione e la buona fede nei rapporti con l’Amministrazione

Il profilo più innovativo della sentenza è rappresentato dal richiamo all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.

La disposizione, introdotta dall’art. 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

Il TAR precisa che tale principio trova applicazione anche nei confronti dello straniero che richieda il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno.

Il riferimento legislativo al “cittadino” non può essere interpretato in senso restrittivo come limitato al cittadino italiano. La regola esprime un principio generale dell’azione amministrativa e riguarda chiunque entri in rapporto con un’amministrazione pubblica, indipendentemente dalla cittadinanza.

La buona fede opera in senso bilaterale.

L’Amministrazione deve agire correttamente, fornire informazioni comprensibili, comunicare le convocazioni con modalità idonee, valutare le giustificazioni e non aggravare inutilmente il procedimento.

Allo stesso tempo, il privato deve collaborare, mantenere aggiornati i propri recapiti, presentarsi agli appuntamenti, comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e fornire la documentazione necessaria.

Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto violato proprio tale dovere collaborativo. Il richiedente aveva ricevuto quattro convocazioni ma non si era mai presentato e non aveva allegato alcuna causa di forza maggiore o altra circostanza idonea a giustificare il proprio comportamento.

7. La ricezione delle convocazioni e l’inesistenza di un obbligo di notifica a mani

Nel ricorso era stata prospettata la tesi secondo cui soltanto una notifica eseguita personalmente avrebbe garantito l’effettiva conoscenza della convocazione.

Il TAR ha respinto l’argomento, osservando che non esiste una disposizione che imponga la notifica “a mani” delle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici.

In assenza di una specifica disciplina derogatoria, trovano applicazione le regole ordinarie sulle comunicazioni amministrative.

La decisione assume rilievo pratico. La contestazione della convocazione non può essere fondata sulla semplice pretesa che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare una forma più solenne di comunicazione. Occorre dimostrare che l’avviso non sia stato ricevuto, sia stato inviato a un recapito errato oppure presenti vizi tali da impedirne la conoscibilità.

Nel caso deciso dal TAR, la ricezione delle quattro convocazioni non risultava realmente contestata. Veniva censurata soltanto la modalità della comunicazione, senza indicare una norma che imponesse la consegna personale.

Il giudice ha quindi considerato gli avvisi ritualmente comunicati.

8. Il contraddittorio procedimentale e la pluralità delle convocazioni

Il ricorrente lamentava inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Il TAR ha ritenuto infondata la censura, affermando che le quattro convocazioni rimaste inevase avevano assorbito ed esaurito ogni forma plausibile di contraddittorio con l’interessato.

L’affermazione merita attenzione.

La convocazione per il fotosegnalamento non coincide formalmente con il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Essa non contiene necessariamente l’indicazione che la mancata presentazione comporterà l’archiviazione definitiva della domanda.

Il TAR adotta però una lettura sostanzialistica. Ritiene che, dopo quattro inviti regolarmente ricevuti, il richiedente avesse avuto una possibilità più che adeguata di partecipare al procedimento e consentirne la prosecuzione.

L’omissione di un ulteriore preavviso non avrebbe quindi compromesso concretamente il diritto di difesa, poiché l’interessato era stato ripetutamente chiamato a compiere l’adempimento necessario e non aveva mai interloquito con l’Amministrazione.

La conclusione può essere condivisa nel particolare contesto della reiterata inerzia. Deve tuttavia essere applicata con prudenza.

La pluralità delle convocazioni può sostituire il preavviso soltanto quando sia dimostrata la loro regolare ricezione, il contenuto sia sufficientemente chiaro e non emergano circostanze giustificative che avrebbero potuto essere rappresentate mediante un contraddittorio finale.

9. La posizione personale e familiare dello straniero

Il ricorrente aveva richiamato la propria condizione personale, sostenendo di essere padre di famiglia, radicato da anni in Italia e in possesso di una nuova prospettiva occupazionale.

Il TAR non ha attribuito a tali elementi un valore idoneo a superare la mancata collaborazione procedimentale.

La decisione segnala la distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti istruttori.

La disponibilità di un rapporto di lavoro, il radicamento familiare o la permanenza prolungata nel territorio possono assumere rilievo nella valutazione del rinnovo, ma non eliminano la necessità che il richiedente si presenti personalmente per l’identificazione.

L’Amministrazione non può valutare compiutamente i presupposti sostanziali del soggiorno se il procedimento resta incompleto per una condotta imputabile all’interessato.

Ciò non significa che le condizioni personali siano sempre irrilevanti. In presenza di un solo appuntamento mancato, di problemi di salute, di gravi difficoltà familiari o di un errore nella comunicazione, tali elementi potrebbero incidere sulla proporzionalità dell’archiviazione.

Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha considerato prevalente la protratta inerzia e l’assenza di qualsiasi giustificazione.

10. La durata del procedimento e il passaggio relativo alla permanenza senza titolo

La sentenza attribuisce rilievo anche alla durata complessiva della vicenda.

Il TAR osserva che il precedente permesso per attesa occupazione era scaduto il 3 febbraio 2024 e che il richiedente sarebbe rimasto sostanzialmente inerte fino alla notifica dell’archiviazione, avvenuta il 19 marzo 2026.

Il Collegio afferma quindi che lo straniero sarebbe rimasto privo di titolo per oltre due anni.

Questo passaggio richiede una precisazione sistematica.

La presentazione tempestiva di una domanda di rinnovo produce normalmente effetti sulla regolarità del soggiorno durante la pendenza del procedimento, purché la domanda sia rituale e l’interessato collabori alla sua definizione. La ricevuta della domanda consente, nei limiti previsti dall’ordinamento, di documentare la pendenza del procedimento.

Nel caso esaminato, il giudizio negativo del TAR sembra dipendere non dalla sola durata dell’istruttoria, ma dalla mancata prosecuzione della procedura imputabile allo stesso richiedente.

La permanenza non può quindi essere considerata irregolare per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia ancora definito il rinnovo. Diversa è l’ipotesi in cui la domanda non possa essere istruita perché il richiedente omette ripetutamente un adempimento essenziale.

La distinzione è necessaria per evitare che i ritardi amministrativi vengano impropriamente posti a carico dello straniero.

11. Il rapporto con la precedente giurisprudenza del TAR

La sentenza n. 1315 del 2026 deve essere letta insieme alle decisioni nelle quali lo stesso TAR ha valorizzato le garanzie partecipative dello straniero.

Nella sentenza n. 1318 del 10 luglio 2026, relativa alla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, il TAR ha annullato l’archiviazione perché il lavoratore non era stato informato del mancato ricevimento del documento e non aveva potuto dimostrare la non imputabilità del ritardo.

Le due decisioni non sono contraddittorie.

Nel primo caso, l’inadempimento telematico dipendeva potenzialmente dal datore di lavoro o dall’intermediario e il lavoratore non era stato posto nella condizione di intervenire.

Nella sentenza n. 1315, invece, l’adempimento richiedeva la presenza personale dello straniero, il quale aveva ricevuto quattro convocazioni e non aveva allegato alcun impedimento.

La differenza risiede quindi nell’imputabilità della mancata prosecuzione del procedimento.

Quando l’ostacolo dipende da fattori estranei al lavoratore, il contraddittorio deve essere rafforzato. Quando, invece, l’interessato omette reiteratamente un adempimento personale e necessario, la sua condotta può legittimare l’archiviazione.

12. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1315 del 2026 afferma un principio rigoroso ma coerente con la struttura del procedimento amministrativo: il richiedente un titolo di soggiorno non è soltanto destinatario di garanzie, ma è anche soggetto a un dovere di collaborazione.

Il rinnovo del permesso non può essere definito senza la partecipazione personale dello straniero agli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento. L’Amministrazione deve comunicare correttamente gli appuntamenti e considerare eventuali impedimenti; non è però tenuta a reiterare indefinitamente le convocazioni quando l’interessato rimanga silente.

La buona fede procedimentale non può essere invocata unilateralmente.

Essa obbliga la pubblica amministrazione a evitare formalismi irragionevoli e a offrire concrete possibilità di regolarizzazione. Impone però anche al richiedente di rispondere alle comunicazioni, presentarsi agli appuntamenti o giustificare tempestivamente l’impossibilità di farlo.

La decisione non autorizza archiviazioni automatiche dopo una singola assenza. La sua legittimità deriva dalla specificità del caso: quattro convocazioni regolarmente ricevute, nessuna presentazione, nessuna richiesta di rinvio e nessuna causa di forza maggiore.

Il principio di proporzionalità resta pertanto decisivo. L’Amministrazione deve graduare la propria risposta, ma può concludere negativamente il procedimento quando abbia offerto ripetute occasioni di partecipazione e l’interessato abbia continuato a non collaborare.

Nel diritto dell’immigrazione, la tutela dei diritti non può essere separata dalla responsabilità procedimentale. Un sistema equilibrato deve impedire che le inefficienze amministrative ricadano sullo straniero, ma deve anche evitare che la domanda di soggiorno rimanga indefinitamente pendente per una condotta imputabile allo stesso richiedente.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

New on TikTok: إشارة SIS: متى تمنع الحصول على تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. نتناول اليوم الآثار القانونية للإشارة المسجلة في نظام معلومات شنغن، المعروف باسم SIS، على إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في الأول من يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 813 لسنة 2022. تتعلق القضية بمواطن أجنبي تقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني في إطار برنامج تقنين العمل غير النظامي في إيطاليا. إلا أن مديرية شرطة مودينا رفضت الطلب بسبب وجود إشارة SIS صادرة عن السلطات الفرنسية تمنع دخوله إلى فضاء شنغن. واحتج مقدم الطلب بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تقيّم ظروفه الشخصية بدلًا من الاعتماد تلقائيًا على الإشارة الصادرة من دولة أخرى. رفضت المحكمة الطعن وأكدت مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية. فوفقًا للقضاة، فإن الإشارة المسجلة في نظام SIS لأغراض عدم السماح بالدخول تُعد، كقاعدة عامة، مانعًا قانونيًا لإصدار تصريح الإقامة. ولذلك، فإن قرار مديرية الشرطة يُعتبر قرارًا ملزمًا لا يترك للإدارة سلطة تقديرية. كما أن السلطات الإيطالية ليست ملزمة بإعادة تقييم مدى خطورة الشخص أو مراجعة مشروعية الإشارة التي أصدرتها الدولة الأجنبية. ومع ذلك، يوضح الحكم وجود استثناء مهم في القانون الأوروبي. إذ يجوز لإحدى الدول إصدار تصريح إقامة رغم وجود إشارة SIS، ولكن فقط إذا توفرت أسباب جدية، ولا سيما لأسباب إنسانية أو تنفيذًا لالتزامات دولية. وفي هذه الحالة، يجب أولًا إجراء مشاورات رسمية مع الدولة التي أدرجت الإشارة في نظام شنغن. ويؤكد هذا الحكم مبدأً راسخًا في قانون الهجرة: فإشارة SIS ليست مجرد معلومة إدارية، بل تترتب عليها آثار قانونية مباشرة قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون صراحة. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا.

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lunedì 10 agosto 2026

New on TikTok: Señalamiento SIS: ¿Cuándo puede impedir la expedición de un permiso de residencia? Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy hablaremos sobre los efectos de un señalamiento en el Sistema de Información de Schengen, conocido como SIS, en la expedición de un permiso de residencia en Italia, analizando una importante sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, publicada el 1 de julio de 2026, dictada en el procedimiento inscrito con número de registro general 813 del año 2022. El caso se refiere a un ciudadano extranjero que había solicitado la regularización en el marco del procedimiento italiano de regularización del trabajo irregular. Sin embargo, la Jefatura de Policía de Módena rechazó la solicitud porque el interesado figuraba en el Sistema de Información de Schengen con un señalamiento SIS, introducido por las autoridades francesas con fines de no admisión en el espacio Schengen. El solicitante alegó que la Administración italiana debía haber valorado su situación personal en lugar de basarse automáticamente en el señalamiento emitido por otro Estado miembro. El Tribunal desestimó el recurso y reafirmó un principio jurídico de gran importancia. Según los jueces, un señalamiento SIS por no admisión constituye, como regla general, un obstáculo jurídico para la expedición de un permiso de residencia. Por ello, la decisión de la Jefatura de Policía es un acto reglado, que no deja margen de discrecionalidad a la Administración. Las autoridades italianas no están obligadas a realizar una nueva valoración sobre la peligrosidad del interesado ni a revisar la legalidad del señalamiento emitido por el Estado extranjero. La sentencia también recuerda una importante excepción prevista por el Derecho europeo. Un Estado puede decidir conceder un permiso de residencia a pesar de la existencia de un señalamiento SIS, pero únicamente cuando concurran motivos graves, especialmente razones humanitarias o el cumplimiento de obligaciones internacionales. En estos casos, el Estado debe iniciar previamente un procedimiento de consulta con el país que introdujo el señalamiento en el sistema Schengen. Esta decisión confirma un principio ya consolidado en el derecho de inmigración: un señalamiento SIS no es un simple dato administrativo. Produce efectos jurídicos directos y puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo en circunstancias excepcionales, expresamente previstas por la ley, es posible superar este obstáculo. Gracias por escuchar este episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio, donde analizaremos nuevas sentencias, novedades legislativas y los principales temas del derecho italiano de inmigración.

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domenica 9 agosto 2026

Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia

 

Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia

Un tribunal administrativo italiano ha anulado la denegación de un permiso de residencia por prácticas profesionales, al considerar que la Administración no puede utilizar las consecuencias de su propio retraso para rechazar una solicitud presentada correctamente.

Mediante la sentencia n.º 1260, de 29 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña declaró ilegal la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia que había rechazado un permiso de residencia vinculado a un programa formativo de seis meses.

El solicitante había entrado legalmente en Italia, había presentado la solicitud dentro del plazo, había completado las prácticas previstas y posteriormente había obtenido un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Pese a ello, la Administración resolvió el expediente únicamente cuando el periodo formativo ya había terminado.

La solicitud se presentó correctamente

El ciudadano extranjero entró en Italia el 14 de julio de 2024 con un visado válido para estudios y prácticas profesionales.

El proyecto estaba previsto entre el 2 de agosto de 2024 y el 31 de enero de 2025, con el objetivo de adquirir competencias profesionales en el sector de la construcción.

El interesado presentó la solicitud de permiso de residencia el 9 de agosto de 2024, pocos días después del inicio de las prácticas. Posteriormente acudió a la Oficina de Inmigración para completar la identificación y la toma de huellas dactilares.

Por tanto, el procedimiento se inició regularmente y el solicitante cumplió las obligaciones que le correspondían.

Sin embargo, la Administración no expidió el permiso antes de que terminara el programa.

El primer aviso llegó casi un año después

La situación se volvió especialmente problemática porque la primera objeción formal de la Jefatura de Policía llegó casi un año después de la presentación de la solicitud.

La Administración reprochó al interesado no haber acreditado la renovación del proyecto de prácticas.

El tribunal consideró esta motivación ilógica.

Las prácticas no habían sido abandonadas ni interrumpidas. Habían concluido satisfactoriamente en la fecha inicialmente prevista.

El solicitante no pedía autorización para un nuevo proyecto ni para ampliar el anterior. Solicitaba el permiso correspondiente a las prácticas para las que había sido autorizado a entrar en Italia.

Por ello, la terminación normal del proyecto no podía convertirse en motivo de denegación.

La Administración no puede beneficiarse de su propio retraso

El principio central de la sentencia es claro: el retraso administrativo no puede transformarse en un obstáculo jurídico contra el solicitante.

El tribunal reconoció que los plazos previstos para resolver las solicitudes de permiso de residencia no tienen, por regla general, carácter perentorio. Esto significa que una resolución tardía no es automáticamente inválida.

Pero no significa que la Administración pueda ignorar las consecuencias jurídicas de su propia demora.

La solicitud debía examinarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue presentada.

En este caso:

  • el solicitante disponía de un visado válido;

  • la solicitud se presentó con rapidez;

  • las prácticas se realizaron efectivamente;

  • el proyecto terminó mientras el procedimiento seguía pendiente;

  • el permiso no se expidió porque la Administración no resolvió a tiempo.

Por tanto, el tribunal excluyó que la finalización de las prácticas pudiera justificar la denegación.

También se reprochó al solicitante no haber pedido la conversión

La resolución administrativa mencionaba además que el interesado no había solicitado la conversión del permiso por prácticas en un permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.

El tribunal consideró igualmente erróneo este razonamiento.

Una solicitud de conversión presupone normalmente la existencia de un permiso que pueda convertirse.

En este caso, el permiso por prácticas nunca había sido expedido.

No podía reprocharse al solicitante no haber convertido un documento que la propia Administración no le había entregado.

La ausencia de conversión era, por tanto, consecuencia del retraso administrativo y no de una falta de diligencia del interesado.

El solicitante obtuvo después un contrato indefinido

El caso demostraba también que el proyecto formativo había alcanzado su finalidad profesional.

El 8 de septiembre de 2025, el interesado firmó un contrato de trabajo por tiempo indefinido.

Esta circunstancia no convertía automáticamente la solicitud inicial en una petición de permiso por trabajo. Sin embargo, constituía un elemento relevante que la Administración debía valorar al volver a examinar su situación.

El tribunal no ordenó la expedición automática de un permiso de trabajo.

Impuso a la Jefatura de Policía la obligación de revisar el expediente sin basarse en los motivos ilegales utilizados en la denegación.

Una motivación confusa y contradictoria

El tribunal criticó también la motivación del acto administrativo.

La denegación hacía referencia simultáneamente a varios elementos:

  • la terminación de las prácticas;

  • la falta de renovación del proyecto;

  • la existencia de un contrato de trabajo;

  • la situación contributiva del solicitante;

  • la ausencia de una solicitud de conversión;

  • la supuesta falta de requisitos para otro tipo de permiso.

Según los jueces, esta acumulación de datos no permitía comprender con claridad cuál era la verdadera razón jurídica de la denegación.

Una resolución administrativa debe permitir al interesado conocer el razonamiento seguido por la autoridad.

No basta con enumerar hechos distintos si no se explica cuál de ellos resulta decisivo y por qué.

Un problema estructural de las políticas migratorias

La sentencia pone de manifiesto una dificultad más amplia de la Administración italiana de inmigración.

Muchos permisos están vinculados a actividades de duración limitada: prácticas, trabajo estacional, cursos de estudio, proyectos de investigación o programas formativos.

Cuando el procedimiento administrativo dura más que la propia actividad, el permiso puede perder utilidad antes incluso de ser expedido.

Si la Administración pudiera denegar todas las solicitudes por el solo hecho de que el proyecto terminó durante la espera, podría vaciar de contenido la ley simplemente retrasando la decisión.

El tribunal rechaza expresamente ese resultado.

Las solicitudes deben valorarse a la luz de las circunstancias existentes cuando fueron presentadas, sobre todo cuando el interesado actuó correctamente y la posterior expiración del proyecto se debió únicamente al retraso administrativo.

La Administración debe volver a examinar el caso

La sentencia no concede directamente el permiso de residencia.

Anula la denegación y obliga a la Jefatura de Policía de Bolonia a revisar la solicitud.

En el nuevo procedimiento, la Administración no podrá tratar como un elemento negativo la conclusión regular de las prácticas.

Tampoco podrá reprochar al solicitante no haber convertido un permiso que nunca fue expedido.

Deberá valorar la solicitud inicial, la realización efectiva del proyecto formativo y la relación laboral surgida posteriormente.

Un principio esencial para los ciudadanos extranjeros

La decisión reafirma un principio básico de justicia administrativa.

Un extranjero que presenta su solicitud a tiempo y cumple los trámites exigidos no debe soportar las consecuencias de una demora imputable a las autoridades.

La ausencia de un plazo perentorio no concede a la Administración una libertad ilimitada.

Los poderes públicos deben actuar de buena fe y no pueden utilizar los efectos de su propia inactividad como motivo para negar un derecho.

En materia migratoria, el tiempo no es una cuestión secundaria. Los retrasos pueden afectar al trabajo, a la regularidad de la residencia y a la continuidad del proyecto personal del interesado.

La sentencia deja claro que el tiempo administrativo no puede gestionarse de forma que destruya el derecho que el procedimiento debía proteger.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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