martedì 11 agosto 2026

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

 

Il dovere di collaborazione dello straniero nel procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno

Mancata presentazione ai rilievi fotodattiloscopici, archiviazione dell’istanza e principio di buona fede

Nota a TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1315

Abstract

Con la sentenza 10 luglio 2026, n. 1315, il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna ha ritenuto legittima l’archiviazione di un’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, disposta a seguito della mancata presentazione del richiedente a quattro successive convocazioni per l’identificazione e i rilievi fotodattiloscopici.

La decisione attribuisce particolare rilievo ai principi di collaborazione e buona fede che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, devono regolare i rapporti tra il privato e la pubblica amministrazione. Secondo il TAR, la reiterata assenza del richiedente, in mancanza di qualsiasi giustificazione o causa di forza maggiore, impedisce la prosecuzione dell’istruttoria e legittima la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso di archiviazione.

La pronuncia consente di approfondire il rapporto tra obblighi collaborativi dello straniero, proporzionalità dell’azione amministrativa, contraddittorio procedimentale e natura essenziale dell’identificazione fotodattiloscopica nelle procedure relative ai titoli di soggiorno.

1. La vicenda esaminata dal TAR Emilia-Romagna

La controversia riguardava un cittadino marocchino che aveva impugnato il decreto del Questore di Bologna del 17 febbraio 2026, notificato il successivo 19 marzo, con il quale era stata archiviata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La domanda era stata inoltrata mediante kit postale. Il richiedente era stato inizialmente convocato presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Bologna per il 18 giugno 2024, ai fini dell’identificazione personale e della sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici.

A seguito della mancata presentazione, la Questura aveva disposto tre ulteriori convocazioni, fissate rispettivamente per il 6 agosto 2024, il 18 settembre 2024 e il 21 gennaio 2026. Anche tali appuntamenti erano rimasti senza esito.

L’Amministrazione aveva pertanto archiviato la pratica, osservando che il procedimento non poteva essere procrastinato indefinitamente e che la mancata identificazione determinava l’assoluta carenza dei presupposti necessari per la lavorazione dell’istanza.

Il ricorrente contestava la proporzionalità della misura, sostenendo che l’assenza agli appuntamenti costituisse un’irregolarità sanabile mediante una nuova convocazione. Deduceva inoltre la mancata comunicazione del preavviso di rigetto e rappresentava la propria condizione personale e familiare, affermando di avere reperito una nuova possibilità occupazionale dopo un lungo periodo di disoccupazione.

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha valorizzato il numero delle convocazioni, la loro regolare ricezione e l’assenza di qualsiasi ragione giustificativa idonea a spiegare la prolungata inerzia del richiedente.

2. I rilievi fotodattiloscopici nel procedimento relativo al permesso di soggiorno

L’identificazione personale e la sottoposizione ai rilievi fotodattiloscopici non costituiscono un adempimento marginale o meramente burocratico.

Il procedimento di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno presuppone la verifica dell’identità del richiedente, la corrispondenza tra la persona fisicamente presente e il titolare della domanda, nonché l’acquisizione degli elementi biometrici necessari per la formazione del titolo elettronico.

La presenza personale dello straniero rappresenta quindi un passaggio indispensabile dell’istruttoria. La domanda presentata mediante kit postale avvia il procedimento, ma non può sostituire le successive operazioni di identificazione riservate all’autorità di pubblica sicurezza.

Quando il richiedente non si presenta, l’Amministrazione non è materialmente in grado di completare l’istruttoria. Non può verificare con certezza l’identità personale, acquisire le impronte digitali e procedere agli ulteriori controlli connessi al rilascio del documento.

La mancata presentazione non determina necessariamente, in occasione della prima convocazione, l’automatica perdita del procedimento. Può dipendere da un errore nella comunicazione, da una temporanea impossibilità, da ragioni di salute o da altre circostanze documentabili.

La valutazione cambia, tuttavia, quando le assenze si ripetono e il richiedente non fornisce alcuna spiegazione.

3. Dalla singola irregolarità alla prolungata inerzia procedimentale

La difesa del ricorrente qualificava la mancata presentazione come una mera irregolarità formale, suscettibile di essere sanata attraverso una nuova convocazione.

Il TAR ha respinto tale impostazione sulla base delle circostanze concrete.

Non si era verificata una sola assenza. Il richiedente non si era presentato a quattro appuntamenti distribuiti lungo un arco temporale di circa un anno e mezzo. L’Amministrazione aveva quindi già adottato più volte la soluzione meno gravosa, procedendo alla ricalendarizzazione dell’incombente anziché archiviare immediatamente la pratica.

La proporzionalità del provvedimento deve essere valutata tenendo conto dell’intera sequenza procedimentale. Considerata isolatamente, la mancata presentazione a un singolo appuntamento potrebbe apparire insufficiente a giustificare la chiusura della pratica. Considerata nel suo complesso, la reiterata assenza priva di giustificazione assume invece il significato di una sostanziale mancata collaborazione.

Il procedimento amministrativo non può rimanere indefinitamente sospeso per effetto dell’inerzia dell’interessato. La pubblica amministrazione ha il dovere di concludere i procedimenti e di assicurare una gestione ordinata delle pratiche, soprattutto in un settore caratterizzato da un elevato numero di istanze e da rilevanti esigenze di certezza.

La sentenza non afferma dunque che ogni mancata presentazione comporti automaticamente l’archiviazione. Stabilisce piuttosto che la successione di quattro convocazioni rimaste inevase, in assenza di qualsiasi causa giustificativa, rende ragionevole la conclusione negativa del procedimento.

4. Il principio di proporzionalità

Uno dei principali motivi del ricorso riguardava la pretesa sproporzione tra la condotta contestata e la conseguenza amministrativa.

Il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di adottare una misura idonea al perseguimento dello scopo, necessaria e non eccessivamente gravosa rispetto all’interesse pubblico tutelato.

Nel caso esaminato, la Questura non aveva disposto immediatamente l’archiviazione dopo la prima assenza. Aveva riconvocato il richiedente per altre tre volte, offrendo più occasioni per completare l’identificazione.

La progressione degli interventi amministrativi dimostra che la misura finale era stata preceduta da tentativi meno incisivi. La rinnovazione delle convocazioni rappresentava precisamente l’alternativa meno gravosa richiesta dal principio di proporzionalità.

Solo dopo l’ennesima mancata presentazione la Questura aveva ritenuto di non poter ulteriormente procrastinare la definizione del procedimento.

Sotto questo profilo, la decisione del TAR appare coerente. Il principio di proporzionalità non obbliga l’Amministrazione a reiterare senza limiti le convocazioni, soprattutto quando l’interessato non comunica impedimenti, non chiede il rinvio dell’appuntamento e non dimostra alcuna intenzione concreta di collaborare.

La proporzionalità non protegge l’inerzia indefinita. Impone un equilibrio tra la tutela dell’interessato e la necessità che l’attività amministrativa possa pervenire a una conclusione.

5. Il dovere di concludere il procedimento

La Questura aveva richiamato l’art. 2, comma 1, della legge n. 241 del 1990, il quale impone alle pubbliche amministrazioni di concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso.

La medesima disposizione consente di adottare un provvedimento in forma semplificata quando l’istanza risulti manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata. In tali ipotesi la motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto decisivo.

Il TAR ha qualificato come legittima la scelta dell’Amministrazione di formalizzare l’archiviazione, anziché lasciare la domanda in una condizione di sospensione indefinita.

Questo passaggio è rilevante perché distingue la conclusione espressa del procedimento dalla mera inerzia amministrativa.

La Questura non aveva semplicemente omesso di provvedere. Aveva preso atto dell’impossibilità di proseguire l’istruttoria per la mancata identificazione del richiedente e aveva adottato un provvedimento motivato.

La conclusione espressa consente inoltre all’interessato di conoscere le ragioni della decisione e di esercitare la tutela giurisdizionale. Sotto tale profilo, l’archiviazione è maggiormente garantista rispetto al mantenimento sine die della pratica in uno stato di inattività.

6. La collaborazione e la buona fede nei rapporti con l’Amministrazione

Il profilo più innovativo della sentenza è rappresentato dal richiamo all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990.

La disposizione, introdotta dall’art. 12 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, stabilisce che i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede.

Il TAR precisa che tale principio trova applicazione anche nei confronti dello straniero che richieda il rilascio o il rinnovo di un titolo di soggiorno.

Il riferimento legislativo al “cittadino” non può essere interpretato in senso restrittivo come limitato al cittadino italiano. La regola esprime un principio generale dell’azione amministrativa e riguarda chiunque entri in rapporto con un’amministrazione pubblica, indipendentemente dalla cittadinanza.

La buona fede opera in senso bilaterale.

L’Amministrazione deve agire correttamente, fornire informazioni comprensibili, comunicare le convocazioni con modalità idonee, valutare le giustificazioni e non aggravare inutilmente il procedimento.

Allo stesso tempo, il privato deve collaborare, mantenere aggiornati i propri recapiti, presentarsi agli appuntamenti, comunicare tempestivamente eventuali impedimenti e fornire la documentazione necessaria.

Nel caso concreto, il TAR ha ritenuto violato proprio tale dovere collaborativo. Il richiedente aveva ricevuto quattro convocazioni ma non si era mai presentato e non aveva allegato alcuna causa di forza maggiore o altra circostanza idonea a giustificare il proprio comportamento.

7. La ricezione delle convocazioni e l’inesistenza di un obbligo di notifica a mani

Nel ricorso era stata prospettata la tesi secondo cui soltanto una notifica eseguita personalmente avrebbe garantito l’effettiva conoscenza della convocazione.

Il TAR ha respinto l’argomento, osservando che non esiste una disposizione che imponga la notifica “a mani” delle convocazioni per i rilievi fotodattiloscopici.

In assenza di una specifica disciplina derogatoria, trovano applicazione le regole ordinarie sulle comunicazioni amministrative.

La decisione assume rilievo pratico. La contestazione della convocazione non può essere fondata sulla semplice pretesa che l’Amministrazione avrebbe dovuto utilizzare una forma più solenne di comunicazione. Occorre dimostrare che l’avviso non sia stato ricevuto, sia stato inviato a un recapito errato oppure presenti vizi tali da impedirne la conoscibilità.

Nel caso deciso dal TAR, la ricezione delle quattro convocazioni non risultava realmente contestata. Veniva censurata soltanto la modalità della comunicazione, senza indicare una norma che imponesse la consegna personale.

Il giudice ha quindi considerato gli avvisi ritualmente comunicati.

8. Il contraddittorio procedimentale e la pluralità delle convocazioni

Il ricorrente lamentava inoltre la mancata comunicazione di avvio del procedimento o dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.

Il TAR ha ritenuto infondata la censura, affermando che le quattro convocazioni rimaste inevase avevano assorbito ed esaurito ogni forma plausibile di contraddittorio con l’interessato.

L’affermazione merita attenzione.

La convocazione per il fotosegnalamento non coincide formalmente con il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Essa non contiene necessariamente l’indicazione che la mancata presentazione comporterà l’archiviazione definitiva della domanda.

Il TAR adotta però una lettura sostanzialistica. Ritiene che, dopo quattro inviti regolarmente ricevuti, il richiedente avesse avuto una possibilità più che adeguata di partecipare al procedimento e consentirne la prosecuzione.

L’omissione di un ulteriore preavviso non avrebbe quindi compromesso concretamente il diritto di difesa, poiché l’interessato era stato ripetutamente chiamato a compiere l’adempimento necessario e non aveva mai interloquito con l’Amministrazione.

La conclusione può essere condivisa nel particolare contesto della reiterata inerzia. Deve tuttavia essere applicata con prudenza.

La pluralità delle convocazioni può sostituire il preavviso soltanto quando sia dimostrata la loro regolare ricezione, il contenuto sia sufficientemente chiaro e non emergano circostanze giustificative che avrebbero potuto essere rappresentate mediante un contraddittorio finale.

9. La posizione personale e familiare dello straniero

Il ricorrente aveva richiamato la propria condizione personale, sostenendo di essere padre di famiglia, radicato da anni in Italia e in possesso di una nuova prospettiva occupazionale.

Il TAR non ha attribuito a tali elementi un valore idoneo a superare la mancata collaborazione procedimentale.

La decisione segnala la distinzione tra requisiti sostanziali e adempimenti istruttori.

La disponibilità di un rapporto di lavoro, il radicamento familiare o la permanenza prolungata nel territorio possono assumere rilievo nella valutazione del rinnovo, ma non eliminano la necessità che il richiedente si presenti personalmente per l’identificazione.

L’Amministrazione non può valutare compiutamente i presupposti sostanziali del soggiorno se il procedimento resta incompleto per una condotta imputabile all’interessato.

Ciò non significa che le condizioni personali siano sempre irrilevanti. In presenza di un solo appuntamento mancato, di problemi di salute, di gravi difficoltà familiari o di un errore nella comunicazione, tali elementi potrebbero incidere sulla proporzionalità dell’archiviazione.

Nel caso concreto, tuttavia, il Collegio ha considerato prevalente la protratta inerzia e l’assenza di qualsiasi giustificazione.

10. La durata del procedimento e il passaggio relativo alla permanenza senza titolo

La sentenza attribuisce rilievo anche alla durata complessiva della vicenda.

Il TAR osserva che il precedente permesso per attesa occupazione era scaduto il 3 febbraio 2024 e che il richiedente sarebbe rimasto sostanzialmente inerte fino alla notifica dell’archiviazione, avvenuta il 19 marzo 2026.

Il Collegio afferma quindi che lo straniero sarebbe rimasto privo di titolo per oltre due anni.

Questo passaggio richiede una precisazione sistematica.

La presentazione tempestiva di una domanda di rinnovo produce normalmente effetti sulla regolarità del soggiorno durante la pendenza del procedimento, purché la domanda sia rituale e l’interessato collabori alla sua definizione. La ricevuta della domanda consente, nei limiti previsti dall’ordinamento, di documentare la pendenza del procedimento.

Nel caso esaminato, il giudizio negativo del TAR sembra dipendere non dalla sola durata dell’istruttoria, ma dalla mancata prosecuzione della procedura imputabile allo stesso richiedente.

La permanenza non può quindi essere considerata irregolare per il solo fatto che l’Amministrazione non abbia ancora definito il rinnovo. Diversa è l’ipotesi in cui la domanda non possa essere istruita perché il richiedente omette ripetutamente un adempimento essenziale.

La distinzione è necessaria per evitare che i ritardi amministrativi vengano impropriamente posti a carico dello straniero.

11. Il rapporto con la precedente giurisprudenza del TAR

La sentenza n. 1315 del 2026 deve essere letta insieme alle decisioni nelle quali lo stesso TAR ha valorizzato le garanzie partecipative dello straniero.

Nella sentenza n. 1318 del 10 luglio 2026, relativa alla tardiva trasmissione del contratto di soggiorno, il TAR ha annullato l’archiviazione perché il lavoratore non era stato informato del mancato ricevimento del documento e non aveva potuto dimostrare la non imputabilità del ritardo.

Le due decisioni non sono contraddittorie.

Nel primo caso, l’inadempimento telematico dipendeva potenzialmente dal datore di lavoro o dall’intermediario e il lavoratore non era stato posto nella condizione di intervenire.

Nella sentenza n. 1315, invece, l’adempimento richiedeva la presenza personale dello straniero, il quale aveva ricevuto quattro convocazioni e non aveva allegato alcun impedimento.

La differenza risiede quindi nell’imputabilità della mancata prosecuzione del procedimento.

Quando l’ostacolo dipende da fattori estranei al lavoratore, il contraddittorio deve essere rafforzato. Quando, invece, l’interessato omette reiteratamente un adempimento personale e necessario, la sua condotta può legittimare l’archiviazione.

12. Considerazioni conclusive

La sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 1315 del 2026 afferma un principio rigoroso ma coerente con la struttura del procedimento amministrativo: il richiedente un titolo di soggiorno non è soltanto destinatario di garanzie, ma è anche soggetto a un dovere di collaborazione.

Il rinnovo del permesso non può essere definito senza la partecipazione personale dello straniero agli adempimenti di identificazione e fotosegnalamento. L’Amministrazione deve comunicare correttamente gli appuntamenti e considerare eventuali impedimenti; non è però tenuta a reiterare indefinitamente le convocazioni quando l’interessato rimanga silente.

La buona fede procedimentale non può essere invocata unilateralmente.

Essa obbliga la pubblica amministrazione a evitare formalismi irragionevoli e a offrire concrete possibilità di regolarizzazione. Impone però anche al richiedente di rispondere alle comunicazioni, presentarsi agli appuntamenti o giustificare tempestivamente l’impossibilità di farlo.

La decisione non autorizza archiviazioni automatiche dopo una singola assenza. La sua legittimità deriva dalla specificità del caso: quattro convocazioni regolarmente ricevute, nessuna presentazione, nessuna richiesta di rinvio e nessuna causa di forza maggiore.

Il principio di proporzionalità resta pertanto decisivo. L’Amministrazione deve graduare la propria risposta, ma può concludere negativamente il procedimento quando abbia offerto ripetute occasioni di partecipazione e l’interessato abbia continuato a non collaborare.

Nel diritto dell’immigrazione, la tutela dei diritti non può essere separata dalla responsabilità procedimentale. Un sistema equilibrato deve impedire che le inefficienze amministrative ricadano sullo straniero, ma deve anche evitare che la domanda di soggiorno rimanga indefinitamente pendente per una condotta imputabile allo stesso richiedente.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

New on TikTok: إشارة SIS: متى تمنع الحصول على تصريح الإقامة؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو. نتناول اليوم الآثار القانونية للإشارة المسجلة في نظام معلومات شنغن، المعروف باسم SIS، على إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا، من خلال حكم مهم صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا، نُشر في الأول من يوليو/تموز 2026، في الدعوى المقيدة برقم السجل العام 813 لسنة 2022. تتعلق القضية بمواطن أجنبي تقدم بطلب لتسوية وضعه القانوني في إطار برنامج تقنين العمل غير النظامي في إيطاليا. إلا أن مديرية شرطة مودينا رفضت الطلب بسبب وجود إشارة SIS صادرة عن السلطات الفرنسية تمنع دخوله إلى فضاء شنغن. واحتج مقدم الطلب بأن السلطات الإيطالية كان ينبغي أن تقيّم ظروفه الشخصية بدلًا من الاعتماد تلقائيًا على الإشارة الصادرة من دولة أخرى. رفضت المحكمة الطعن وأكدت مبدأً قانونيًا بالغ الأهمية. فوفقًا للقضاة، فإن الإشارة المسجلة في نظام SIS لأغراض عدم السماح بالدخول تُعد، كقاعدة عامة، مانعًا قانونيًا لإصدار تصريح الإقامة. ولذلك، فإن قرار مديرية الشرطة يُعتبر قرارًا ملزمًا لا يترك للإدارة سلطة تقديرية. كما أن السلطات الإيطالية ليست ملزمة بإعادة تقييم مدى خطورة الشخص أو مراجعة مشروعية الإشارة التي أصدرتها الدولة الأجنبية. ومع ذلك، يوضح الحكم وجود استثناء مهم في القانون الأوروبي. إذ يجوز لإحدى الدول إصدار تصريح إقامة رغم وجود إشارة SIS، ولكن فقط إذا توفرت أسباب جدية، ولا سيما لأسباب إنسانية أو تنفيذًا لالتزامات دولية. وفي هذه الحالة، يجب أولًا إجراء مشاورات رسمية مع الدولة التي أدرجت الإشارة في نظام شنغن. ويؤكد هذا الحكم مبدأً راسخًا في قانون الهجرة: فإشارة SIS ليست مجرد معلومة إدارية، بل تترتب عليها آثار قانونية مباشرة قد تمنع إصدار تصريح الإقامة في إيطاليا. ولا يمكن تجاوز هذا المانع إلا في حالات استثنائية ينص عليها القانون صراحة. شكرًا لكم على الاستماع إلى هذه الحلقة من بودكاست قانون الهجرة. أنا المحامي فابيو لوسكيربو، وألقاكم في الحلقة القادمة لمناقشة أحدث الأحكام القضائية والتطورات التشريعية وأهم قضايا قانون الهجرة في إيطاليا.

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lunedì 10 agosto 2026

New on TikTok: Señalamiento SIS: ¿Cuándo puede impedir la expedición de un permiso de residencia? Bienvenidos a un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy hablaremos sobre los efectos de un señalamiento en el Sistema de Información de Schengen, conocido como SIS, en la expedición de un permiso de residencia en Italia, analizando una importante sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, publicada el 1 de julio de 2026, dictada en el procedimiento inscrito con número de registro general 813 del año 2022. El caso se refiere a un ciudadano extranjero que había solicitado la regularización en el marco del procedimiento italiano de regularización del trabajo irregular. Sin embargo, la Jefatura de Policía de Módena rechazó la solicitud porque el interesado figuraba en el Sistema de Información de Schengen con un señalamiento SIS, introducido por las autoridades francesas con fines de no admisión en el espacio Schengen. El solicitante alegó que la Administración italiana debía haber valorado su situación personal en lugar de basarse automáticamente en el señalamiento emitido por otro Estado miembro. El Tribunal desestimó el recurso y reafirmó un principio jurídico de gran importancia. Según los jueces, un señalamiento SIS por no admisión constituye, como regla general, un obstáculo jurídico para la expedición de un permiso de residencia. Por ello, la decisión de la Jefatura de Policía es un acto reglado, que no deja margen de discrecionalidad a la Administración. Las autoridades italianas no están obligadas a realizar una nueva valoración sobre la peligrosidad del interesado ni a revisar la legalidad del señalamiento emitido por el Estado extranjero. La sentencia también recuerda una importante excepción prevista por el Derecho europeo. Un Estado puede decidir conceder un permiso de residencia a pesar de la existencia de un señalamiento SIS, pero únicamente cuando concurran motivos graves, especialmente razones humanitarias o el cumplimiento de obligaciones internacionales. En estos casos, el Estado debe iniciar previamente un procedimiento de consulta con el país que introdujo el señalamiento en el sistema Schengen. Esta decisión confirma un principio ya consolidado en el derecho de inmigración: un señalamiento SIS no es un simple dato administrativo. Produce efectos jurídicos directos y puede impedir la expedición de un permiso de residencia en Italia. Solo en circunstancias excepcionales, expresamente previstas por la ley, es posible superar este obstáculo. Gracias por escuchar este episodio del pódcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo y los espero en el próximo episodio, donde analizaremos nuevas sentencias, novedades legislativas y los principales temas del derecho italiano de inmigración.

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domenica 9 agosto 2026

Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia

 

Italia: un tribunal establece que los retrasos administrativos no pueden justificar la denegación de un permiso de residencia

Un tribunal administrativo italiano ha anulado la denegación de un permiso de residencia por prácticas profesionales, al considerar que la Administración no puede utilizar las consecuencias de su propio retraso para rechazar una solicitud presentada correctamente.

Mediante la sentencia n.º 1260, de 29 de junio de 2026, el Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña declaró ilegal la decisión de la Jefatura de Policía de Bolonia que había rechazado un permiso de residencia vinculado a un programa formativo de seis meses.

El solicitante había entrado legalmente en Italia, había presentado la solicitud dentro del plazo, había completado las prácticas previstas y posteriormente había obtenido un contrato de trabajo por tiempo indefinido. Pese a ello, la Administración resolvió el expediente únicamente cuando el periodo formativo ya había terminado.

La solicitud se presentó correctamente

El ciudadano extranjero entró en Italia el 14 de julio de 2024 con un visado válido para estudios y prácticas profesionales.

El proyecto estaba previsto entre el 2 de agosto de 2024 y el 31 de enero de 2025, con el objetivo de adquirir competencias profesionales en el sector de la construcción.

El interesado presentó la solicitud de permiso de residencia el 9 de agosto de 2024, pocos días después del inicio de las prácticas. Posteriormente acudió a la Oficina de Inmigración para completar la identificación y la toma de huellas dactilares.

Por tanto, el procedimiento se inició regularmente y el solicitante cumplió las obligaciones que le correspondían.

Sin embargo, la Administración no expidió el permiso antes de que terminara el programa.

El primer aviso llegó casi un año después

La situación se volvió especialmente problemática porque la primera objeción formal de la Jefatura de Policía llegó casi un año después de la presentación de la solicitud.

La Administración reprochó al interesado no haber acreditado la renovación del proyecto de prácticas.

El tribunal consideró esta motivación ilógica.

Las prácticas no habían sido abandonadas ni interrumpidas. Habían concluido satisfactoriamente en la fecha inicialmente prevista.

El solicitante no pedía autorización para un nuevo proyecto ni para ampliar el anterior. Solicitaba el permiso correspondiente a las prácticas para las que había sido autorizado a entrar en Italia.

Por ello, la terminación normal del proyecto no podía convertirse en motivo de denegación.

La Administración no puede beneficiarse de su propio retraso

El principio central de la sentencia es claro: el retraso administrativo no puede transformarse en un obstáculo jurídico contra el solicitante.

El tribunal reconoció que los plazos previstos para resolver las solicitudes de permiso de residencia no tienen, por regla general, carácter perentorio. Esto significa que una resolución tardía no es automáticamente inválida.

Pero no significa que la Administración pueda ignorar las consecuencias jurídicas de su propia demora.

La solicitud debía examinarse teniendo en cuenta la situación existente en el momento en que fue presentada.

En este caso:

  • el solicitante disponía de un visado válido;

  • la solicitud se presentó con rapidez;

  • las prácticas se realizaron efectivamente;

  • el proyecto terminó mientras el procedimiento seguía pendiente;

  • el permiso no se expidió porque la Administración no resolvió a tiempo.

Por tanto, el tribunal excluyó que la finalización de las prácticas pudiera justificar la denegación.

También se reprochó al solicitante no haber pedido la conversión

La resolución administrativa mencionaba además que el interesado no había solicitado la conversión del permiso por prácticas en un permiso de residencia por trabajo por cuenta ajena.

El tribunal consideró igualmente erróneo este razonamiento.

Una solicitud de conversión presupone normalmente la existencia de un permiso que pueda convertirse.

En este caso, el permiso por prácticas nunca había sido expedido.

No podía reprocharse al solicitante no haber convertido un documento que la propia Administración no le había entregado.

La ausencia de conversión era, por tanto, consecuencia del retraso administrativo y no de una falta de diligencia del interesado.

El solicitante obtuvo después un contrato indefinido

El caso demostraba también que el proyecto formativo había alcanzado su finalidad profesional.

El 8 de septiembre de 2025, el interesado firmó un contrato de trabajo por tiempo indefinido.

Esta circunstancia no convertía automáticamente la solicitud inicial en una petición de permiso por trabajo. Sin embargo, constituía un elemento relevante que la Administración debía valorar al volver a examinar su situación.

El tribunal no ordenó la expedición automática de un permiso de trabajo.

Impuso a la Jefatura de Policía la obligación de revisar el expediente sin basarse en los motivos ilegales utilizados en la denegación.

Una motivación confusa y contradictoria

El tribunal criticó también la motivación del acto administrativo.

La denegación hacía referencia simultáneamente a varios elementos:

  • la terminación de las prácticas;

  • la falta de renovación del proyecto;

  • la existencia de un contrato de trabajo;

  • la situación contributiva del solicitante;

  • la ausencia de una solicitud de conversión;

  • la supuesta falta de requisitos para otro tipo de permiso.

Según los jueces, esta acumulación de datos no permitía comprender con claridad cuál era la verdadera razón jurídica de la denegación.

Una resolución administrativa debe permitir al interesado conocer el razonamiento seguido por la autoridad.

No basta con enumerar hechos distintos si no se explica cuál de ellos resulta decisivo y por qué.

Un problema estructural de las políticas migratorias

La sentencia pone de manifiesto una dificultad más amplia de la Administración italiana de inmigración.

Muchos permisos están vinculados a actividades de duración limitada: prácticas, trabajo estacional, cursos de estudio, proyectos de investigación o programas formativos.

Cuando el procedimiento administrativo dura más que la propia actividad, el permiso puede perder utilidad antes incluso de ser expedido.

Si la Administración pudiera denegar todas las solicitudes por el solo hecho de que el proyecto terminó durante la espera, podría vaciar de contenido la ley simplemente retrasando la decisión.

El tribunal rechaza expresamente ese resultado.

Las solicitudes deben valorarse a la luz de las circunstancias existentes cuando fueron presentadas, sobre todo cuando el interesado actuó correctamente y la posterior expiración del proyecto se debió únicamente al retraso administrativo.

La Administración debe volver a examinar el caso

La sentencia no concede directamente el permiso de residencia.

Anula la denegación y obliga a la Jefatura de Policía de Bolonia a revisar la solicitud.

En el nuevo procedimiento, la Administración no podrá tratar como un elemento negativo la conclusión regular de las prácticas.

Tampoco podrá reprochar al solicitante no haber convertido un permiso que nunca fue expedido.

Deberá valorar la solicitud inicial, la realización efectiva del proyecto formativo y la relación laboral surgida posteriormente.

Un principio esencial para los ciudadanos extranjeros

La decisión reafirma un principio básico de justicia administrativa.

Un extranjero que presenta su solicitud a tiempo y cumple los trámites exigidos no debe soportar las consecuencias de una demora imputable a las autoridades.

La ausencia de un plazo perentorio no concede a la Administración una libertad ilimitada.

Los poderes públicos deben actuar de buena fe y no pueden utilizar los efectos de su propia inactividad como motivo para negar un derecho.

En materia migratoria, el tiempo no es una cuestión secundaria. Los retrasos pueden afectar al trabajo, a la regularidad de la residencia y a la continuidad del proyecto personal del interesado.

La sentencia deja claro que el tiempo administrativo no puede gestionarse de forma que destruya el derecho que el procedimiento debía proteger.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

New on TikTok: Trainee Residence Permit: Administrative Delays Cannot Harm the Applicant Welcome to a new episode of the Immigration Law podcast. I am Attorney Fabio Loscerbo. A judgment published on 29 June 2026 confirms that the authorities cannot refuse a trainee residence permit because of their own administrative delay. If the permit is not issued on time, the applicant cannot be penalized for circumstances beyond their control.

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venerdì 7 agosto 2026

Italy: Schengen Alert Blocks Regularisation Application, Court Upholds Refusal

 

Italy: Schengen Alert Blocks Regularisation Application, Court Upholds Refusal

An Italian administrative court has upheld the refusal of an application to regularise undeclared employment because the applicant was listed in the Schengen Information System for the purpose of refusing entry.

In judgment no. 1265 of 1 July 2026, the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna rejected an appeal against a decision issued by the Police Headquarters in Modena.

The court held that the Schengen alert constituted a legal obstacle to the regularisation procedure and that the Italian authorities were not required to reassess the applicant’s personal dangerousness or review the legality of the decision adopted by France.

The alert had been entered by France

The case concerned an application submitted under the 2020 Italian regularisation programme for undeclared work.

The Police Headquarters rejected the application after finding that France had entered an alert concerning the applicant in the Schengen Information System on 19 March 2021.

The alert was intended to prevent the person’s admission into the Schengen area and had been confirmed by the competent French authority.

The applicant challenged the refusal, arguing that the alert resulted only from an administrative immigration violation connected to illegal entry into France.

He also claimed that the Italian authorities should have assessed his personal circumstances, the requirements for regularisation and the possible existence of serious reasons justifying the issue of a residence permit.

The court rejected those arguments.

The Schengen alert was considered an automatic legal obstacle

The judges relied on the special rules governing the 2020 regularisation procedure.

Under Article 103 of Decree-Law no. 34 of 2020, foreign nationals listed for non-admission under international agreements binding on Italy were excluded from the regularisation process.

For the court, the alert therefore represented a direct legal obstacle.

Once the authorities had verified the existence and continued validity of the alert, they had no ordinary discretion to approve the application.

The refusal was consequently treated as a mandatory decision rather than the outcome of a broader discretionary assessment.

Italy was not required to reassess the French decision

One of the central issues was whether the Italian authorities had to review the reasons behind the French alert.

The court answered no.

The Schengen system is based on cooperation and mutual trust between participating states. An alert entered by one country produces effects throughout the Schengen area.

The Italian Police Headquarters was therefore not required to determine independently whether the applicant posed a current threat to public order.

Nor was it competent to review whether the French measure had been correct or proportionate.

That assessment primarily belongs to the authorities and courts of the state that entered the alert.

An alert does not always mean criminal dangerousness

The judgment is important because a Schengen alert may arise from different situations.

It does not necessarily mean that the person has been convicted of a crime or represents a serious security threat.

An alert may also result from a return decision, an entry ban or a violation of immigration rules.

In this case, the applicant argued that the alert was linked to illegal entry into France.

The court nevertheless held that the legal effect depended on the type and validity of the alert, not on whether the underlying conduct amounted to a criminal offence.

As long as the alert remained active, the Italian authorities were required to recognise its consequences.

A residence permit may still be issued for serious reasons

The court also explained that the obstacle is not absolute in every circumstance.

A Schengen state may decide to issue a residence permit despite an alert, but only where serious reasons exist, particularly humanitarian reasons or obligations arising under international law.

Such reasons must be concrete and particularly significant.

They may include, depending on the circumstances, protection of family life, the interests of children, serious health conditions or obligations connected to the principle of non-refoulement.

However, the state cannot simply ignore the alert.

It must first consult the country that entered it.

The consultation procedure is intended to balance the foreign state’s decision with any legal obligation requiring another Schengen country to grant residence.

In the case examined by the court, no sufficiently serious reason had been demonstrated.

The authorities did not need to prove current dangerousness

The applicant also complained that the Police Headquarters had failed to assess whether he was currently dangerous.

The court held that such an assessment was unnecessary in this specific regularisation procedure.

The refusal did not depend on an independent finding that the person represented a danger. It depended on the existence of a legal condition expressly excluding access to the programme.

This distinction is significant.

Where the law directly treats a Schengen alert as an exclusion ground, the authorities do not have to reconstruct the applicant’s entire personal history or carry out a new public-order assessment.

The relevant questions are whether the alert exists, whether it is current and whether any exceptional serious reasons justify consultation and a possible derogation.

The applicant must challenge the alert in the correct country

The ruling does not mean that Schengen alerts are beyond legal challenge.

A person who considers an alert inaccurate, outdated or unlawful may request access to the relevant data and seek correction or deletion.

However, the challenge must generally be directed to the competent authorities of the country that entered the alert.

In this case, the applicant would therefore have needed to address the French authorities if he wished to contest the basis or continuing validity of the measure.

The Italian administration could verify the existence of the alert, but could not cancel or rewrite a decision entered by France.

A major practical issue for immigration lawyers

The judgment has important practical consequences.

When a residence or regularisation application is refused because of a Schengen alert, challenging only the Italian decision may not be enough.

The defence should first establish:

  • which country entered the alert;

  • the date and legal basis of the measure;

  • the type of alert;

  • whether it is still valid;

  • whether there are grounds for correction or deletion;

  • whether serious humanitarian or international-law reasons exist.

The legal strategy often has to proceed on two levels.

The alert must be challenged or removed in the state that entered it, while any exceptional grounds supporting a residence permit must be documented before the Italian authorities.

Mutual trust cannot eliminate individual rights

The judgment confirms the strength of the Schengen Information System within European immigration law.

A national authority cannot freely disregard an alert entered by another state. Otherwise, the entire system of shared border control would lose effectiveness.

At the same time, mutual trust cannot turn a digital record into an untouchable fact.

Alerts must remain accurate, current and proportionate. Individuals must have access to effective procedures for checking the data and requesting correction or deletion.

The decision therefore highlights two competing principles.

The first is the need for cooperation between Schengen states. The second is the individual’s right to challenge a measure that may prevent entry, residence or regularisation across much of Europe.

In the case decided by the court, the active French alert prevailed. The Italian authorities were therefore entitled to reject the regularisation application.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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