Avvocato per Stranieri
martedì 16 giugno 2026
lunedì 15 giugno 2026
Nulla osta al lavoro subordinato e continuità del rapporto con il datore di lavoro nella conversione del permesso di soggiorno: osservazioni a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 21 maggio 2026, numero 934
Nulla osta al lavoro subordinato e continuità del rapporto con il datore di lavoro nella conversione del permesso di soggiorno: osservazioni a margine della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 21 maggio 2026, numero 934
Abstract
La sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Prima, pubblicata il 21 maggio 2026, affronta il tema della conversione del permesso di soggiorno da tirocinio a lavoro subordinato e del rapporto tra nulla osta, contratto di soggiorno e datore di lavoro. Il provvedimento si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale volto a garantire la coerenza della sequenza procedimentale prevista dal Testo Unico Immigrazione. La decisione offre l’occasione per riflettere sulla natura giuridica del nulla osta e sui limiti alla mobilità lavorativa dello straniero nella fase iniziale del percorso amministrativo di regolarizzazione.
La decisione del TAR Emilia-Romagna
Con sentenza pubblicata il 21 maggio 2026, il TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Prima, ha rigettato il ricorso proposto da un cittadino straniero avverso il provvedimento della Questura di Forlì che aveva dichiarato irricevibile la domanda di conversione del permesso di soggiorno da tirocinio a lavoro subordinato.
Nel caso esaminato dal Collegio, il ricorrente aveva ottenuto il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno tramite uno specifico datore di lavoro e aveva successivamente sottoscritto il contratto di soggiorno dinanzi allo Sportello Unico per l’Immigrazione. Tuttavia, il rapporto lavorativo originariamente programmato non era mai stato concretamente avviato. Successivamente, il lavoratore aveva instaurato un diverso rapporto di lavoro con altra società.
La Questura aveva pertanto ritenuto irricevibile la domanda di conversione, evidenziando la mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore che aveva promosso la procedura amministrativa e sottoscritto il contratto di soggiorno.
Il principio della continuità procedimentale
La pronuncia si fonda sull’idea che il sistema delineato dal decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, richieda una sostanziale continuità tra il soggetto che richiede il nulla osta, la sottoscrizione del contratto di soggiorno e l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.
Secondo il TAR, infatti, il datore di lavoro che avvia la procedura deve coincidere, almeno nella fase iniziale, con il soggetto che procede all’effettiva assunzione del lavoratore straniero.
La sentenza richiama sul punto precedenti orientamenti amministrativi e giurisprudenziali, tra cui TAR Puglia Bari, Sezione Terza, 4 aprile 2024, numero 407, nonché Consiglio di Stato, Sezione Terza, 15 settembre 2022, numero 8006.
Particolarmente significativa appare la ricostruzione della sequenza procedimentale operata dal Collegio, che individua una concatenazione necessaria tra decreto flussi, richiesta di nulla osta, rilascio del visto, sottoscrizione dell’accordo di integrazione, contratto di soggiorno e rilascio del permesso di soggiorno.
La funzione del nulla osta nel sistema migratorio
La pronuncia conferma una lettura del nulla osta non come semplice autorizzazione astratta all’ingresso o alla permanenza lavorativa, ma come atto strettamente collegato a una specifica proposta occupazionale.
In tale prospettiva, il nulla osta non viene considerato autonomamente trasferibile a rapporti di lavoro differenti, almeno nella fase genetica della procedura amministrativa. La ratio individuata dal TAR è quella di prevenire utilizzi distorti del sistema, evitando che procedure formalmente corrette possano essere utilizzate per finalità diverse rispetto a quelle dichiarate.
Si tratta di una impostazione coerente con la struttura storica del sistema delineato dal Testo Unico Immigrazione, costruito originariamente attorno alla centralità della chiamata nominativa del lavoratore straniero e alla programmazione quantitativa dei flussi di ingresso.
Le criticità applicative
La decisione pone tuttavia alcune questioni di rilievo pratico.
Nel mercato del lavoro contemporaneo, caratterizzato da elevata mobilità occupazionale, precarietà contrattuale e frequenti mutamenti organizzativi, la rigidità del collegamento tra nulla osta e specifico datore di lavoro rischia di produrre conseguenze particolarmente gravose per il lavoratore straniero.
Non può infatti escludersi che il mancato perfezionamento del primo rapporto lavorativo dipenda da circostanze non imputabili al lavoratore, quali crisi aziendali, rinunce del datore di lavoro o sopravvenute impossibilità organizzative.
La stessa sentenza sembra indirettamente lasciare aperto uno spazio interpretativo in tal senso, laddove sottolinea che il ricorrente non aveva fornito alcuna spiegazione concreta in ordine alle ragioni della mancata instaurazione del rapporto originario.
Proprio questo passaggio potrebbe assumere rilevanza decisiva in futuri contenziosi, nei quali il lavoratore riesca invece a documentare puntualmente le cause del mutamento occupazionale e la continuità sostanziale del proprio percorso di integrazione lavorativa.
Conclusioni
La sentenza del TAR Emilia-Romagna conferma l’orientamento restrittivo della giurisprudenza amministrativa in materia di conversione del permesso di soggiorno collegata al nulla osta per lavoro subordinato.
Il principio affermato dal Collegio valorizza la coerenza della sequenza procedimentale prevista dal sistema migratorio italiano e ribadisce il legame funzionale tra datore di lavoro richiedente e instaurazione effettiva del rapporto di lavoro.
Resta tuttavia aperta la questione relativa alla possibilità di valorizzare, in chiave maggiormente sostanziale, l’effettiva integrazione lavorativa dello straniero e le concrete ragioni che possono giustificare il mutamento del datore di lavoro nel corso della procedura amministrativa.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
sabato 13 giugno 2026
New on TikTok: Permis de séjour saisonnier expiré : la conversion en permis de travail est-elle encore possible ? Bonjour, je suis Maître Fabio Loscerbo et voici un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration. Aujourd’hui, nous parlons d’une importante décision du Tribunal Administratif Régional de Lombardie concernant la conversion d’un permis de séjour pour travail saisonnier en permis de séjour pour travail salarié. L’affaire concernait un travailleur étranger titulaire d’un permis de séjour saisonnier expirant le 30 septembre 2023. Toutefois, ce permis ne lui a été remis matériellement par les autorités qu’au 16 octobre 2023, soit après sa date d’expiration. Par la suite, le travailleur a demandé la conversion de son titre en permis de séjour pour travail salarié. La Préfecture a révoqué l’autorisation accordée, estimant que la demande avait été déposée après l’expiration du permis. Le Tribunal n’a pas partagé cette analyse. Les juges ont constaté que le retard n’était pas imputable au travailleur. Plus encore, ils ont rappelé qu’une jurisprudence constante considère que l’expiration du permis de séjour ne constitue pas, à elle seule, un obstacle à sa conversion. Selon le Tribunal, ce qui compte réellement, ce sont les conditions de fond : avoir exercé une activité professionnelle régulière en Italie, disposer d’une offre d’emploi valable et remplir les exigences prévues par la législation sur l’immigration. La simple expiration formelle du titre ne peut prévaloir sur ces éléments substantiels, notamment lorsque l’étranger démontre une réelle volonté de travailler et de s’intégrer dans la société italienne. Pour cette raison, le Tribunal a annulé la décision de la Préfecture et a ordonné à l’administration de réexaminer la demande. Cette décision envoie un message important : le droit de l’immigration ne doit pas être appliqué de manière excessivement bureaucratique. Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, les retards administratifs ne devraient pas empêcher une personne de régulariser sa situation et de poursuivre son activité professionnelle en Italie. Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.
New on TikTok: Autorización de trabajo y permiso de residencia: ¿qué ocurre si cambia el empleador? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Derecho de Inmigración”. Soy el abogado Fabio Loscerbo y hoy hablaremos de una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña sobre la conversión de un permiso de residencia por prácticas en un permiso de residencia por trabajo subordinado, con especial atención a la autorización de trabajo italiana, conocida como “nulla osta”. El caso aborda un problema muy frecuente en los procedimientos migratorios: qué sucede cuando un trabajador extranjero obtiene una autorización de trabajo para un empleador determinado, pero después comienza a trabajar para otra empresa. En el caso analizado por el Tribunal, el ciudadano extranjero había obtenido el nulla osta para la conversión del permiso de residencia y había firmado el contrato de residencia con un empleador específico. Sin embargo, posteriormente comenzó una relación laboral con otra empresa. Por este motivo, la Questura de Forlì declaró inadmisible la solicitud de conversión del permiso de residencia por trabajo subordinado. Según el Tribunal Administrativo, el nulla osta está estrictamente vinculado al empleador que inició el procedimiento administrativo. Por esta razón, especialmente en la fase inicial, debe existir coherencia entre el empleador que solicita la autorización, el contrato de residencia y la relación laboral efectivamente iniciada con el trabajador extranjero. Los jueces también explican que esta interpretación tiene como objetivo evitar usos distorsionados del sistema migratorio, especialmente en aquellos casos en los que se inician procedimientos sin una verdadera intención de contratar al trabajador extranjero. Sin embargo, hay otro aspecto importante. El Tribunal subraya que el recurrente no presentó ninguna explicación concreta sobre las razones por las cuales la primera relación laboral nunca llegó a comenzar realmente. Y precisamente aquí suele encontrarse el punto central de la estrategia jurídica: documentar las razones del cambio de empleador, demostrar la continuidad laboral y explicar claramente qué ocurrió durante el procedimiento administrativo. Eso es todo por hoy. Soy el abogado Fabio Loscerbo y este fue un nuevo episodio del podcast “Derecho de Inmigración”.
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