giovedì 13 marzo 2025

La Commissione di Vicenza Riconosce la Protezione Speciale per Integrazione

 La Commissione di Vicenza Riconosce la Protezione Speciale per Integrazione

Introduzione La Commissione Territoriale di Vicenza ha deliberato in data 10 marzo 2025 sul caso di un cittadino marocchino, riconoscendo la protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008. La decisione è di particolare interesse poiché analizza in profondità gli elementi di radicamento socio-lavorativo del richiedente e l’impatto di un eventuale rimpatrio sul suo diritto alla vita privata e familiare.

Quadro Fattuale e Normativo Il richiedente, nato in Marocco nel 2001, ha lasciato il paese nel settembre 2021, giungendo in Italia nel luglio 2022. Nel corso dell’audizione, ha dichiarato di aver lasciato il Marocco a causa di difficoltà economiche e dell’impossibilità di sostenere le cure mediche dei genitori. La sua richiesta di protezione internazionale è stata formalizzata presso la Questura di Rovigo nel gennaio 2023.

La Commissione ha valutato la domanda alla luce della Convenzione di Ginevra del 1951, del D.Lgs. 251/2007 e del D.Lgs. 25/2008, escludendo il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in quanto il richiedente non ha allegato elementi di persecuzione personale né un rischio di danno grave derivante da violenza indiscriminata.

Elementi Chiave della Decisione La protezione speciale è stata concessa sulla base di tre fattori determinanti:

  1. Radicamento socio-lavorativo

    • Il richiedente ha dimostrato di essere occupato in Italia dal marzo 2023 con contratti di lavoro a tempo determinato e, successivamente, a tempo indeterminato nel novembre 2024.
    • Ha prodotto la documentazione fiscale relativa ai redditi percepiti e le buste paga, attestando una condizione di autonomia economica.
  2. Tutela della vita privata e familiare

    • La Commissione ha riconosciuto che il richiedente, essendo presente in Italia da oltre due anni e con un’occupazione stabile, ha sviluppato legami sociali e professionali significativi.
    • L’eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998.
  3. Situazione economica e sanitaria nel paese di origine

    • Il richiedente ha dichiarato di essere l’unico sostegno economico della sua famiglia e di non poter garantire, in caso di ritorno in Marocco, un adeguato sostegno ai genitori malati.
    • La Commissione ha considerato le difficoltà di accesso ai servizi sanitari e alle opportunità lavorative nel paese di origine.

Conclusione La decisione della Commissione Territoriale di Vicenza conferma il ruolo della protezione speciale come strumento di tutela per chi ha costruito un percorso di integrazione significativo in Italia. Il provvedimento evidenzia l’importanza del radicamento lavorativo e sociale come elemento determinante per l’applicazione dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008, in linea con i principi sanciti dalla CEDU.

Avv. Fabio Loscerbo - Lobbista in materia di Migrazione e Asilo, registrato presso il Registro per la Trasparenza dell'Unione Europea – ID: 280782895721-36

sabato 8 marzo 2025

ReImmigrazione e Protezione Speciale: un Nuovo Equilibrio per le Politiche Migratorie

 

ReImmigrazione e Protezione Speciale: un Nuovo Equilibrio per le Politiche Migratorie

Introduzione

Il dibattito sulle politiche migratorie in Italia ha raggiunto un punto di svolta. La protezione speciale, introdotta come strumento per garantire i diritti fondamentali ai migranti, si sta rivelando un meccanismo di regolamentazione dell’integrazione. Tuttavia, affinché questa misura non diventi un mero surrogato della protezione internazionale, è necessario un nuovo paradigma: la ReImmigrazione, ovvero il principio secondo cui chi non si integra deve essere accompagnato verso il ritorno nel proprio paese di origine.

Protezione Speciale: Uno Strumento di Equilibrio

L’analisi della recente decisione della Commissione Territoriale di Verona, sezione di Vicenza, mostra come la protezione speciale venga concessa in assenza di requisiti per la protezione internazionale o sussidiaria. Nel caso esaminato, un cittadino marocchino ha presentato istanza di asilo per motivazioni economiche, ottenendo tuttavia un permesso per protezione speciale in base all’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998. Il criterio determinante è stato il suo percorso di integrazione in Italia, dimostrato tramite contratti di lavoro regolari e una condizione economica autosufficiente.

Questa decisione conferma che l’integrazione è diventata un criterio di permanenza, una condizione imprescindibile per la regolarizzazione del soggiorno in Italia.

L’Integrazione come Obbligo

Il riconoscimento della protezione speciale non può basarsi su meri fattori soggettivi, come la volontà del migrante di stabilirsi in Italia, ma deve fondarsi su parametri oggettivi:

  • Lavoro regolare, come dimostrato da contratti a tempo determinato e indeterminato.
  • Conoscenza della lingua italiana, attestata da certificazioni ufficiali.
  • Rispetto delle regole, con assenza di precedenti penali e adesione ai valori della società ospitante.

Se questi elementi non vengono rispettati, l’integrazione fallisce e si applica il principio della ReImmigrazione.

ReImmigrazione: Il Percorso di Ritorno per Chi Non Si Integra

La ReImmigrazione rappresenta un nuovo paradigma per la gestione dei flussi migratori. Non si tratta di un semplice rimpatrio forzato, ma di una strategia strutturata, assistita e orientata alla reintegrazione nel paese di origine. Essa prevede:

  1. Programmi di ritorno volontario assistito, con incentivi economici per il rientro e l’avvio di attività produttive nel paese d’origine.
  2. Percorsi di reintegrazione sociale ed economica, con il supporto di organizzazioni internazionali.
  3. Monitoraggio post-rientro, per garantire che il migrante possa stabilirsi in condizioni dignitose.

L’Italia può adottare questo modello per distinguere chi si integra e chi invece non rispetta le condizioni per la permanenza.

Conclusione

Il sistema migratorio italiano deve evolvere in una direzione chiara: protezione per chi si integra, ritorno per chi non lo fa. La protezione speciale non può diventare un canale di sanatoria indiscriminata, ma deve essere il risultato di un percorso di integrazione verificabile. La ReImmigrazione è lo strumento per riequilibrare il sistema, garantendo che la permanenza in Italia sia un diritto acquisito attraverso il rispetto delle regole, il lavoro e l’inserimento sociale.


Avv. Fabio Loscerbo
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La Commissione Territoriale e il Ruolo della Protezione Speciale nell’Attuale Contesto Normativo

 

La Commissione Territoriale e il Ruolo della Protezione Speciale nell’Attuale Contesto Normativo

Introduzione

La protezione internazionale è un istituto fondamentale per la tutela dei diritti umani, regolata da convenzioni internazionali e dalla normativa dell’Unione Europea. Tuttavia, la prassi applicativa delle Commissioni Territoriali dimostra come l’accesso a tali forme di protezione sia spesso limitato, determinando un ricorso sempre più frequente alla protezione speciale, introdotta nel nostro ordinamento con il D.L. 130/2020 e disciplinata dall’art. 19 del Testo Unico sull’Immigrazione (D.Lgs. 286/1998).

Il Caso Esaminato dalla Commissione Territoriale di Verona – Sezione Vicenza

Nel caso analizzato, il richiedente, un cittadino marocchino, ha presentato istanza di protezione internazionale adducendo motivazioni legate alla precarietà economica e all’impossibilità di sostenere la propria famiglia nel Paese d’origine. Il procedimento si è svolto secondo la procedura ordinaria, nonostante il Marocco rientri tra i Paesi di origine sicuri. La Commissione, pur riconoscendo la credibilità delle dichiarazioni, ha respinto la richiesta di protezione internazionale, escludendo sia lo status di rifugiato sia la protezione sussidiaria.

La Protezione Speciale: Un Riconoscimento Imprescindibile

Nonostante il rigetto della protezione internazionale, la Commissione ha ravvisato i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del D.Lgs. 25/2008. Tale riconoscimento si basa su due fattori chiave:

  1. Il radicamento socio-lavorativo del richiedente – In Italia dal 2021, il richiedente ha maturato un percorso di integrazione dimostrato da contratti di lavoro regolari e attestati di formazione professionale.
  2. La tutela della vita privata e familiare – L’allontanamento dal territorio nazionale comporterebbe una violazione dell’art. 8 della CEDU, che protegge il diritto alla vita privata e familiare, così come riconosciuto dall’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998.

La Sentenza Elgafaji e i Limiti della Protezione Sussidiaria

Il provvedimento della Commissione evidenzia come la protezione sussidiaria venga negata in assenza di un conflitto armato generalizzato. Tuttavia, la giurisprudenza europea (sentenza Elgafaji, C-465/07) ha chiarito che anche situazioni di violenza diffusa e instabilità possono giustificare la concessione di tale forma di protezione, sebbene la valutazione rimanga discrezionale.

L’Integrazione come Nuovo Paradigma della Protezione

L’elemento centrale del riconoscimento della protezione speciale è l’integrazione del richiedente nel tessuto economico e sociale italiano. Questa decisione conferma l’evoluzione del concetto di protezione, che non si limita più alla mera condizione di pericolo nel Paese d’origine, ma considera il livello di radicamento e il rispetto delle regole come elementi essenziali per la permanenza in Italia.

Conclusioni

Il caso analizzato rappresenta un chiaro esempio di come la protezione speciale sia diventata uno strumento indispensabile per garantire il rispetto dei diritti fondamentali. Tuttavia, la sua applicazione dovrebbe essere affiancata da una riforma più ampia che riconosca l’integrazione come criterio centrale per la regolarizzazione del soggiorno degli stranieri in Italia. La protezione internazionale non può essere l’unico criterio di permanenza: l’obbligo di integrazione deve diventare il nuovo paradigma dell’immigrazione, garantendo una permanenza legata non solo al rischio nel Paese d’origine, ma alla capacità del migrante di inserirsi nella società italiana.

 Integrazione e Reimmigrazione: Verso una Nuova Narrazione Giuridica e Sociale

La costante giurisprudenza che valorizza il percorso di integrazione è un faro che conferma l'idea espressa nel libro "Integrazione o Reimmigrazione". È necessario costruire una corretta narrazione dei termini integrazione e reimmigrazione, affinché non restino concetti astratti ma si traducano in principi chiari e applicabili.

Anche oggi al lavoro per approfondire e sviluppare questi temi, tra sentenze, articoli e strategie di diffusione. Ma una pausa con un buon toscano fuori dallo studio ci vuole: riflessione giuridica e boccata d’aria, un binomio inscindibile! 😏🔥







giovedì 6 marzo 2025

Evento Formativo: "La Rotta dei Diritti Fondamentali" – Bologna, 6 marzo 2025

Il 6 marzo 2025 ho partecipato all’evento formativo "La Rotta dei Diritti Fondamentali", organizzato da Magistratura Democratica presso la Sala Atelier di Bologna. Un'occasione di confronto e approfondimento sulle tutele dei migranti nel quadro del diritto europeo e del diritto interno.

L'incontro è stato aperto da Letizio Magliaro, Segretario di Magistratura Democratica Emilia Romagna, seguito dagli interventi di esperti del settore:

  • Chiara Favilli, Professoressa ordinaria di Diritto dell'Unione Europea presso l'Università di Firenze;
  • Marco Gattuso, Magistrato presso il Tribunale civile di Bologna;
  • Valeria Bolici, Magistrata presso il Tribunale penale di Bologna;
  • Francesca Cancellaro, Avvocata del Foro di Bologna.

A concludere l’incontro, Silvia Albano, Presidente di Magistratura Democratica, che ha sottolineato l'importanza di un'interpretazione delle norme conforme ai principi fondamentali di tutela dei diritti umani.

L'evento ha offerto spunti di riflessione su temi cruciali come la protezione internazionale, la protezione complementare e le sfide dell’integrazione nel contesto giuridico attuale. La giornata si è poi conclusa con lo spettacolo "Sotto lo stesso cielo" della Compagnia del Kintsugi e del Marconi School Musical.

Un ringraziamento agli organizzatori per l'opportunità di partecipare a questo momento di approfondimento e aggiornamento professionale, riconosciuto con 3 crediti formativi dal COA di Bologna.


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mercoledì 5 marzo 2025

Segnalazione Schengen e diniego del permesso di soggiorno: una rigidità normativa che ostacola l’integrazione

 

Segnalazione Schengen e diniego del permesso di soggiorno: una rigidità normativa che ostacola l’integrazione

La recente sentenza del TAR Emilia-Romagna, n. 638/2024, evidenzia ancora una volta come la normativa italiana sull’immigrazione continui a essere fondata su automatismi che impediscono una valutazione individuale delle situazioni e ostacolano il processo di integrazione. Il caso in questione riguarda il diniego di un permesso di soggiorno per emersione del lavoro irregolare a un cittadino marocchino, esclusivamente a causa di una segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) inserita dalla Francia a seguito di un’espulsione avvenuta nel 2021.

La decisione del TAR conferma l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la presenza di una segnalazione Schengen ai fini della non ammissione nel territorio costituisce un motivo ostativo assoluto al rilascio del permesso di soggiorno, impedendo alla pubblica amministrazione di valutare nel merito la posizione del richiedente. Questo approccio esclude qualsiasi analisi sull’integrazione effettiva del lavoratore straniero in Italia, ignorando il contributo economico e sociale che potrebbe apportare al Paese.

La mia visione sull’immigrazione, che ho espresso nel libro "Integrazione o ReImmigrazione", si basa su un paradigma chiaro: l’integrazione deve essere fondata su tre pilastri lavoro, lingua e rispetto delle regole. Chi dimostra di rispettare questi requisiti deve poter restare, indipendentemente da ostacoli burocratici o da decisioni amministrative prive di un’analisi individuale. La segnalazione Schengen, in questo caso, viene applicata in modo indiscriminato, senza verificare se il soggetto abbia sviluppato un percorso di inclusione sociale e lavorativa in Italia.

Il diritto dell’Unione Europea prevede che le segnalazioni Schengen non siano automaticamente vincolanti per gli Stati membri, ma possano essere valutate alla luce della situazione concreta del richiedente e degli obiettivi della domanda di soggiorno. Tuttavia, l’ordinamento italiano continua ad adottare un approccio burocratico e restrittivo, che ostacola qualsiasi possibilità di regolarizzazione anche per chi lavora onestamente e rispetta le leggi.

L’integrazione non può essere un concetto teorico, ma deve essere un processo misurabile, basato su criteri chiari e applicabili. L’applicazione automatica della segnalazione Schengen nega di fatto il diritto all’integrazione, creando un circolo vizioso in cui chi è già presente sul territorio viene respinto senza alternative, contribuendo a incrementare l’irregolarità. Un modello più equo dovrebbe prevedere la possibilità di una verifica individuale, che valuti il contributo sociale ed economico del richiedente e l’assenza di reali motivi di pericolosità per la sicurezza pubblica.

Questa sentenza dimostra l’urgente necessità di riformare il sistema di accesso alla regolarizzazione, adottando criteri che bilancino sicurezza e integrazione. L’Italia non può continuare a gestire l’immigrazione con norme rigide e punitive, ma deve adottare un modello razionale e sostenibile, che premi chi si integra e garantisca regole certe per chi non rispetta le condizioni di permanenza. La ReImmigrazione non deve essere un’esclusione pregiudiziale, ma un principio regolatore per chi non si integra, senza penalizzare chi contribuisce attivamente alla società.

Avv. Fabio Loscerbo
📧 avv.loscerbo@gmail.com
🌐 https://www.avvocatofabioloscerbo.it

La mancata fissazione dell’appuntamento consolare quale lesione del diritto all’unità familiare: un'analisi della sentenza del Tribunale di Roma (RG n. 54653/2024, sent. 27 febbraio 2025)

  La mancata fissazione dell’appuntamento consolare quale lesione del diritto all’unità familiare: un'analisi della sentenza del Tribuna...