giovedì 10 aprile 2025

Richiedenti protezione internazionale trattenuti: tra sospensione dei termini, procedura accelerata e doppia nozione di status

 

Richiedenti protezione internazionale trattenuti: tra sospensione dei termini, procedura accelerata e doppia nozione di status

di Avv. Fabio Loscerbo

Con le sentenze nn. 32763 e 32767 del 16 dicembre 2024, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione torna a intervenire su una questione giuridica centrale nell’ambito del diritto dell’asilo: la gestione del trattenimento amministrativo in caso di presentazione della domanda di protezione internazionale da parte di un cittadino straniero già privato della libertà personale.

Entrambe le decisioni si collocano nella scia tracciata dalla sentenza n. 212/2023 della Corte costituzionale, ma si spingono oltre, delineando una ricostruzione sistematica del rapporto tra status sostanziale e formale di richiedente asilo, dei termini delle procedure accelerate e della tenuta costituzionale delle misure di trattenimento.


1. La legittimità della sospensione dei termini del trattenimento

Nella sentenza n. 32763/2024, la Corte affronta l’interpretazione dell’art. 6, comma 5, del d.lgs. 142/2015, nella parte in cui dispone la sospensione dei termini del trattenimento qualora un cittadino straniero presenti domanda di protezione internazionale durante il periodo di trattenimento già convalidato dal giudice di pace.

Secondo la Corte, tale sospensione non determina la cessazione dell’efficacia del provvedimento restrittivo, che continua a produrre effetti giuridici in virtù della convalida originaria. A sostegno di tale impostazione, i giudici supremi richiamano l’art. 304 c.p.p., che ammette la sospensione dei termini della custodia cautelare senza che ciò infici la legittimità della misura detentiva.

Fino a che non intervenga la registrazione formale della domanda di asilo e l’adozione di un nuovo decreto di trattenimento ai sensi dell’art. 6, comma 3, la base legale della privazione della libertà resta quindi quella originaria, purché sia rispettato il termine delle 48 ore per la convalida del nuovo trattenimento una volta adottato.


2. La distinzione tra richiedente asilo primario e secondario

La Corte opera una distinzione rilevante tra richiedente asilo primario, ossia colui che presenta domanda in libertà, e richiedente asilo secondario, che invece manifesta la volontà di chiedere protezione in costanza di trattenimento.

Questa distinzione si riflette non solo sul piano procedurale, ma anche sul livello delle garanzie e dei doveri dello Stato. Per il richiedente trattenuto, l’art. 8, par. 3, lett. d) della Direttiva 2013/33/UE legittima il trattenimento in presenza di fondati motivi per ritenere strumentale la domanda, vale a dire presentata al solo scopo di impedire l’esecuzione del rimpatrio.

Nel costruire la differenza tra status formale e sostanziale di richiedente asilo, la Cassazione precisa che la manifestazione della volontà di richiedere protezione è sufficiente per acquisire una serie di garanzie, ma alcuni adempimenti procedurali restano vincolati alla formalizzazione della domanda.

La Corte auspica che le due condizioni, formale e sostanziale, siano riunificate nel più breve tempo possibile, come prescritto anche dall’art. 26, comma 2-bis, del d.lgs. 25/2008, al fine di evitare lacune di tutela.


3. Procedura accelerata: termini ordinatori e tutela effettiva

Nella sentenza n. 32767/2024, la Cassazione si pronuncia sulla procedura accelerata disciplinata dall’art. 28-bis del d.lgs. 25/2008, con particolare riferimento al coordinamento con l’art. 6 del d.lgs. 142/2015.

Confermandone l’orientamento consolidato, la Corte afferma che i termini di sette giorni per l’audizione e di due giorni per la decisione, previsti per le domande manifestamente infondate, non sono perentori, bensì meramente ordinatori. Il loro superamento non comporta la cessazione automatica del trattenimento, bensì la reviviscenza della procedura ordinaria, con conseguente ripristino del termine pieno per il ricorso e dell’effetto sospensivo automatico.

La violazione dei termini, tuttavia, non è irrilevante: l’inerzia o il superamento ingiustificato possono essere oggetto di sindacato giurisdizionale, se e in quanto incida sulla necessaria diligenza e tempestività dell’Amministrazione.

Interessante è il chiarimento secondo cui la mancata comunicazione al trattenuto del superamento dei termini non comporta nullità o invalidità della misura, poiché l’art. 27, comma 3, d.lgs. 25/2008 non prevede un vincolo formale in tal senso.


4. Considerazioni finali

Le due sentenze pongono l’accento su un equilibrio complesso tra diritto alla protezione internazionale, tutela effettiva giurisdizionale e legittimo interesse dello Stato a contrastare abusi e strumentalizzazioni.

Pur riaffermando la necessità di tempestività e accuratezza nella gestione procedurale, la Corte difende la legittimità del trattenimento in presenza di istanze sospette, sempreché il controllo giurisdizionale rimanga pienamente attivo e rigoroso.

Al contempo, si delinea con chiarezza l’invito – rivolto implicitamente anche all’Amministrazione – a non ritardare oltre misura la formalizzazione della domanda, affinché il richiedente non resti in una zona grigia giuridica, con effetti ambigui sulla propria libertà e sulla qualità dei propri diritti.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 5 aprile 2025

N. R.G. 8654/2024 – Sentenza del Tribunale di Bologna del 30 marzo 2025: accertato il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari in assenza iniziale di idoneità abitativa

 

N. R.G. 8654/2024 – Sentenza del Tribunale di Bologna del 30 marzo 2025: accertato il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari in assenza iniziale di idoneità abitativa

Avv. Fabio Loscerbo

Con la sentenza n. R.G. 8654/2024, pronunciata in data 30 marzo 2025 dal Tribunale di Bologna, Sezione Immigrazione, il Giudice ha accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento della Questura di Ravenna che aveva rigettato un’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, motivandolo con l’assenza del certificato di idoneità abitativa.

Il contesto fattuale

Il ricorrente, cittadino albanese regolarmente coniugato con una cittadina straniera titolare di un valido titolo di soggiorno, aveva chiesto il rilascio di un permesso per motivi di coesione familiare. Tuttavia, l’Amministrazione aveva respinto l’istanza a causa della mancata allegazione del certificato di idoneità abitativa, requisito richiesto ai sensi dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. 286/98.

Nel corso del procedimento giudiziario, il ricorrente ha prodotto il certificato mancante, riferito a un nuovo immobile nel quale risiede attualmente il nucleo familiare. L’alloggio è risultato conforme per sei persone, ed effettivamente occupato da quattro: il ricorrente, la moglie e le due figlie.

Il principio giuridico richiamato

La sentenza fa corretta applicazione del consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui il giudice ordinario, nel sindacare il diniego del permesso di soggiorno, è vincolato ai motivi contenuti nel provvedimento impugnato e non può estendere d’ufficio il thema decidendum oltre i limiti della motivazione amministrativa e delle deduzioni delle parti (Cass. civ., sez. I, 08.02.2005, n. 2539; Cass. civ., sez. I, 18.04.2019, n. 10925).

In tal senso, il Giudice si è limitato ad accertare la sussistenza del requisito effettivamente posto a fondamento del rigetto, rilevando che il documento mancante era stato successivamente acquisito in giudizio e attestava l’idoneità abitativa richiesta per legge.

La decisione

Alla luce delle nuove risultanze, il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, compensando le spese di lite in ragione della natura della controversia e delle produzioni documentali intervenute solo in corso di causa.

Considerazioni finali

La pronuncia conferma l’importanza della tempestiva regolarizzazione documentale in sede contenziosa e valorizza l’orientamento giurisprudenziale volto a tutelare l’unità familiare in presenza dei presupposti sostanziali, anche quando il requisito documentale sia stato integrato in un momento successivo rispetto alla domanda amministrativa originaria.


Avv. Fabio Loscerbo

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RG 269/2025 – Decreto del Giudice di Pace di Pistoia del 2 aprile 2025: la sospensione dell’espulsione in presenza di una domanda di protezione internazionale

RG 269/2025 – Decreto del Giudice di Pace di Pistoia del 2 aprile 2025: la sospensione dell’espulsione in presenza di una domanda di protezione internazionale

Abstract
Il presente contributo analizza il decreto emesso dal Giudice di Pace di Pistoia in data 2 aprile 2025 (RG 269/2025), con cui è stata disposta la sospensione dell’efficacia di un provvedimento di espulsione adottato dalla Prefettura – UTG di Pistoia, alla luce della presentazione da parte dello straniero di una domanda di protezione internazionale successivamente all’adozione del provvedimento espulsivo. Il provvedimento si inserisce nel solco di una consolidata giurisprudenza nazionale ed europea in tema di diritto alla permanenza sul territorio nel corso della procedura di protezione, ribadendo la prevalenza delle garanzie riconosciute ai richiedenti asilo.


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1. Il caso concreto

Il procedimento ha riguardato l’impugnazione di un decreto di espulsione emesso il 7 gennaio 2025 a carico di un cittadino straniero, F.O., il quale, nelle more del giudizio, ha presentato domanda di riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorso è stato affidato alla difesa dell’Avv. Fabio Loscerbo del Foro di Bologna.

La documentazione prodotta in giudizio ha attestato che in data 14 febbraio 2025 era stata formalizzata la richiesta di protezione internazionale presso la Questura di Firenze, con contestuale rilascio del permesso di soggiorno provvisorio ai sensi dell’art. 4, co. 3 del D.Lgs. 142/2015.


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2. Il principio di inespellibilità del richiedente protezione

Il Giudice di Pace, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione (tra cui Cass. 19819/2018 e Cass. 11309/2019), ha riaffermato il principio per cui il richiedente asilo ha diritto a permanere sul territorio dello Stato fino alla conclusione della procedura, anche nel caso in cui la domanda sia stata presentata successivamente all’emissione del decreto espulsivo.

Tale orientamento è stato rafforzato dal riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, Grande Sezione, 15.02.2016, C-601/15 PPU), che ha sottolineato l’obbligo degli Stati membri di garantire l’effettivo esercizio del diritto di asilo prima dell’esecuzione di qualsiasi misura di allontanamento.


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3. Sospensione dell’efficacia esecutiva e non annullamento del decreto di espulsione

Un aspetto centrale della decisione è rappresentato dalla distinzione operata tra l’annullamento del provvedimento espulsivo e la sospensione della sua efficacia: il decreto conferma che la presentazione della domanda di protezione internazionale non determina l’automatica invalidità del decreto di espulsione, ma impone esclusivamente la sua sospensione, in attesa della decisione della Commissione Territoriale.

Tale interpretazione, coerente con Cass. 5437/2020 e Cass. 25694/2020, consente di garantire un equilibrio tra il potere amministrativo di adottare misure di allontanamento e la tutela dei diritti fondamentali dello straniero.


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4. Conclusioni

Il provvedimento in commento rappresenta un’applicazione corretta e coerente dei principi costituzionali ed eurounitari in materia di protezione internazionale. Esso rafforza l’idea che, anche in ambito amministrativo, il diritto alla permanenza temporanea dello straniero sia strumentale alla piena ed effettiva fruizione del diritto d’asilo, e che l’adozione di provvedimenti espulsivi debba sempre confrontarsi con le tutele previste per i richiedenti.

In un contesto giurisprudenziale in cui si tende talvolta a comprimere il diritto alla difesa e alla permanenza, la decisione del Giudice di Pace di Pistoia merita apprezzamento per la chiarezza dei presupposti giuridici e per l’equilibrio garantito tra le esigenze di sicurezza e il rispetto dei diritti umani.


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Avv. Fabio Loscerbo
Foro di Bologna – www.avvocatofabioloscerbo.it

martedì 1 aprile 2025

R.G. 8654/2024 – Tribunale di Bologna – Sentenza del 30 marzo 2025 Permesso di soggiorno per motivi familiari: prevale la produzione tardiva del certificato di idoneità abitativa

 

R.G. 8654/2024 – Tribunale di Bologna – Sentenza del 30 marzo 2025

Permesso di soggiorno per motivi familiari: prevale la produzione tardiva del certificato di idoneità abitativa

Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8654/2024, il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso presentato da un cittadino albanese avverso il provvedimento della Questura di Ravenna con cui era stato disposto il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il provvedimento impugnato si fondava unicamente sulla mancanza, al momento della domanda, del certificato di idoneità abitativa previsto dall’art. 29, comma 3, del D.lgs. 286/1998. In sede di giudizio, tuttavia, tale documento è stato prodotto e ha attestato la piena conformità dell’alloggio ospitante, già residenza della moglie del ricorrente, per sei persone, numero che comprendeva il nucleo familiare di riferimento.

Il Tribunale ha precisato, sulla scorta di consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 2539/2005 e n. 10925/2019), che il sindacato del giudice ordinario in tema di permessi di soggiorno per motivi familiari è circoscritto ai profili specificamente contestati nel provvedimento impugnato, senza possibilità di estendere il controllo ad altri presupposti non dedotti.

Con riferimento al caso concreto, il Tribunale ha quindi ritenuto irrilevante il momento in cui il certificato di idoneità abitativa è stato presentato, osservando che nel momento della decisione l’alloggio risultava conforme e la residenza del ricorrente già avviata presso il medesimo immobile.

Il ricorso è stato quindi accolto, con accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. Le spese sono state compensate in ragione della natura documentale della controversia.

La pronuncia si inserisce in un filone giurisprudenziale volto a tutelare il diritto all’unità familiare e a valorizzare la leale collaborazione procedimentale tra cittadino e pubblica amministrazione, anche alla luce dell’art. 7 della Direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare. Essa conferma che la produzione tardiva di documenti determinanti – se intervenuta prima della decisione finale – non può giustificare un automatismo rigettante, ma deve essere esaminata nel merito.


Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 31 marzo 2025

L’annullamento dell’espulsione in presenza di protezione speciale riconosciuta successivamente – Nota a sentenza del Giudice di Pace di Verona, n. RG 7627/2023, emessa il 10 marzo 2025

 L’annullamento dell’espulsione in presenza di protezione speciale riconosciuta successivamente – Nota a sentenza del Giudice di Pace di Verona, n. RG 7627/2023, emessa il 10 marzo 2025


Abstract:
Con la sentenza n. RG 7627/2023, il Giudice di Pace di Verona ha accolto un ricorso avverso un decreto di espulsione, valorizzando il sopravvenuto riconoscimento della protezione speciale da parte del Tribunale di Venezia. Il provvedimento si inserisce in un filone giurisprudenziale che riafferma l’effetto impeditivo automatico dell’espulsione nei confronti dello straniero che ottiene tutela ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, anche se la protezione è stata riconosciuta in un momento successivo alla notifica del decreto.


1. I fatti di causa
Il ricorrente ha impugnato un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Verona ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), del Testo Unico sull’immigrazione, fondato sull’assenza di un valido permesso di soggiorno. La misura era stata notificata il 14 dicembre 2023.

Nel corso del giudizio, tuttavia, il ricorrente ha documentato l’intervenuto riconoscimento della protezione speciale da parte del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di immigrazione, con ordinanza emessa il 26 settembre 2024 nel procedimento n. 1417/2023.

Alla luce di tale sopravvenienza, l’udienza del 10 marzo 2025 si è conclusa con l’annullamento del provvedimento prefettizio e la compensazione integrale delle spese di lite.


2. La motivazione del Giudice
Il Giudice di Pace ha rilevato come la sopravvenuta decisione del Tribunale civile abbia conferito al ricorrente un diritto pieno e attuale al soggiorno, fondato su un permesso ex art. 19 TUI, idoneo a paralizzare l’esecuzione del decreto espulsivo.

Si sottolinea che la decisione del giudice civile è successiva all’adozione dell’atto amministrativo impugnato. Tuttavia, secondo un orientamento consolidato, la valutazione dell’attualità del diritto al soggiorno può e deve tenere conto di circostanze sopravvenute, a tutela del principio di effettività e del divieto di espulsione di soggetti titolari di forme di protezione riconosciute dall’ordinamento.


3. Considerazioni sistemiche e rilievi pratici
La pronuncia conferma l’obbligo, per l’autorità amministrativa e per il giudice, di valutare la compatibilità dell’espulsione con il diritto sopravvenuto al soggiorno. In tal senso, si conferma che il riconoscimento giudiziale della protezione speciale ha natura costitutiva e prevalente, imponendo l’annullamento dell’atto espulsivo anche se legittimamente adottato in un momento anteriore.

Da un punto di vista pratico, la sentenza ribadisce l’importanza della strategia difensiva fondata sulla presentazione tempestiva di documentazione sopravvenuta, valorizzabile anche in sede di giudizio amministrativo.

Appare condivisibile, infine, la compensazione delle spese, stante l’intervenuta modifica del quadro giuridico e la buona fede dell’Amministrazione nell’adozione dell’atto poi annullato.


4. Conclusioni
La sentenza RG 7627/2023 del Giudice di Pace di Verona rafforza l’orientamento secondo cui l’espulsione non può essere eseguita o mantenuta qualora intervenga un titolo giuridico sopravvenuto che legittimi la permanenza dello straniero. Si tratta di un’applicazione coerente dei principi costituzionali e internazionali di tutela dei diritti fondamentali della persona migrante.


Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 28 marzo 2025

Obbligo della Questura di apporre il Codice Fiscale sulla ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari: ordinanza del Tribunale di Bologna del 26 marzo 2025 (N. R.G. 2025/3017 -1)

 

Obbligo della Questura di apporre il Codice Fiscale sulla ricevuta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari: ordinanza del Tribunale di Bologna del 26 marzo 2025 (N. R.G. 2025/3017 -1)

Con ordinanza del 26 marzo 2025, nel procedimento iscritto al n. R.G. 2025/3017 -1, il Tribunale Ordinario di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, ha accolto un ricorso cautelare promosso da un cittadino straniero, già beneficiario di una sospensiva dell’efficacia esecutiva del rigetto della sua domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale.

La questione, che costituisce una novità assoluta nella giurisprudenza di merito, riguardava il rilascio da parte della Questura della ricevuta (“cedolino”) attestante la richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, priva del codice fiscale. Ciò avveniva nonostante una precedente ordinanza dello stesso Tribunale avesse già ordinato il rilascio del documento.

Il ricorrente lamentava l’impossibilità di esercitare attività lavorativa a causa della mancata attribuzione del codice fiscale, elemento imprescindibile per l’accesso al mercato del lavoro e per l’esercizio di diritti fondamentali in Italia.

Le amministrazioni resistenti non si costituivano in giudizio, ma facevano pervenire una nota tecnica, nella quale attribuivano la mancata apposizione del codice fiscale a problematiche operative.

Il Tribunale ha ritenuto che il ricorso fosse meritevole di accoglimento. La ratio della decisione risiede nella natura anticipatoria della misura cautelare già emessa, la quale – sospendendo il rigetto della domanda di permesso – consente di anticiparne gli effetti giuridici, tra cui la possibilità di svolgere attività lavorativa ai sensi dell’art. 30, comma 2 del TUI.

Dal momento che il permesso richiesto consente di lavorare, il giudice ha affermato che anche la ricevuta di richiesta di primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari – sebbene formalmente non sia un titolo definitivo – costituisce un documento provvisorio idoneo a giustificare l’attribuzione del codice fiscale. Ne consegue, secondo il Tribunale, che tale documento deve necessariamente contenere il codice fiscale, senza il quale viene vanificata la funzione abilitante del provvedimento stesso.

La decisione, oltre ad affermare con forza il principio di effettività dei diritti dei cittadini stranieri, si segnala come la prima nel suo genere a imporre l'apposizione del codice fiscale su una ricevuta di primo rilascio per motivi familiari, contribuendo così a colmare un vuoto normativo e operativo che fino ad oggi aveva lasciato spazio a prassi difformi.

Nel dispositivo, il Tribunale ha ordinato alla Questura di Bologna l’immediata apposizione del codice fiscale sul cedolino già rilasciato in esecuzione dell’ordinanza del 10 gennaio 2025, nell’ambito del procedimento n. 17811/2024.

Questa ordinanza si inserisce a pieno titolo nel quadro giurisprudenziale che mira a garantire l’effettiva tutela delle situazioni giuridiche soggettive anche nella fase provvisoria del soggiorno, rafforzando il principio secondo cui l’azione amministrativa deve essere funzionale alla piena realizzazione dei diritti riconosciuti in sede giudiziaria.


Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 26 marzo 2025

La protezione speciale tra diritto interno e fonti sovranazionali Nota a Trib. Brescia, sent. 18 febbraio 2025, n. R.G. 4531/2024

 

La protezione speciale tra diritto interno e fonti sovranazionali

Nota a Trib. Brescia, sent. 18 febbraio 2025, n. R.G. 4531/2024

di Avv. Fabio Loscerbo

Nel panorama giurisprudenziale in continua evoluzione in materia di protezione speciale, la sentenza del Tribunale di Brescia, pronunciata il 18 febbraio 2025 (n. R.G. 4531/2024), rappresenta un esempio emblematico di applicazione coerente dei principi costituzionali e sovranazionali a tutela della persona straniera.

Il ricorrente aveva proposto opposizione al rigetto della propria istanza di permesso di soggiorno per protezione speciale, rigetto fondato sulla presunta assenza di radicamento in Italia e sulla mancata sussistenza di una condizione di vulnerabilità. Il Tribunale ha ribaltato tale impostazione, riconoscendo il diritto del richiedente alla protezione speciale sia sotto il profilo del rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio, sia in relazione alla tutela della vita privata e familiare, con esplicito riferimento all’art. 8 CEDU e all’art. 19, comma 1.1, del T.U. Immigrazione.

Particolarmente interessante è l'approfondita analisi compiuta dal Collegio in merito alla situazione sistemica della Turchia, paese d’origine del ricorrente, con un quadro aggiornato delle violazioni sistemiche e gravi dei diritti umani. Il Tribunale ha valorizzato fonti internazionali attendibili, tra cui i report di Freedom House e dell’EUAA, evidenziando come le criticità democratiche, la repressione dell’opposizione politica, la censura mediatica e la crisi dei diritti civili costituiscano elementi oggettivi di rischio per chi faccia ritorno in Turchia.

Sul piano soggettivo, il giudizio si è esteso alla valutazione dell’integrazione personale del ricorrente, che risultava occupato con contratto a tempo indeterminato, dimostrando così un effettivo inserimento sociale e lavorativo. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare la condizione di tutela ex art. 19, comma 1.1, anche nella parte riferita al rispetto della vita privata.

Di rilievo la posizione assunta dal Tribunale sul diritto intertemporale. Poiché la domanda era stata presentata in data anteriore all’entrata in vigore del D.L. 20/2023 (cosiddetto “Decreto Cutro”), il Collegio ha applicato la normativa previgente, ossia quella modificata dal D.L. 130/2020, riaffermando il principio secondo cui il nuovo regime normativo non può retroagire in danno del richiedente.

La decisione si segnala, pertanto, non solo per la corretta applicazione della disciplina giuridica, ma anche per l’approccio sistematico e multilivello, conforme ai principi costituzionali, alla giurisprudenza della Corte di Cassazione e al diritto dell’Unione Europea.

Essa conferma come la protezione speciale, nella sua dimensione post-umanitaria, continui a fungere da strumento di tutela fondamentale dei diritti della persona, anche in contesti in cui il mero dato lavorativo si accompagna a una più ampia vulnerabilità sistemica e al rischio di compressione delle libertà fondamentali in caso di rimpatrio.


📌 Avv. Fabio Loscerbo