sabato 13 settembre 2025

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN Abstract Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori. Quadro normativo Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU. Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo. Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali. Analisi 1) La portata dell’ordinanza 30297/2025 La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata. 2) Effetti immediati su questure e CPR Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria. Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati). Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”. 3) Rapporti con il modello Italia–Albania La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida). 4) Giudici, difesa e garanzie effettive Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”. Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive). Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati. 5) Prassi amministrative: check-list di conformità Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta). Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici. 6) Intersezioni con il diritto UE La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione. Conclusioni L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto. Avv. Fabio Loscerbo


Abstract

Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori.

Quadro normativo

Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU.

Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo.

Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali.

Analisi

1) La portata dell’ordinanza 30297/2025

La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata.

2) Effetti immediati su questure e CPR

  • Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria.

  • Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati).

  • Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”.

3) Rapporti con il modello Italia–Albania

La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida).

4) Giudici, difesa e garanzie effettive

  • Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”.

  • Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive).

  • Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati.

5) Prassi amministrative: check-list di conformità

  1. Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata.

  2. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto.

  3. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni.

  4. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta).

  5. Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici.

6) Intersezioni con il diritto UE

La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione.

Conclusioni

L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto.

Avv. Fabio Loscerbo

martedì 9 settembre 2025

📢 Questura di Rovigo – Nuove modalità per le richieste di Protezione Internazionale e Complementare

 📢 Questura di Rovigo – Nuove modalità per le richieste di Protezione Internazionale e Complementare



La Questura di Rovigo ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2025, cambiano gli orari e le modalità per la formalizzazione delle domande di Protezione Internazionale e Complementare:

  • 📅 Giorno di presentazione: il lunedì mattina (non più il martedì pomeriggio).

  • Orario di ingresso: entro le 09:30, per permettere il fotosegnalamento.

  • 👥 Numero massimo giornaliero: 12 richiedenti (esclusi dal conteggio i figli minori). Gli altri utenti verranno rinviati ad altra data.

🔹 Rinnovi dei permessi di soggiorno per richiesta di protezione (in generale): tramite il portale PrenotaFacile.
🔹 Primi rilasci del permesso per richiesta di protezione (titolari di Modello C3): possibile accesso anche il martedì pomeriggio, nell’orario dedicato alle informazioni.
🔹 Per problemi di iscrizione o utilizzo del portale, rivolgersi a CAF e Patronati Enac abilitati.

ℹ️ Si raccomanda a tutti i richiedenti di presentarsi personalmente e con puntualità.

venerdì 5 settembre 2025

Decreto Flussi 2025: le novità del 4 settembre e i nodi critici della riforma

 

Decreto Flussi 2025: le novità del 4 settembre e i nodi critici della riforma

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto-legge con misure urgenti in materia di ingressi regolari di cittadini stranieri e di gestione dei flussi migratori. Si tratta di un provvedimento che, pur mantenendo la struttura della programmazione triennale, interviene su aspetti cruciali delle procedure amministrative e sui diritti dei lavoratori migranti.

Le principali novità

1. Decorrenza dei termini dal momento dell’imputazione alla quota
Il termine per il rilascio del nulla osta non parte più dalla presentazione della domanda, ma dall’imputazione alla quota disponibile. Un cambiamento che rende più aderente la tempistica al contingente effettivo, ma che rischia di allungare l’attesa nei territori dove l’imputazione è lenta.

2. Estensione delle verifiche sulle autodichiarazioni
I controlli, già previsti per alcune categorie, vengono ora estesi anche a ingressi fuori standard (ricerca, altamente qualificati, ICT, volontariato). Ciò garantisce maggiore trasparenza ma rischia di generare ritardi senza un adeguato coordinamento tra le amministrazioni.

3. Stabilizzazione del limite di tre domande per i privati
La regola introdotta in via sperimentale diventa strutturale: i datori privati potranno presentare al massimo tre istanze di nulla osta. Una misura pensata per ridurre gli abusi, ma che può penalizzare realtà con fabbisogni maggiori, come cooperative o famiglie con più esigenze di assistenza.

4. Permesso per soggiorno “in attesa di conversione”
Viene espressamente riconosciuto il diritto a soggiornare e a lavorare anche durante l’attesa della conversione del titolo di soggiorno, rafforzando le garanzie del lavoratore.

5. Rafforzamento delle tutele per le vittime di sfruttamento
Il permesso di soggiorno per le vittime di intermediazione e sfruttamento passa da sei a dodici mesi. Analoga estensione per i permessi di protezione sociale, con accesso all’Assegno di Inclusione per queste categorie e per le vittime di violenza domestica.

6. Ingressi fuori quota per assistenti familiari e sociosanitari
Stabilmente extra-quota gli ingressi per l’assistenza a disabili e grandi anziani. Tuttavia, nei primi dodici mesi il lavoratore resta vincolato all’attività autorizzata, con possibilità di cambiare datore solo previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

7. Ricongiungimenti familiari e volontariato
Per i ricongiungimenti il termine per il nulla osta passa da 90 a 150 giorni, in linea con la normativa europea. I contingenti per i programmi di volontariato assumono carattere triennale.

8. Digitalizzazione con la nuova procedura ALI
È operativa la piattaforma digitale per la gestione dei contratti di soggiorno e dell’accordo di integrazione: il datore comunica online l’ingresso, viene generato automaticamente il codice fiscale, si firma digitalmente il contratto e si caricano i documenti entro 8 giorni. Un passo importante, ma con margini di criticità se dovessero emergere malfunzionamenti tecnici.

I profili critici

  • Slittamento dei termini: la decorrenza dal momento dell’imputazione alla quota rischia di posticipare la possibilità di far valere l’inerzia dell’amministrazione.

  • Rigidità del limite delle tre domande: misura utile contro gli abusi, ma poco flessibile per i datori con necessità plurime.

  • Lock-in dei dodici mesi per assistenti familiari: tutela i datori da turn over, ma espone i lavoratori a rischi di sfruttamento.

  • Allungamento dei tempi nei ricongiungimenti: l’estensione a 150 giorni potrebbe trasformarsi in una normalizzazione dei ritardi.

  • Digitalizzazione accelerata: la nuova procedura ALI è un salto di qualità, ma impone agli operatori di rispettare scadenze stringenti (8 giorni) che rischiano di essere penalizzanti in caso di disservizi tecnici.

Conclusioni

Il decreto segna un ulteriore passo verso la stabilizzazione del sistema dei flussi, con misure che mirano a razionalizzare e digitalizzare le procedure. Tuttavia, emergono nodi critici che richiedono interventi chiarificatori e risorse adeguate: senza linee guida e senza monitoraggio, il rischio è quello di spostare in avanti le difficoltà già note del sistema, più che di risolverle.

Il bilanciamento tra esigenze organizzative dello Stato e diritti dei lavoratori migranti resta dunque la vera sfida di questa riforma.


Avv. Fabio Loscerbo

martedì 26 agosto 2025

La sospensione ex lege nei procedimenti di protezione complementare: nota a Trib. Napoli, decreto 26 agosto 2025, R.G. n. 17533-1/2025

 

La sospensione ex lege nei procedimenti di protezione complementare: nota a Trib. Napoli, decreto 26 agosto 2025, R.G. n. 17533-1/2025

Con decreto del 26 agosto 2025 (R.G. n. 17533-1/2025), il Tribunale di Napoli, Sezione civile feriale, ha dichiarato la sospensione ex lege dell’efficacia di un provvedimento di manifesta infondatezza emesso dalla Commissione Territoriale di Caserta nell’ambito di una domanda di protezione complementare, proposta all’interno della procedura di protezione internazionale.

Il ricorrente aveva presentato istanza il 4 febbraio 2025, definita dalla Commissione il 16 maggio 2025 con decisione di manifesta infondatezza per provenienza da Paese sicuro (Marocco), ai sensi dell’art. 28-bis d.lgs. 25/2008. L’audizione era stata fissata al 13 maggio 2025, dunque ben oltre il termine di sette giorni previsto dalla disciplina della procedura accelerata.

Il Tribunale ha osservato che la Commissione, pur avendo inizialmente applicato la procedura accelerata, aveva poi optato per la trattazione in via ordinaria, giustificandola con il numero elevato di domande. Ciò ha comportato – alla luce della giurisprudenza di legittimità – l’impossibilità di derogare al principio generale della sospensione automatica del provvedimento impugnato.

Richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024, il giudice partenopeo ha ribadito che la deroga alla sospensione automatica, prevista dall’art. 35-bis d.lgs. 25/2008 nei casi di manifesta infondatezza per Paese sicuro, opera solo se la procedura accelerata è stata applicata correttamente in tutte le sue articolazioni. In mancanza, si determina il ripristino della procedura ordinaria con conseguente riespansione della sospensione ex lege e applicazione del termine ordinario di trenta giorni per l’impugnazione.

Il provvedimento assume rilievo sistemico perché chiarisce che anche nel contesto della protezione complementare, introdotta in attuazione dell’art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs. 286/1998 e ormai parte integrante della procedura di protezione internazionale, la garanzia della sospensione ex lege resta principio inderogabile qualora l’amministrazione non rispetti i termini e le modalità della procedura accelerata.

Si tratta dunque di una decisione che rafforza l’idea che la protezione complementare, pur avendo un fondamento distinto rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, non può essere trattata con modalità procedimentali semplificate a discapito delle garanzie minime previste dall’ordinamento processuale.


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 17 agosto 2025

Cittadinanza iure sanguinis: cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2025

 

Cittadinanza iure sanguinis: cosa cambia dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 142/2025

1. Il caso

Con la sentenza n. 142 del 31 luglio 2025, la Corte costituzionale si è pronunciata su una serie di questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 91/1992.
La disposizione attribuisce la cittadinanza per nascita al figlio di padre o madre cittadini, senza porre limiti di generazione né ulteriori criteri di collegamento con l’Italia.

Diversi Tribunali (Bologna, Roma, Milano e Firenze) avevano rimesso alla Consulta giudizi avviati da discendenti di italiani nati e residenti all’estero, già titolari di altra cittadinanza. La critica principale era che l’attuale disciplina non garantirebbe l’effettività del legame con l’ordinamento italiano.

2. La decisione

La Consulta ha dichiarato inammissibili la maggior parte delle questioni sollevate e non fondate le restanti.

  • Inammissibilità: la Corte ha chiarito che spetta al legislatore stabilire i criteri per l’acquisizione dello status civitatis. Un intervento manipolativo avrebbe implicato scelte discrezionali ampie e non compatibili con la funzione del giudice delle leggi.

  • Non fondatezza: la presunta disparità di trattamento rispetto ad altri meccanismi di cittadinanza non è stata accolta, mancando una “sostanziale identità di situazioni”.

  • Nuova disciplina: la Corte non ha esteso il proprio giudizio alla riforma introdotta dal d.l. 36/2025, conv. in l. 74/2025, che limita l’automatismo iure sanguinis. Tale legge, infatti, non era applicabile ai giudizi pendenti.

3. Gli effetti pratici

Per chi opera nella materia, la sentenza comporta alcune conseguenze immediate:

  • I procedimenti in corso fondati sull’art. 1 l. 91/1992 continuano a svolgersi senza limiti generazionali: la Consulta non ha introdotto correttivi né “tagliato” l’automatismo.

  • Le nuove domande presentate dopo l’entrata in vigore della l. 74/2025 dovranno invece essere valutate alla luce dei nuovi requisiti (ad esempio limiti di generazione e prova di legame effettivo con l’Italia).

  • Le impugnazioni contro dinieghi di cittadinanza dovranno distinguere tra vecchio e nuovo regime, verificando se la domanda sia stata avviata prima o dopo la riforma.

4. Il nuovo scenario normativo

Il vero punto di svolta è rappresentato dalla legge 74/2025, che ha introdotto vincoli all’acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.
La Corte costituzionale, con questa pronuncia, ha di fatto lasciato intatto l’impianto del 1992, ma il contenzioso futuro verterà sull’interpretazione e sulla compatibilità costituzionale della riforma del 2025.

5. Consigli operativi

  • Nei giudizi già pendenti, è opportuno ribadire l’applicazione del regime del 1992, sottolineando la non retroattività della legge 74/2025.

  • Nelle nuove pratiche, occorre verificare attentamente i nuovi requisiti di legge e predisporre documentazione idonea a dimostrare il legame effettivo con l’Italia.

  • In prospettiva, bisognerà monitorare i ricorsi che inevitabilmente arriveranno alla Consulta sulla riforma del 2025, perché saranno quelli a definire i nuovi confini applicativi della materia.

6. Conclusioni

La sentenza n. 142/2025 non ha innovato l’ordinamento, ma ha tracciato una linea chiara: l’ampliamento o la restrizione della cittadinanza per discendenza è materia riservata al legislatore.
Per avvocati e operatori, il messaggio è netto: oggi la questione centrale non è più se la cittadinanza iure sanguinis debba avere limiti, ma quali limiti introdotti dalla legge 74/2025 resisteranno al vaglio di costituzionalità.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 13 agosto 2025

L’Avv. Fabio Loscerbo organizza un evento formativo accreditato dal COA su accesso agli atti e diritto degli stranieri

 

L’Avv. Fabio Loscerbo organizza un evento formativo accreditato dal COA su accesso agli atti e diritto degli stranieri

A cura della redazione

Bologna ha ospitato, venerdì 18 luglio 2025, un appuntamento che ha unito rigore giuridico e utilità pratica. Nella Sala consiliare del Quartiere Reno “Rosario Angelo Livatino”, l’Avv. Fabio Loscerbo ha tenuto un seminario dedicato alla Commissione per l’Accesso ai Documenti Amministrativi nel diritto dell’immigrazione. L’iniziativa, gratuita e accreditata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna con due crediti formativi, ha richiamato professionisti e operatori interessati a rimettere al centro la trasparenza procedimentale come strumento di tutela effettiva.

Il tema non poteva essere più attuale. In materia di permessi di soggiorno, visti, audizioni dinanzi alle Commissioni Territoriali e provvedimenti delle Questure, l’accesso agli atti non è un dettaglio formale ma la condizione per verificare la legittimità dell’azione amministrativa e predisporre difese informate. Loscerbo ha scelto un’impostazione concreta: partire dal perno della legge 241 del 1990, con i suoi articoli sull’accesso documentale, e intrecciarlo con il d.lgs. 33 del 2013, che ha introdotto l’accesso civico generalizzato, il cosiddetto FOIA. La distinzione fra i due istituti è stata analizzata non come questione da manuale, ma come scelta strategica da compiere caso per caso a seconda del bisogno difensivo: documenti del fascicolo quando serve la “carta” del procedimento; dati e informazioni diffuse quando occorre illuminare contesti amministrativi opachi.

Il confronto con la prassi quotidiana degli uffici è stato altrettanto franco. Si è ragionato sui termini di legge e sul meccanismo del silenzio-rigetto, sugli oneri di interlocuzione con i controinteressati e sui canali più efficaci per presentare le istanze, valorizzando ciò che la tradizione della 241/1990 chiede da sempre: forme semplici, motivazioni chiare, potere pubblico responsabile. Da qui l’attenzione al ruolo della Commissione per l’Accesso, chiamata a offrire pareri che, pur non vincolanti, hanno un peso reale nell’orientare le amministrazioni e nel costituire un punto di riferimento nel successivo giudizio amministrativo, anche nel rito speciale di cui all’articolo 116 del codice del processo amministrativo.

Non è mancato il necessario bilanciamento con la protezione dei dati personali. In un’epoca in cui la digitalizzazione moltiplica velocità e quantità di informazioni, il parametro del GDPR — e in particolare l’articolo 86 sul trattamento per finalità di trasparenza — impone di distinguere tra ciò che deve essere ostensibile e ciò che va oscurato. Loscerbo ha illustrato, con taglio operativo, come la tutela di ordine e sicurezza pubblica non possa trasformarsi in un alibi per negare l’accesso, e come le tecniche di oscuramento selettivo o di estrazione parziale permettano spesso di coniugare diritto alla conoscenza e riservatezza.

Il messaggio di fondo è semplice e, al tempo stesso, esigente: un’istanza di accesso impostata bene risparmia tempo, riduce le asimmetrie informative e, in molti casi, evita il contenzioso inutile. Per riuscirci serve metodo. Occorre scegliere lo strumento giusto, documentale o FOIA, costruire un quadro cronologico coerente, ancorare la richiesta a basi normative solide e conservare con cura le prove dell’invio e della ricezione. È un modo di lavorare che parla il linguaggio della tradizione amministrativa italiana ma guarda avanti, perché la trasparenza non è un feticcio ideologico: è un dovere giuridico che, se praticato bene, migliora la qualità delle decisioni e restituisce prevedibilità alle relazioni tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni.

L’accreditamento da parte del COA di Bologna ha dato all’incontro la cornice istituzionale adeguata. La collaborazione con gli uffici dell’Ordine e con il Quartiere Reno ha permesso una gestione puntuale degli aspetti organizzativi, confermando che la formazione forense può essere, al tempo stesso, sobria e incisiva. La scelta della sala intitolata a Rosario Angelo Livatino ha aggiunto un valore simbolico non secondario: la legalità non è retorica, è prassi quotidiana, e si coltiva anche attraverso momenti come questo.

Dalla redazione, il giudizio è netto: l’evento ha fatto scuola perché ha tenuto insieme la lettera delle norme e le esigenze reali degli operatori. Non si è limitato a enunciare principi, ma ha proposto una via d’uso, tradizionale nel rigore e moderna negli strumenti. È anche per questo che l’organizzazione annuncia la prosecuzione di un percorso di “formazione in pillole” dedicato ai punti di contatto tra trasparenza e diritto degli stranieri, dal rapporto con le rappresentanze consolari alla gestione del preavviso di rigetto di cui all’articolo 10-bis della legge 241/1990. Materiali di lavoro, schemi e tracce operative accompagneranno i prossimi appuntamenti, con l’ambizione — tutt’altro che modesta — di rendere l’accesso agli atti una competenza quotidiana, non un’eccezione.


Redazione













Decreto flussi 2026-2028: semplificazioni in arrivo Addio (o quasi) al “labour market test”, tempi più rapidi per il nulla osta, codice fiscale al visto. Quote triennali: 497.550 ingressi

 

Decreto flussi 2026-2028: semplificazioni in arrivo

Addio (o quasi) al “labour market test”, tempi più rapidi per il nulla osta, codice fiscale al visto. Quote triennali: 497.550 ingressi

1) Contesto e percorso di adozione

Dal testo pubblicato su ItaliaOggi del 6 agosto 2025 emerge il parere della Conferenza Unificata (Regioni e Province autonome) sullo schema di DPCM che programma i flussi 2026-2028. Il parere è favorevole, con voto contrario di Toscana ed Emilia-Romagna. Segue ora il passaggio alle Commissioni parlamentari (parere entro 30 giorni) e il via libera definitivo della Presidenza del Consiglio. È prevista la pre-compilazione delle domande di nulla osta a partire da ottobre 2025, così da attivare subito il nuovo ciclo.

2) La novità chiave: semplificare (fino a eliminare) la verifica preventiva di indisponibilità

La procedura vigente impone al datore di lavoro, prima della domanda di nulla osta, di chiedere al Centro per l’Impiego la verifica dell’indisponibilità di lavoratori già presenti in Italia. La verifica si considera conclusa con esito negativo se entro 8 giorni non arriva riscontro dal CPI; il nulla osta, poi, è rilasciato dopo 20 giorni dall’istanza (in caso di controlli positivi).
Le Regioni chiedono di rivalutare o eliminare questo passaggio, definito nella prassi un mero adempimento formale, costoso per imprese e CPI e spesso non aderente alla realtà dei fabbisogni (mansioni specifiche, aree a carenza di offerta, sistemi regionali già attivi di incrocio domanda-offerta). In sostanza, si punta a un modello più aderente al mercato e meno cartolare.

3) Altre semplificazioni proposte

  • Tempi del nulla osta: giudicati troppo lunghi; si chiede un’anticipazione dei termini, “sul modello” di corsie già sperimentate per alcuni Paesi (Pakistan, Bangladesh, Sri-Lanka, Marocco).

  • Codice fiscale al visto: rilascio del CF in Ambasciata/Consolato contestualmente al visto, per consentire subito contratto, assunzione e adempimenti contributivi/fiscali.

  • Contratto/lettera di assunzione: snellimento della sottoscrizione (oggi spesso subordinata a firma digitale), per accelerare l’avvio del rapporto.

  • Conto corrente: semplificare l’iscrizione anagrafica bancaria per l’apertura del conto ai neo-ingressi, così da garantire la tracciabilità delle retribuzioni ed evitare i “mesi di vuoto” in cui molte aziende faticano a pagare stipendi per assenza di IBAN.

4) Le quote 2026-2028 (per tipologia)

Tipologia202620272028
Lavoro subordinato non stagionale62.60062.20062.000
Lavoro subordinato stagionale88.00089.00090.000
Assistenza familiare (colf e badanti)13.60014.00014.200
Lavoro autonomo650650650
Totale annuo164.850165.850166.850

Totale triennio: 497.550 ingressi. Si nota la crescita graduale della componente stagionale e dell’assistenza familiare, con tenuta del non stagionale e una quota simbolica per l’autonomo.

5) Impatti operativi (imprese e consulenti)

  • Pianificazione: la pre-compilazione da ottobre 2025 consente di programmare le assunzioni 2026 sfruttando le nuove quote; conviene predisporre per tempo profili professionali, fabbisogni e documentazione.

  • Tempi di ingresso: l’anticipazione dei termini del nulla osta, se recepita, ridurrà il time-to-hire.

  • Onboarding: con CF al visto e conto semplificato, l’avvio contrattuale e paghe sarà più rapido, con minori rischi di non conformità (retribuzione in contanti, ritardi INPS/INAIL).

  • Compliance: lo snellimento del “labour market test” ridurrà il contenzioso su adempimenti formali, spostando l’attenzione su tracciabilità e correttezza del rapporto.

6) Profili critici e tenuta giuridica

  • Tutela del lavoratore interno: la compressione della verifica al CPI impone contromisure sostanziali (monitoraggi regionali dei fabbisogni, banche dati real time, incentivi all’inserimento di disoccupati residenti).

  • Coordinamento inter-amministrativo: rilascio del CF all’estero richiede integrazione stabile tra MAECI, Ministero dell’Interno, Agenzia delle Entrate e sistemi informativi (Prefetture/Questure/INPS).

  • Bancabilità: l’apertura del conto a neoinseriti extra-UE va conciliata con antiriciclaggio e adeguata verifica; serviranno linee guida chiare alle banche.

  • Quote e stagionalità: l’aumento del canale stagionale va affiancato da strumenti di tutela anti-caporalato e di alloggio adeguato, per evitare derive.

7) Che cosa cambia “davvero”

Se il Governo recepirà integralmente il parere:

  • la procedura d’ingresso diventerà più snella e prevedibile;

  • l’onere documentale si sposterà dal “pezzo di carta” (CPI) al controllo sostanziale su contratto, retribuzione, alloggio e sicurezza;

  • l’integrazione amministrativa (CF al visto + conto + firma semplificata) ridurrà i tempi morti post-ingresso e i rischi di lavoro irregolare “di attesa”.

8) Conclusioni (realismo e prospettiva)

Il triennio 2026-2028, con quasi mezzo milione di ingressi programmati, segna un passaggio dal formalismo alla governance per processi: meno burocrazia inutile, più controlli veri sul rapporto di lavoro e sulla tracciabilità delle retribuzioni. La scommessa è duplice: competitività per le imprese e tutele effettive per i lavoratori. Sarà decisivo, però, che il DPCM traduca le indicazioni della Conferenza in norme chiare, tempi certi e piattaforme interoperabili. Altrimenti, le “semplificazioni” rischiano di restare sulla carta.


Avv. Fabio Loscerbo

TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia, Lecce, sentenza 19 novembre 2025 (pubbl. 28 novembre 2025)

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