lunedì 9 febbraio 2026

Señalización SIS: una aclaración clave


 

إشارات SIS: توضيح قانوني أساسي


 

L’assenza dal territorio nazionale e il diniego del permesso di soggiorno: continuità del soggiorno e limiti della tutela amministrativa

 L’assenza dal territorio nazionale e il diniego del permesso di soggiorno: continuità del soggiorno e limiti della tutela amministrativa

Abstract
Il contributo analizza il rilievo giuridico dell’assenza dal territorio italiano nel corso di una procedura amministrativa in materia di immigrazione, con particolare riferimento al rinnovo del permesso di soggiorno. Muovendo dall’esame della normativa vigente e della più recente giurisprudenza amministrativa, il lavoro approfondisce il nesso tra continuità del soggiorno, regolarità dell’ingresso e permanenza dei requisiti richiesti per il titolo di soggiorno, evidenziando come l’assenza possa assumere valore dirimente ai fini del diniego.


Nel diritto dell’immigrazione, il tema dell’assenza dal territorio nazionale rappresenta uno snodo centrale, spesso sottovalutato nella prassi ma decisivo sul piano giuridico. La disciplina del permesso di soggiorno, infatti, non si esaurisce nella presentazione formale di un’istanza o nel rispetto dei termini procedimentali, ma presuppone la permanenza effettiva e continuativa dello straniero sul territorio dello Stato.

Il quadro normativo delineato dal Testo Unico sull’Immigrazione e dal relativo regolamento di attuazione costruisce il titolo di soggiorno come espressione di un rapporto giuridico che si fonda sulla presenza. L’ingresso regolare e la continuità del soggiorno non costituiscono meri presupposti iniziali, ma requisiti che devono permanere nel tempo. Ne consegue che l’interruzione del soggiorno, specie se prolungata o non assistita da un valido titolo di reingresso, incide direttamente sulla legittimità del rinnovo.

La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente chiarito questo aspetto, affermando che l’assenza dall’Italia durante la pendenza di una procedura non è un fatto neutro. Al contrario, essa può determinare la perdita dei requisiti richiesti per il soggiorno e condurre a un diniego che assume natura sostanzialmente vincolata. In tali ipotesi, l’Amministrazione non è chiamata a una valutazione comparativa o discrezionale, ma prende atto del venir meno di un presupposto normativo essenziale.

Particolarmente significativa è la ricostruzione offerta da una recente pronuncia del giudice amministrativo, che ha ritenuto legittimo il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno in presenza di un’assenza protratta all’estero e del mancato rientro nel periodo di validità del visto di reingresso. La decisione valorizza il principio secondo cui il titolo di soggiorno non può sopravvivere a una cesura del rapporto territoriale, poiché la continuità della presenza costituisce elemento strutturale della fattispecie.

Sotto il profilo procedimentale, tale impostazione produce conseguenze rilevanti anche in relazione alle garanzie partecipative. Quando il diniego discende automaticamente dal venir meno dei requisiti di ingresso e soggiorno, la giurisprudenza tende a qualificare il provvedimento come vincolato, ridimensionando l’incidenza di eventuali vizi procedimentali. Ciò rafforza ulteriormente il peso attribuito al dato fattuale dell’assenza, che finisce per assorbire ogni ulteriore profilo difensivo.

In termini sistematici, emerge una concezione rigorosa del soggiorno dello straniero, inteso come relazione giuridica dinamica ma ancorata alla presenza fisica sul territorio. L’assenza, soprattutto se non giustificata o non regolarizzata attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, segna una discontinuità che l’ordinamento non è tenuto a colmare.

Da qui l’importanza, sul piano applicativo, di una valutazione preventiva e consapevole di ogni spostamento fuori dall’Italia durante una procedura amministrativa. Nel diritto dell’immigrazione, il fattore temporale e territoriale assume un valore che travalica la dimensione meramente fattuale, traducendosi in un vero e proprio criterio di legittimità del titolo di soggiorno.

Il presente contributo è pubblicato e consultabile integralmente su Calaméo al seguente link:
https://www.calameo.com/books/0080797759e6d98d60004


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 8 febbraio 2026

Precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno: il divieto di automatismi amministrativi nella recente giurisprudenza del TAR Bologna

 Precedenti penali e diniego del permesso di soggiorno: il divieto di automatismi amministrativi nella recente giurisprudenza del TAR Bologna


La presente riflessione prende le mosse da una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, che affronta un tema di costante attualità nel diritto dell’immigrazione: il rapporto tra precedenti penali dello straniero e diniego del permesso di soggiorno. Si tratta di una questione che, nella prassi delle questure, continua a essere trattata con un approccio spesso semplificato e talvolta apertamente distorsivo del quadro normativo vigente.

La decisione del TAR Bologna si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che esclude in modo netto la possibilità di fondare il diniego del titolo di soggiorno su un automatismo legato all’esistenza di precedenti penali. Il giudice amministrativo ribadisce, con argomentazione lineare e coerente, che la mera indicazione di condanne pregresse non è sufficiente a giustificare un provvedimento negativo, in assenza di una valutazione concreta, individuale e attualizzata della posizione dello straniero.

Il punto di riferimento normativo resta l’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, numero 286, che impone all’amministrazione un obbligo di valutazione complessiva della situazione personale. Tale disposizione, letta alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell’azione amministrativa, esclude ogni forma di automatismo e richiede un effettivo bilanciamento tra gli elementi sfavorevoli, quali i precedenti penali, e quelli favorevoli, come la vita privata e familiare, il percorso lavorativo, il radicamento sociale e il tempo trascorso dai fatti oggetto di condanna.

La sentenza analizzata mette in evidenza come il vizio principale del provvedimento impugnato risieda nella carenza di motivazione. L’amministrazione si era limitata a richiamare i precedenti penali senza dar conto di alcuna valutazione discrezionale reale, né della pericolosità sociale attuale dell’interessato, né dell’evoluzione della sua condizione personale. In questo modo, la discrezionalità amministrativa si è trasformata in una decisione meramente automatica, priva di istruttoria effettiva e, proprio per questo, illegittima.

Dal punto di vista sistematico, la pronuncia del TAR Bologna conferma che il diritto dell’immigrazione non tollera scorciatoie decisionali. Il potere dell’amministrazione di incidere sul diritto al soggiorno, che ha ricadute dirette sulla vita privata, familiare e lavorativa della persona, deve essere esercitato con particolare rigore motivazionale. L’assenza di una valutazione individualizzata non rappresenta un vizio formale secondario, ma incide sulla legittimità stessa del provvedimento.

La decisione assume rilievo anche sotto il profilo pratico, poiché ribadisce un principio che dovrebbe orientare l’azione amministrativa quotidiana: i precedenti penali sono un elemento della valutazione, non il suo esito predeterminato. L’amministrazione è chiamata a dimostrare, attraverso una motivazione puntuale, perché tali precedenti risultino ancora oggi rilevanti e incompatibili con il mantenimento o il rinnovo del titolo di soggiorno, alla luce della situazione attuale dello straniero.

Il testo integrale della pubblicazione, contenente la sentenza e l’analisi giuridica di riferimento, è disponibile su Calaméo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

In conclusione, la pronuncia del TAR Bologna conferma un principio che dovrebbe essere ormai acquisito: nel diritto dell’immigrazione, la discrezionalità amministrativa non può mai degenerare in automatismo. Ogni decisione sul permesso di soggiorno deve essere il risultato di una valutazione concreta, proporzionata e motivata, capace di restituire centralità alla persona e alla sua storia, nel rispetto delle garanzie previste dall’ordinamento.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 7 febbraio 2026

Criminal Records Are Not Enough: Bologna Administrative Court Strikes Down Automatic Residence Permit Refusal

 Criminal Records Are Not Enough: Bologna Administrative Court Strikes Down Automatic Residence Permit Refusal

A recent decision by the Administrative Court of Emilia-Romagna, based in Bologna, has once again drawn a clear line between lawful discretion and unlawful automatism in Italian immigration law. At the center of the ruling is a practice still widely used by immigration authorities: refusing or not renewing a residence permit solely on the basis of a foreign national’s criminal record.

The Court’s message is straightforward. Criminal convictions, taken alone, cannot justify the refusal of a residence permit. Public authorities are required to assess each case individually, taking into account the person’s current situation, rather than relying on past conduct as an automatic barrier.

This principle is rooted in Italian law, specifically Article 5, paragraph 5, of the Consolidated Immigration Act. That provision obliges the administration to carry out a comprehensive evaluation of the foreign national’s circumstances, balancing negative elements—such as criminal convictions—with positive factors including family life, employment history, social integration, and the time elapsed since the offences were committed.

In the case examined by the Bologna Administrative Court, the refusal decision was found to be unlawfully reasoned. The authority had merely listed the applicant’s criminal record, without explaining why those convictions still indicated a present and actual threat to public order. There was no real assessment of the individual’s personal development, reintegration into society, or private and family life. As a result, the Court annulled the refusal and sent the case back to the administration for a new and lawful examination.

From a broader perspective, the ruling confirms a trend that is increasingly evident in administrative case law. Immigration authorities do have discretion, but that discretion is not unlimited. When decisions affect fundamental aspects of a person’s life—such as the right to reside legally, work, and maintain family ties—administrative power must be exercised with care, proportionality, and proper reasoning.

The Bologna decision also carries an important practical message. Criminal records are a factor in the assessment, not the conclusion itself. Authorities must demonstrate, through a reasoned analysis, why those records remain relevant today and why they outweigh all other elements in the individual’s favor. Without such an analysis, the refusal of a residence permit cannot stand.

The full publication, including the court decision and legal analysis, is available on Calaméo at the following link:
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5
https://www.calameo.com/books/008079775f4e8338cb9e5

Ultimately, this ruling reinforces a key principle of immigration law: there are no shortcuts. Automatic decisions based on past convictions are incompatible with a legal system that requires individualized assessments and respect for proportionality. For both practitioners and foreign nationals, the message is clear—each case must be judged on its own merits.

Avv. Fabio Loscerbo

 

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