martedì 24 febbraio 2026

Precarietà abitativa e rinnovo del permesso di soggiorno: la residenza quale presupposto sostanziale tra ordine pubblico e integrazione

 Precarietà abitativa e rinnovo del permesso di soggiorno: la residenza quale presupposto sostanziale tra ordine pubblico e integrazione

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, n. 3262 del 20 febbraio 2026 (ricorso iscritto al numero di ruolo generale 16545 del 2022), affronta con chiarezza un nodo strutturale del diritto dell’immigrazione: il rilievo della stabilità abitativa ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Il testo integrale della decisione è consultabile al seguente link:
Calameo – Pubblicazione della sentenza
https://www.calameo.com/books/008079775ba09cea21301
(URL esteso: https://www.calameo.com/books/008079775ba09cea21301)

La vicenda sottoposta al vaglio del giudice amministrativo prende le mosse dal diniego opposto dalla Questura al rinnovo del titolo di soggiorno, motivato sulla base della ritenuta irreperibilità dell’istante e della mancanza di un domicilio effettivo e verificabile. In particolare, l’Amministrazione aveva accertato che l’indirizzo indicato non corrispondeva a una situazione abitativa concreta, con esito negativo delle verifiche effettuate.

Il Collegio ha ritenuto legittimo il provvedimento di diniego, valorizzando un orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui la certezza della situazione abitativa costituisce presupposto indispensabile per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. La decisione si colloca dunque nel solco di una lettura sostanziale dei requisiti di permanenza sul territorio nazionale, nella quale la dimora effettiva assume una funzione non meramente formale ma strutturale.

La pronuncia si fonda su un principio che merita attenzione sistematica: il titolo di soggiorno non è espressione di un automatismo legato al solo dato lavorativo, bensì il risultato di una valutazione complessiva della posizione dello straniero. In tale quadro, la precarietà alloggiativa – soprattutto quando si traduca in irreperibilità – incide direttamente sulla possibilità per l’Amministrazione di esercitare i propri poteri di controllo e di verifica, con evidenti riflessi in termini di ordine pubblico.

Particolarmente significativo è il passaggio in cui il giudice esclude che la falsa indicazione dell’indirizzo possa essere degradata a mera irregolarità formale. Essa viene qualificata come elemento dirimente, idoneo di per sé a giustificare il rigetto dell’istanza. Si tratta di un’affermazione che rafforza la centralità del principio di leale collaborazione e di correttezza nei rapporti tra amministrato e pubblica amministrazione, specialmente in un settore caratterizzato da un elevato tasso di discrezionalità tecnica.

La sentenza richiama inoltre il principio tempus regit actum, escludendo la possibilità di valorizzare dichiarazioni di ospitalità o documentazione sopravvenuta rispetto al momento di adozione del provvedimento. Ne deriva una concezione rigorosa del procedimento amministrativo in materia di immigrazione, nel quale la completezza e la veridicità della documentazione devono essere assicurate sin dall’origine.

Sul piano sistematico, la decisione sollecita una riflessione più ampia sul concetto di integrazione. La stabilità abitativa viene implicitamente elevata a indice di radicamento effettivo sul territorio. Non si tratta soltanto di un requisito tecnico, ma di un elemento che concorre a definire la qualità della presenza dello straniero nello Stato ospitante. L’integrazione, pertanto, non può essere ridotta al solo inserimento lavorativo, ma richiede una presenza reale, tracciabile e conforme alle regole dell’ordinamento.

In prospettiva futura, la pronuncia del TAR Lazio conferma una tendenza verso una crescente valorizzazione dei profili sostanziali della permanenza legale, rafforzando l’idea che la stabilità e la trasparenza della posizione anagrafica costituiscano condizioni imprescindibili per il mantenimento del titolo di soggiorno.

La pubblicazione su Calameo consente un’analisi diretta della motivazione, utile per la prassi forense, per l’attività amministrativa e per l’approfondimento scientifico del tema.

Dichiarazione di trasparenza sulle fonti: il presente contributo si basa esclusivamente sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, n. 3262 del 20 febbraio 2026, ricorso numero di ruolo generale 16545 del 2022, come pubblicata integralmente nel link sopra indicato. I riferimenti giurisprudenziali richiamati sono quelli contenuti nella motivazione della decisione.

Avv. Fabio Loscerbo

lunedì 23 febbraio 2026

Conversion du permis saisonnier quelles sont les conditions juridiques

Conversion du permis saisonnier : quelles sont les conditions juridiques ? Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis l’avocat Fabio Loscerbo et aujourd’hui nous abordons une question très concrète : les conditions requises pour convertir un titre de séjour saisonnier en permis de séjour pour travail salarié en Italie. Nous prenons comme point de départ un arrêt récent du Tribunal Administratif Régional de Toscane, Deuxième Section, jugement numéro 329 de 2026, publié le 11 février 2026, rendu dans la procédure inscrite au rôle général numéro 1670 de 2025. L’affaire concernait un travailleur agricole dont la demande de conversion avait été rejetée parce qu’il n’avait pas atteint le nombre minimal de journées de travail exigé par la pratique administrative. La base juridique se trouve à l’article 24, paragraphe 10, du décret législatif numéro 286 de 1998. Cette disposition prévoit que le travailleur saisonnier qui a exercé une activité professionnelle régulière sur le territoire italien pendant au moins trois mois et qui dispose d’une offre de contrat de travail salarié, à durée déterminée ou indéterminée, peut demander la conversion de son titre de séjour. Les conditions sont donc claires. Premièrement, une offre réelle de travail salarié. Deuxièmement, l’exercice d’une activité professionnelle régulière pendant au moins trois mois. Dans le secteur agricole, toutefois, la notion de « trois mois » est traduite en journées de travail effectives. En raison du caractère souvent discontinu du travail agricole, dépendant des conditions météorologiques, les circulaires administratives ont fixé un critère précis : une moyenne d’au moins treize journées de travail par mois, soit un total de trente-neuf journées sur le trimestre. Le Tribunal Administratif Régional a jugé ce critère légitime. Selon la juridiction, la conversion des mois en journées ne contredit pas la loi, mais en assure une application raisonnable et conforme à son objectif : garantir que le travailleur ait effectivement exercé une activité réelle et non purement formelle avant d’obtenir un statut plus stable. Le requérant soutenait que le nombre insuffisant de journées était dû aux mauvaises conditions météorologiques. Toutefois, le Tribunal a rappelé un principe fondamental : de telles circonstances doivent être prouvées de manière rigoureuse. Des déclarations générales ou imprécises ne suffisent pas. Il faut des éléments concrets et documentés. Le message est clair. La conversion d’un permis saisonnier n’est pas automatique. Elle exige une activité professionnelle réelle, documentée et conforme aux critères administratifs. Et surtout, la procédure administrative doit être préparée avec soin, bien avant toute éventuelle action contentieuse. En droit de l’immigration, la réalité des faits compte. Mais la preuve compte tout autant. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration. https://www.youtube.com/watch?v=Q2o2TjB_ilw

New on TikTok: Permiso estacional: si no sigues el procedimiento, el permiso no llega Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho de la Inmigración. Mi nombre es Fabio Loscerbo, soy abogado italiano especializado en derecho de la inmigración, y hoy quiero abordar una cuestión muy concreta y a menudo mal entendida: el permiso de residencia por trabajo subordinado estacional y la obligación de respetar estrictamente el procedimiento administrativo previsto por la ley. El permiso estacional no es un título de residencia flexible. Es un permiso que existe exclusivamente dentro de un procedimiento administrativo claramente definido y rígido. Este procedimiento implica al empleador, al Sportello Unico para la Inmigración dependiente de la Prefectura y solo en una fase posterior a la Questura, es decir, a la autoridad policial competente. Cada paso debe cumplirse en el orden establecido. Omitir uno solo puede hacer fracasar toda la solicitud. Este principio ha sido reafirmado de manera clara por una reciente sentencia del Tribunal Administrativo Regional del Lacio, Sección Primera Ter, dictada en enero de 2026, en un procedimiento inscrito con el número de registro general 15944 de 2025. En ese caso, la Questura declaró inadmisible una solicitud de primer permiso de residencia por trabajo estacional porque faltaba un paso fundamental: la firma del contrato de residencia ante el Sportello Unico para la Inmigración. La solicitante había presentado directamente la solicitud ante la Questura, alegando que la falta de finalización del procedimiento era imputable al empleador. El Tribunal fue tajante. En ausencia del contrato de residencia, la declaración de inadmisibilidad constituye un acto administrativo obligatorio y vinculado. La administración no dispone de margen de discrecionalidad. La integración social, las relaciones personales o incluso la existencia de una actividad laboral carecen de relevancia jurídica si el procedimiento legal no ha sido correctamente completado. La sentencia aclara además un punto esencial: cuando existe una inactividad o retraso por parte de la Prefectura, la solución no es eludir el procedimiento, sino activar los instrumentos jurídicos adecuados previstos por el ordenamiento, como los recursos contra el silencio de la administración. El mensaje es sencillo y conviene decirlo sin rodeos: en el permiso estacional, el procedimiento es la sustancia del derecho. Las normas administrativas no son una mera burocracia, sino el fundamento jurídico mismo del derecho a permanecer en el territorio. Seguiremos analizando casos concretos como este, porque en el derecho de la inmigración conocer las reglas —y respetarlas— marca realmente la diferencia. Hasta el próximo episodio del podcast Derecho de la Inmigración.

https://ift.tt/PvJrUmB

Pas d’examens, pas de conversion


 

No Exams, No Conversion


 

Seasonal Work and Residence Permits: Italy’s Administrative Court Confirms the Limits of “Waiting for Employment”

 Seasonal Work and Residence Permits: Italy’s Administrative Court Confirms the Limits of “Waiting for Employment”

A recent ruling by the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna has once again clarified a sensitive and often misunderstood aspect of Italian immigration law: foreign nationals who enter Italy with a seasonal work visa cannot obtain a residence permit for “waiting for employment” if the seasonal job does not materialise or comes to an end.

In its judgment of 5 February 2026 (no. 217), the Court examined a case involving a non-EU worker who had lawfully entered Italy on the basis of a seasonal work authorisation. After the employment relationship failed to be properly established, the applicant requested a residence permit allowing him to remain in Italy while seeking new employment. The public administration rejected the request, and the decision was challenged before the administrative court.

The ruling is clear and leaves little room for interpretative ambiguity. Italian law draws a sharp distinction between ordinary subordinate employment and seasonal work. While the legal framework allows foreign workers who lose a regular job to remain in Italy for a certain period in order to look for new employment, this possibility is expressly excluded for seasonal workers. The Court stressed that this exclusion is not accidental, but reflects the very nature of seasonal employment, which is temporary, cyclical and strictly linked to specific economic sectors.

According to the judges, when a seasonal employment relationship is not completed in accordance with the prescribed administrative procedure, the underlying authorisation and entry visa lose their legal effectiveness. In such circumstances, there is no legal basis for converting the seasonal status into a different type of residence permit. The “waiting for employment” permit, the Court explained, is not a corrective tool designed to remedy unsuccessful or incomplete procedures, but an exceptional mechanism operating only within the limits explicitly set by the legislature.

The judgment also addresses a recurring argument in immigration litigation: the reliance on ministerial circulars and administrative guidelines. While applicants often invoke these instruments to support more flexible interpretations, the Court reaffirmed a fundamental principle of administrative law. Circulars cannot override or extend statutory provisions, particularly where the law is clear and unambiguous. In the field of immigration, where access to and permanence on national territory are strictly regulated, interpretative flexibility cannot come at the expense of legal certainty and procedural coherence.

This decision fits squarely within a growing body of case law confirming a restrictive approach to seasonal work permits. Italian courts have consistently held that seasonal migration cannot be used as an indirect pathway to long-term residence or labour market stabilisation. Any possibility of remaining in Italy beyond the seasonal framework must be grounded in explicit legal provisions, such as those governing the conversion of residence permits, and cannot be achieved through administrative reinterpretation.

Beyond the individual case, the ruling has broader implications. It reinforces the idea that immigration systems depend on the strict observance of procedural rules, especially in areas closely connected to migration planning and quota mechanisms. At a time when labour migration remains a politically and socially sensitive issue across Europe, the judgment underscores the importance of maintaining clear legal boundaries between different forms of authorised stay.

The full text of the judgment is available in the Calaméo publication at the following link:
Clickable link: https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d
Plain link: https://www.calameo.com/books/008079775493de16d3a2d

Avv. Fabio Loscerbo

Niente esami, niente conversione. Rinnovo del permesso di soggiorno per studio, conversione e limiti del sindacato giurisdizionale nella sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 254/2026

 Niente esami, niente conversione.

Rinnovo del permesso di soggiorno per studio, conversione e limiti del sindacato giurisdizionale nella sentenza del TAR Emilia-Romagna n. 254/2026

La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione Prima, n. 254 del 13 febbraio 2026 (ricorso iscritto al numero di ruolo generale 114 del 2026), offre l’occasione per tornare su un tema classico ma spesso frainteso del diritto dell’immigrazione: il rapporto tra rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio e conversione in permesso per lavoro subordinato.

La decisione è consultabile integralmente nella pubblicazione disponibile su Calaméo al seguente link:
https://www.calameo.com/books/0080797759fa26ea8a2c4

Il caso trae origine dalla posizione di uno straniero entrato regolarmente in Italia con visto per motivi di studio, il quale, alla scadenza del titolo, lamentava l’illegittimità del diniego opposto dalla Questura e sosteneva di aver richiesto la conversione del permesso in titolo per lavoro subordinato. L’amministrazione, tuttavia, aveva qualificato l’istanza come domanda di rinnovo del permesso per studio, negandola per carenza dei presupposti, e aveva adottato altresì un decreto di espulsione.

La pronuncia si articola lungo tre direttrici di particolare interesse sistematico.

In primo luogo, il TAR affronta il tema della corretta qualificazione della domanda. Dalla ricostruzione degli atti emerge l’assenza di una formale istanza di conversione. Il documento prodotto dal ricorrente era una mera ricevuta di pagamento del contributo, non una domanda espressa volta alla trasformazione del titolo. Inoltre, il rapporto di lavoro invocato risultava instaurato in epoca successiva alla richiesta di rinnovo. Il Collegio chiarisce, con argomentazione lineare, che la legittimità del provvedimento va valutata alla luce della domanda effettivamente proposta e dei presupposti esistenti al momento della sua presentazione. Non è consentito, in sede contenziosa, mutare la natura dell’istanza né valorizzare requisiti sopravvenuti.

In secondo luogo, la sentenza ribadisce un principio consolidato in materia di obblighi istruttori dell’amministrazione. Non sussiste un dovere generalizzato della Questura di verificare d’ufficio la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un diverso titolo di soggiorno rispetto a quello richiesto. L’ordinamento configura il procedimento come attivato su istanza di parte; l’amministrazione è tenuta a pronunciarsi nei limiti dell’oggetto delineato dall’interessato. Ne discende che, in assenza di una domanda di conversione, non può imputarsi alla Questura l’omessa valutazione di tale possibilità.

In terzo luogo, la decisione affronta la questione della traduzione del provvedimento di diniego. Il ricorrente lamentava la violazione delle garanzie difensive per la mancata redazione dell’atto in lingua a lui comprensibile. Il TAR richiama l’orientamento giurisprudenziale secondo cui l’omessa traduzione non determina invalidità automatica del provvedimento qualora lo straniero abbia comunque potuto proporre ricorso nei termini e articolare compiutamente le proprie difese. Nel caso di specie, l’impugnazione tempestiva e la traduzione orale intervenuta al momento della notifica escludono ogni lesione effettiva del diritto di difesa.

Particolarmente significativo è, inoltre, il passaggio in cui il Collegio valorizza la mancanza di un percorso universitario effettivo. Il permesso per motivi di studio presuppone la frequenza e il superamento di esami secondo un iter coerente. L’assenza di prove in tal senso legittima il diniego del rinnovo, non potendo il titolo trasformarsi in uno strumento surrettizio di permanenza sganciato dalla finalità tipica.

La sentenza si colloca in un solco interpretativo rigoroso, coerente con la struttura del testo unico sull’immigrazione e con la logica della tipicità dei titoli di soggiorno. Essa riafferma che la procedura amministrativa non è un elemento meramente formale, bensì la sede in cui si cristallizzano diritti, oneri e presupposti. La conversione del permesso di soggiorno non può essere costruita ex post, né può fondarsi su situazioni lavorative sopravvenute rispetto alla domanda originaria.

In prospettiva sistemica, la decisione richiama operatori e difensori alla centralità della corretta impostazione dell’istanza e della prova dei requisiti nel momento genetico del procedimento. Nel diritto dell’immigrazione, la forma è sostanza: la chiarezza dell’oggetto della domanda e la tempestiva dimostrazione dei presupposti rappresentano condizioni imprescindibili per la tutela giurisdizionale.

Avv. Fabio Loscerbo

Travail saisonnier et titre de séjour : quand le « séjour en attente d’emploi » n’est pas possible

  Travail saisonnier et titre de séjour : quand le « séjour en attente d’emploi » n’est pas possible Par une décision rendue le 5 février 20...