giovedì 10 aprile 2025

Il visto per accompagnatore del titolare di permesso per cure mediche: diritti, limiti e recenti aperture giurisprudenziali

Il visto per accompagnatore del titolare di permesso per cure mediche: diritti, limiti e recenti aperture giurisprudenziali

Avv. Fabio Loscerbo

Il rilascio del visto d’ingresso in favore dell’accompagnatore – o caregiver – di un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno per cure mediche rappresenta un tema che coniuga esigenze umanitarie, discrezionalità amministrativa e garanzie giurisdizionali. La disciplina normativa di riferimento è contenuta nell’art. 36, comma 1, del d.lgs. 286/98 (TUI), il quale riconosce non solo al malato straniero, ma anche all’eventuale accompagnatore, il diritto a ottenere un visto specifico, laddove sussistano precise condizioni di legge.

Tali condizioni riguardano la presentazione della documentazione sanitaria da parte della struttura italiana che erogherà le cure, la disponibilità di mezzi economici, la garanzia di vitto e alloggio durante il soggiorno e la degenza, nonché il versamento di una somma a titolo cauzionale. Inoltre, è esplicitamente previsto che la domanda possa essere presentata da un familiare o da chiunque vi abbia interesse, a conferma della natura sostanziale e non formale dell’interesse legittimante.

Il Decreto MAECI 11.5.2011, Allegato A, conferma la possibilità per l’accompagnatore di ottenere un visto per cure mediche, a condizione della disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento, secondo i parametri fissati dal Ministero dell’Interno.

Una recente e significativa applicazione di tali disposizioni si rinviene nell’ordinanza n. 5693 del 12 dicembre 2024 del TAR Lazio, sede di Roma, che si distingue per chiarezza argomentativa e impatto sistematico. Il Collegio si è espresso su numerosi profili critici connessi a un diniego di visto opposto all’accompagnatore di un soggetto straniero già titolare di permesso per cure mediche. Le questioni affrontate attengono alla legittimazione attiva, alla qualifica soggettiva del caregiver, alla valutazione del rischio migratorio e alla possibilità di una condanna satisfattiva anche in sede cautelare.

Sul primo punto, viene affermato un principio fondamentale: la richiesta del visto può essere presentata tanto dal soggetto infermo quanto dall’accompagnatore stesso, principio coerente con l’art. 36 TUI e confermato da precedente giurisprudenza (TAR Lazio, Roma, ord. n. 4799/2024).

Quanto alla qualifica soggettiva del caregiver, il TAR chiarisce che non è necessario alcun legame di parentela tra questi e il malato: il ruolo di accompagnatore può essere assunto da qualunque soggetto idoneo, anche estraneo alla cerchia familiare. La mancanza di legalizzazione o di sufficiente documentazione circa un eventuale legame familiare non può giustificare il diniego del visto, in quanto non richiesta da alcuna delle fonti normative di riferimento, nemmeno dal d.m. n. 850/2011.

Di rilievo è anche il passaggio in cui si stigmatizza la condotta dell’Amministrazione, la quale, nel corso del giudizio, aveva tentato di giustificare il diniego con una valutazione ex post del rischio migratorio, non contenuta nel provvedimento originario. Tale motivazione è stata dichiarata inammissibile, in quanto postuma e lesiva del principio di trasparenza dell’azione amministrativa.

Infine, particolarmente rilevante è la parte dell’ordinanza in cui il TAR accoglie l’istanza di condanna satisfattiva avanzata in sede cautelare, ai sensi degli artt. 34, lett. c) e 31, co. 3, c.p.a. La decisione si fonda sull’evidente esaurimento della discrezionalità amministrativa, già consumata con l’istruttoria e l’adozione del provvedimento impugnato, e sull’assenza di ostacoli derivanti da motivi di ordine pubblico o sicurezza.

Il provvedimento rappresenta, pertanto, una significativa evoluzione del diritto vivente in tema di ingresso e soggiorno degli accompagnatori di cittadini stranieri in terapia medica. Esso ribadisce che la ratio legis del sistema è orientata alla tutela della dignità e della salute, e che le valutazioni amministrative devono rispettare il principio di proporzionalità e motivazione, senza lasciarsi guidare da pregiudizi generalizzati o automatismi legati al cd. “rischio migratorio”.

È auspicabile che l’orientamento espresso trovi conferma in futuro, contribuendo a rendere il diritto all’accompagnamento durante le cure un’effettiva garanzia, indipendentemente dalla nazionalità, dalla parentela o da interpretazioni restrittive.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato in Bologna – Esperto in diritto dell’immigrazione

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New on TikTok: Revocación de la autorización de trabajo y permiso por búsqueda de empleo: qué ha dicho el Tribunal Administrativo Regional Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Derecho de Inmigración. Soy el abogado Fabio Loscerbo. Hoy comentamos una decisión reciente e importante del Tribunal Administrativo Regional de Emilia-Romaña, sentencia número 773 del 27 de abril de 2026, sobre una cuestión muy relevante: qué ocurre cuando una persona extranjera entra legalmente en Italia con un visado de trabajo, pero posteriormente se revoca la autorización laboral. El caso se refería a un ciudadano extranjero que ingresó legalmente en Italia a través del sistema de cuotas laborales, pero no pudo completar la contratación porque el empleador se volvió inubicable. El recurrente sostenía que, al no ser una circunstancia imputable a él, debía obtener al menos un permiso de residencia por búsqueda de empleo. El Tribunal rechazó el recurso y estableció una distinción jurídica muy importante. Según la sentencia, cuando la autorización inicial de trabajo es revocada porque faltaban desde el origen los requisitos legales para su concesión, desaparece la base jurídica del permiso de residencia. Y en esa situación, el permiso por búsqueda de empleo no puede utilizarse como solución alternativa. ¿Por qué? Porque este permiso presupone la interrupción de una relación laboral válidamente constituida. En este caso, según el Tribunal, esa relación laboral nunca llegó a existir jurídicamente. Y este es el punto central: una cosa es perder un empleo ya existente; otra muy distinta es que faltaran los presupuestos legales desde el inicio. El Tribunal también rechazó el argumento basado en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la vida privada y familiar, considerando que en este caso no había elementos suficientes para aplicarlo. Desde un punto de vista práctico, esta sentencia deja un mensaje muy claro: en los procedimientos vinculados al decreto flujos, la validez de la autorización inicial y la posición del empleador son decisivas. Si surge una revocación, impugnarla a tiempo puede ser determinante. Y esto demuestra, una vez más, que en el derecho de inmigración muchas veces los detalles procedimentales terminan convirtiéndose en verdaderas cuestiones de derechos. Gracias por escucharme y nos encontramos en el próximo episodio de Derecho de Inmigración.

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