Revoca nulla osta per lavoro non stagionale: legittimità confermata anche in caso di rinuncia del datore di lavoro
Nota a T.A.R. Toscana, Sez. II, sent. n. 1360/2025, R.G. 716/2025, depositata il 14 luglio 2025
Con sentenza n. 1360/2025, emessa in data 14 luglio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – ha respinto il ricorso proposto avverso la revoca del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale disposto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Arezzo, a seguito di comunicazione di rinuncia da parte del datore di lavoro.
1. I fatti di causa
Due cittadini stranieri, entrati regolarmente in Italia il 26 dicembre 2024 in forza di nulla osta rilasciati a settembre 2024, hanno impugnato i provvedimenti di revoca adottati in data 13 dicembre 2024. La revoca si fondava sulla comunicazione, da parte del datore di lavoro, della propria rinuncia all’assunzione, formalizzata con istanza del 29 novembre 2024. I ricorrenti hanno eccepito che tale rinuncia non fosse loro imputabile, ma derivasse da sopravvenute difficoltà economiche dell’impresa, intervenute nel periodo intercorrente tra la domanda e l’effettivo ingresso dei lavoratori in Italia.
2. Le argomentazioni difensive e il rigetto del ricorso
Secondo i ricorrenti, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare soluzioni alternative, come il subentro di un nuovo datore di lavoro o il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il T.A.R., nel pronunciarsi, ha tuttavia richiamato la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (in particolare, C.d.S., Sez. III, n. 3158/2025 e n. 4839/2025), secondo cui il permesso per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto lavorativo effettivamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore. Ne consegue che, in assenza della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’avvio del rapporto di lavoro, la revoca del nulla osta è atto dovuto e legittimo.
3. Valutazione della condotta della P.A.
Nonostante l’ordinanza cautelare favorevole ai ricorrenti (n. 187/2025), che ordinava all’Amministrazione il deposito di una relazione istruttoria (poi non trasmessa), il Collegio ha ritenuto che la fondatezza nel merito delle deduzioni fosse comunque carente. L’obbligo della P.A. non si estende al rilascio del permesso per attesa occupazione se manca un precedente rapporto contrattuale regolarmente instaurato.
4. Conclusioni
Il ricorso è stato definitivamente respinto e le spese compensate per la natura particolare della fattispecie.
Avv. Fabio Loscerbo
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