martedì 17 febbraio 2026

La conversione del permesso di soggiorno stagionale tra requisito dei tre mesi e criterio delle giornate effettive – Nota a TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 329/2026

 La conversione del permesso di soggiorno stagionale tra requisito dei tre mesi e criterio delle giornate effettive – Nota a TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 329/2026

Abstract
Il contributo analizza la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 329 del 2026, pubblicata l’11 febbraio 2026, in materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’attenzione si concentra sulla legittimità del criterio amministrativo che traduce il requisito normativo dei “tre mesi di lavoro” in un parametro di giornate effettive nel settore agricolo, nonché sull’onere probatorio gravante sul richiedente.


La pronuncia in esame – resa nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1670/2025 – offre un’occasione significativa per riflettere sull’interpretazione dell’art. 24, comma 10, del decreto legislativo 286/1998, disposizione che disciplina la possibilità per il lavoratore stagionale di ottenere la conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato.

Il testo normativo richiede due presupposti essenziali: da un lato, lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi; dall’altro, l’esistenza di un’offerta di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. La norma, tuttavia, non specifica come debba essere misurato il requisito temporale nel caso di settori caratterizzati da fisiologica discontinuità della prestazione, quale quello agricolo.

È in questo spazio interpretativo che si inserisce la prassi amministrativa, la quale – mediante circolari applicative – ha individuato un criterio di commutazione del parametro “mensile” in giornate effettive di lavoro, fissando la soglia in una media di tredici giornate per ciascun mese, per un totale di trentanove giornate nel trimestre.

Il TAR Toscana ritiene tale criterio conforme alla norma primaria, escludendo qualsiasi contrasto con il dettato legislativo. La conversione del parametro temporale in giornate non viene considerata un aggravamento indebito del requisito, bensì una modalità tecnica di adattamento della disposizione generale alle peculiarità del lavoro agricolo. La decisione valorizza, in tal senso, la ratio dell’istituto: evitare che la conversione divenga uno strumento elusivo, consentendo il passaggio a un titolo più stabile in assenza di un’effettiva esperienza lavorativa.

La sentenza assume rilievo anche sotto il profilo dell’onere della prova. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto che il mancato raggiungimento delle trentanove giornate fosse dipeso da condizioni meteorologiche avverse. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto tale allegazione insufficiente in difetto di documentazione specifica e puntuale. Ne emerge un principio di particolare importanza sistematica: nelle procedure di conversione, le circostanze giustificative devono essere dimostrate in modo rigoroso, non potendo il giudice amministrativo fondare la decisione su mere affermazioni generiche.

La pronuncia si colloca dunque in un orientamento che interpreta la stabilizzazione del soggiorno come esito di un percorso lavorativo effettivo e documentato. In questa prospettiva, la conversione non costituisce un automatismo collegato alla mera decorrenza temporale, ma il risultato di un accertamento sostanziale sull’inserimento del lavoratore nel tessuto produttivo.

L’interesse della decisione non è soltanto applicativo, ma sistemico. Essa contribuisce a delineare un equilibrio tra discrezionalità amministrativa e legalità sostanziale, riconoscendo alle circolari una funzione integrativa e non innovativa della disciplina primaria, purché coerenti con la finalità della norma.

La sentenza è pubblicata integralmente su Calaméo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/008079775c59a953c4ae6

URL esteso per copia e incolla:
https://www.calameo.com/books/008079775c59a953c4ae6

La disponibilità del testo integrale consente agli operatori del diritto di valutare in modo diretto l’impianto motivazionale del Collegio e di approfondire un tema che, nella prassi delle Prefetture e degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, continua a generare rilevante contenzioso.

Avv. Fabio Loscerbo

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