sabato 3 maggio 2025

La tutela del radicamento come diritto soggettivo alla protezione speciale Tribunale di Bologna – Sentenza n. R.G. 12304/2023, emessa il 15 aprile 2025

 

La tutela del radicamento come diritto soggettivo alla protezione speciale

Tribunale di Bologna – Sentenza n. R.G. 12304/2023, emessa il 15 aprile 2025


Con la sentenza n. R.G. 12304/2023, il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, evidenziando la centralità del principio del radicamento sociale e affettivo del cittadino straniero come limite al potere di allontanamento dello Stato. Il Collegio ha ritenuto che l’espulsione avrebbe comportato una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, ai sensi dell’art. 8 CEDU e dell’art. 19, co. 1.1, del T.U.I., nella formulazione previgente al D.L. 20/2023.



La sentenza in commento offre una puntuale e motivata ricostruzione del perimetro applicativo della protezione speciale nel sistema italiano, nella sua formulazione risultante dalla riforma introdotta con il D.L. 130/2020, convertito con L. 173/2020, e prima delle restrizioni introdotte dal c.d. Decreto Cutro. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto soggettivo del ricorrente – cittadino tunisino giunto in Italia nel 2021 – ad ottenere un permesso di soggiorno per protezione speciale a fronte del rischio concreto di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare in caso di rimpatrio.

La domanda, presentata il 2 agosto 2022, era stata rigettata dalla Questura di Bologna sulla base del parere negativo della Commissione territoriale. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto fondate le doglianze del ricorrente, osservando che egli aveva instaurato un percorso di integrazione effettivo e duraturo: attività lavorativa documentata e regolarizzata, trasformazione del contratto in tempo indeterminato, autonomia abitativa, legami sociali e affettivi stabili, nonché un progressivo affievolimento dei legami con il Paese d’origine.

Particolare rilievo assume il riferimento all’art. 19, co. 1.1, TUI, che impone un bilanciamento tra il diritto dello straniero alla tutela della propria vita privata e familiare e le esigenze di sicurezza nazionale. In assenza di concrete e specifiche esigenze pubbliche ostative – che nel caso concreto non risultavano sussistere – il Tribunale ha affermato che l’allontanamento avrebbe comportato uno “sradicamento” incompatibile con la tutela dei diritti fondamentali dell’interessato.

La sentenza valorizza la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in particolare Cass. SS.UU. n. 24413/2021) e della Corte EDU (in primis Narjis c. Italia), riconoscendo che il radicamento personale, professionale e sociale in Italia costituisce un limite all’espulsione e un fondamento autonomo della protezione speciale.

Da un punto di vista procedurale, è rilevante anche il passaggio in cui il Collegio accoglie l’istanza di rimessione in termini per il deposito del ricorso oltre il termine, riconoscendo la violazione dell’art. 13, co. 7, TUI per omessa traduzione del provvedimento impugnato in una lingua comprensibile al ricorrente.

Il Tribunale ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio di un permesso di soggiorno biennale per protezione speciale, rinnovabile e convertibile in permesso per motivi di lavoro. La sentenza si inserisce nel solco di un’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto dell’immigrazione, in cui l’integrazione sociale assume valore giuridico e non solo fattuale. La tutela dei diritti umani fondamentali – in primis il diritto all’identità e alla dignità personale – viene dunque riaffermata come fondamento del sistema di accoglienza e di inclusione.

Avv. Fabio Loscerbo


La nozione di radicamento e il diritto al rispetto della vita privata e familiare nella protezione speciale – Tribunale di Firenze, Sentenza n. R.G. 61/2023 del 30 aprile 2025

 

La nozione di radicamento e il diritto al rispetto della vita privata e familiare nella protezione speciale – Tribunale di Firenze, Sentenza n. R.G. 61/2023 del 30 aprile 2025


Con la sentenza n. R.G. 61/2023 del 30 aprile 2025, il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso di un cittadino straniero cui era stata rigettata la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza, riconoscendogli il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. La decisione si fonda sull’accertamento di un concreto radicamento socio-lavorativo in Italia e sulla conseguente applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione, interpretato alla luce della giurisprudenza CEDU.

La pronuncia emessa dal Tribunale di Firenze il 30 aprile 2025, n. R.G. 61/2023, costituisce un esempio esemplare dell’evoluzione giurisprudenziale italiana in materia di protezione speciale, alla luce del diritto europeo e delle più recenti modifiche normative.

Nel caso esaminato, il ricorrente, cittadino marocchino, aveva inizialmente presentato domanda di protezione internazionale, rigettata in via amministrativa per manifesta infondatezza. In sede giudiziale, il ricorrente ha abbandonato la richiesta di status di rifugiato e protezione sussidiaria, insistendo per il solo riconoscimento della protezione speciale, allegando una documentazione comprovante un percorso di integrazione socio-lavorativa stabile e duraturo.

Il Tribunale, ritenendo ormai cristallizzate le valutazioni della Commissione in merito alla protezione internazionale, ha concentrato l’analisi sulla sussistenza dei presupposti per la protezione speciale, ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, D.Lgs. 286/98, nella formulazione risultante dalla L. 173/2020. Tale norma prevede un divieto di espulsione o respingimento ogniqualvolta l’allontanamento possa comportare una violazione del diritto alla vita privata e familiare.

Significativo è l’uso, da parte del Collegio, della nozione di "radicamento sociale e familiare", utilizzata come parametro decisivo per la concessione della protezione. La decisione richiama esplicitamente la giurisprudenza della Corte EDU, in particolare il caso Narjis c. Italia, per affermare che anche in assenza di vincoli familiari tradizionali, la rete di relazioni sociali e lavorative costituisce espressione della vita privata protetta dall’art. 8 CEDU.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva stipulato un contratto di apprendistato a tempo indeterminato, seguito corsi di lingua italiana e formazione professionale nel settore edilizio, e risultava pienamente inserito nel tessuto sociale fiorentino. Di contro, il rientro in patria non avrebbe garantito pari condizioni di inserimento, in quanto mancava ogni legame effettivo con la comunità d’origine.

Il Tribunale ha sottolineato come il bilanciamento richiesto dalla norma non si fondi su un confronto astratto tra ordinamenti, ma su un’analisi concreta della vulnerabilità derivante dalla perdita del proprio habitat relazionale in Italia.

La decisione si conclude con il riconoscimento della protezione speciale per due anni, con possibilità di conversione in permesso per motivi di lavoro, secondo la normativa vigente, e con la compensazione delle spese di lite in ragione della sopravvenienza delle circostanze emerse solo in giudizio.
Questa sentenza si inserisce nel solco di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 19, comma 1.1, TUI, valorizzando la centralità dell’integrazione e del radicamento personale quali elementi autonomi e rilevanti per la tutela dello straniero, anche al di fuori dei presupposti classici della protezione internazionale.

Avv. Fabio Loscerbo

La tutela del diritto alla vita privata e familiare come fondamento del permesso di soggiorno per protezione speciale – Tribunale di Bologna, Sentenza n. R.G. 4732/2023 del 3 aprile 2025

 

La tutela del diritto alla vita privata e familiare come fondamento del permesso di soggiorno per protezione speciale – Tribunale di Bologna, Sentenza n. R.G. 4732/2023 del 3 aprile 2025


Il Tribunale di Bologna, con la sentenza emessa in data 3 aprile 2025, ha accolto il ricorso avverso il diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, riconoscendo in capo alla ricorrente il diritto a tale forma di tutela ai sensi dell’art. 19, comma 1.1, del D.Lgs. 286/1998, nella formulazione previgente al Decreto Cutro. Il Collegio ha ritenuto che l’allontanamento della ricorrente dal territorio italiano avrebbe comportato una grave compromissione del diritto alla vita privata e familiare, tutelato dall’art. 8 della CEDU.



La pronuncia del Tribunale di Bologna del 3 aprile 2025 (R.G. 4732/2023) offre un’importante occasione per riflettere sul significato e sull’ambito di applicazione dell’art. 19, comma 1.1, del Testo Unico sull’Immigrazione, con riferimento alla protezione speciale. La sentenza riafferma la centralità del diritto alla vita privata e familiare quale parametro autonomo e sufficiente per il riconoscimento della tutela, anche in assenza di situazioni di rischio nel Paese di origine.

Nel caso oggetto di giudizio, la ricorrente aveva visto respingere la propria istanza da parte della Questura, sulla base di un parere negativo espresso dalla Commissione territoriale. Il diniego si fondava su una presunta carenza di elementi rilevanti per attestare un radicamento sociale o familiare. Tuttavia, nel corso del giudizio è emersa una situazione di stabile inserimento della ricorrente nel contesto italiano: lunga permanenza (dal 2018), convivenza con la zia prima e successivamente con il marito, attività lavorativa regolare, autonomia abitativa, padronanza della lingua italiana e stato di gravidanza.

La decisione del Collegio valorizza l’effettività delle relazioni instaurate nel territorio italiano e, richiamando la giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione (SS.UU. n. 24413/2021; Cass. 7861/2022; Cass. 9080/2023), sottolinea che la protezione offerta dall’art. 8 CEDU riguarda non solo le relazioni familiari in senso stretto, ma anche quelle affettive, sociali e lavorative. In tale ottica, il radicamento personale acquisito sul territorio si configura come limite all’esercizio del potere statale di espulsione, salvo esigenze imperative di sicurezza.

Un elemento significativo della sentenza è il riferimento alla condizione di gravidanza come fattore di vulnerabilità soggettiva, meritevole di protezione rafforzata, in linea con il principio di tutela della persona in stato di fragilità.

Non meno rilevante è il passaggio con cui il Tribunale chiarisce che, in applicazione dell’art. 7, comma 2, del D.L. 20/2023 (Decreto Cutro), continua ad applicarsi alla fattispecie la normativa previgente. Ne deriva che il permesso di soggiorno riconosciuto conserva piena durata biennale, è convertibile in lavoro e rinnovabile, offrendo al titolare garanzie di stabilità.

In conclusione, la sentenza contribuisce ad arricchire l’interpretazione sostanziale dell’art. 19, comma 1.1, TUI, ribadendo che la protezione speciale è misura non residuale, bensì strutturalmente connessa alla tutela della dignità e dell’identità personale del migrante radicato in Italia.

Avv. Fabio Loscerbo



domenica 27 aprile 2025

Regolarizzazione 2020: Il Consiglio di Stato valorizza la tutela sostanziale dello straniero

 

Regolarizzazione 2020: Il Consiglio di Stato valorizza la tutela sostanziale dello straniero

Due recenti e importanti pronunce del Consiglio di Stato contribuiscono a chiarire il corretto approccio alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri prevista dall’art. 103 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77.

Si tratta di decisioni fondamentali che riaffermano un principio essenziale: quando l'irregolarità formale che ostacola la procedura non è imputabile allo straniero, ma deriva da carenze o omissioni imputabili al datore di lavoro o all'amministrazione, il lavoratore conserva il diritto ad ottenere un permesso di soggiorno.

Il primato dei presupposti sostanziali

Con la sentenza n. 3643 del 22 aprile 2024, il Consiglio di Stato ha affermato che il rigetto di una domanda di regolarizzazione, basato su meri profili formali non imputabili al lavoratore, senza un'adeguata verifica della sussistenza sostanziale dei requisiti, comporta una frustrazione irragionevole dell’interesse pubblico primario alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri.

Il giudice amministrativo richiama il vincolo di ragionevolezza che deve guidare anche il legislatore nella disciplina della materia, sottolineando che:

  • la regolarizzazione persegue interessi pubblici essenziali, legati sia alla tutela dei diritti fondamentali sia alla funzionalità del mercato del lavoro e dell’economia;

  • lo straniero che ha dimostrato un inserimento sociale e lavorativo effettivo, in assenza di elementi di pericolosità sociale, non può essere penalizzato per irregolarità procedurali a lui non imputabili.

L'interpretazione funzionale e costituzionalmente orientata delle norme impone quindi che, in casi del genere, si riconosca comunque il diritto del lavoratore a vedere tutelata la propria posizione.

Il diritto al permesso per "attesa occupazione"

Una conseguenza pratica di questo orientamento è che, anche in presenza di irregolarità riferibili esclusivamente al datore di lavoro, il cittadino straniero mantiene il diritto a ottenere il permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Si evita così che l'interesse legittimo protetto dall’ordinamento venga frustrato per motivi meramente formali.

La conferma: la sentenza n. 7757 del 24 settembre 2024

Con la sentenza n. 7757 del 24 settembre 2024, il Consiglio di Stato ha ribadito e rafforzato questi principi.

In particolare, ha affermato che non solo il datore di lavoro, ma anche il lavoratore straniero ha diritto a partecipare pienamente al procedimento amministrativo, ricevendo le necessarie comunicazioni di garanzia ex legge 241/1990.

La posizione del lavoratore è qualificata e differenziata, perché:

  • è coinvolto direttamente nella stipula del contratto di soggiorno;

  • è destinatario della richiesta di permesso di soggiorno subordinato alla procedura di emersione;

  • partecipa attivamente a tutto il procedimento, a partire dalla verifica di ammissibilità della domanda presso lo Sportello Unico.

Questa impostazione restituisce centralità alla persona straniera nel procedimento di regolarizzazione, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e tutela dei diritti fondamentali.


Conclusioni

Le sentenze del Consiglio di Stato rappresentano un importante passo avanti nel riconoscimento del ruolo e dei diritti dei lavoratori stranieri all'interno del procedimento di regolarizzazione del 2020.
Esse riaffermano che la tutela dei diritti fondamentali non può essere subordinata a formalismi procedurali e che l'amministrazione deve sempre operare in modo ragionevole, equo e funzionale agli interessi pubblici perseguiti dalla legge.

Il principio è chiaro: dove sussistono i presupposti sostanziali, il diritto dello straniero deve essere riconosciuto.


Avv. Fabio Loscerbo
Email: avv.loscerbo@gmail.com
PEC: avv.loscerbo@ordineavvocatibopec.it
Telefono: +39 334 1675274
Sito ufficiale: www.avvocatofabioloscerbo.it



Ho pubblicato il mio nuovo libro: "La Protezione Complementare: Giurisprudenza Anno 2024"

 

Ho pubblicato il mio nuovo libro: "La Protezione Complementare: Giurisprudenza Anno 2024"

Negli ultimi anni, la protezione complementare è diventata uno degli strumenti più importanti nella tutela dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri.
Come avvocato da sempre impegnato nella difesa dei richiedenti protezione, ho sentito l’esigenza di raccogliere e analizzare in modo sistematico la giurisprudenza più recente su questa materia.
Da questa esigenza nasce il mio nuovo libro: "La Protezione Complementare: Giurisprudenza Anno 2024", disponibile su Amazon.

📚 Acquista il libro su Amazon
(Link semplice: https://www.amazon.it/PROTEZIONE-COMPLEMENTARE-GIURISPRUDENZA-ANNO-2024/dp/B0DRZNCSPR)


Perché ho scritto questo libro

Nel corso del 2024, ho seguito quotidianamente l’evoluzione della giurisprudenza italiana in materia di protezione complementare.
Ho notato come si sia consolidato un ricco patrimonio di orientamenti che meritava di essere studiato, raccolto e reso facilmente fruibile a tutti gli operatori del diritto.
Troppe volte, la frammentarietà delle decisioni rende difficile individuare una linea chiara.
Con questo libro ho voluto mettere ordine, fornendo un quadro completo e aggiornato di tutte le decisioni più rilevanti emesse dai Tribunali ordinari e dalle Sezioni Specializzate in materia di immigrazione.


Cosa contiene il libro

"La Protezione Complementare: Giurisprudenza Anno 2024" è molto più di una semplice raccolta di sentenze.
In ogni provvedimento analizzato ho inserito:

  • il riassunto dei fatti di causa;

  • il ragionamento giuridico adottato dai giudici;

  • le osservazioni pratiche per l'attività difensiva;

  • l’indicazione delle norme applicate, con particolare attenzione agli articoli 19, commi 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/1998.

L'obiettivo è stato quello di creare uno strumento operativo, utile per chi ogni giorno lavora per garantire i diritti dei migranti, ma anche per chi vuole approfondire in modo serio una materia che è oggi di grande rilevanza costituzionale e sociale.


A chi si rivolge

Questo libro è pensato per:

  • Avvocati che si occupano di diritto dell’immigrazione e protezione internazionale;

  • Operatori delle Commissioni Territoriali e degli Uffici Immigrazione;

  • Magistrati che si confrontano quotidianamente con domande di protezione speciale e complementare;

  • Studenti e studiosi interessati a una materia in continua evoluzione.

Ho voluto scrivere in uno stile chiaro ma rigoroso, che consentisse sia una consultazione rapida per esigenze pratiche, sia uno studio più approfondito per chi voglia cogliere i nodi interpretativi più significativi.


Perché è importante aggiornarsi sulla protezione complementare

Negli ultimi anni, la protezione complementare ha assunto un ruolo sempre più centrale nel nostro sistema di tutela:

  • Si tratta di una protezione strettamente collegata ai diritti umani fondamentali;

  • È destinata a chi, pur non rientrando nei criteri dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, non può essere rimpatriato senza violare il principio di non refoulement;

  • Si intreccia con principi costituzionali e internazionali come l’art. 2 e 10 della Costituzione Italiana e la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Comprendere pienamente la protezione complementare, oggi, significa difendere i principi fondamentali su cui si basa il nostro Stato di diritto.


Un impegno che continua

Questo libro rappresenta un passo ulteriore del mio impegno quotidiano come avvocato e come studioso.
Spero che possa essere utile a chi, come me, crede che il diritto debba essere uno strumento concreto per tutelare la dignità di ogni persona.

Vi invito a leggere il volume e a condividere le vostre impressioni: per me sarà un onore confrontarmi con chiunque voglia contribuire a rendere sempre più efficace la tutela dei diritti umani.

📚 Puoi acquistare il libro qui


Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 24 aprile 2025

Tutela dell’unità familiare e carta di soggiorno per ex coniuge: la nozione estensiva di “familiare” alla luce della sentenza del Tribunale di Bologna del 2 ottobre 2024

 

Tutela dell’unità familiare e carta di soggiorno per ex coniuge: la nozione estensiva di “familiare” alla luce della sentenza del Tribunale di Bologna del 2 ottobre 2024

Avv. Fabio Loscerbo
Foro di Bologna

La sentenza del Tribunale di Bologna del 2 ottobre 2024 affronta un tema giuridico di particolare attualità e rilievo: la possibilità di riconoscere il diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell’Unione europea anche in favore dell’ex coniuge che versi in una condizione di grave vulnerabilità e riceva assistenza stabile e continuativa da parte del cittadino UE.

Il caso

Il ricorrente, cittadino straniero residente in Italia dal 1989, aveva contratto matrimonio con una cittadina dell’Unione europea, con la quale aveva avuto due figli. In seguito al divorzio, era sopravvenuta una grave condizione di invalidità, con l’insorgenza di patologie altamente debilitanti. In tale contesto, il rapporto con l’ex moglie si era trasformato nuovamente in una relazione stabile di convivenza e assistenza, in cui la donna rappresentava l’unico supporto economico e materiale del ricorrente.

A fronte di una situazione di evidente dipendenza, il cittadino straniero presentava istanza per il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 30/2007. La Questura, tuttavia, rigettava la richiesta, ritenendola irricevibile per insussistenza del rapporto di coniugio.

Il quadro normativo e giurisprudenziale

Il Tribunale di Bologna, con un’accurata ricostruzione del quadro normativo nazionale ed eurounitario, ha riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del titolo di soggiorno, valorizzando una lettura estensiva e costituzionalmente orientata dell’art. 3, comma 2, della Direttiva 2004/38/CE e del corrispondente art. 3 del D.Lgs. 30/2007.

Secondo tali norme, gli Stati membri devono “agevolare” l’ingresso e il soggiorno di ogni altro familiare che non rientri nella definizione ristretta dell’art. 2, ma che conviva con il cittadino UE o sia da questi assistito per gravi motivi di salute.

Richiamando il fondamentale considerando n. 6 della direttiva, che sancisce l’obiettivo di “preservare l’unità della famiglia in senso più ampio”, il Tribunale ha fatto leva sul principio dell’interpretazione funzionale e teleologica del diritto dell’Unione, avvalorata anche dalla sentenza della Corte di Giustizia UE, causa C-22/21 (SRS) del 15 settembre 2022.

La nozione ampia di “familiare”

La Corte di Giustizia ha chiarito che rientra nella categoria di cui all’art. 3, comma 2, chi intrattenga un rapporto di dipendenza stabile e personale con il cittadino UE, sviluppatosi in un contesto familiare e non meramente convivenziale. Non rileva, in altri termini, la qualifica giuridica del legame, quanto piuttosto la concretezza della relazione di assistenza e coesione domestica.

Il Tribunale di Bologna, sulla base di questa autorevole interpretazione, ha dunque riconosciuto il diritto del ricorrente alla carta di soggiorno, ribadendo che la convivenza e l’assistenza ricevuta dall’ex coniuge costituiscono requisiti sufficienti, alla luce della ratio della normativa UE, finalizzata alla protezione della vita familiare anche in situazioni atipiche e vulnerabili.

Conclusioni

La decisione si inserisce in una progressiva evoluzione giurisprudenziale volta a superare l’approccio formalistico alla nozione di “familiare” nei rapporti tra cittadini di Paesi terzi e cittadini dell’Unione. Essa afferma con forza un principio di solidarietà familiare sostanziale, che tiene conto delle reali dinamiche affettive, assistenziali e sociali all’interno del nucleo, anche al di fuori del vincolo coniugale.

In un contesto normativo che richiede flessibilità e attenzione ai diritti fondamentali della persona, la pronuncia del Tribunale di Bologna merita di essere segnalata per la capacità di coniugare legalità, umanità e tutela della dignità individuale.

sabato 19 aprile 2025

Accoglimento della misura cautelare in materia di protezione speciale – Tribunale di Torino, decreto del 11 aprile 2025, R.G. 6600/2025

 Accoglimento della misura cautelare in materia di protezione speciale – Tribunale di Torino, decreto del 11 aprile 2025, R.G. 6600/2025

Autore: Avv. Fabio Loscerbo


Introduzione

Con provvedimento del 11 aprile 2025, il Tribunale Ordinario di Torino – Nona Sezione Civile – ha accolto l’istanza cautelare proposta nell’ambito di un procedimento promosso ai sensi dell’art. 281 undecies c.p.c., disponendo la sospensione dell’efficacia esecutiva di un provvedimento amministrativo di rigetto concernente una richiesta di permesso di soggiorno per protezione speciale.

Il caso riveste interesse per due ordini di motivi: da un lato per l’immediato ripristino delle condizioni giuridiche del ricorrente sul territorio nazionale mediante la restituzione della ricevuta del titolo di soggiorno, dall’altro per la conferma dell’applicabilità del rito semplificato di cognizione ai procedimenti in materia di immigrazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 286/98.


Il quadro fattuale e normativo

La vicenda prende le mosse dal rigetto di una domanda di permesso per protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, TUI. Il provvedimento amministrativo impugnato veniva ritenuto viziato dalla difesa del ricorrente, sia per carenza motivazionale, sia per l’assenza di una adeguata valutazione delle circostanze personali e familiari, documentate con allegazioni successive al deposito della domanda.

In parallelo, il ricorrente aveva attivato un percorso d’integrazione lavorativa e abitativa documentato, corredato da buste paga, contratto di apprendistato e residenza stabile in Italia. L’effettiva attivazione dell’inserimento socio-lavorativo ha costituito elemento centrale nella valutazione del giudice.

In questo contesto è stato attivato il rito semplificato di cognizione previsto dagli articoli 281 decies e ss. c.p.c., con contestuale istanza cautelare volta a sospendere l’efficacia del rigetto.


La motivazione del Tribunale

Nel provvedimento dell’11 aprile 2025, il Collegio – composto dai magistrati Dott. Andrea Natale (Presidente), Dott.ssa Silvia Carosio e Dott.ssa Sara Perlo – ha ritenuto, “sulla base dei documenti depositati e di una valutazione meramente sommaria qual è quella che tipicamente connota la presente fase,” di dover accogliere l’istanza di sospensiva.

Conseguentemente, è stata disposta la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e il diritto del ricorrente ad ottenere dalla Questura competente la restituzione della ricevuta del titolo di soggiorno provvisorio.

Inoltre, è stata fissata udienza di comparizione delle parti, ai sensi dell’art. 281 undecies c.p.c., per il giorno 22 ottobre 2025.


Rilievi critici e riflessioni

Il decreto in esame si inserisce in una ormai consolidata giurisprudenza di merito che riconosce la centralità del diritto al rispetto della vita privata e familiare nei giudizi relativi alla protezione speciale. È altresì significativo il richiamo, implicito ma evidente, al principio del favor integrazione, quale criterio ermeneutico per la tutela effettiva dei diritti fondamentali degli stranieri regolarmente integrati sul territorio nazionale.

L’adozione di una misura cautelare urgente, in attesa della definizione del merito, si rivela funzionale alla tutela dei diritti sociali ed economici del ricorrente, evitando effetti pregiudizievoli irreversibili legati all’esecuzione di un provvedimento di rigetto (es. licenziamento, espulsione, perdita della rete familiare e abitativa).


Conclusioni

Il decreto del Tribunale di Torino delinea una prassi virtuosa nell’utilizzo degli strumenti del processo civile semplificato per garantire una tutela rapida ed effettiva in materia di immigrazione. La sospensione della decisione amministrativa fino alla definizione della controversia si pone a presidio del principio di proporzionalità e del diritto al soggiorno temporaneo nei casi in cui emergano elementi concreti di radicamento.

Questa decisione si inserisce coerentemente nel solco tracciato da numerosi Tribunali italiani in materia di protezione speciale e conferma la legittimità dell’azione cautelare anche in presenza di un rigetto motivato con formula standardizzata e priva di effettiva ponderazione individuale.


Avv. Fabio Loscerbo

Permesso di soggiorno e frodi nel Decreto Flussi: il TAR Sicilia legittima il diniego ma trasmette gli atti alla Procura Nota a T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, sent. n. 2246/2025, R.G. 1386/2023, depositata l’11 luglio 2025 Avv. Fabio Loscerbo

  Permesso di soggiorno e frodi nel Decreto Flussi: il TAR Sicilia legittima il diniego ma trasmette gli atti alla Procura Nota a T.A.R. Si...