domenica 1 giugno 2025

Padova, 26 marzo 2025 – La protezione speciale sopravvive in Commissione: un caso esemplare

 

Padova, 26 marzo 2025 – La protezione speciale sopravvive in Commissione: un caso esemplare

Con provvedimento adottato all’unanimità nella seduta del 26 marzo 2025, la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova ha rigettato la domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino marocchino, ma ha contestualmente disposto la trasmissione degli atti alla Questura per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell’art. 32, comma 3, del d.lgs. 25/2008.

La rilevanza del caso risiede non solo nel contenuto della decisione, ma nel suo valore giuridico e politico alla luce delle recenti modifiche normative introdotte con il D.L. n. 20/2023 (cd. Decreto Cutro), convertito in L. n. 50/2023, che hanno notevolmente ristretto l’ambito applicativo della protezione speciale, sia in sede questorile che giudiziaria.

Tuttavia, nel caso in esame, la Commissione – pur non ravvisando condizioni per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria – ha riconosciuto d’ufficio che il rimpatrio del richiedente, regolarmente integrato in Italia, avrebbe comportato una lesione sproporzionata della sua vita privata, in violazione dell’art. 19, comma 1.1, del T.U. Immigrazione e dell’art. 8 della CEDU.

Tra gli elementi valutati in senso positivo:
– contratto di lavoro a lungo termine (valido fino al 2026);
– attestati formativi e professionali;
– autonomia abitativa;
– conoscenza della lingua italiana.

Un precedente che conferma la tenuta costituzionale della protezione complementare

La decisione dimostra che, nonostante l’intento del legislatore di comprimere l’area di discrezionalità in materia di protezione speciale, la Commissione conserva il potere-dovere di attivare la trasmissione degli atti al Questore nei casi in cui emergano obblighi costituzionali o internazionali di tutela della persona.

Un segnale importante, che conferma la persistente vigenza del principio di proporzionalità e la centralità del parametro dell’integrazione sociale anche al di fuori dei canoni rigidi del Decreto Cutro.


Avv. Fabio Loscerbo
Foro di Bologna – esperto in diritto dell’immigrazione e contenzioso amministrativo





Commissione Territoriale di Padova, provvedimento del 26 marzo 2025 – Riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 T.U.I. in assenza di presupposti per la protezione internazionale

 

Commissione Territoriale di Padova, provvedimento del 26 marzo 2025 – Riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1 T.U.I. in assenza di presupposti per la protezione internazionale

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato in Bologna – esperto in diritto dell’immigrazione e contenzioso amministrativo

Il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Padova, emesso in data 26 marzo 2025, costituisce un esempio emblematico della prassi amministrativa che, pur rigettando la domanda di protezione internazionale, rileva d’ufficio i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, comma 1.1 del d.lgs. 286/1998, richiamato dall’art. 32, comma 3 del d.lgs. 25/2008.

1. La vicenda e il contesto procedurale

Il richiedente, cittadino marocchino, era stato convocato a seguito di segnalazione della Questura in procedura accelerata ex art. 28-bis del d.lgs. 25/2008, in quanto proveniente da Paese designato come sicuro dal decreto del Ministero degli Affari Esteri del 4 ottobre 2019. Tuttavia, a causa del decorso dei termini previsti, la procedura è stata successivamente riqualificata come ordinaria.

Durante l’audizione, il richiedente ha dichiarato di aver lasciato il Paese d’origine per ragioni economiche, al fine di migliorare le proprie condizioni di vita e supportare un familiare affetto da patologia. La Commissione ha preso atto anche della produzione documentale a sostegno della domanda: attestazioni lavorative, referti medici, attestati formativi e copia del contratto di locazione.

2. L’assenza dei presupposti per la protezione internazionale

La Commissione ha escluso la sussistenza dei requisiti per lo status di rifugiato e per la protezione sussidiaria. In particolare, ha rilevato che il richiedente:

  • non ha espresso timori riferibili a forme di persecuzione personale o danni gravi ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 251/2007 e dell’art. 2 della Direttiva 2011/95/UE;

  • non ha superato la presunzione di sicurezza ex art. 28-bis, comma 5, del d.lgs. 25/2008, non indicando profili individuali di rischio rilevanti in caso di rimpatrio;

  • ha motivato l’espatrio principalmente con ragioni di natura economica, ritenute non idonee a fondare una domanda di protezione internazionale.

3. Il riconoscimento d’ufficio della protezione speciale

Pur in assenza dei presupposti per le forme tipiche di protezione internazionale, la Commissione ha ritenuto che nel caso di specie ricorressero gli estremi per la trasmissione degli atti al Questore, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. A tal fine, è stato valorizzato il quadro di integrazione del richiedente, in particolare:

  • l’esistenza di un contratto di lavoro in essere dal 2024 con validità sino al 2026;

  • la partecipazione a corsi di formazione professionale e linguistica con esito positivo;

  • la disponibilità di un alloggio in locazione, con autonomia nella gestione della vita quotidiana;

  • il radicamento territoriale, supportato da documentazione formale e da una discreta conoscenza della lingua italiana.

Tali elementi sono stati ritenuti idonei a integrare la previsione di cui all’art. 19, comma 1.1 T.U.I., che tutela la vita privata e familiare dello straniero regolarmente inserito nel tessuto sociale e lavorativo del Paese ospitante, nel rispetto dei principi costituzionali e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano.

4. Considerazioni conclusive

Il provvedimento in commento si inserisce nel consolidato orientamento interpretativo volto a riconoscere la protezione speciale nei casi in cui, pur in assenza di un rischio individuale qualificato in caso di rimpatrio, risulti comunque sproporzionato e lesivo dell’art. 8 CEDU (e dei corrispondenti principi costituzionali) imporre l’allontanamento dello straniero dal territorio nazionale.

La decisione merita apprezzamento anche per l’applicazione rigorosa ma bilanciata del principio di leale cooperazione amministrativa, ai sensi del quale la Commissione, pur in presenza di un rigetto, ha ritenuto di trasmettere d’ufficio gli atti alla Questura, salvaguardando il diritto dello straniero a una forma residuale ma efficace di tutela, coerente con il principio di umanità che permea l’ordinamento nazionale e sovranazionale in materia di immigrazione.

domenica 25 maggio 2025

Segnalazione SIS e limiti alla conversione del permesso: la protezione resta possibile, il lavoro no – Nota a TAR Lazio, Sez. I Ter, sent. n. 9087/2025, RG n. 1274/2022, del 12 maggio 2025

 

Segnalazione SIS e limiti alla conversione del permesso: la protezione resta possibile, il lavoro no – Nota a TAR Lazio, Sez. I Ter, sent. n. 9087/2025, RG n. 1274/2022, del 12 maggio 2025

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato in diritto dell’immigrazione


1. Introduzione

Con la sentenza n. 9087/2025 del 12 maggio 2025, il TAR Lazio (Sezione Prima Ter) affronta un punto centrale in materia di soggiorno degli stranieri: gli effetti delle segnalazioni nel Sistema d’Informazione Schengen (SIS II) nei procedimenti di conversione del permesso di soggiorno.

Il Collegio chiarisce che la presenza di una segnalazione di inammissibilità nello spazio Schengen non osta al rilascio o rinnovo di permessi di soggiorno di natura protettiva, ma costituisce invece un impedimento assoluto alla conversione in titoli per motivi lavorativi o comunque privi di contenuto “protettivo”, salvo rare eccezioni. Il caso concreto riguardava il diniego alla conversione di un permesso umanitario in permesso per motivi di lavoro subordinato.


2. Il caso

Il ricorrente, titolare di un precedente permesso per motivi umanitari, aveva richiesto la conversione in permesso per lavoro subordinato. La Questura di Roma rigettava l’istanza, richiamando una segnalazione inserita dalla Svizzera nel SIS II, qualificante il soggetto come non ammissibile nello spazio Schengen.

Il ricorso avverso tale provvedimento faceva leva sulla carenza di motivazione, sul mancato contraddittorio ex art. 10-bis L. 241/1990, sull’assenza di istruttoria e sul fatto che il diniego non aveva tenuto conto del percorso di integrazione lavorativa in Italia.


3. La decisione del TAR

Il TAR ha respinto il ricorso, evidenziando che:

  • La comunicazione ex art. 10-bis L. 241/1990 era stata effettuata e le osservazioni del ricorrente non avevano apportato elementi utili a superare la segnalazione;

  • La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che la segnalazione per inammissibilità nel SIS II non preclude il rilascio di un permesso per protezione internazionale, sussidiaria, speciale o per motivi umanitari, ma esclude la possibilità di concedere o convertire un titolo per motivi ordinari (lavoro, studio, famiglia ecc.), in quanto incompatibile con lo status di persona non gradita nello spazio Schengen;

  • L’onere di dimostrare l’infondatezza o la cessazione della segnalazione grava sullo straniero. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a dichiarare che il transito in Svizzera non era stato problematico, senza alcuna prova documentale o richiesta di revoca alle autorità elvetiche;

  • La posizione dell’Amministrazione italiana è vincolata dalla segnalazione straniera, salvo che intervenga una revoca formale o una deroga fondata su obblighi costituzionali o internazionali (es. protezione umanitaria o protezione contro l’espulsione verso Paesi a rischio).


4. Riflessioni conclusive

La sentenza in esame consente di distinguere nettamente tra il diritto alla protezione e la discrezionalità nei titoli “ordinari” di soggiorno: la presenza di una segnalazione nel SIS II non può ostacolare la concessione di una protezione, in quanto diritto soggettivo legato a vulnerabilità o obblighi convenzionali, ma rende invece giuridicamente impossibile la conversione in titoli privi di finalità protettiva, come ad esempio il permesso per lavoro subordinato.

L’impostazione del TAR Lazio si inserisce in una giurisprudenza che, pur riconoscendo il valore sovranazionale del sistema SIS, lascia aperto un margine di tutela nei casi in cui il soggiorno dello straniero risponda a obblighi umanitari o costituzionali.

Per gli operatori, si tratta di un precedente che conferma l’importanza di valutare la posizione giuridica del cliente alla luce delle segnalazioni Schengen, distinguendo accuratamente tra permessi a contenuto protettivo, ammissibili anche in presenza di segnalazione, e permessi ordinari, preclusi in via automatica.

Permesso di soggiorno per studio e tempestività della conversione: la rilevanza della motivazione amministrativa nella decisione del TAR Lazio (RG n. 4229/2025, sent. n. 9653/2025 del 20.05.2025)

 

Permesso di soggiorno per studio e tempestività della conversione: la rilevanza della motivazione amministrativa nella decisione del TAR Lazio (RG n. 4229/2025, sent. n. 9653/2025 del 20.05.2025)

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato in diritto dell’immigrazione


1. Introduzione

La sentenza in oggetto affronta con rigore il tema della legittimità del diniego di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi di studio e della sua possibile conversione, ponendo l'accento su due profili centrali: da un lato il difetto di motivazione e dall’altro la non ostatività della scadenza del titolo alla conversione, in presenza di tempestiva domanda.

Il TAR Lazio – Sezione Prima Ter – interviene per riaffermare alcuni principi basilari in materia di procedimenti amministrativi incidenti su diritti fondamentali, come il soggiorno legale e continuativo dello straniero regolarmente radicato in Italia.


2. I fatti di causa

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento del Questore di Viterbo e il successivo rigetto del ricorso gerarchico da parte del Prefetto, entrambi volti a negare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, in scadenza al 31 dicembre 2022.

L’amministrazione fondava il diniego su asserita mancanza dei requisiti economici e assicurativi, ritenendo peraltro preclusa la conversione in altro titolo a causa dell’intervenuta scadenza del permesso originario.


3. Le ragioni dell'accoglimento

Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., evidenziando vizi gravi e strutturali nel procedimento amministrativo.

Tra le principali censure accolte:

  1. Difetto di motivazione: i provvedimenti impugnati risultano fondati su affermazioni generiche, stereotipate e prive di specificazione circa l’asserita inidoneità della documentazione prodotta (reddito e copertura sanitaria), senza alcun confronto con l’effettivo contenuto degli atti presentati dal ricorrente;

  2. Mancata considerazione delle circostanze sopravvenute: l’amministrazione non ha tenuto conto né dei tempi di evasione dell’istanza, né dell’evoluzione documentale intervenuta in corso di procedimento;

  3. Incomprensibilità delle motivazioni: l’atto questorile contiene un passaggio (relativo alla “verifica del profilo”) privo di chiarezza, che non consente di comprendere le ragioni effettive del rifiuto;

  4. Illegittimità del diniego di conversione per intervenuta scadenza: il TAR ha ritenuto erronea e infondata l’affermazione secondo cui non sarebbe possibile la conversione del permesso per studio se scaduto. Tale posizione, secondo il Collegio, contrasta con la giurisprudenza consolidata (Consiglio di Stato n. 5604/2023; TAR Emilia-Romagna Bologna n. 69/2025; TAR Emilia-Romagna Parma n. 154/2016), secondo cui la mera scadenza non preclude la possibilità di conversione, specie in caso di rapporto temporale ragionevole tra scadenza e presentazione della nuova istanza.


4. Il dispositivo

In accoglimento del ricorso, il TAR:

  • ha annullato i provvedimenti impugnati;

  • ha salvato la possibilità di nuova valutazione da parte dell’Amministrazione, alla luce delle indicazioni contenute nella motivazione;

  • ha condannato il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese di lite, quantificate in € 1.000 oltre accessori.


5. Considerazioni conclusive

La pronuncia del TAR Lazio ribadisce con chiarezza che la funzione amministrativa non può risolversi in formule standardizzate, soprattutto quando si incide sul diritto al soggiorno e sulla possibilità per lo straniero di stabilire un percorso di vita regolare e conforme alla legge.

La scadenza del permesso di soggiorno non è un ostacolo assoluto alla conversione, se la domanda è tempestiva e motivata, e tanto più se l’Amministrazione ha impiegato un tempo irragionevole per concludere il procedimento.

In definitiva, si tratta di una decisione che rafforza l’obbligo per la pubblica amministrazione di istruire, motivare e valutare concretamente le situazioni individuali, secondo criteri di buona fede e proporzionalità.

Assistenza a minori e soggiorno stabile: la convertibilità del permesso in titolo UE per lungo soggiornanti – Nota a TAR Campania, Sez. VI, sent. n. 766/2020 (RG n. 326/2020, pubbl. 17/02/2020)

 

Assistenza a minori e soggiorno stabile: la convertibilità del permesso in titolo UE per lungo soggiornanti – Nota a TAR Campania, Sez. VI, sent. n. 766/2020 (RG n. 326/2020, pubbl. 17/02/2020)

Avv. Fabio Loscerbo – Avvocato in diritto dell’immigrazione


1. Introduzione

La sentenza in oggetto affronta un tema di crescente rilevanza nella prassi amministrativa e giurisprudenziale: la possibilità di convertire un permesso di soggiorno per assistenza a minori in permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, alla luce del consolidamento del radicamento e del contributo economico del nucleo familiare.

Il TAR Campania – Sezione Sesta – si esprime su un decreto prefettizio che aveva negato la richiesta per presunta carenza reddituale, senza però svolgere una valutazione completa della condizione familiare e delle fonti di sostentamento disponibili nel nucleo convivente.


2. Il contesto fattuale

La ricorrente era titolare di un permesso di soggiorno per motivi umanitari connessi all’assistenza a minori. Successivamente, aveva presentato istanza di rilascio del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9 del T.U.I., istanza che veniva rigettata con riferimento a un presunto deficit reddituale per l’anno di riferimento.

Nel ricorso, si contestava l’omessa valutazione:

  • del reddito della madre convivente, elemento che – se considerato – avrebbe potuto colmare la soglia minima prevista dalla normativa;

  • delle circostanze sopravvenute, che avrebbero dovuto essere considerate in virtù dell’art. 5, comma 5, D.lgs. 286/1998.


3. Le valutazioni del TAR

Il Tribunale, con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., ha accolto il ricorso, evidenziando carenza di motivazione e istruttoria.

Il giudizio di insufficienza reddituale, infatti:

  • non ha considerato la coabitazione con un familiare convivente titolare di reddito, potenzialmente valutabile ai fini del raggiungimento della soglia reddituale;

  • non ha tenuto conto degli sviluppi procedurali e delle condizioni economiche sopravvenute, come richiesto espressamente dalla legge.

Il TAR ha dunque annullato il decreto prefettizio, riservando all’amministrazione la facoltà di procedere a nuova valutazione nel rispetto delle indicazioni giurisprudenziali.


4. Rilievi giuridici

Il principio affermato nella decisione è chiaro: la presenza di un figlio minore assistito e la stabilità familiare possono costituire elementi di continuità e integrazione, rilevanti anche nella transizione da un titolo di soggiorno temporaneo o umanitario a un permesso di lungo periodo.

Inoltre, la sentenza ribadisce che il reddito familiare complessivo, anche se non prodotto personalmente dalla richiedente, deve essere valutato in ottica funzionale, in presenza di convivenza e corresponsabilità economica.


5. Conclusioni

La sentenza n. 766/2020 del TAR Campania rafforza un orientamento ormai consolidato: il diritto al soggiorno di lungo periodo deve essere interpretato in chiave evolutiva e costituzionalmente orientata, valorizzando il radicamento, l’assistenza familiare e il contributo complessivo del nucleo domestico.

La mancata valutazione del reddito della convivente, unita all’inerzia istruttoria sulle circostanze sopravvenute, integra un vizio sostanziale di illegittimità, che comporta l’annullamento dell’atto.


La mancata fissazione dell’appuntamento consolare quale lesione del diritto all’unità familiare: un'analisi della sentenza del Tribunale di Roma (RG n. 54653/2024, sent. 27 febbraio 2025)

 

La mancata fissazione dell’appuntamento consolare quale lesione del diritto all’unità familiare: un'analisi della sentenza del Tribunale di Roma (RG n. 54653/2024, sent. 27 febbraio 2025)

di Avv. Fabio Loscerbo

1. Premessa

La sentenza in commento affronta un nodo cruciale nella prassi delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane in materia di rilascio del visto per ricongiungimento familiare: la mancata fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda, nonostante la presenza di un nulla osta già rilasciato e in corso di validità. Il Tribunale, pur non riconoscendo il diritto immediato al rilascio del visto, accoglie parzialmente il ricorso ordinando la fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della domanda e la legalizzazione dei documenti, riaffermando la rilevanza dell’unità familiare nel sistema di tutela giurisdizionale.

2. Il contesto fattuale e processuale

Il ricorrente aveva ottenuto nel 2024 un nulla osta per ricongiungimento familiare in favore della moglie, cittadina del Benin ma residente in Ghana. Nonostante la tempestiva attivazione per prenotare l’appuntamento presso l’Ambasciata d’Italia ad Accra, ogni tentativo era risultato vano. La domanda di visto, benché formalmente cristallizzata, non aveva trovato seguito operativo. Dopo l’inoltro di una diffida e il successivo silenzio dell’Amministrazione, il ricorrente ha adito il Tribunale, formulando sia domanda cautelare che di merito.

Il punto critico si è incentrato sulla condotta dell’ambasciata, la quale, in sede di legalizzazione dei documenti, aveva eccepito un supposto difetto di competenza territoriale per via della cittadinanza beninese della richiedente, nonostante la stabile residenza in Ghana.

3. La decisione del Tribunale

Il Tribunale respinge sia la domanda cautelare sia la domanda principale di rilascio del visto. Viene infatti esclusa la sussistenza del periculum in mora, rilevando l’assenza di elementi personalizzati tali da differenziare la situazione del ricorrente rispetto a quella di altri soggetti in analoga posizione.

Tuttavia, la domanda relativa alla fissazione dell’appuntamento per la formalizzazione della richiesta e la legalizzazione dei documenti viene accolta. Il Tribunale riconosce la validità e la tempestività della richiesta di visto, sottolineando come la residenza effettiva della richiedente in Ghana – e non la cittadinanza – determini la competenza dell’Ambasciata ad Accra. È questo un punto dirimente, che corregge una prassi consolare arbitraria, priva di base normativa.

4. La portata giuridica della pronuncia

La pronuncia chiarisce due aspetti fondamentali:

  • La cristallizzazione della domanda di visto per ricongiungimento avviene con la richiesta tempestiva e documentata dell’interessato, anche in assenza di un appuntamento fissato;

  • Il luogo di residenza effettiva del familiare all’estero è il criterio determinante per la competenza territoriale della rappresentanza consolare, e non la cittadinanza del soggetto.

Si tratta di principi che, sebbene già presenti nel sistema normativo, faticano a trovare coerente applicazione nella prassi amministrativa. Il giudice chiarisce che la funzione consolare non può sottrarsi all’obbligo di dare seguito alla domanda di visto avanzata nei termini, non potendo fondare eccezioni su criteri non normativi.

5. Conclusioni

La sentenza RG n. 54653/2024 del Tribunale di Roma costituisce un precedente significativo per tutti i casi in cui la condotta omissiva delle rappresentanze consolari italiane impedisce di fatto l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare. Sebbene il giudice non si sia spinto sino a ordinare il rilascio del visto (ritenendo non ancora compiuta la fase istruttoria amministrativa), ha tuttavia riconosciuto il diritto del richiedente alla fissazione di un appuntamento, primo atto necessario per l’avvio del procedimento amministrativo.

La pronuncia, quindi, si pone come uno strumento di tutela giurisdizionale efficace contro l’inerzia consolare, che rischia troppo spesso di tradursi in una lesione sistemica dei diritti fondamentali, primo fra tutti quello all’unità familiare sancito dagli artt. 29 e ss. del T.U. Immigrazione e dall’art. 8 CEDU.


domenica 18 maggio 2025

Il diritto al ricongiungimento familiare tra unità del procedimento e centralità del minore Nota a ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Immigrazione, 7 aprile 2025, R.G. n. 611/2025

 

Il diritto al ricongiungimento familiare tra unità del procedimento e centralità del minore

Nota a ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Immigrazione, 7 aprile 2025, R.G. n. 611/2025

Nel contesto delle numerose problematiche giuridiche legate al ricongiungimento familiare con cittadini stranieri residenti in Italia, l’ordinanza del Tribunale di Roma del 7 aprile 2025 (R.G. n. 611/2025) offre un’importante conferma circa il valore del diritto all’unità familiare e l’impostazione interpretativa che assume come parametro centrale l’interesse del minore.

La vicenda oggetto del provvedimento cautelare riguarda il diniego, da parte del Consolato italiano in Nigeria, dei visti per ricongiungimento familiare in favore di tre minori, nonostante fosse già intervenuto il rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione. La ricorrente aveva attivato tutte le procedure previste, incluse quelle per la verifica del DNA tramite l’IOM e la legalizzazione degli atti di nascita e dell’atto di morte del padre dei minori. Il rigetto amministrativo, comunicato mentre le istruttorie risultavano ancora formalmente aperte, ha condotto all’avvio del ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare, richiamando un orientamento consolidato della Cassazione secondo cui il procedimento di ricongiungimento è unitario e progressivo, articolato in una fase interna (rilascio del nulla osta) e una esterna (rilascio del visto consolare), che devono essere coordinate in modo coerente. La presenza del nulla osta – già favorevole – rende sproporzionato e lesivo il rigetto dei visti in assenza di motivazioni concrete e definitive.

In ordine al fumus boni iuris, il giudice ha ritenuto pienamente sufficiente la documentazione prodotta in giudizio, comprensiva di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente. Con riferimento al periculum in mora, il Tribunale ha ribadito come, in caso di minori, il decorso del tempo costituisca un danno irreparabile, richiamando sia precedenti giurisprudenziali dello stesso foro sia le principali fonti sovranazionali (Convenzione di New York del 1989, Convenzione europea sui diritti del fanciullo, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

L’ordinanza dispone quindi il rilascio immediato, seppur provvisorio, dei visti di ingresso, riaffermando implicitamente che l'interesse superiore del minore è un principio prevalente anche nei procedimenti amministrativi relativi all’immigrazione.

L’importanza della pronuncia va ben oltre il caso concreto, poiché ribadisce che l’azione consolare non può divenire un ostacolo alla tutela di un diritto soggettivo fondamentale quale l’unità familiare. Inoltre, essa richiama il dovere delle autorità amministrative di garantire coerenza tra le diverse fasi procedimentali e rispetto sostanziale della volontà normativa.

In conclusione, si tratta di un intervento giudiziario che contribuisce a colmare il frequente scollamento tra i principi dell’ordinamento e le prassi amministrative, rafforzando il ruolo della giurisdizione civile nella tutela dei diritti fondamentali delle persone straniere, in particolare quando vi siano minori coinvolti.


✍️ Avv. Fabio Loscerbo

Permesso di soggiorno e frodi nel Decreto Flussi: il TAR Sicilia legittima il diniego ma trasmette gli atti alla Procura Nota a T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, sent. n. 2246/2025, R.G. 1386/2023, depositata l’11 luglio 2025 Avv. Fabio Loscerbo

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