domenica 14 settembre 2025

Tribunale di Torino (agosto 2025): stop alle prassi discriminatorie nell’accesso alla procedura d’asilo

 

Tribunale di Torino (agosto 2025): stop alle prassi discriminatorie nell’accesso alla procedura d’asilo

Data pubblicazione: 14 settembre 2025 • Autore: Avv. Fabio Loscerbo



Grafica 1080×1080 – “Tribunale di Torino, agosto 2025: accesso alla procedura d’asilo”.

Immigrazione, diritto d’asilo, discriminazione indiretta e accesso agli sportelli delle questure: l’ordinanza del Tribunale di Torino (agosto 2025) interviene sulle prassi che ostacolano la formalizzazione delle domande di protezione internazionale.


Che cosa ha deciso il Tribunale di Torino

Il giudice ha riconosciuto che alcune prassi dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino configuravano discriminazione indiretta: i richiedenti asilo venivano di fatto posti in una condizione di svantaggio senza giustificazione oggettiva e proporzionata. La decisione impone di:

  • rimuovere le prassi discriminatorie;
  • garantire criteri trasparenti e verificabili per l’accesso agli sportelli;
  • assicurare tempi ragionevoli per la formalizzazione delle domande.

Perché è importante per chi chiede protezione

L’ordinanza tutela un diritto fondamentale sancito dall’art. 10 della Costituzione e attuato dal D.Lgs. 25/2008 e dal D.Lgs. 142/2015. A livello UE, la giurisprudenza ha ribadito l’obbligo degli Stati di garantire accesso effettivo e non ostacolato alla procedura (cfr. CGUE, C-36/20, “VL”).

Impatto pratico: cosa cambia agli sportelli

La decisione sollecita le questure ad adottare modalità di accesso chiare (fasce orarie, sistemi di prenotazione, numeri giornalieri) e comunicazioni trasparenti sui tempi. In concreto:

  1. Fine delle code indefinite e delle liste “informali” prive di criterio;
  2. Tracciabilità delle richieste e delle convocazioni;
  3. Parità di trattamento tra gli utenti, con particolare attenzione ai richiedenti asilo.

Contesto: le criticità segnalate nel 2025

Nel 2025 sono state riportate attese di mesi per un appuntamento in varie città, con effetti concreti sull’accesso alla protezione internazionale. L’attenzione dei tribunali su azioni antidiscriminatorie indica un cambio di passo: il diritto di difesa e l’accesso agli uffici non possono essere compressi da mere prassi organizzative.

Domande frequenti (FAQ)

Posso lavorare mentre attendo il permesso?

Sì: la ricevuta della domanda (rilascio, rinnovo o conversione) consente la permanenza regolare e l’attività lavorativa. Verifica sempre i diritti nell’attesa e conserva copia della ricevuta.

Come faccio accesso agli atti della mia pratica?

Puoi presentare istanza ai sensi della Legge 241/1990 via PEC o secondo le modalità pubblicate dalla questura competente. Indica con precisione i documenti richiesti.

Se la questura non mi fa accedere alla procedura?

Raccogli prove (screenshot, PEC, numeri di protocollo, testimonianze). L’azione antidiscriminatoria può essere valutata per chiedere al giudice la rimozione delle prassi illegittime.

Parole chiave consigliate (Google)

Keyword: Tribunale di Torino 2025; discriminazione indiretta; accesso procedura d’asilo; ufficio immigrazione questura; diritto d’asilo art. 10 Cost.; D.Lgs. 25/2008; D.Lgs. 142/2015; azione antidiscriminatoria; formalizzazione domanda asilo; tempi appuntamenti questura.


Autore

Avv. Fabio Loscerbo – avvocato in diritto dell’immigrazione e protezione internazionale. Articolo informativo a carattere giornalistico-divulgativo.

Tribunale di Torino, agosto 2025: discriminazione indiretta e diritto di accesso alla procedura d’asilo


 Tribunale di Torino, agosto 2025: discriminazione indiretta e diritto di accesso alla procedura d’asilo


Abstract

Nell’agosto 2025 il Tribunale di Torino ha riconosciuto la natura discriminatoria delle prassi adottate dall’Ufficio Immigrazione della Questura, che ostacolavano l’accesso dei richiedenti alla formalizzazione delle domande di asilo. L’ordinanza segna un passo decisivo nella giurisprudenza italiana, ponendo al centro la tutela del diritto d’asilo e la necessità di rimuovere barriere burocratiche che compromettono l’effettività delle garanzie costituzionali e sovranazionali.


1. Diritto d’asilo e quadro normativo

Il diritto di chiedere protezione internazionale è sancito dall’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana e trova attuazione nel D.Lgs. 25/2008 e nel D.Lgs. 142/2015.

A livello europeo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte ribadito l’obbligo degli Stati membri di garantire un accesso effettivo e non ostacolato alla procedura (CGUE, C-36/20, VL, 2021).

Nonostante questo quadro, in Italia si sono moltiplicate segnalazioni di ostacoli pratici: tempi d’attesa eccessivi, sistemi di prenotazione inaccessibili, discrezionalità non regolata nell’ammissione agli sportelli.


2. Il caso dell’Ufficio Immigrazione di Torino

A Torino, associazioni e singoli richiedenti asilo hanno denunciato prassi che impedivano l’accesso regolare alla procedura:

  • assenza di criteri chiari per l’ingresso agli sportelli;

  • esclusione di molte persone senza possibilità di prenotazione alternativa;

  • tempi di attesa sproporzionati (anche mesi) prima di poter formalizzare la domanda.

Tali modalità hanno prodotto effetti svantaggiosi rispetto ad altri cittadini stranieri, traducendosi in un ostacolo concreto al diritto di chiedere protezione.


3. La decisione del Tribunale di Torino (agosto 2025)

Il giudice ha accertato che la prassi in uso configurava discriminazione indiretta, perché svantaggiava una categoria protetta – i richiedenti asilo – senza una ragione oggettiva e proporzionata.

Il provvedimento ha stabilito:

  • la violazione del diritto d’accesso alla procedura di protezione internazionale;

  • l’ordine alla Questura di eliminare prassi discriminatorie;

  • l’obbligo di adottare criteri trasparenti e verificabili per la gestione degli ingressi.

Particolare rilievo è stato dato all’art. 10 Cost., al principio di non discriminazione (art. 21 Carta di Nizza) e alla giurisprudenza della CEDU sul diritto a un rimedio effettivo.


4. Impatto giuridico e amministrativo

La pronuncia torinese ha valore sistemico:

  • Sul piano giurisprudenziale: rafforza l’uso dell’azione antidiscriminatoria come strumento di tutela collettiva e individuale.

  • Sul piano amministrativo: richiama le questure a garantire procedure eque e trasparenti, limitando margini di discrezionalità.

  • Sul piano sociale: sottolinea come i ritardi burocratici incidano direttamente sulla vita e sui diritti fondamentali delle persone.


5. Conclusioni: una decisione con valore pratico

La decisione del Tribunale di Torino conferma che il diritto d’asilo è un diritto fondamentale, non comprimibile da prassi organizzative.

Per i cittadini stranieri e per gli operatori del settore, questo provvedimento è un precedente importante: stabilisce che la Pubblica Amministrazione deve predisporre modalità di accesso chiare e tempestive, affinché il diritto alla protezione non resti solo sulla carta.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 13 settembre 2025

Bologna, il Tribunale: “Fissare l’appuntamento e formalizzare la domanda d’asilo entro 15 giorni”

 

Bologna, il Tribunale: “Fissare l’appuntamento e formalizzare la domanda d’asilo entro 15 giorni”

Lead

Con un’ordinanza del 23 agosto 2025, il Tribunale di Bologna – Sezione protezione internazionale ha accolto il ricorso di una richiedente, disponendo che la Questura la convochi e formalizzi la domanda di protezione internazionale entro 15 giorni. Al centro del caso: le code allo sportello e la difficoltà di accesso. Per gli operatori, il messaggio è chiaro: rispettare i tempi e assicurare la registrazione con modello C3 e assegnazione VESTANET, rilasciando la ricevuta/permesso per richiesta asilo.

Contesto

La ricorrente aveva più volte manifestato la volontà di chiedere protezione e si era presentata allo Sportello Asilo, senza riuscire ad accedere per contingentamenti d’ingresso. Il giudice ha richiamato i principi che governano la fase iniziale della procedura: lo Stato deve rendere possibile la presentazione e registrazione della domanda entro termini ragionevoli, in linea con art. 6 della Direttiva 2013/32/UE e con art. 26 d.lgs. 25/2008. Quando l’organizzazione dello sportello finisce per impedire o ritardare irragionevolmente l’esercizio del diritto, si configura un pregiudizio che legittima il rimedio cautelare e l’ordine di provvedere.

Nel dispositivo, oltre alla convocazione, è previsto il contestuale rilascio del titolo di soggiorno per richiesta asilo ai sensi dell’ art. 4 d.lgs. 142/2015, con l’indicazione del codice fiscale. Le spese sono compensate in ragione delle difficoltà oggettive nella gestione dei flussi.

Cosa cambia (in pratica)

  • Tempi certi: la Questura deve fissare un appuntamento in data determinata e formalizzare la domanda. Le file prolungate non giustificano rinvii sine die.
  • Registrazione completa: redazione del modello C3, assegnazione VESTANET e rilascio della ricevuta–permesso.
  • Tutela della persona: priorità per condizioni di vulnerabilità e salute; traduzione/interpretariato e informativa sui diritti.
  • Documentazione: utile portare PEC e diffide inviate, eventuali prove dell’istanza e certificazioni mediche per l’accesso prioritario.
  • Uso della cautelare: se l’accesso è impossibile, si può attivare un ricorso d’urgenza; la giurisprudenza valuta fumus e periculum anche alla luce della prassi del Tribunale.

Mini-FAQ

Ho scritto alla Questura ma non mi danno appuntamento: che fare?

Conserva le PEC, prova a presentarti nelle giornate indicate e chiedi che sia registrata la tua presenza. Se l’accesso resta impossibile, valuta con il tuo legale un ricorso cautelare per ottenere un ordine di convocazione entro termini certi.

Devo presentare subito il C3?

Il C3 viene redatto in Questura al momento della formalizzazione: contiene i tuoi dati e la sintesi dei motivi. Chiedi copia e verifica che sia inserito l’identificativo VESTANET.

Il permesso per richiesta asilo arriva subito?

Dopo la registrazione, va rilasciata la ricevuta con valore di titolo, con codice fiscale. Segui gli stati pratica e, se emergono ritardi ingiustificati, fai istanza di sollecito.

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Avv. Fabio Loscerbo

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

 

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

Cassazione: stop alla detenzione “senza convalida”. E ora cosa cambia

Lead

Con l’ordinanza 30297/2025 (4 settembre) la Corte di cassazione stabilisce che, se il trattenimento in CPR non è convalidato, la persona va liberata subito. Nel mirino la clausola del DL 37/2025 che consentiva una permanenza fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore. Effetti immediati per questure e gestori, inclusi i flussi collegati al progetto Italia–Albania.

Contesto

Il DL 28 marzo 2025, n. 37 (convertito nella L. 75/2025) ha ridefinito varie fasi del sistema, prevedendo il “ponte” di 48 ore dopo la mancata convalida. La Cassazione contesta questa deroga richiamando i limiti costituzionali alla restrizione della libertà personale. Sullo sfondo, la giurisprudenza UE che chiede controllo giurisdizionale effettivo e stop agli automatismi nelle procedure.

Cosa cambia

  • Liberazione immediata: se la convalida non arriva o è negata, il trattenimento non può proseguire neppure “per 48 ore”.
  • Nuovi decreti solo in libertà: la riedizione della misura richiede nuovi presupposti e nuova convalida; non legittima la permanenza in CPR.
  • Tracciabilità e responsabilità: verbali, orari e motivazioni vanno documentati; altrimenti crescono i rischi di contenzioso e risarcimento.
  • Albania: i rientri dopo non convalida non giustificano trattenimenti “automatici”; valgono le stesse garanzie.

Mini-FAQ

La norma delle “48 ore” è già incostituzionale?

La Cassazione ha sollevato questione alla Corte costituzionale. Nell’attesa, il principio applicabile è: senza convalida, liberazione immediata.

Le questure possono emettere un nuovo decreto?

Sì, ma ciò non consente di trattenere nel frattempo. La nuova misura richiede motivazione autonoma e pronta convalida.

Il progetto Italia–Albania è bloccato?

No, ma va adattato: niente automatismi; pieno accesso alla difesa; rispetto dei tempi e delle garanzie fissati dai giudici.

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Avv. Fabio Loscerbo

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN Abstract Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori. Quadro normativo Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU. Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo. Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali. Analisi 1) La portata dell’ordinanza 30297/2025 La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata. 2) Effetti immediati su questure e CPR Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria. Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati). Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”. 3) Rapporti con il modello Italia–Albania La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida). 4) Giudici, difesa e garanzie effettive Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”. Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive). Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati. 5) Prassi amministrative: check-list di conformità Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta). Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici. 6) Intersezioni con il diritto UE La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione. Conclusioni L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto. Avv. Fabio Loscerbo


Abstract

Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori.

Quadro normativo

Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU.

Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo.

Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali.

Analisi

1) La portata dell’ordinanza 30297/2025

La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata.

2) Effetti immediati su questure e CPR

  • Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria.

  • Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati).

  • Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”.

3) Rapporti con il modello Italia–Albania

La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida).

4) Giudici, difesa e garanzie effettive

  • Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”.

  • Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive).

  • Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati.

5) Prassi amministrative: check-list di conformità

  1. Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata.

  2. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto.

  3. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni.

  4. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta).

  5. Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici.

6) Intersezioni con il diritto UE

La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione.

Conclusioni

L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto.

Avv. Fabio Loscerbo

martedì 9 settembre 2025

📢 Questura di Rovigo – Nuove modalità per le richieste di Protezione Internazionale e Complementare

 📢 Questura di Rovigo – Nuove modalità per le richieste di Protezione Internazionale e Complementare



La Questura di Rovigo ha comunicato che, a decorrere dal 15 settembre 2025, cambiano gli orari e le modalità per la formalizzazione delle domande di Protezione Internazionale e Complementare:

  • 📅 Giorno di presentazione: il lunedì mattina (non più il martedì pomeriggio).

  • Orario di ingresso: entro le 09:30, per permettere il fotosegnalamento.

  • 👥 Numero massimo giornaliero: 12 richiedenti (esclusi dal conteggio i figli minori). Gli altri utenti verranno rinviati ad altra data.

🔹 Rinnovi dei permessi di soggiorno per richiesta di protezione (in generale): tramite il portale PrenotaFacile.
🔹 Primi rilasci del permesso per richiesta di protezione (titolari di Modello C3): possibile accesso anche il martedì pomeriggio, nell’orario dedicato alle informazioni.
🔹 Per problemi di iscrizione o utilizzo del portale, rivolgersi a CAF e Patronati Enac abilitati.

ℹ️ Si raccomanda a tutti i richiedenti di presentarsi personalmente e con puntualità.

venerdì 5 settembre 2025

Decreto Flussi 2025: le novità del 4 settembre e i nodi critici della riforma

 

Decreto Flussi 2025: le novità del 4 settembre e i nodi critici della riforma

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 4 settembre 2025, ha approvato un decreto-legge con misure urgenti in materia di ingressi regolari di cittadini stranieri e di gestione dei flussi migratori. Si tratta di un provvedimento che, pur mantenendo la struttura della programmazione triennale, interviene su aspetti cruciali delle procedure amministrative e sui diritti dei lavoratori migranti.

Le principali novità

1. Decorrenza dei termini dal momento dell’imputazione alla quota
Il termine per il rilascio del nulla osta non parte più dalla presentazione della domanda, ma dall’imputazione alla quota disponibile. Un cambiamento che rende più aderente la tempistica al contingente effettivo, ma che rischia di allungare l’attesa nei territori dove l’imputazione è lenta.

2. Estensione delle verifiche sulle autodichiarazioni
I controlli, già previsti per alcune categorie, vengono ora estesi anche a ingressi fuori standard (ricerca, altamente qualificati, ICT, volontariato). Ciò garantisce maggiore trasparenza ma rischia di generare ritardi senza un adeguato coordinamento tra le amministrazioni.

3. Stabilizzazione del limite di tre domande per i privati
La regola introdotta in via sperimentale diventa strutturale: i datori privati potranno presentare al massimo tre istanze di nulla osta. Una misura pensata per ridurre gli abusi, ma che può penalizzare realtà con fabbisogni maggiori, come cooperative o famiglie con più esigenze di assistenza.

4. Permesso per soggiorno “in attesa di conversione”
Viene espressamente riconosciuto il diritto a soggiornare e a lavorare anche durante l’attesa della conversione del titolo di soggiorno, rafforzando le garanzie del lavoratore.

5. Rafforzamento delle tutele per le vittime di sfruttamento
Il permesso di soggiorno per le vittime di intermediazione e sfruttamento passa da sei a dodici mesi. Analoga estensione per i permessi di protezione sociale, con accesso all’Assegno di Inclusione per queste categorie e per le vittime di violenza domestica.

6. Ingressi fuori quota per assistenti familiari e sociosanitari
Stabilmente extra-quota gli ingressi per l’assistenza a disabili e grandi anziani. Tuttavia, nei primi dodici mesi il lavoratore resta vincolato all’attività autorizzata, con possibilità di cambiare datore solo previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro.

7. Ricongiungimenti familiari e volontariato
Per i ricongiungimenti il termine per il nulla osta passa da 90 a 150 giorni, in linea con la normativa europea. I contingenti per i programmi di volontariato assumono carattere triennale.

8. Digitalizzazione con la nuova procedura ALI
È operativa la piattaforma digitale per la gestione dei contratti di soggiorno e dell’accordo di integrazione: il datore comunica online l’ingresso, viene generato automaticamente il codice fiscale, si firma digitalmente il contratto e si caricano i documenti entro 8 giorni. Un passo importante, ma con margini di criticità se dovessero emergere malfunzionamenti tecnici.

I profili critici

  • Slittamento dei termini: la decorrenza dal momento dell’imputazione alla quota rischia di posticipare la possibilità di far valere l’inerzia dell’amministrazione.

  • Rigidità del limite delle tre domande: misura utile contro gli abusi, ma poco flessibile per i datori con necessità plurime.

  • Lock-in dei dodici mesi per assistenti familiari: tutela i datori da turn over, ma espone i lavoratori a rischi di sfruttamento.

  • Allungamento dei tempi nei ricongiungimenti: l’estensione a 150 giorni potrebbe trasformarsi in una normalizzazione dei ritardi.

  • Digitalizzazione accelerata: la nuova procedura ALI è un salto di qualità, ma impone agli operatori di rispettare scadenze stringenti (8 giorni) che rischiano di essere penalizzanti in caso di disservizi tecnici.

Conclusioni

Il decreto segna un ulteriore passo verso la stabilizzazione del sistema dei flussi, con misure che mirano a razionalizzare e digitalizzare le procedure. Tuttavia, emergono nodi critici che richiedono interventi chiarificatori e risorse adeguate: senza linee guida e senza monitoraggio, il rischio è quello di spostare in avanti le difficoltà già note del sistema, più che di risolverle.

Il bilanciamento tra esigenze organizzative dello Stato e diritti dei lavoratori migranti resta dunque la vera sfida di questa riforma.


Avv. Fabio Loscerbo

New on TikTok: Titulli i episodit: Konvertimi i lejes së punës sezonale: pse skadimi i lejes nuk mund ta bllokojë punëtorin e huaj Podcast – Versioni në shqip Mirëmëngjes dhe mirëseerdhët në një episod të ri të Së Drejtës së Imigracionit. Sot trajtojmë një çështje thelbësore që vazhdon të shkaktojë gabime administrative dhe procese gjyqësore të panevojshme: konvertimin e lejes së qëndrimit për punë sezonale në leje për punë të varur, dhe sidomos nëse skadimi i lejes sezonale mund ta bëjë të papranueshme kërkesën për konvertim. Pika e nisjes është një vendim i Gjykatës Administrative Rajonale të Ligurias, i publikuar më shtatë korrik dy mijë e njëzet e pesë. Rasti është i thjeshtë: një punëtor i huaj, mbajtës i një leje sezonale, paraqet kërkesën për konvertim pasi leja ka skaduar. Prefektura e refuzon kërkesën duke pretenduar se konvertimi është i mundur vetëm nëse leja është ende e vlefshme. Refuzimi jepet fillimisht pa shqyrtuar vërejtjet e punëtorit, dhe pastaj përsëritet pothuajse mekanikisht me të njëjtën arsyetim. Gjykata e rrëzon plotësisht këtë qëndrim, duke iu referuar qartë praktikës gjyqësore të konsoliduar. Në vendim thuhet se “nuk ka asnjë tregues ligjor nga i cili mund të nxirret se, për konvertimin e lejes së qëndrimit, kërkohet paraqitja e një leje të vlefshme në momentin e kërkesës” . Ky është një pasazh vendimtar, sepse sqaron një praktikë administrative pa asnjë bazë ligjore. Teksti Unik i Imigracionit nuk kërkon që leja sezonale të jetë e vlefshme në kohën e paraqitjes së kërkesës për konvertim. Nuk e kërkon legjislacioni sekondar. Nuk e kërkon asnjë qarkore. Kur një kusht nuk është parashikuar nga ligji, futja e tij nga administrata përbën kufizim të pajustifikuar që prek drejtpërdrejt rrugëtimin profesional të punëtorit. Rasti i Gjënovës tregon qartë se çfarë ndikimi kanë këto devijime. Edhe pas dy masave të përkohshme të gjykatës, Prefektura mbeti e palëvizshme dhe refuzoi të rishqyrtonte kërkesën pa u mbështetur te skadimi i lejes. Por gjykata është e prerë: kur administrata ta rihapë çështjen, ajo duhet të vlerësojë kërkesën në themel, të verifikojë plotësimin e kushteve materiale për punën e varur dhe të garantojë pjesëmarrjen procedurale të punëtorit. Gjykata vëren gjithashtu se Prefektura nuk ka shqyrtuar vërejtjet e punëtorit, duke i hedhur poshtë si “të papranueshme” pa dhënë asnjë argumentim real. Ky është një tjetër cenim procedural që i shtohet keqinterpretimit të kuadrit ligjor. Megjithatë, çështja thelbësore është vetëm një dhe duhet thënë hapur, sepse shpesh neglizhohet: skadimi i lejes sezonale nuk e bllokon dhe nuk mund ta bllokojë konvertimin. Qëllimi i konvertimit është të sigurojë vazhdimësinë e punës së rregullt dhe t’u mundësojë punëtorëve sezonalë stabilizimin e marrëdhënieve të punës tashmë të filluara. Lidhja e këtij procesi me një kusht formal që ligji nuk e parashikon do të çonte në rezultate të paarsyeshme, duke dëmtuar si punëtorin, ashtu edhe punëdhënësin që ka planifikuar punësimin. Vendimi i Gjykatës Administrative Rajonale të Ligurias jep një udhëzim thelbësor: administrata duhet të vlerësojë kërkesat e konvertimit në mënyrë thelbësore, pa u ndalur te data e skadimit. Nëse ekziston një ofertë pune e vlefshme dhe plotësohen kushtet e tjera, kërkesa duhet të shqyrtohet edhe nëse leja sezonale ka skaduar. Ky është një mesazh i rëndësishëm për të gjithë. Për punëtorët, sepse u garanton se rrugët e tyre të integrimit profesional nuk mund të ndërpriten për një kusht të paqenë. Për Prefekturat, sepse i detyron të harmonizojnë praktikat me ligjin dhe me jurisprudencën e qëndrueshme. Për juristët dhe profesionistët, sepse konfirmon një linjë interpretimi tashmë të konsoliduar në nivel kombëtar. Faleminderit që na dëgjuat. Do të vazhdojmë të ndjekim vendimet që lidhen me konvertimet, marrëdhëniet e punës dhe stabilitetin e qëndrimit, sepse pikërisht në këto fusha përcaktohet funksionimi real i politikave të imigracionit.

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