sabato 15 novembre 2025

Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: note alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 3 aprile 2025 (pubblicazione 28 maggio 2025)

Revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: note alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, 3 aprile 2025 (pubblicazione 28 maggio 2025)

di Avvocato Fabio Loscerbo


Abstract

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, resa all’esito dell’udienza del 3 aprile 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, offre un’occasione utile per tornare su un tema classico del diritto dell’immigrazione: la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 del Testo Unico Immigrazione. In un contesto segnato da un progressivo irrigidimento delle politiche di sicurezza, la pronuncia esamina il corretto equilibrio tra valutazione della pericolosità sociale dello straniero, tutela dell’ordine pubblico e salvaguardia dei legami familiari e dell’integrazione maturata nel territorio nazionale.


1. Il quadro normativo e la centralità della valutazione individuale

L’articolo 9 del decreto legislativo 286 del 1998 disciplina il rilascio, il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Il comma 4 attribuisce al questore un ampio margine valutativo, imponendo però la considerazione congiunta di elementi eterogenei: eventuali condanne per reati gravi, modalità della condotta, durata del soggiorno, legami familiari, integrazione sociale e lavorativa.

Il successivo comma 7 estende tali criteri alla revoca, richiedendo una specifica ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti. La giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha sempre escluso automatismi espulsivi, sottolineando la necessità di un giudizio attuale, individuale e proporzionato.

Di particolare rilievo, richiamato anche dal TAR, è il passaggio della Corte costituzionale secondo cui il provvedimento deve fondarsi su “un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi” (Corte costituzionale, ordinanza 27 marzo 2014, numero 58).

Rilevante è anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che con la sentenza del 3 settembre 2020 nelle cause riunite C-503/19 e C-592/19 ha affermato che il mero richiamo a precedenti penali non può fondare un diniego o una revoca dello status di soggiornante di lungo periodo senza un’analisi individualizzata, che consideri natura del reato, pericolo effettivo per l’ordine pubblico, durata del soggiorno e forza dei legami con lo Stato membro.


2. La vicenda esaminata dal TAR e la struttura dell’argomentazione

Nel caso oggetto della sentenza, lo straniero – cittadino di lungo corso e con legami familiari in Italia – aveva impugnato un decreto di revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, sostenendo che la decisione fosse fondata su un automatismo derivante dalla condanna penale riportata.

Il Tribunale, esaminando gli atti amministrativi, ha invece ritenuto che l’amministrazione avesse svolto una valutazione articolata: non solo considerazione delle condotte delittuose e delle successive frequentazioni, ma anche esame delle fonti di reddito, del comportamento complessivo, del contesto di vita e dei legami familiari. Il TAR conclude che la pericolosità attuale sia stata logicamente motivata e che la tutela dell’ordine pubblico prevalga, in quel caso concreto, sull’interesse alla stabilità del soggiorno.

Degno di nota è il riferimento del Collegio alla “ponderazione comparativa” richiesta dal diritto dell’Unione, che deve essere effettiva e non formale. Nella ricostruzione giudiziale, tale ponderazione risulta adeguatamente condotta.


3. Spunti critici e continuità con l’impostazione tradizionale

La sentenza si colloca nella scia interpretativa che privilegia un approccio rigoroso alla tutela dell’ordine pubblico, pur ribadendo l’obbligo dell’amministrazione di motivare in modo circostanziato la revoca del titolo.

Da un lato, emerge chiaramente il richiamo al principio di individualizzazione e alla ratio europeista che rifiuta ogni automatismo; dall’altro, la decisione valorizza la discrezionalità amministrativa nella ricostruzione della pericolosità, confermando che il permesso di soggiorno UE di lungo periodo non attribuisce un diritto assoluto.

Sul piano pratico, la decisione ribadisce l’importanza, per la difesa, di contestare puntualmente gli elementi considerati dall’amministrazione e di fornire un quadro completo del percorso di integrazione, della stabilità economica e dei legami affettivi, elementi che, ove significativi e attuali, possono incidere in modo determinante sull’esito del giudizio.


4. Conclusioni

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, con la sentenza resa il 3 aprile 2025 e pubblicata il 28 maggio 2025, riafferma l’equilibrio tra dovere statale di tutela dell’ordine pubblico e garanzie dello straniero di lungo periodo, mantenendo un’impostazione coerente con i principi costituzionali e con le indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia.

La decisione conferma, in definitiva, l’impostazione tradizionale secondo cui la revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo richiede un giudizio articolato, ma la valutazione della pericolosità può prevalere, nei casi concreti, sugli interessi familiari e sull’integrazione qualora emergano elementi attuali e significativi che giustifichino l’allontanamento.


Avvocato Fabio Loscerbo

Permesso di soggiorno per assistenza minori e bilanciamento familiare: cosa dice il TAR Campania

 Permesso di soggiorno per assistenza minori e bilanciamento familiare: cosa dice il TAR Campania

Buongiorno, sono l’avvocato Fabio Loscerbo e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.

Oggi analizziamo una decisione particolarmente significativa del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, pubblicata il 9 luglio 2025, con il numero 5148 dell’anno 2025, relativa alla revoca di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro disposta dalla Questura di Benevento. È un caso che consente di chiarire un tema decisivo: quando sono in gioco legami familiari, soprattutto con un minore, l’amministrazione deve effettuare un vero e proprio giudizio di bilanciamento fra l’interesse pubblico e la tutela della vita familiare.

Nel caso concreto, la Questura aveva revocato il permesso di soggiorno ritenendo fittizio il rapporto di lavoro dichiarato, poiché l’azienda presso cui la cittadina straniera risultava occupata era inesistente. La ricorrente aveva evidenziato la propria condizione familiare: madre di una bambina residente in Italia e inserita in un contesto delicato a causa delle condizioni di salute del padre.

La Questura aveva sostenuto che questa situazione avrebbe potuto essere gestita attraverso il ricorso al permesso di soggiorno per assistenza minori, lo strumento previsto dall’articolo 31 del Testo Unico sull’Immigrazione. In altre parole, l’amministrazione riteneva che non fosse necessario mantenere il titolo per motivi di lavoro, potendo la donna fare uso di questo diverso istituto.

Il Tribunale Amministrativo Regionale ha ritenuto questa impostazione non conforme alla legge. Secondo la giurisprudenza consolidata – richiamata anche dal Consiglio di Stato, Sezione Terza, con la decisione del 24 giugno 2022, numero 5210 – l’amministrazione, quando esamina il rilascio, il rinnovo o la revoca di un titolo di soggiorno, deve valutare concretamente i legami familiari, senza rifugiarsi in soluzioni alternative che non corrispondono alla natura del titolo posseduto.

Il giudice ha anche chiarito la funzione del permesso per assistenza minori. È un permesso che persegue una finalità specifica: viene concesso “per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore” ed è revocabile al venir meno delle condizioni che lo giustificano. Non può sostituire automaticamente un permesso ordinario fondato sulla stabilità familiare e non può essere usato per eludere il bilanciamento imposto dalla legge.

Il cuore della pronuncia è semplice e netto: la tutela dell’unità familiare richiede una valutazione concreta, attuale e completa. Poiché questa valutazione mancava, il provvedimento amministrativo è stato giudicato illegittimo e annullato.

La decisione richiama inoltre l’articolo 22 del Testo Unico sull’Immigrazione, ricordando che la perdita del posto di lavoro non comporta automaticamente la revoca del permesso di soggiorno e che la persona ha diritto a un periodo minimo per cercare una nuova occupazione.

È una pronuncia importante, utile per tutte le situazioni in cui la pubblica amministrazione tenta scorciatoie, ignorando la realtà dei legami familiari e le condizioni del minore coinvolto. L’immigrazione non è mai un dato astratto: riguarda percorsi personali, responsabilità genitoriali e processi di integrazione che l’ordinamento tutela con precisione.

Io sono l’avvocato Fabio Loscerbo. Ti ringrazio per aver ascoltato questo nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Ci sentiamo presto per un altro approfondimento.

Residence Permit for Minor Assistance and Family Balancing: What the TAR Campania Says

 Residence Permit for Minor Assistance and Family Balancing: What the TAR Campania Says

Good morning, I am lawyer Fabio Loscerbo and this is a new episode of the podcast “Immigration Law”.

Today we examine a particularly significant decision by the Regional Administrative Court of Campania, Sixth Section, published on 9 July 2025, with number 5148 of the year 2025, concerning the revocation of a residence permit for employment reasons issued by the Police Headquarters of Benevento. It is a case that clarifies a crucial point: when family ties are involved—especially those concerning a minor—the administration must perform a genuine balancing assessment between the public interest and the protection of family life.

In this case, the Police Headquarters had revoked the residence permit, considering the declared employment relationship fictitious, since the company where the foreign citizen was supposedly employed did not exist. The applicant, however, demonstrated her family situation: she is the mother of a young child living in Italy and part of a fragile domestic context due to the father’s health conditions.

The administration argued that this situation could be addressed through the residence permit for minor assistance, the instrument provided under Article 31 of the Italian Immigration Act. In other words, the Police Headquarters believed that maintaining the employment-based permit was unnecessary, as the woman could resort to this alternative form of protection.

The Regional Administrative Court rejected this approach. According to well-established case law—also reaffirmed by the Council of State, Third Section, in its decision of 24 June 2022, number 5210—the administration, when examining the issuance, renewal, or revocation of any residence permit, must concretely evaluate the individual’s family ties, and cannot delegate this constitutional obligation to alternative legal institutions.

The Court also clarified the function of the minor-assistance permit. It serves a very specific purpose: it is granted “for serious reasons connected to the psychological and physical development of the minor” and it is revocable when those conditions cease. It cannot be used as an automatic replacement for an ordinary residence permit based on stable family life, nor can it serve as a shortcut to bypass the legally required balancing exercise.

The core of the ruling is clear: the protection of family unity requires a concrete, current and complete evaluation. Since the Police Headquarters failed to perform this assessment, the revocation was deemed unlawful and annulled.

The decision also recalls Article 22 of the Italian Immigration Act, noting that the loss of employment does not automatically lead to the revocation of a residence permit, and that the individual has the right to a minimum period in which to seek new employment.

This is an important ruling, relevant to all situations where the administration attempts procedural shortcuts, overlooking the family reality and the needs of the minor involved. Immigration is never a purely bureaucratic matter: it concerns personal histories, parental responsibilities and integration processes that the legal system protects with precision.

I am lawyer Fabio Loscerbo. Thank you for listening to this new episode of the podcast “Immigration Law”. We will meet again soon for another in-depth analysis.

Permiso de residencia por asistencia a menores y equilibrio familiar: qué dice el Tribunal Administrativo Regional de Campania

 Permiso de residencia por asistencia a menores y equilibrio familiar: qué dice el Tribunal Administrativo Regional de Campania

Buenos días, soy el abogado Fabio Loscerbo y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración.

Hoy analizamos una decisión particularmente significativa del Tribunal Administrativo Regional de Campania, Sección Sexta, publicada el 9 de julio de 2025, con el número 5148 del año 2025, relativa a la revocación de un permiso de residencia por motivos de trabajo dictada por la Jefatura de Policía de Benevento. Se trata de un caso que permite aclarar un punto decisivo: cuando existen vínculos familiares, especialmente si hay un menor involucrado, la administración debe realizar un auténtico juicio de equilibrio entre el interés público y la protección de la vida familiar.

En este caso, la Jefatura de Policía revocó el permiso de residencia considerando ficticia la relación laboral declarada, ya que la empresa donde supuestamente trabajaba la ciudadana extranjera no existía. Sin embargo, la solicitante había demostrado su situación familiar: es madre de una niña que vive en Italia, en un entorno delicado agravado por el estado de salud del padre.

La administración sostuvo que esta situación podía gestionarse mediante el permiso de residencia por asistencia a menores, previsto en el artículo 31 del Texto Único de Inmigración. En otras palabras, la Jefatura consideraba que no era necesario mantener el permiso por motivos de trabajo, ya que la mujer podía recurrir a este instrumento alternativo.

El Tribunal Administrativo Regional rechazó este razonamiento. Según una jurisprudencia consolidada —reafirmada también por el Consejo de Estado, Sección Tercera, en su decisión del 24 de junio de 2022, número 5210—, la administración, al evaluar la concesión, renovación o revocación de un permiso de residencia, debe considerar de manera concreta los vínculos familiares, sin sustituir esta obligación recurriendo a instituciones jurídicas distintas.

El Tribunal también aclaró la naturaleza del permiso por asistencia a menores. Es un permiso concebido para una finalidad específica: se otorga “por razones graves relacionadas con el desarrollo psicofísico del menor” y es revocable cuando cesan las condiciones que lo justifican. No puede utilizarse como sustituto automático de un permiso ordinario basado en la estabilidad familiar, ni puede emplearse para evitar el juicio de equilibrio exigido por la ley.

El núcleo de la sentencia es claro: la protección de la unidad familiar requiere una evaluación concreta, actual y completa. Al no haberse realizado esta evaluación, la revocación fue considerada ilegítima y anulada.

La decisión también recuerda el artículo 22 del Texto Único de Inmigración, subrayando que la pérdida del empleo no comporta automáticamente la revocación del permiso de residencia, y que la persona tiene derecho a un período mínimo para buscar un nuevo trabajo.

Se trata de una sentencia importante, útil en todas aquellas situaciones en las que la administración intenta atajos procedimentales, ignorando la realidad familiar y las necesidades del menor involucrado. La inmigración nunca es un asunto puramente burocrático: implica historias personales, responsabilidades parentales y procesos de integración que el ordenamiento jurídico protege con precisión.

Soy el abogado Fabio Loscerbo. Gracias por escuchar este nuevo episodio del pódcast Derecho de la Inmigración. Nos vemos pronto con un nuevo análisis.

domenica 9 novembre 2025

🎙️ TITOLO: “Errore di stampa o titolo errato? Quando il permesso di soggiorno non può essere rinnovato”

 


🎙️ TITOLO: “Errore di stampa o titolo errato? Quando il permesso di soggiorno non può essere rinnovato”

Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo è un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.

Oggi analizziamo una decisione importante del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, che aiuta a comprendere meglio la disciplina dei permessi di soggiorno rilasciati per “casi particolari” ai sensi dell’articolo 27 del Testo Unico Immigrazione.

Il caso riguardava un cittadino straniero entrato regolarmente in Italia con nulla osta per lavoro presso un circo, cioè una delle ipotesi particolari previste dall’articolo 27, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 286 del 1998. Dopo la fine di quel contratto, l’interessato aveva trovato un impiego come magazziniere e aveva chiesto il rinnovo del permesso, rilasciato però in precedenza con la dicitura “lavoro subordinato”.

La Questura ha negato il rinnovo, ritenendo che si trattasse in realtà di un permesso rilasciato per “casi particolari di lavoro-spettacolo”, quindi non convertibile e non rinnovabile se il rapporto originario era cessato. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR sostenendo che la Questura avesse annullato in autotutela un titolo valido e che l’Amministrazione dovesse comunque considerare la sua integrazione lavorativa e familiare in Italia.

Il Tribunale, con sentenza numero 1846 del 2025, ha respinto il ricorso. Ha chiarito che la natura del titolo non dipende dalla semplice dicitura stampata sul documento, ma dal complessivo iter autorizzatorio: dal nulla osta, dal visto e dalle norme di riferimento. Anche se il permesso riportava “lavoro subordinato”, l’ingresso era avvenuto per lavoro-spettacolo, e dunque si applicava la disciplina speciale prevista dall’articolo 40 del regolamento di attuazione, il D.P.R. 394 del 1999.

Secondo il TAR, l’errore di stampa non muta la sostanza del titolo. In questi casi, il permesso può essere rinnovato solo in costanza del medesimo rapporto di lavoro e non può essere convertito in un’altra tipologia. Inoltre, l’affidamento del cittadino straniero non è tutelabile se contrasta con un divieto di legge espresso.

Infine, la tutela della vita familiare e privata – prevista dall’articolo 8 CEDU e dall’articolo 19 del Testo Unico – non può essere invocata in assenza di un provvedimento espulsivo, né per aggirare il sistema dei flussi d’ingresso.

La sentenza ribadisce anche il principio della buona fede reciproca nei rapporti tra cittadino straniero e pubblica amministrazione, ma precisa che tale principio non può travolgere i limiti imposti dalla normativa sui flussi e sulle quote d’ingresso.

Io sono l’Avv. Fabio Loscerbo, e questo era un nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione.
Ci risentiamo presto con un nuovo approfondimento su una sentenza che incide concretamente sulla vita degli stranieri in Italia.

🎙️ TITLE: “Misprint or Wrong Title? When a Residence Permit Cannot Be Renewed”


 🎙️ TITLE: “Misprint or Wrong Title? When a Residence Permit Cannot Be Renewed”

I’m Attorney Fabio Loscerbo, and this is a new episode of the Immigration Law Podcast.

Today, we’re analyzing an important decision by the Regional Administrative Court of Veneto, which helps clarify the rules on residence permits issued for “special cases” under Article 27 of the Italian Immigration Act.

The case concerned a foreign citizen who had lawfully entered Italy with a work authorization to perform in a circus — one of the specific categories provided for in Article 27, paragraph 1, letter l) of Legislative Decree no. 286 of 1998. After that contract ended, the individual found a new job as a warehouse worker and applied to renew his permit, which had previously been issued with the label “subordinate work.”

The Police Headquarters denied the renewal, arguing that the permit had actually been issued for “special cases of entertainment work,” and therefore could not be renewed or converted once the original employment ended. The applicant challenged the decision before the TAR, claiming that the Police had unlawfully annulled a valid title and that the administration should have considered his work and family integration in Italy.

The Court, with judgment no. 1846 of 2025, dismissed the appeal. It clarified that the nature of a residence permit does not depend on the wording printed on the card, but on the entire administrative process: the work authorization, the visa, and the relevant legal framework. Even though the permit bore the words “subordinate work,” the entry had been authorized as entertainment work, and thus the special rules set out in Article 40 of the Implementing Regulation (Presidential Decree no. 394 of 1999) applied.

According to the Court, the printing error did not change the substance of the title. In such cases, the permit may only be renewed while the same employment relationship continues and cannot be converted into another type. Furthermore, the applicant’s legitimate expectation cannot prevail when it contradicts an explicit legal prohibition.

Finally, the protection of private and family life — guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights and Article 19 of the Immigration Act — cannot be invoked in the absence of an expulsion order, nor can it be used to circumvent the legal framework governing immigration quotas.

The ruling also reiterates the principle of mutual good faith in relations between foreign nationals and public authorities, while stressing that this principle cannot override the statutory limits set by immigration and labor-entry regulations.

I’m Attorney Fabio Loscerbo, and this was a new episode of the Immigration Law Podcast.
See you soon for another episode analyzing a decision that has a real impact on the lives of foreigners in Italy.

🎙️ TÍTULO: “¿Error de impresión o título equivocado? Cuando el permiso de residencia no puede renovarse”


 🎙️ TÍTULO: “¿Error de impresión o título equivocado? Cuando el permiso de residencia no puede renovarse”

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y este es un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración.

Hoy analizamos una decisión relevante del Tribunal Administrativo Regional de Véneto, que ayuda a comprender mejor la normativa italiana sobre los permisos de residencia emitidos por “casos especiales”, según el artículo 27 del Texto Único de Inmigración.

El caso se refería a un ciudadano extranjero que había ingresado legalmente en Italia con una autorización de trabajo para actuar en un circo, una de las categorías previstas en el artículo 27, párrafo 1, letra l) del Decreto Legislativo n.º 286 de 1998. Una vez finalizado ese contrato, la persona encontró un nuevo empleo como trabajador de almacén y solicitó la renovación de su permiso, que anteriormente había sido expedido con la indicación “trabajo subordinado”.

La Jefatura de Policía denegó la renovación, argumentando que el permiso había sido otorgado en realidad por “casos especiales de trabajo en el espectáculo”, y que por tanto no podía renovarse ni convertirse una vez finalizada la relación laboral original. El solicitante impugnó la decisión ante el tribunal, alegando que la administración había anulado de forma indebida un título válido y que debía haberse valorado su integración laboral y familiar en Italia.

El Tribunal, mediante la sentencia número 1846 de 2025, rechazó el recurso. Aclaró que la naturaleza del permiso no depende de la simple frase impresa en el documento, sino del conjunto del procedimiento administrativo: la autorización de trabajo, el visado y el marco normativo aplicable. Aunque el permiso decía “trabajo subordinado”, la entrada había sido autorizada como trabajo en el espectáculo, por lo que se aplicaba la normativa especial del artículo 40 del Reglamento de aplicación, Decreto del Presidente de la República n.º 394 de 1999.

Según el Tribunal, el error de impresión no cambia la sustancia del título. En estos casos, el permiso solo puede renovarse mientras subsista la misma relación laboral y no puede convertirse en otro tipo. Además, la confianza legítima del extranjero no puede prevalecer cuando contradice una prohibición legal expresa.

Por último, la protección de la vida privada y familiar —reconocida en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el artículo 19 del Texto Único— no puede invocarse en ausencia de una orden de expulsión, ni utilizarse para eludir el sistema legal de flujos migratorios.

La sentencia también reafirma el principio de buena fe recíproca entre el ciudadano extranjero y la administración pública, subrayando que este principio no puede superar los límites impuestos por la normativa sobre inmigración y entradas laborales.

Soy el abogado Fabio Loscerbo, y este fue un nuevo episodio del pódcast Derecho de Inmigración.
Nos escuchamos pronto con un nuevo análisis sobre una sentencia que influye directamente en la vida de los extranjeros en Italia.

إيطاليا تعترف بالحماية التكميلية: عندما يصبح الاندماج درعًا قانونيًا

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