Conversion du permis saisonnier en Italie : ce n’est pas automatique
Une récente décision du Tribunal administratif régional de Toscane rappelle un principe fondamental : la conversion d’un permis de séjour saisonnier en permis de travail salarié n’est pas automatique.
La loi italienne exige au moins trois mois de travail régulier et une offre d’emploi valable. Dans le secteur agricole, cela correspond à un minimum de 39 journées de travail sur trois mois.
Dans l’affaire jugée (arrêt n° 329/2026), le travailleur n’avait pas atteint ce seuil et invoquait le mauvais temps. La juridiction a rejeté le recours, en soulignant que ces circonstances doivent être prouvées de manière précise et documentée.
Conclusion : activité réelle, preuves concrètes et respect strict des critères administratifs.
La conversione del permesso di soggiorno stagionale tra requisito dei tre mesi e criterio delle giornate effettive – Nota a TAR Toscana, Sez. II, sent. n. 329/2026
Abstract Il contributo analizza la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, n. 329 del 2026, pubblicata l’11 febbraio 2026, in materia di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato. L’attenzione si concentra sulla legittimità del criterio amministrativo che traduce il requisito normativo dei “tre mesi di lavoro” in un parametro di giornate effettive nel settore agricolo, nonché sull’onere probatorio gravante sul richiedente.
La pronuncia in esame – resa nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 1670/2025 – offre un’occasione significativa per riflettere sull’interpretazione dell’art. 24, comma 10, del decreto legislativo 286/1998, disposizione che disciplina la possibilità per il lavoratore stagionale di ottenere la conversione del titolo di soggiorno in permesso per lavoro subordinato.
Il testo normativo richiede due presupposti essenziali: da un lato, lo svolgimento di regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi; dall’altro, l’esistenza di un’offerta di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. La norma, tuttavia, non specifica come debba essere misurato il requisito temporale nel caso di settori caratterizzati da fisiologica discontinuità della prestazione, quale quello agricolo.
È in questo spazio interpretativo che si inserisce la prassi amministrativa, la quale – mediante circolari applicative – ha individuato un criterio di commutazione del parametro “mensile” in giornate effettive di lavoro, fissando la soglia in una media di tredici giornate per ciascun mese, per un totale di trentanove giornate nel trimestre.
Il TAR Toscana ritiene tale criterio conforme alla norma primaria, escludendo qualsiasi contrasto con il dettato legislativo. La conversione del parametro temporale in giornate non viene considerata un aggravamento indebito del requisito, bensì una modalità tecnica di adattamento della disposizione generale alle peculiarità del lavoro agricolo. La decisione valorizza, in tal senso, la ratio dell’istituto: evitare che la conversione divenga uno strumento elusivo, consentendo il passaggio a un titolo più stabile in assenza di un’effettiva esperienza lavorativa.
La sentenza assume rilievo anche sotto il profilo dell’onere della prova. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dedotto che il mancato raggiungimento delle trentanove giornate fosse dipeso da condizioni meteorologiche avverse. Il Collegio, tuttavia, ha ritenuto tale allegazione insufficiente in difetto di documentazione specifica e puntuale. Ne emerge un principio di particolare importanza sistematica: nelle procedure di conversione, le circostanze giustificative devono essere dimostrate in modo rigoroso, non potendo il giudice amministrativo fondare la decisione su mere affermazioni generiche.
La pronuncia si colloca dunque in un orientamento che interpreta la stabilizzazione del soggiorno come esito di un percorso lavorativo effettivo e documentato. In questa prospettiva, la conversione non costituisce un automatismo collegato alla mera decorrenza temporale, ma il risultato di un accertamento sostanziale sull’inserimento del lavoratore nel tessuto produttivo.
L’interesse della decisione non è soltanto applicativo, ma sistemico. Essa contribuisce a delineare un equilibrio tra discrezionalità amministrativa e legalità sostanziale, riconoscendo alle circolari una funzione integrativa e non innovativa della disciplina primaria, purché coerenti con la finalità della norma.
La disponibilità del testo integrale consente agli operatori del diritto di valutare in modo diretto l’impianto motivazionale del Collegio e di approfondire un tema che, nella prassi delle Prefetture e degli Sportelli Unici per l’Immigrazione, continua a generare rilevante contenzioso.
📌 Seasonal Work and Residence Permits: an important clarification
With a judgment issued on 5 February 2026 (no. 217), the Regional Administrative Court of Emilia-Romagna reaffirmed a key principle that is still widely misunderstood: foreign nationals who enter Italy with a seasonal work visa are not entitled to a residence permit for “waiting for employment.”
Seasonal work is governed by a specific legal framework, clearly distinct from ordinary employment. If the employment relationship is not properly established or comes to an end, the visa and the work authorisation lose their legal effect and cannot be converted into a permit allowing the person to stay in Italy while looking for another job. Administrative guidelines cannot override clear statutory rules.
This ruling confirms a consolidated line of case law and serves as a necessary warning against unrealistic expectations and unnecessary litigation, which often have serious personal consequences for the individuals involved.
Lavoro stagionale e permesso di soggiorno: quando l’attesa occupazione non è possibile
Con una sentenza depositata il 5 febbraio 2026 (n. 217), il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna è tornato a chiarire un punto che continua a generare equivoci, aspettative infondate e contenzioso inutile: il lavoratore straniero entrato in Italia con un visto per lavoro stagionale non ha diritto al permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il caso riguarda un cittadino straniero che aveva fatto ingresso regolare in Italia sulla base di un nulla osta per lavoro stagionale. Tuttavia, per una serie di ragioni procedurali, il rapporto di lavoro non si era mai consolidato secondo le modalità previste dalla legge. A quel punto, il lavoratore aveva chiesto di poter rimanere in Italia con un permesso per “attesa occupazione”, cioè il titolo che consente, in alcuni casi, di restare sul territorio nazionale per cercare un nuovo impiego.
La risposta dell’amministrazione è stata negativa, e il TAR ha confermato senza esitazioni la correttezza di quel diniego.
Il punto centrale, ribadito con chiarezza dal giudice amministrativo, è che il lavoro stagionale segue una disciplina propria, diversa e più rigida rispetto al lavoro subordinato ordinario. La normativa sull’immigrazione consente, in linea generale, al lavoratore che perde il posto di lavoro di non perdere automaticamente il diritto al soggiorno. Ma questa regola non vale per il lavoro stagionale, che per espressa scelta del legislatore resta fuori dall’ambito dell’attesa occupazione.
Non si tratta di una svista o di un vuoto normativo. Il lavoro stagionale è, per definizione, temporaneo, legato a cicli produttivi specifici e settoriali. Proprio per questo motivo, la legge esclude che esso possa trasformarsi automaticamente in una permanenza “in attesa” di nuove occasioni lavorative. Se il rapporto non viene avviato correttamente o si interrompe, il visto e il nulla osta perdono efficacia, e con essi viene meno anche il presupposto del soggiorno.
La sentenza è interessante anche per un altro passaggio, tutt’altro che secondario. Il TAR chiarisce che le circolari ministeriali, spesso richiamate per sostenere interpretazioni più elastiche, non possono mai prevalere sulla legge. Quando la norma è chiara, non esiste spazio per letture creative o adattamenti amministrativi. In materia di immigrazione, dove l’ingresso e la permanenza sul territorio incidono su interessi pubblici rilevanti, la certezza del diritto viene prima di ogni tentativo di forzatura interpretativa.
Il messaggio che emerge è netto: il lavoro stagionale non può essere utilizzato come scorciatoia per stabilizzare il soggiorno in Italia. Le eventuali possibilità di permanenza devono essere quelle previste espressamente dall’ordinamento, come la conversione del titolo nei casi consentiti, e non soluzioni “di fatto” costruite a posteriori.
Questa decisione si inserisce in una giurisprudenza ormai consolidata e rappresenta un punto fermo per operatori del diritto, datori di lavoro e lavoratori stranieri. Continuare a confondere il lavoro stagionale con il lavoro ordinario significa alimentare aspettative destinate a essere smentite, con conseguenze spesso gravi sul piano personale e giuridico.
تحويل تصريح الإقامة الموسمي: القضاء يؤكد شرط 39 يوم عمل
أصدرت المحكمة الإدارية الإقليمية في توسكانا حكمًا مهمًا يوضح الشروط القانونية لتحويل تصريح الإقامة الموسمي إلى تصريح إقامة للعمل لدى الغير في إيطاليا.
الحكم الصادر عن الدائرة الثانية برقم 329 لسنة 2026، والمنشور بتاريخ 11 فبراير 2026، يتناول تفسير المادة 24 الفقرة 10 من المرسوم التشريعي رقم 286 لسنة 1998، وهي المادة الأساسية المنظمة لتحويل التصاريح الموسمية.
ينص القانون الإيطالي على أنه يمكن للعامل الموسمي طلب التحويل إذا توافر شرطان أساسيان: أولًا، ممارسة نشاط مهني منتظم في إيطاليا لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر؛ وثانيًا، وجود عرض عمل صالح بعقد عمل لدى الغير، سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة.
وقد تمحور النقاش القانوني حول كيفية تفسير شرط “الثلاثة أشهر” في القطاع الزراعي، حيث يتسم العمل بطابع غير منتظم ويتأثر بشكل كبير بالظروف المناخية. ولهذا اعتمدت التعاميم الإدارية معيارًا محددًا يتمثل في متوسط لا يقل عن ثلاثة عشر يوم عمل شهريًا، بمجموع تسعة وثلاثين يومًا خلال ثلاثة أشهر.
في القضية محل الحكم، لم يبلغ العامل هذا الحد الأدنى، وادعى أن سوء الأحوال الجوية حال دون تحقيق العدد المطلوب من أيام العمل. إلا أن الإدارة رفضت طلبه، وتم الطعن أمام المحكمة الإدارية.
المحكمة أيدت قرار الرفض، واعتبرت أن تحويل شرط الثلاثة أشهر إلى عدد محدد من أيام العمل لا يتعارض مع النص القانوني، بل ينسجم مع هدفه، وهو ضمان وجود تجربة عمل فعلية وحقيقية قبل منح تصريح إقامة أكثر استقرارًا.
كما شدد الحكم على أهمية الإثبات، مؤكدًا أن الادعاءات المتعلقة بظروف استثنائية، مثل سوء الطقس، يجب أن تكون مدعومة بأدلة دقيقة ووثائق واضحة، إذ لا تكفي التصريحات العامة.