domenica 18 maggio 2025

Rigetto della Sospensiva in Materia di Conversione del Permesso di Soggiorno: Ordinanza TAR Emilia-Romagna, R.G. 492/2025 del 14 maggio 2025

 Rigetto della Sospensiva in Materia di Conversione del Permesso di Soggiorno: Ordinanza TAR Emilia-Romagna, R.G. 492/2025 del 14 maggio 2025


Abstract:
Con l’ordinanza n. 492/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha rigettato l’istanza cautelare proposta da un cittadino straniero avverso il provvedimento di revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da stagionale a subordinato. Nonostante la difesa avesse dedotto l’esistenza di fatti sopravvenuti e straordinari (in primis, gli eventi alluvionali del 2023 in Emilia-Romagna), il Collegio ha ritenuto prevalente la valutazione negativa sulla capacità reddituale del datore di lavoro.


1. Premessa
Il procedimento nasce dall'impugnazione, da parte del lavoratore straniero, di un provvedimento della Prefettura di Bologna con cui veniva revocato il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in subordinato, motivato dalla presunta insufficienza reddituale dell’impresa agricola datrice di lavoro.

L’istanza cautelare ex art. 55 c.p.a. mirava a ottenere la sospensione del provvedimento, evidenziando da un lato la fondatezza giuridica del ricorso (fumus boni iuris) e dall’altro l’urgenza e l’irreparabilità del pregiudizio (periculum in mora).


2. Il contesto fattuale e normativo
Nel caso di specie, la revoca del nulla osta è fondata sulla mancata dimostrazione del requisito reddituale minimo, pari a 30.000 euro annui, previsto dal combinato disposto dell’art. 30-bis, comma 8, del D.P.R. 394/1999 e del D.M. 27 maggio 2020.

La difesa ha contestato la rigidità di tale valutazione, rappresentando che la difficoltà economica era frutto di eventi alluvionali che avevano colpito l’azienda agricola del datore di lavoro, compromettendone temporaneamente la produttività. A corredo veniva depositata anche una relazione geologica a firma di tecnico abilitato, attestante i danni subiti.


3. Le argomentazioni dell’Amministrazione e l’ordinanza del TAR
La Prefettura, nonostante la memoria difensiva ex art. 10-bis L. 241/1990, ha confermato la revoca del nulla osta, ritenendo non superata l'insufficienza reddituale del datore di lavoro.

Il TAR ha condiviso tale impostazione, osservando che l’insussistenza del requisito reddituale non era stata sostanzialmente contestata nella sua esistenza oggettiva, e che i fattori dedotti a giustificazione (ripresa dell’attività e eventi meteorici) non erano idonei a invalidare tale carenza.

Di conseguenza, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare, compensando le spese della fase cautelare per la particolarità della vicenda.


4. Riflessioni critiche
L’ordinanza merita un commento critico sotto il profilo della tenuta sistemica dell’impianto normativo in tema di immigrazione e lavoro. Il rigetto della sospensiva appare in controtendenza rispetto a un orientamento giurisprudenziale consolidato (v. TAR Emilia-Romagna, ord. n. 408/2023; TAR Lecce, ord. n. 83/2025), secondo cui non è conforme al principio di proporzionalità penalizzare il lavoratore per carenze imputabili al datore di lavoro, soprattutto se temporanee e derivanti da cause di forza maggiore.

Non va dimenticato che l'art. 22 T.U. Immigrazione consente la revoca del nulla osta in caso di successiva perdita dei requisiti, il che implica anche la possibilità di concederlo in via provvisoria quando l'attività sia effettivamente in corso, come nel caso di specie.

Inoltre, la non valutazione dell’intera documentazione difensiva, che includeva dati economici aggiornati e patrimonio immobiliare del datore di lavoro, potrebbe configurare un vizio di motivazione e difetto di istruttoria in sede di giudizio di merito.


5. Conclusioni
Il caso solleva importanti interrogativi sul ruolo del giudice amministrativo nella tutela del lavoratore straniero integrato, in presenza di rigidità amministrative che non tengono conto della realtà economica dinamica né delle contingenze straordinarie. La decisione cautelare non esaurisce il merito del giudizio, che potrà ancora ribaltare l’esito, ma lancia un monito sul rischio che l’approccio meramente formale possa minare la funzione costituzionale dell’integrazione lavorativa come strumento di coesione sociale.


Avv. Fabio Loscerbo

Il diritto al ritiro temporaneo del passaporto durante la procedura di asilo: nota a Tribunale di Bologna, ordinanza n. R.G. 1222/2025 del 7 marzo 2025

 Il diritto al ritiro temporaneo del passaporto durante la procedura di asilo: nota a Tribunale di Bologna, ordinanza n. R.G. 1222/2025 del 7 marzo 2025


Abstract:
Con l’ordinanza del 7 marzo 2025, il Tribunale di Bologna ha disposto la restituzione temporanea del passaporto a un richiedente protezione internazionale, pur in pendenza della procedura, al fine di consentirgli operazioni bancarie e il rinnovo del documento presso le autorità consolari. La decisione chiarisce il bilanciamento tra l’obbligo di consegna del passaporto ex art. 11 del D.lgs. 25/2008 e il diritto del richiedente ad avere accesso a strumenti essenziali di identificazione per esigenze concrete e documentate.


1. Introduzione
Il caso deciso dal Tribunale di Bologna concerne un aspetto operativo e delicato della procedura di protezione internazionale: la possibilità per il richiedente di rientrare temporaneamente in possesso del proprio passaporto, già consegnato alla Questura, in pendenza della domanda di asilo.


2. Il contesto normativo: art. 11 D.lgs. 25/2008
L’articolo 11, comma 1 del D.lgs. 25/2008 stabilisce l’obbligo per il richiedente asilo di consegnare il passaporto alle autorità competenti. Tale disposizione è finalizzata a garantire l’identificazione del soggetto e a impedire l’uso di documenti validi per espatriare durante la procedura. Tuttavia, non si configura come un divieto assoluto di utilizzo temporaneo del documento per finalità amministrative o personali non incompatibili con la procedura in corso.


3. Le esigenze del ricorrente
Nel caso in esame, il richiedente aveva documentato la necessità di utilizzare il passaporto — seppure scaduto — per due finalità legittime:

  • Chiudere una carta prepagata presso un istituto bancario che richiedeva un documento d’identità in originale e in corso di validità;

  • Rinnovare il passaporto presso il consolato del Paese d’origine, procedura che presuppone la consegna fisica del documento scaduto.


4. La motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto che l’obbligo di consegna non impedisca l’uso temporaneo del documento qualora esistano esigenze concrete e non abusive. In particolare, ha rilevato che il passaporto è indispensabile per il rinnovo stesso e che, una volta utilizzato per lo scopo dichiarato, il ricorrente ha l’obbligo di riconsegnarlo alla Questura.

La pronuncia sottolinea inoltre che tali necessità rientrano nei limiti del principio di collaborazione e buona fede che governa l’intera procedura di protezione internazionale.


5. Decisione finale e spese
Il Giudice ha accolto l’istanza cautelare e disposto la restituzione del passaporto, precisando che il nuovo documento — una volta ottenuto — dovrà essere riconsegnato alle autorità. Le spese di lite sono state compensate, considerata la particolarità della questione e l’assenza di una resistenza attiva da parte della Pubblica Amministrazione.


6. Conclusioni
Questa ordinanza si colloca all’interno di un orientamento giurisprudenziale volto a garantire un’interpretazione flessibile e proporzionata degli obblighi imposti al richiedente asilo. Essa riafferma che i diritti fondamentali e le esigenze pratiche della vita quotidiana — come l’identificazione presso terzi — devono trovare spazio anche all’interno del procedimento amministrativo di protezione, purché nel rispetto della legalità.


Avv. Fabio Loscerbo

La protezione speciale come tutela della vita privata radicata: nota a Tribunale di Bologna, sentenza n. R.G. 7780/2024 del 23 aprile 2025

 La protezione speciale come tutela della vita privata radicata: nota a Tribunale di Bologna, sentenza n. R.G. 7780/2024 del 23 aprile 2025


Abstract:
Con la sentenza del 23 aprile 2025, il Tribunale di Bologna ha accolto il ricorso proposto da un cittadino albanese, riconoscendo il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il provvedimento valorizza il radicamento sociale e lavorativo raggiunto in Italia, con specifico riferimento al concetto di "vita privata" tutelato dall'art. 8 CEDU. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza di merito e di legittimità che ha delineato la portata della protezione complementare nel quadro post-riforma del D.L. 130/2020 e alla luce della clausola di salvaguardia del D.L. 20/2023.


1. Introduzione
Il caso sottoposto al Tribunale di Bologna concerne un diniego di protezione speciale opposto dalla Questura di Parma il 23 maggio 2024. Il ricorso, fondato sulla previsione dell’art. 19, comma 1.1 del D.lgs. 286/98 nella formulazione introdotta dal D.L. 130/2020, è stato accolto in pieno, con riconoscimento del diritto del ricorrente al permesso di soggiorno per protezione speciale di durata biennale, convertibile e rinnovabile.


2. Il quadro normativo e la disciplina transitoria
Il Tribunale conferma l’applicabilità della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del D.L. 20/2023, ai sensi della clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 7, comma 2 dello stesso decreto. Pertanto, trova applicazione l’art. 19, comma 1.1 T.U.I. nella versione post D.L. 130/2020, che vieta il respingimento e l’espulsione in presenza di un fondato rischio di violazione della vita privata e familiare.


3. La ricostruzione giurisprudenziale della protezione per “vita privata”
La sentenza richiama ampiamente l’elaborazione della Cassazione e della Corte EDU, sottolineando che la protezione speciale è un’evoluzione della precedente protezione umanitaria, ampliata e specificata. In particolare, si sottolinea come la “vita privata” non si esaurisca nel lavoro, ma comprenda relazioni affettive, abitative, sociali e culturali, secondo una lettura ampia dell’art. 8 CEDU.


4. L’accertamento del radicamento sociale e lavorativo
Il ricorrente è risultato regolarmente soggiornante da quasi quattro anni, ospitato da un connazionale in un alloggio regolare e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato nel settore delle pulizie, con un reddito mensile di circa 1.000 euro. La documentazione INPS ha evidenziato una progressiva stabilizzazione economica. Non sussistono precedenti penali né elementi di pericolosità sociale.


5. Il bilanciamento dei diritti e il principio di proporzionalità
Il Tribunale richiama la sentenza n. 24413/2021 delle Sezioni Unite della Cassazione per sottolineare l’obbligo di verificare se l’allontanamento possa produrre una “grave deprivazione della vita privata e familiare”. Una volta accertato il radicamento e l’assenza di motivi di sicurezza pubblica, il permesso deve essere rilasciato come diritto soggettivo.


6. Conclusioni
Questa decisione si conferma come espressione coerente del principio di proporzionalità e della centralità del diritto alla vita privata. Essa riafferma che, anche in assenza di legami familiari stretti, un percorso di integrazione sociale e lavorativa concreto costituisce condizione sufficiente per impedire l’espulsione, in attuazione degli obblighi internazionali dell’Italia.


Avv. Fabio Loscerbo

Il diritto alla protezione speciale fondato sulla vita familiare: nota a Tribunale di Bologna, sentenza n. R.G. 8636/2023 del 16 aprile 2025

 Il diritto alla protezione speciale fondato sulla vita familiare: nota a Tribunale di Bologna, sentenza n. R.G. 8636/2023 del 16 aprile 2025

Abstract:
Il Tribunale di Bologna ha riconosciuto il diritto alla protezione speciale ex art. 19, comma 1.1, del Testo Unico Immigrazione, in applicazione della disciplina previgente al D.L. 20/2023, valorizzando il radicamento familiare e sociale della ricorrente, cittadina straniera madre e moglie convivente, priva di attività lavorativa ma inserita in un contesto familiare stabile e regolare. La sentenza si inserisce nel solco tracciato dalla giurisprudenza nazionale e della Corte EDU sul bilanciamento tra diritto alla vita privata e familiare e interesse statale all’allontanamento dello straniero.


1. Introduzione
La sentenza del Tribunale di Bologna (R.G. 8636/2023, depositata il 16 aprile 2025) affronta con lucidità il tema della protezione speciale nel quadro dell’art. 19 TUI (Testo Unico Immigrazione), nella formulazione anteriore alla riforma introdotta dal D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023. La vicenda ruota attorno al rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale opposto da una cittadina straniera, madre di due figli minori e coniugata con un titolare di analogo permesso.


2. Il quadro normativo di riferimento
La disciplina applicabile ratione temporis è quella introdotta dal D.L. 130/2020. Essa prevede, accanto ai casi classici di rischio di tortura o trattamenti inumani, anche la tutela del diritto alla vita privata e familiare dello straniero, mutuata dall’art. 8 CEDU. È proprio su questa seconda ipotesi di protezione che si incentra la pronuncia in commento.


3. Le risultanze istruttorie
Dall’istruttoria emerge una situazione chiara: la ricorrente, pur non lavorando, è stabilmente inserita in Italia da oltre sei anni, si occupa dei figli minori e della gestione familiare, vive in un’abitazione regolare con contratto intestato al marito e partecipa in modo attivo alla vita scolastica dei figli. Il marito è titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato e di un permesso di soggiorno per protezione speciale.


4. La motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sotto il profilo del rischio di persecuzione o trattamenti inumani, ma ha accolto il ricorso alla luce del diritto al rispetto della vita familiare.

Particolarmente rilevante è il richiamo alla giurisprudenza della Corte EDU, che ha progressivamente ampliato il concetto di “vita familiare”, includendo situazioni di fatto e valutando in concreto la proporzionalità dell’allontanamento rispetto ai legami familiari instaurati. Il Tribunale si richiama espressamente alla sentenza della Cassazione n. 7167/2024, che riconosce il diritto alla protezione speciale anche in assenza di integrazione lavorativa, qualora sussistano concreti legami familiari.


5. Considerazioni sulla valutazione del radicamento
La sentenza sottolinea come la protezione speciale non sia subordinata alla cumulatività dei requisiti di integrazione sociale e lavorativa, ma possa fondarsi su uno solo di essi. In questo caso, il radicamento familiare, comprovato da convivenza, cura dei figli, conoscenza della lingua e stabilità abitativa, risulta decisivo per impedire il rimpatrio.

Il Tribunale ha inoltre chiarito che i legami mantenuti nel Paese d’origine (con genitori e sorella) non assumono rilevanza preclusiva, in assenza di elementi di dipendenza tali da costituire ostacolo all’integrazione familiare in Italia, secondo i parametri tracciati dalla Corte EDU.


6. La disciplina transitoria e gli effetti del permesso
Infine, è stato ribadito che, in forza dell’art. 7, comma 2, del D.L. 20/2023, la domanda della ricorrente – essendo stata proposta in data anteriore all’entrata in vigore del decreto – deve essere esaminata secondo la disciplina previgente. Pertanto, il permesso da rilasciarsi ha durata biennale, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.


7. Conclusioni
La decisione si distingue per rigore giuridico e coerenza con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di protezione speciale. Essa riafferma che il diritto al rispetto della vita familiare può costituire autonomamente causa di protezione, anche in assenza di altri indici di vulnerabilità, a condizione che vi sia un radicamento affettivo effettivo e dimostrato.

Si tratta di un principio destinato a incidere profondamente sulle valutazioni amministrative e giudiziali, imponendo un approccio casistico e rispettoso della dimensione relazionale del migrante, in linea con i vincoli internazionali assunti dall’Italia.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 10 maggio 2025

Revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo: esclusa la tutela dei legami familiari in caso di condanna per maltrattamenti e denuncia per stalking

 Revoca del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo: esclusa la tutela dei legami familiari in caso di condanna per maltrattamenti e denuncia per stalking

In presenza di gravi condanne penali e denunce da parte dei familiari, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può legittimamente essere revocato, anche in presenza di un nucleo familiare residente in Italia. È quanto ribadito da una recente giurisprudenza amministrativa secondo cui la condanna per maltrattamenti in famiglia, associata a una denuncia per atti persecutori sporta dalla moglie e dai figli, è sufficiente a escludere l'invocabilità della tutela del diritto all’unità familiare.

Il permesso UE per lungo soggiornanti garantisce allo straniero una particolare stabilità, ma non è immune da revoca in caso di condotte che ledano l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. In casi del genere, l’amministrazione è tenuta a effettuare un bilanciamento tra l’interesse pubblico alla revoca e gli interessi individuali del richiedente, tra cui i legami familiari. Tuttavia, quando il vincolo familiare stesso è fonte di pericolo o sofferenza per i suoi membri, tale bilanciamento risulta di fatto già compromesso.

Nel caso specifico, il richiedente aveva invocato la tutela del suo radicamento familiare, sostenendo la presenza stabile della moglie e dei figli sul territorio nazionale. Tuttavia, proprio gli stessi soggetti avevano richiesto l’intervento dell’autorità giudiziaria per violenze domestiche e atti persecutori, fatti culminati in una condanna definitiva. Ciò ha portato l’amministrazione a disporre la revoca del titolo, ritenendo prevalente la necessità di garantire la sicurezza delle vittime e dell’interesse pubblico alla prevenzione.

Questa linea interpretativa si colloca nel solco tracciato dalla Corte di Cassazione e dai Tribunali Amministrativi, secondo cui la tutela dei legami familiari non può essere invocata in modo strumentale da chi ha reso quel legame un veicolo di violenza.

Avv. Fabio Loscerbo

La tutela del radicamento del cittadino straniero e il rilascio della protezione speciale: commento alla sentenza del Tribunale di Bologna, R.G. 5453/2023, del 16 aprile 2025

 La tutela del radicamento del cittadino straniero e il rilascio della protezione speciale: commento alla sentenza del Tribunale di Bologna, R.G. 5453/2023, del 16 aprile 2025

Articolo a cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

La sentenza emessa in data 16 aprile 2025 dal Tribunale di Bologna (R.G. 5453/2023) rappresenta un esempio puntuale di applicazione coerente della normativa sulla protezione speciale di cui all’art. 19 del Testo Unico Immigrazione, nella versione vigente antecedente al D.L. 20/2023, in relazione ad una fattispecie caratterizzata da una forte integrazione personale, lavorativa e familiare del ricorrente nel contesto italiano.

Il ricorrente, cittadino marocchino stabilitosi in Italia dal 2021, aveva impugnato il provvedimento della Questura di Bologna che rigettava l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il rigetto era stato notificato dopo un lungo periodo di attesa, durante il quale il ricorrente aveva consolidato in maniera significativa il proprio percorso di integrazione nel territorio italiano.

Il Tribunale, nel riconoscere la fondatezza del ricorso, ha ricostruito il quadro di fatto e giuridico con rigore istruttorio. Dall’audizione personale del ricorrente è emersa la costanza di una vita autonoma, fondata su un contratto di lavoro a tempo indeterminato, una retribuzione stabile, l’apprendimento della lingua italiana e la partecipazione alla vita sociale attraverso attività sportive. Il collegio ha inoltre valorizzato la presenza di legami familiari stabili con il padre, la sorella e altri parenti conviventi, con i quali il ricorrente divideva le spese domestiche contribuendo anche al sostegno dei familiari rimasti in patria.

Sul piano giuridico, il Tribunale ha ribadito l’applicabilità della versione dell’art. 19, comma 1.1, TUI previgente al D.L. 20/2023, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte EDU secondo cui il diritto alla vita privata e familiare – come declinato dall’art. 8 CEDU – impone un serio bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e quello individuale al mantenimento del radicamento acquisito.

L’esame del collegio ha messo in luce come l’attività lavorativa e la stabilità abitativa costituiscano elementi centrali del diritto alla vita privata, e che la perdita di tale stabilità avrebbe determinato una grave compromissione dei diritti fondamentali del ricorrente, in assenza di qualunque esigenza di sicurezza pubblica o sanitaria tale da giustificare l’espulsione.

In conclusione, la sentenza ha disposto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale con durata biennale, rinnovabile e convertibile in permesso per lavoro, applicando espressamente il regime giuridico antecedente al “Decreto Cutro”, e riconoscendo il diritto soggettivo del ricorrente alla permanenza sul territorio italiano.

Questo provvedimento si inserisce in un filone giurisprudenziale che, con crescente coerenza, riconosce come la protezione speciale non sia un’eccezione, ma uno strumento ordinario di tutela del principio personalista e solidaristico dell’ordinamento italiano, soprattutto quando è in gioco l’identità, la dignità e il percorso di vita di chi ha costruito in Italia il proprio futuro.

Avv. Fabio Loscerbo

sabato 3 maggio 2025

La tutela cautelare dell’integrazione sociale nella protezione speciale: decreto di sospensione – R.G. 4598-1/2025, Tribunale di Brescia, 29 aprile 2025

 

La tutela cautelare dell’integrazione sociale nella protezione speciale: decreto di sospensione – R.G. 4598-1/2025, Tribunale di Brescia, 29 aprile 2025


Con decreto del 29 aprile 2025, il Tribunale di Brescia ha sospeso l’efficacia esecutiva di un provvedimento di rigetto di domanda per protezione speciale, ravvisando l’esistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, alla luce della documentazione comprovante l’inserimento socio-lavorativo del ricorrente. Il caso ribadisce la centralità del principio di radicamento sociale ai fini della tutela cautelare del diritto al soggiorno.

La decisione del Tribunale Ordinario di Brescia – Sezione specializzata in materia d’immigrazione – con decreto cautelare emesso nel procedimento R.G. 4598-1/2025, offre un’importante conferma dell’orientamento giurisprudenziale che riconosce il valore protettivo dell’integrazione sociale nell’ambito della protezione speciale, anche in sede cautelare.

Il ricorrente, cittadino marocchino stabilitosi in Italia nel 2020, aveva presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell’art. 19 D.Lgs. 286/1998, corredata da documentazione volta a dimostrare un percorso effettivo di integrazione sociale, abitativa e lavorativa.

Tra gli elementi rilevanti prodotti in giudizio figuravano:

  • contratto di locazione regolarmente registrato e certificato di residenza;

  • contratto di lavoro a tempo indeterminato con la medesima impresa per cui aveva precedentemente lavorato a tempo determinato;

  • certificazione reddituale e previdenziale dimostrativa dell’autosufficienza economica.

Nonostante tali elementi, la Questura aveva rigettato l’istanza, decisione poi impugnata con richiesta contestuale di sospensione cautelare dell’efficacia esecutiva.

Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per la sospensione, evidenziando in particolare:

  • il fumus boni iuris, fondato sull’avvio e la prosecuzione di un rapporto lavorativo stabile a tempo indeterminato, nonché sulla documentazione che conferma l’integrazione del ricorrente nella realtà locale;

  • il periculum in mora, identificato nel concreto rischio di rimpatrio del ricorrente prima della definizione del giudizio di merito, con conseguente perdita del posto di lavoro e interruzione del processo di inserimento sociale.

Il provvedimento richiama gli artt. 19-ter e 5, comma 2, del D.Lgs. 150/2011, e si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai consolidato che considera la permanenza stabile e l’integrazione socio-lavorativa come parametri rilevanti per la concessione di misure cautelari.

Il decreto cautelare emesso dal Tribunale di Brescia riafferma la funzione protettiva dell’art. 19, comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione, in armonia con l’art. 8 della CEDU, riconoscendo tutela giurisdizionale immediata e concreta alla persona straniera che abbia stabilito un legame effettivo con il territorio nazionale. La decisione rafforza l’idea che l’integrazione costituisca non solo un fatto sociale, ma anche un valore giuridico idoneo a fondare pretese soggettive in sede cautelare e di merito.

Avv. Fabio Loscerbo

Permesso di soggiorno e frodi nel Decreto Flussi: il TAR Sicilia legittima il diniego ma trasmette gli atti alla Procura Nota a T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, sent. n. 2246/2025, R.G. 1386/2023, depositata l’11 luglio 2025 Avv. Fabio Loscerbo

  Permesso di soggiorno e frodi nel Decreto Flussi: il TAR Sicilia legittima il diniego ma trasmette gli atti alla Procura Nota a T.A.R. Si...