domenica 27 luglio 2025

Revoca del nulla osta per lavoro subordinato e limiti dell’accertamento sulla capacità economica del datore di lavoro Tribunale: TAR Toscana, Sezione Seconda Numero di registro generale: R.G. n. 955/2023 Data di pubblicazione della sentenza: 30 maggio 2025

 Revoca del nulla osta per lavoro subordinato e limiti dell’accertamento sulla capacità economica del datore di lavoro

Tribunale:
TAR Toscana, Sezione Seconda

Numero di registro generale:
R.G. n. 955/2023

Data di pubblicazione della sentenza:
30 maggio 2025


Con la sentenza n. 961/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto un ricorso proposto avverso il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nell’ambito dei flussi d’ingresso 2022, nonché contro il successivo rigetto dell’istanza di riesame.

Il caso riguardava un’impresa individuale attiva nel settore edile, la quale aveva ottenuto, in prima battuta, un nulla osta per l’assunzione di un lavoratore straniero ai sensi dell’art. 42 del D.L. 73/2022. A seguito di verifiche sulla “consistenza economica” e sulla “correntezza contributiva” del datore di lavoro, la Prefettura di Firenze ha proceduto alla revoca del nulla osta. In sede procedimentale e poi contenziosa, la parte ricorrente ha dedotto violazioni di legge, carenza istruttoria, insufficienza motivazionale e lesione di principi costituzionali ed eurounitari, invocando, tra l’altro, la sopravvenuta disponibilità di documentazione reddituale aggiornata, inclusiva di dichiarazioni dei redditi 2022 e bilanci 2023–2024.

Il TAR ha tuttavia ritenuto infondate le censure. In primo luogo, ha escluso il carattere meramente “apparente” della motivazione amministrativa, che si è fondata su parametri normativi chiari, quali quelli previsti dall’art. 44 del D.L. 73/2022, dalla circolare INL n. 3/2022 e dal d.m. 27 maggio 2020. Tali fonti indicano come criterio essenziale la sussistenza, per ciascun lavoratore richiesto, di un reddito o fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, da dimostrare attraverso l’ultima dichiarazione dei redditi o bilancio d’esercizio disponibile alla data di presentazione della domanda.

Secondo il Tribunale, la Prefettura ha legittimamente fondato la revoca sull’insufficiente capacità economico-finanziaria emersa dai dati relativi all’anno 2021, anno di riferimento per le istanze sui flussi 2022. La successiva produzione di documenti relativi agli esercizi 2022 e 2023 non può incidere sulla legittimità del provvedimento, in quanto sopravvenuta alla data di revoca e non idonea a riaprire i termini istruttori, bensì solo a giustificare nuove istanze per flussi futuri.

Interessante anche il chiarimento giurisprudenziale secondo cui l’asseverazione ex art. 44 D.L. 73/2022 non può essere utilizzata per fondare richieste basate su scenari ipotetici o prospettici, essendo richiesta invece una capacità economica già consolidata alla data della domanda. Tale posizione è conforme a un orientamento restrittivo che valorizza l’effettività delle condizioni di sostenibilità economica come garanzia della regolarità e serietà del rapporto di lavoro proposto.

Infine, il TAR ha ritenuto superflua la disamina delle ulteriori motivazioni (coerenza del CCNL applicato e correntezza contributiva), trattandosi di un provvedimento amministrativo “plurimotivato”, sorretto in autonomia dalla sola carenza di capacità economica.

Conclusione:
La sentenza conferma l’indirizzo rigoroso in tema di valutazione della capacità economica dei datori di lavoro nei procedimenti di rilascio o revoca del nulla osta al lavoro subordinato nell’ambito dei flussi, e riafferma l’impossibilità di far valere documentazione sopravvenuta in sede di riesame quale fondamento per modificare retroattivamente gli effetti di un provvedimento legittimo.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 26 luglio 2025

Il TAR Toscana dichiara il difetto di giurisdizione sul diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari: la controversia spetta al giudice ordinario Tribunale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda Numero di R.G.: 653/2024 Data di emissione: 7 luglio 2025

 Il TAR Toscana dichiara il difetto di giurisdizione sul diniego di rinnovo del permesso per motivi familiari: la controversia spetta al giudice ordinario

Tribunale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda
Numero di R.G.: 653/2024
Data di emissione: 7 luglio 2025


Con sentenza n. 1294/2025, il TAR Toscana, Sezione Seconda, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al ricorso promosso avverso un provvedimento di irricevibilità della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, adottato dalla Questura di Arezzo.

Il giudice ha chiarito che, sebbene formalmente impugnato come vizio procedimentale (omessa comunicazione di avvio del procedimento e mancato preavviso di rigetto), il ricorso introduceva in realtà una domanda sostanziale finalizzata al riconoscimento del diritto al soggiorno in Italia per ragioni familiari. Tale qualificazione sostanziale del petitum ha condotto il TAR a ritenere che la giurisdizione dovesse appartenere al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998, trattandosi di diritti soggettivi.

È stato inoltre revocato il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato precedentemente concesso alla parte ricorrente, in conformità all’art. 136 del d.P.R. n. 115/2002, proprio in ragione della declaratoria di difetto di giurisdizione. Le spese di lite sono state compensate in considerazione della natura della vicenda.


Nota di commento:
La decisione del TAR rafforza l’orientamento per cui la giurisdizione è ordinaria quando il ricorso, anche se mascherato da doglianza procedimentale, mira in realtà a ottenere il riconoscimento del diritto al soggiorno sulla base di presupposti sostanziali. Questo ribadisce l’importanza di un’attenta qualificazione dell’azione giudiziaria in materia di immigrazione, specie nei casi in cui i titoli di soggiorno abbiano matrice familiare.


Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 25 luglio 2025

Revoca nulla osta per lavoro non stagionale: legittimità confermata anche in caso di rinuncia del datore di lavoro Nota a T.A.R. Toscana, Sez. II, sent. n. 1360/2025, R.G. 716/2025, depositata il 14 luglio 2025

 Revoca nulla osta per lavoro non stagionale: legittimità confermata anche in caso di rinuncia del datore di lavoro

Nota a T.A.R. Toscana, Sez. II, sent. n. 1360/2025, R.G. 716/2025, depositata il 14 luglio 2025

Con sentenza n. 1360/2025, emessa in data 14 luglio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda – ha respinto il ricorso proposto avverso la revoca del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale disposto dallo Sportello Unico per l’Immigrazione di Arezzo, a seguito di comunicazione di rinuncia da parte del datore di lavoro.

1. I fatti di causa
Due cittadini stranieri, entrati regolarmente in Italia il 26 dicembre 2024 in forza di nulla osta rilasciati a settembre 2024, hanno impugnato i provvedimenti di revoca adottati in data 13 dicembre 2024. La revoca si fondava sulla comunicazione, da parte del datore di lavoro, della propria rinuncia all’assunzione, formalizzata con istanza del 29 novembre 2024. I ricorrenti hanno eccepito che tale rinuncia non fosse loro imputabile, ma derivasse da sopravvenute difficoltà economiche dell’impresa, intervenute nel periodo intercorrente tra la domanda e l’effettivo ingresso dei lavoratori in Italia.

2. Le argomentazioni difensive e il rigetto del ricorso
Secondo i ricorrenti, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare soluzioni alternative, come il subentro di un nuovo datore di lavoro o il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il T.A.R., nel pronunciarsi, ha tuttavia richiamato la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (in particolare, C.d.S., Sez. III, n. 3158/2025 e n. 4839/2025), secondo cui il permesso per attesa occupazione presuppone l’interruzione di un rapporto lavorativo effettivamente instaurato e successivamente cessato per causa non imputabile al lavoratore. Ne consegue che, in assenza della sottoscrizione del contratto di soggiorno e dell’avvio del rapporto di lavoro, la revoca del nulla osta è atto dovuto e legittimo.

3. Valutazione della condotta della P.A.
Nonostante l’ordinanza cautelare favorevole ai ricorrenti (n. 187/2025), che ordinava all’Amministrazione il deposito di una relazione istruttoria (poi non trasmessa), il Collegio ha ritenuto che la fondatezza nel merito delle deduzioni fosse comunque carente. L’obbligo della P.A. non si estende al rilascio del permesso per attesa occupazione se manca un precedente rapporto contrattuale regolarmente instaurato.

4. Conclusioni
Il ricorso è stato definitivamente respinto e le spese compensate per la natura particolare della fattispecie.


Avv. Fabio Loscerbo

giovedì 24 luglio 2025

Revoca del nulla-osta e impossibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione: legittimità confermata dal TAR Toscana Tribunale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda Numero di R.G.: 116/2025 Data di emissione: 14 luglio 2025

 Revoca del nulla-osta e impossibilità di ottenere il permesso per attesa occupazione: legittimità confermata dal TAR Toscana


Tribunale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda

Numero di R.G.: 116/2025

Data di emissione: 14 luglio 2025


Con la sentenza n. 1361/2025, il TAR Toscana ha respinto il ricorso presentato da un lavoratore straniero avverso il provvedimento della Prefettura di Massa Carrara che aveva disposto la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, negando contestualmente il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.


Il ricorrente si trovava in Italia a seguito di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato, richiesto da un datore di lavoro che, tuttavia, successivamente alla concessione del nulla-osta, aveva manifestato la propria indisponibilità ad assumere il lavoratore, giustificando la decisione con la "mancanza di rapporto fiduciario".


Di fronte a tale rinuncia, il lavoratore aveva invocato la possibilità di ottenere un permesso per attesa occupazione, richiamando la circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007. Secondo tale documento, sarebbe possibile richiedere il permesso anche nei casi in cui l’assunzione non si concretizzi per rinuncia del datore, purché lo Sportello Unico certifichi tale indisponibilità.


La Prefettura, tuttavia, ha rigettato tale possibilità, ritenendo che il caso in questione non rientrasse tra le ipotesi eccezionali che consentono la conversione del nulla-osta in permesso per attesa occupazione, come previsto dalla normativa vigente (ad es. morte o fallimento del datore, licenziamento del lavoratore già assunto).


Il TAR ha confermato la posizione dell’amministrazione, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sez. III, n. 3158/2025; n. 4839/2025), secondo cui il rilascio del permesso per attesa occupazione presuppone un rapporto di lavoro effettivamente instaurato e successivamente interrotto per cause non imputabili al lavoratore. Nel caso di specie, non essendoci mai stata la sottoscrizione del contratto di soggiorno né l’instaurazione del rapporto di lavoro, la revoca del nulla-osta è stata ritenuta conforme a legge.


Il Collegio, valutando l’assenza di colpa nel comportamento del ricorrente e la peculiarità del caso, ha comunque disposto la compensazione delle spese processuali tra le parti.


Avv. Fabio Loscerbo

mercoledì 23 luglio 2025

Revoca del permesso di lungo soggiorno e falsità del contratto di locazione: il TAR Toscana chiarisce i limiti dell’accertamento amministrativo Nota a TAR Toscana, Sez. II, sentenza n. 1363/2025, R.G. n. 1889/2024, emessa l’8 luglio 2025 e pubblicata il 14 luglio 2025

 Revoca del permesso di lungo soggiorno e falsità del contratto di locazione: il TAR Toscana chiarisce i limiti dell’accertamento amministrativo

Nota a TAR Toscana, Sez. II, sentenza n. 1363/2025, R.G. n. 1889/2024, emessa l’8 luglio 2025 e pubblicata il 14 luglio 2025

Con la sentenza in oggetto, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ha respinto il ricorso presentato avverso il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, adottato dalla Questura di Grosseto.

1. I fatti di causa

Il ricorrente aveva ricevuto, in data 23 agosto 2024, la notifica del decreto di rigetto dell’istanza di aggiornamento del permesso e contestuale revoca del titolo di soggiorno. L’atto si fondava su un sequestro penale disposto in pari data dalla Squadra Mobile, relativo a un contratto di locazione che l’Amministrazione riteneva falso, poiché la locatrice aveva dichiarato di non aver mai stipulato il contratto in questione, sebbene la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate risultasse formalmente regolare.

Il ricorrente, pur insistendo sull’infondatezza dell’addebito e sulla necessità di un accertamento penale per stabilire l’eventuale responsabilità, non ha fornito in giudizio elementi utili a comprovare la reale disponibilità dell’alloggio dichiarato.

2. Le motivazioni del rigetto

Il TAR ha ritenuto legittima la revoca del titolo in base a quanto previsto dall’art. 16, comma 2, del D.P.R. n. 394/1999, il quale impone al richiedente di indicare il luogo di residenza. In assenza di prova circa l’effettiva disponibilità dell’immobile, e in presenza di fondati elementi indiziari (tra cui il sequestro del contratto per presunta falsità), l’Amministrazione ha esercitato un potere discrezionale congruamente motivato.

Non è rilevante, ai fini del giudizio amministrativo, l’eventuale accertamento penale sulla consapevolezza della falsità, dal momento che ciò che assume rilevanza è la non veridicità dell’indicazione fornita, che incide direttamente sulla legittimità del soggiorno.

3. La decisione del Collegio

Il Collegio ha confermato la legittimità dell’operato della Questura, sottolineando che il ricorrente non ha dimostrato di aver avuto realmente la disponibilità dell’alloggio e che la contestazione penale non sospende né inficia l’efficacia del provvedimento amministrativo. Le spese sono state compensate, tenuto conto della particolarità della vicenda.

Osservazioni conclusive

La pronuncia si colloca nell’alveo di una giurisprudenza sempre più rigorosa nel valutare la regolarità dei requisiti documentali a sostegno delle istanze di soggiorno, in particolare in presenza di elementi sospetti che possono minare l’affidabilità del richiedente. La sentenza ricorda come l’onere probatorio circa la veridicità della documentazione prodotta gravi interamente sullo straniero e che la disponibilità dell’alloggio non è un requisito meramente formale, bensì sostanziale, che deve essere effettivamente dimostrato.

Avv. Fabio Loscerbo

martedì 22 luglio 2025

La riabilitazione annulla la revoca automatica del nulla osta: il TAR Toscana ribadisce i limiti dell'automatismo nei giudizi sull’affidabilità dello straniero

 

La riabilitazione annulla la revoca automatica del nulla osta: il TAR Toscana ribadisce i limiti dell'automatismo nei giudizi sull’affidabilità dello straniero

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana – Sezione Seconda
Sentenza n. 1365/2025
R.G. n. 1848/2024 – Udienza dell’8 luglio 2025 – Pubblicazione il 14 luglio 2025

Con la sentenza in epigrafe, il TAR Toscana ha accolto il ricorso presentato avverso il provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro, emesso dalla Prefettura di Massa Carrara nei confronti di uno straniero già titolare del relativo titolo in seguito a regolare istanza del datore di lavoro.

La revoca era stata motivata dalla sussistenza di condanne penali qualificate come ostative. Tuttavia, prima dell’adozione dell’atto, il difensore del ricorrente aveva formalmente comunicato l'avvenuto deposito dell’istanza di riabilitazione e chiesto la sospensione del procedimento amministrativo. Nonostante ciò, l’Amministrazione ha proseguito, revocando il nulla osta.

La riabilitazione, in effetti, è sopravvenuta dopo pochi giorni, determinando la proposizione del ricorso e l’accoglimento dell’istanza cautelare con ordinanza dell’11 dicembre 2024, la quale aveva sospeso gli effetti della revoca e ordinato il ripristino del nulla osta in attesa della decisione di merito.

Nel giudizio, il TAR ha richiamato un consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato (sentenze n. 6781/2020, n. 23/2016 e n. 4685/2013), ribadendo che:

"L’intervento del giudice penale con la pronuncia di riabilitazione modifica la percezione giuridica e sociale della condanna penale, attenuandone gli effetti e facendo venir meno l’automatismo ostativo previsto dal legislatore in materia di permessi di soggiorno".

La sentenza chiarisce inoltre che, a fronte di una riabilitazione, l’Amministrazione non può limitarsi a invocare la mera esistenza del reato pregresso, ma deve procedere ad una nuova valutazione discrezionale, considerando:

  • il periodo di permanenza in Italia,

  • la stabilità lavorativa,

  • il tempo trascorso dal reato,

  • l’assenza di recidiva,

  • il grado di integrazione sociale.

L’omissione di tale istruttoria è stata giudicata motivo di illegittimità, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese sono state compensate per la particolarità del caso.


Avv. Fabio Loscerbo

domenica 20 luglio 2025

**Permesso rilasciato dopo il ricorso: il TAR condanna la Questura alle spese nonostante la cessazione della materia del contendere**

 **Permesso rilasciato dopo il ricorso: il TAR condanna la Questura alle spese nonostante la cessazione della materia del contendere**


*Nota alla sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sezione IV, n. 2160/2025, R.G. n. 1149/2025, pubblicata l’8 luglio 2025*

*Avv. Fabio Loscerbo*


Con la sentenza n. 2160/2025, pubblicata in data 8 luglio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione Quarta, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il procedimento, definito in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., si è tuttavia concluso con la condanna della Questura alle spese processuali, liquidate in via equitativa.


### I fatti


Il ricorrente, cittadino cinese, aveva impugnato il decreto della Questura di Catania dell’8 aprile 2025, con il quale era stata rigettata la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il ricorso era stato notificato il 19 maggio 2025 e depositato il 5 giugno successivo.


Successivamente alla proposizione del ricorso, con nota del 23 giugno 2025, depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 24 giugno, la Questura ha comunicato di aver riesaminato favorevolmente l’istanza, con conclusione positiva del procedimento e rilascio del permesso di soggiorno con scadenza 27 aprile 2027. Il titolo risultava pronto per il ritiro da parte dell’interessato.


### La decisione


All’udienza camerale del 3 luglio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, la difesa erariale ha preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In tale sede, il TAR ha informato le parti della volontà di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria.


Il Collegio ha dunque dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha ritenuto di dover applicare il principio della “soccombenza virtuale”, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 1.000, oltre accessori di legge. Il criterio adottato si fonda sul rilascio del permesso solo dopo la proposizione del ricorso, a conferma dell’illegittimità dell’originario rigetto.


### Osservazioni conclusive


La sentenza ribadisce un principio importante: l’Amministrazione non può sottrarsi alla condanna alle spese processuali semplicemente provvedendo in autotutela dopo l’introduzione del giudizio. Il rilascio del titolo, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non elide la responsabilità per il contenzioso causato dal diniego originario. Il principio della “soccombenza virtuale”, ormai consolidato in giurisprudenza, rappresenta uno strumento di equilibrio tra autotutela e tutela giurisdizionale effettiva.


*Avv. Fabio Loscerbo*


TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia, Lecce, sentenza 19 novembre 2025 (pubbl. 28 novembre 2025)

  TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia...