**Permesso rilasciato dopo il ricorso: il TAR condanna la Questura alle spese nonostante la cessazione della materia del contendere**
*Nota alla sentenza del TAR Sicilia – Catania, Sezione IV, n. 2160/2025, R.G. n. 1149/2025, pubblicata l’8 luglio 2025*
*Avv. Fabio Loscerbo*
Con la sentenza n. 2160/2025, pubblicata in data 8 luglio 2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania, Sezione Quarta, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in un ricorso avverso il rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il procedimento, definito in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., si è tuttavia concluso con la condanna della Questura alle spese processuali, liquidate in via equitativa.
### I fatti
Il ricorrente, cittadino cinese, aveva impugnato il decreto della Questura di Catania dell’8 aprile 2025, con il quale era stata rigettata la sua domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo. Il ricorso era stato notificato il 19 maggio 2025 e depositato il 5 giugno successivo.
Successivamente alla proposizione del ricorso, con nota del 23 giugno 2025, depositata in giudizio dall’Avvocatura dello Stato il 24 giugno, la Questura ha comunicato di aver riesaminato favorevolmente l’istanza, con conclusione positiva del procedimento e rilascio del permesso di soggiorno con scadenza 27 aprile 2027. Il titolo risultava pronto per il ritiro da parte dell’interessato.
### La decisione
All’udienza camerale del 3 luglio 2025, fissata per l’esame della domanda cautelare, la difesa erariale ha preso atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere. In tale sede, il TAR ha informato le parti della volontà di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, non essendo necessaria alcuna ulteriore istruttoria.
Il Collegio ha dunque dichiarato cessata la materia del contendere, ma ha ritenuto di dover applicare il principio della “soccombenza virtuale”, condannando le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 1.000, oltre accessori di legge. Il criterio adottato si fonda sul rilascio del permesso solo dopo la proposizione del ricorso, a conferma dell’illegittimità dell’originario rigetto.
### Osservazioni conclusive
La sentenza ribadisce un principio importante: l’Amministrazione non può sottrarsi alla condanna alle spese processuali semplicemente provvedendo in autotutela dopo l’introduzione del giudizio. Il rilascio del titolo, pur determinando la cessazione della materia del contendere, non elide la responsabilità per il contenzioso causato dal diniego originario. Il principio della “soccombenza virtuale”, ormai consolidato in giurisprudenza, rappresenta uno strumento di equilibrio tra autotutela e tutela giurisdizionale effettiva.
*Avv. Fabio Loscerbo*
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