Permesso di soggiorno e frodi nel Decreto Flussi: il TAR Sicilia legittima il diniego ma trasmette gli atti alla Procura Nota a T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, sent. n. 2246/2025, R.G. 1386/2023, depositata l’11 luglio 2025 Avv. Fabio Loscerbo

 Permesso di soggiorno e frodi nel Decreto Flussi: il TAR Sicilia legittima il diniego ma trasmette gli atti alla Procura

Nota a T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. IV, sent. n. 2246/2025, R.G. 1386/2023, depositata l’11 luglio 2025
Avv. Fabio Loscerbo

Con la sentenza n. 2246/2025, depositata l’11 luglio 2025, il TAR Sicilia – sede staccata di Catania, Sezione Quarta – ha respinto il ricorso di un cittadino marocchino avverso il diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato emesso dalla Questura di Enna. Tuttavia, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna, per le possibili responsabilità dei datori di lavoro ex art. 12 TUI, in merito a condotte fraudolente nell’ambito del cosiddetto "Decreto Flussi".

I fatti

Il ricorrente era entrato in Italia in attuazione del Decreto Flussi 2022, con contratto di soggiorno sottoscritto presso la Prefettura, per essere impiegato in un’azienda agricola. Tuttavia, secondo quanto emerso, i datori di lavoro non solo non gli avevano consentito di svolgere l’attività lavorativa, ma neppure gli avevano fornito l’alloggio promesso. La Questura, a seguito di sopralluoghi, rilevava l’irreperibilità del lavoratore e riceveva dal datore di lavoro una dichiarazione di abbandono del posto da parte dello stesso. Ne derivava il rigetto della richiesta di permesso.

Il ricorrente, a sua volta, proponeva querela per truffa, denunciando di aver versato somme di denaro a connazionali e ai datori di lavoro nella convinzione – rivelatasi infondata – che fossero necessarie per la regolarizzazione dell’impiego. Impugnava il provvedimento per omessa comunicazione del preavviso di rigetto, travisamento dei fatti e mancata traduzione nella propria lingua.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il provvedimento impugnato sotto tutti i profili:

  • Sull’assenza del lavoratore in azienda, la Questura ha fornito adeguata prova documentale, mentre il ricorrente non ha prodotto elementi idonei a dimostrare l’avvenuta prestazione lavorativa, né ha chiarito l’esito della querela sporta.

  • Sul rapporto di lavoro, lo stesso ricorrente ha ammesso che i datori di lavoro erano “fittizi” e che non ha mai svolto alcuna attività, né goduto dell’alloggio. Tale ammissione, secondo il Collegio, conferma sia l’assenza dei presupposti per il rilascio del permesso, sia l’infondatezza della censura sulla valutazione dei fatti.

  • Sull’omessa comunicazione del preavviso di rigetto, la Sezione ha richiamato l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, ritenendo che, trattandosi di atto vincolato (in assenza del rapporto di lavoro effettivo), l’omissione non determina l’illegittimità del provvedimento.

  • Sulla mancata traduzione, la questione è stata considerata irrilevante, trattandosi di mera irregolarità non idonea ad incidere sulla difesa, ampiamente esercitata nel giudizio.

Trasmissione degli atti alla Procura

Pur respingendo il ricorso, il TAR ha riconosciuto la gravità delle allegazioni del ricorrente riguardo alla condotta dei promittenti datori di lavoro, disponendo la trasmissione del fascicolo alla Procura della Repubblica per le valutazioni del caso, ipotizzando anche una possibile violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 286/1998, che punisce chi favorisca l’ingresso irregolare di stranieri nel territorio dello Stato.

Considerazioni conclusive

Questa pronuncia conferma la rigidità interpretativa in materia di rilascio del permesso di soggiorno legato al Decreto Flussi, dove il rapporto di lavoro non solo deve essere formalmente costituito, ma anche effettivamente eseguito. Tuttavia, la sentenza pone in evidenza anche i rischi sistemici di frodi organizzate ai danni degli stranieri, troppo spesso lasciati in balia di false promesse e richieste indebite di denaro.

Se da un lato il diniego appare giuridicamente fondato, dall’altro l’attenzione del TAR al possibile reato di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare testimonia un doveroso bilanciamento tra la necessaria legalità dell’ingresso e la tutela della dignità e buona fede del lavoratore straniero.

Avv. Fabio Loscerbo

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