martedì 17 marzo 2026
La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato nel settore agricolo: interpretazione del requisito delle 39 giornate lavorative nel trimestre
La conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato nel settore agricolo: interpretazione del requisito delle 39 giornate lavorative nel trimestre
La disciplina della conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato costituisce uno dei punti più delicati della normativa italiana sull’immigrazione lavorativa. La questione assume particolare rilievo nel settore agricolo, caratterizzato da modalità di prestazione lavorativa discontinue e spesso organizzate per giornate effettive di lavoro. In questo contesto si inserisce una recente pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, che offre importanti chiarimenti interpretativi in ordine al requisito delle 39 giornate lavorative nel trimestre ai fini della conversione del titolo di soggiorno.
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, numero 292 del 2026, pubblicata il 10 marzo 2026 nel procedimento iscritto al ruolo generale numero 175 del 2026, affronta il tema della corretta interpretazione dell’articolo 24, comma 10, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione) e delle relative circolari applicative.
Il caso trae origine dal rigetto disposto dalla Prefettura – Sportello unico per l’immigrazione – dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato presentata da un lavoratore straniero impiegato nel settore agricolo. L’Amministrazione aveva fondato il diniego sull’assenza del requisito minimo di attività lavorativa, ritenendo che il lavoratore non avesse svolto almeno 39 giornate lavorative distribuite in tre mesi solari con una media di 13 giornate mensili.
La questione interpretativa centrale riguarda la nozione di “tre mesi” prevista dalla normativa e dalle circolari amministrative. L’Ispettorato territoriale del lavoro aveva adottato un criterio rigidamente ancorato ai mesi solari, escludendo dal computo alcune giornate lavorative svolte “a cavallo” tra due mesi. Tale impostazione, secondo l’Amministrazione, impediva il raggiungimento del requisito minimo richiesto.
Il Tribunale amministrativo ha invece adottato una lettura più aderente alla ratio della normativa, sottolineando come l’articolo 24, comma 10, del Testo unico sull’immigrazione richieda semplicemente lo svolgimento di attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi prima della conversione del titolo di soggiorno. In particolare la sentenza afferma testualmente:
“le disposizioni vigenti e la predetta circolare si limitano a prevedere che ‘il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato’”.
Nel settore agricolo, caratterizzato da prestazioni lavorative giornaliere, la circolare congiunta del 27 ottobre 2023 ha precisato che tale requisito deve essere interpretato come lo svolgimento di almeno 13 giornate lavorative mensili per tre mesi lavorativi, per un totale minimo di 39 giornate coperte da contribuzione previdenziale. Tuttavia la stessa pronuncia chiarisce che il riferimento ai “tre mesi” non deve essere necessariamente inteso come tre mesi solari consecutivi.
Il Collegio evidenzia infatti che un’interpretazione rigidamente ancorata al calendario mensile finirebbe per produrre effetti distorsivi e irragionevoli, escludendo dal computo giornate effettivamente lavorate solo perché collocate tra la fine di un mese e l’inizio del successivo. A questo proposito la decisione afferma:
“nel considerare il trimestre – attesa la genericità della previsione contenuta nell’art. 24, comma 10, del d.lgs. n. 286 del 1998 – deve ritenersi che il legislatore abbia inteso riferirsi ad un periodo di circa 90 giorni, che non deve necessariamente coincidere con un arco di tre mesi intesi in senso solare”.
Il Tribunale ha pertanto ritenuto illegittima l’interpretazione adottata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, osservando che essa non trova fondamento in una disposizione normativa chiara e si rivela eccessivamente penalizzante per il lavoratore. L’approccio corretto consiste invece nel considerare un arco temporale di circa novanta giorni decorrente dall’inizio effettivo dell’attività lavorativa, all’interno del quale verificare il raggiungimento delle 39 giornate di lavoro.
La pronuncia assume particolare rilievo sistematico perché riafferma il principio secondo cui l’interpretazione delle norme in materia di immigrazione lavorativa deve essere coerente con la finalità sostanziale della disciplina. Nel caso della conversione del permesso stagionale, l’obiettivo perseguito dal legislatore è verificare l’effettivo inserimento del lavoratore nel mercato del lavoro italiano e non introdurre ostacoli formali basati su criteri temporali eccessivamente rigidi.
Il Collegio ha inoltre evidenziato che il lavoratore aveva effettivamente svolto attività lavorativa stagionale documentata e coperta da contribuzione, circostanza non contestata dall’Amministrazione. L’interpretazione restrittiva adottata dagli uffici amministrativi avrebbe quindi determinato una compressione ingiustificata del diritto del lavoratore a proseguire l’attività lavorativa attraverso la conversione del titolo di soggiorno.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di diniego e ordinando all’Amministrazione di riesaminare la posizione del richiedente entro trenta giorni. La decisione conferma l’orientamento giurisprudenziale volto a privilegiare un’interpretazione sostanziale dei requisiti previsti dall’articolo 24 del Testo unico sull’immigrazione, soprattutto nei settori produttivi caratterizzati da modalità di lavoro discontinue come quello agricolo.
Dal punto di vista sistematico, la sentenza contribuisce a chiarire uno degli aspetti più problematici della conversione dei permessi stagionali, evitando che criteri meramente formali possano ostacolare percorsi di stabilizzazione lavorativa già avviati. L’interpretazione adottata appare coerente sia con la ratio della normativa sia con i principi di ragionevolezza e proporzionalità che devono guidare l’azione amministrativa.
In un contesto in cui il lavoro agricolo rappresenta uno dei principali ambiti di impiego dei lavoratori stranieri stagionali, la definizione di criteri interpretativi chiari e non eccessivamente formalistici assume un’importanza decisiva per garantire certezza giuridica e uniformità applicativa da parte delle amministrazioni competenti.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
lunedì 16 marzo 2026
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New on TikTok: Decreto Flussi: sin contrato de residencia, la solicitud de permiso de residencia es inadmisible Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast “Derecho de Inmigración”. Yo soy el abogado Fabio Loscerbo, y hoy comentamos una reciente decisión del Tribunal Administrativo Regional del Lacio, Sección Primera Ter, sentencia número 4151 del 5 de marzo de 2026, procedimiento R.G. número 1535 de 2026. El caso se refiere a un trabajador extranjero que entró regularmente en Italia con un visado concedido en el marco del “Decreto Flussi” para trabajo estacional. Sin embargo, después de su entrada en el territorio italiano, no se completó uno de los pasos fundamentales previstos por la legislación: la firma del contrato de residencia ante la Ventanilla Única de Inmigración. Ante la falta de este requisito, la Jefatura de Policía de Roma declaró inadmisible la solicitud de permiso de residencia por trabajo subordinado. Ese mismo día, la Prefectura de Roma adoptó también un decreto de expulsión, basado precisamente en la ausencia de un permiso de residencia válido. El Tribunal administrativo analizó separadamente las dos cuestiones. En relación con el decreto de expulsión, el Tribunal declaró la falta de jurisdicción, afirmando que la competencia corresponde al juez ordinario, ya que se trata de una medida que afecta a derechos subjetivos del ciudadano extranjero previstos por la normativa de inmigración. Distinta fue la valoración respecto al rechazo del permiso de residencia. En este punto, el Tribunal consideró plenamente legítima la actuación de la administración. Según los jueces, la normativa es muy clara: el trabajador extranjero que entra en Italia con una autorización de trabajo debe presentarse ante la Ventanilla Única de Inmigración y firmar el contrato de residencia con el empleador. Solo después de este paso puede iniciarse correctamente el procedimiento administrativo para obtener el permiso de residencia. En el caso examinado, este paso nunca se completó. Por esta razón, el Tribunal consideró que la decisión de la administración constituía un acto obligatorio y vinculado, conforme a lo previsto por el Texto Único de Inmigración y su reglamento de aplicación. Esta sentencia recuerda un principio muy importante: la entrada en Italia mediante el sistema del “Decreto Flussi” no es suficiente, por sí sola, para obtener un permiso de residencia. Es necesario completar correctamente todo el procedimiento administrativo previsto por la ley. Gracias por escuchar este episodio del podcast “Derecho de Inmigración”. Yo soy el abogado Fabio Loscerbo, y nos escuchamos en el próximo episodio. ⚖️
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