sabato 14 giugno 2025

🎙️ Podcast – Diritto dell’Immigrazione 🎧 Episodio: Permesso di soggiorno UE per lungo periodo e condanna penale – cosa dice il TAR


 🎙️ Podcast – Diritto dell’Immigrazione

🎧 Episodio: Permesso di soggiorno UE per lungo periodo e condanna penale – cosa dice il TAR

📢 Benvenuti a questo nuovo episodio del podcast Diritto dell’Immigrazione. Oggi parliamo di una sentenza importante che riguarda il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e in particolare la sua revoca in caso di condanna penale.

⚖️ Con la sentenza numero 681 del 2025, il TAR Emilia-Romagna, sezione prima, ha deciso su un ricorso iscritto al R.G. numero 540 del 2021, presentato da un cittadino del Bangladesh. Questo cittadino era titolare di un permesso UE di lungo periodo rilasciato nel 2017. Dopo una condanna per rapina e lesioni personali, la Questura di Bologna ha revocato il titolo e rilasciato un permesso annuale per lavoro subordinato.

✍️ Il ricorso impugnava il decreto sostenendo che fosse stato adottato automaticamente, senza un’adeguata valutazione dell’integrazione sociale e familiare del ricorrente. Lavorava regolarmente, aveva una famiglia e figli minori frequentanti la scuola.

🔍 Il TAR ha però rigettato il ricorso, affermando che il permesso UE per lungo periodo non è un diritto soggettivo assoluto, ma un beneficio a carattere premiale. Può quindi essere revocato se sussistono gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza. La sentenza chiarisce che la Questura, nel valutare la pericolosità sociale del soggetto, esercita una discrezionalità amministrativa legittima, se motivata.

📌 È un principio importante: non basta la regolarità formale del soggiorno. Il permesso rafforzato richiede anche una condotta conforme ai valori fondamentali dell’ordinamento. La revoca non è automatica, ma può essere disposta in modo proporzionato rispetto alla gravità dei fatti.

🗣️ In conclusione, la sentenza conferma che l’integrazione è una condizione da dimostrare nel tempo, e che il rilascio o il mantenimento del permesso UE non può prescindere dal rispetto dell’ordine pubblico e della sicurezza.

🎙️ Diritto dell’Immigrazione – A cura dell’Avvocato Fabio Loscerbo

La natura premiale del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: limiti e discrezionalità amministrativa alla luce della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 681/2025 (R.G. 540/2021)

 La natura premiale del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: limiti e discrezionalità amministrativa alla luce della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sez. I, n. 681/2025 (R.G. 540/2021)


1. Introduzione

La sentenza n. 681/2025, depositata in data 12 giugno 2025 dal Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna (R.G. n. 540/2021), affronta un nodo giurisprudenziale di rilievo in materia di diritto degli stranieri: la revoca di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo a seguito di una condanna penale e il successivo rilascio di un titolo ordinario per motivi di lavoro. La pronuncia conferma un orientamento consolidato secondo cui tale permesso ha carattere lato sensu “premiale” e non attribuisce allo straniero un diritto soggettivo assoluto al mantenimento dello status.


2. Il caso: i fatti e le censure del ricorrente

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2017 dalla Questura di Bologna, aveva chiesto l’aggiornamento del titolo nel 2019. Con decreto del 26 marzo 2021, notificato il 19 aprile 2021, la Questura ha revocato il permesso di lungo periodo a causa di una condanna penale (per rapina e lesioni personali), rilasciando però un permesso annuale per lavoro subordinato.

Il ricorso deduceva vizi di violazione di legge (art. 9, comma 4, TUI) e difetto di motivazione, sostenendo che la revoca era stata disposta in modo automatico, senza adeguata valutazione del percorso di integrazione del ricorrente, della sua stabile presenza in Italia, della sua condizione familiare, lavorativa e reddituale.


3. Il percorso processuale

L’istanza cautelare veniva respinta nel luglio 2021 (ord. n. 352/2021). Dopo una fase di inattività, la causa è stata iscritta nel ruolo aggiunto per lo smaltimento dell’arretrato, fino all’udienza di merito dell’11 giugno 2025. In quella sede, il TAR ha ritenuto persistente l’interesse del ricorrente e ha deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso.


4. Il ragionamento del TAR: il bilanciamento tra pericolosità e integrazione

Il TAR ha ritenuto che l’Amministrazione avesse svolto un’istruttoria completa e non irragionevole. In particolare:

  • Ha riconosciuto che il permesso UE per lungo soggiornanti ha natura non automatica né indefettibile, ma costituisce un riconoscimento di una condizione di integrazione "avanzata" dello straniero.

  • L’Amministrazione ha operato un bilanciamento tra gli interessi coinvolti: da un lato, la gravità dei reati (rapina e lesioni); dall’altro, il percorso di integrazione del ricorrente, testimoniato da lavoro regolare, famiglia in Italia, figli minori frequentanti le scuole.

  • Proprio per tale equilibrio, ha optato per revocare il permesso "rafforzato", ma rilasciare un titolo "ordinario" annuale per lavoro, rinnovabile.

Il TAR ha ribadito che tale impostazione non contrasta con i principi affermati dalla Corte Costituzionale o dalla Corte di Giustizia UE, che impongono un esame individualizzato, ma non escludono la possibilità di negare titoli stabili in presenza di gravi motivi di ordine pubblico.


5. Il principio confermato: il titolo “rafforzato” non è intoccabile

Il Collegio, richiamando precedenti analoghi (TAR Emilia-Romagna, n. 609/2025 e n. 263/2025), ha ribadito che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere riconosciuto in favore di soggetti condannati per fatti che ledono valori costituzionalmente protetti, come l’integrità fisica e la sicurezza collettiva.

Ha inoltre sottolineato che:

  • Il giudizio di pericolosità sociale è rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione;

  • La presenza di un precedente penale grave può giustificare la revoca del permesso UE anche se ciò non impedisce il rilascio di un permesso ordinario;

  • L’Amministrazione ha adempiuto all’obbligo di motivazione e valutazione individuale, escludendo ogni automatismo.


6. Conclusioni

La sentenza n. 681/2025 del TAR Emilia-Romagna offre un’ulteriore conferma del principio secondo cui il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non è un diritto assoluto, ma è subordinato a un’attenta verifica della condotta dello straniero e dell’assenza di motivi ostativi rilevanti, anche alla luce della sicurezza pubblica.

Il provvedimento impugnato, pur determinando la perdita di uno status più favorevole, non ha privato il ricorrente della possibilità di restare regolarmente in Italia, a condizione di mantenere una condotta conforme alla legge e ai principi della convivenza civile. Si conferma così un modello progressivo e reversibile di integrazione, in cui il mantenimento dello status più stabile resta connesso anche alla responsabilità personale dello straniero.


Avv. Fabio Loscerbo

L’acquisto della cittadinanza per nascita in Italia: quando la volontà dichiarata vale più della forma – Nota alla sentenza del Tribunale di Brescia, R.G. n. 4260/2023, sentenza n. 2325/2025

 L’acquisto della cittadinanza per nascita in Italia: quando la volontà dichiarata vale più della forma – Nota alla sentenza del Tribunale di Brescia, R.G. n. 4260/2023, sentenza n. 2325/2025


1. Premessa

Con sentenza n. 2325/2025, pubblicata il 4 giugno 2025 e pronunciata nel procedimento iscritto al R.G. n. 4260/2023, il Tribunale Ordinario di Brescia – sezione immigrazione – ha riconosciuto il diritto alla cittadinanza italiana di una giovane nata in Italia da genitori stranieri, accertando la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992. La decisione si segnala per l’impostazione sostanzialistica nella valutazione della residenza legale e per il superamento di una prassi formalistica che spesso ha ostacolato l’effettivo esercizio del diritto da parte dei soggetti nati e cresciuti in Italia.


2. I fatti: la domanda depositata e l’inerzia amministrativa

La ricorrente, nata in Italia nel 1993 e residente da sempre nel territorio nazionale, aveva presentato al Comune di Dalmine, in data 11 maggio 2012, apposita dichiarazione di volontà per l’acquisto della cittadinanza italiana al compimento della maggiore età. La richiesta, però, non fu mai formalmente protocollata né definita dall’Amministrazione, che solo nel 2023 comunicava – su istanza del legale – che la dichiarazione era “priva delle forme dovute”.

Il Tribunale ha ritenuto censurabile il comportamento del Comune, che avrebbe dovuto attivare un contraddittorio procedimentale, richiedendo eventuali integrazioni e non lasciando inevasa per oltre dieci anni un’istanza così rilevante.


3. I requisiti di legge e il principio di sostanza

Ai sensi dell’art. 4, co. 2, L. n. 91/1992, diviene cittadino italiano il minore straniero nato in Italia che:

  • abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età;

  • e dichiari, entro un anno dal diciottesimo compleanno, la volontà di acquisire la cittadinanza.

La decisione evidenzia come tutti i requisiti sostanziali risultino ampiamente integrati nel caso di specie: la ricorrente aveva sempre vissuto in Italia, era inserita anagraficamente fin dalla nascita, ed era in possesso di tutta la documentazione comprovante la continuità della presenza sul territorio (certificati scolastici, medici, permessi della madre, ecc.).

Particolarmente rilevante è la valutazione del Tribunale in ordine alla forma della dichiarazione: la mancata protocollazione da parte del Comune è da ritenersi irrilevante, posto che la dichiarazione risultava presente agli atti dell’ufficio. Non poteva dunque attribuirsi alla ricorrente l’omissione, bensì all’inerzia ingiustificata della Pubblica Amministrazione.


4. Orientamenti giurisprudenziali e norme integrative

Il Tribunale richiama la consolidata giurisprudenza – da Cass. n. 7322/2019 a vari precedenti di merito – che riconosce la cittadinanza anche in presenza di irregolarità formali non imputabili al dichiarante, purché siano soddisfatti i requisiti sostanziali.

Viene altresì richiamata la circolare ministeriale n. 22/2007, secondo cui eventuali irregolarità documentali o anagrafiche non possono essere poste a carico del minore, e il successivo art. 33 del d.l. n. 69/2013 che consente di dimostrare la continuità della presenza in Italia con ogni “idonea documentazione”, anche in presenza di disfunzioni riconducibili alla PA o ai genitori.


5. Il dispositivo e la condanna alle spese

In conclusione, il Tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando la ricorrente cittadina italiana e ordinando all’Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle registrazioni e comunicazioni previste. È stata inoltre disposta la condanna del Ministero dell’Interno al rimborso delle spese di lite, per un totale di euro 1.000 oltre accessori.


6. Conclusioni

La sentenza in commento rappresenta un chiaro esempio di applicazione del principio di effettività dei diritti. Essa afferma che il diritto alla cittadinanza non può essere sacrificato su basi meramente formali, soprattutto quando il comportamento omissivo dell’Amministrazione ha impedito l’esercizio pieno di una prerogativa individuale. L’inquadramento giuridico adottato tutela non solo la legalità sostanziale, ma anche la dignità e il radicamento degli individui nati in Italia, cresciuti e formatisi nel tessuto sociale e culturale nazionale.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 7 giugno 2025

🎙️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione 🎧 Episodio: Lavorare con la ricevuta del primo permesso per motivi familiari 🎙️ A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo

 🎙️ Podcast: Diritto dell’Immigrazione

🎧 Episodio: Lavorare con la ricevuta del primo permesso per motivi familiari
🎙️ A cura dell’Avv. Fabio Loscerbo


Benvenuti. In questo episodio parliamo di un chiarimento importante del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, contenuto nella circolare n. 4079 del 7 maggio 2018.

Il messaggio è chiaro:
👉 Un cittadino straniero che ha presentato domanda per il primo permesso di soggiorno per motivi familiari può lavorare regolarmente, già con la sola ricevuta della domanda.

Non serve attendere il rilascio del titolo definitivo.
La circolare riconosce che questa ricevuta ha valore legale e attesta la regolarità del soggiorno.

La base normativa è l’articolo 5, comma 9-bis, del Testo Unico Immigrazione, che viene interpretato estensivamente per includere anche i permessi per motivi familiari.

Questo significa che:
🔹 Il familiare può iniziare a lavorare legalmente,
🔹 Il datore di lavoro non rischia sanzioni,
🔹 La regolarità è garantita già dal primo accesso.

È un passo avanti importante verso l’integrazione reale e la semplificazione delle pratiche amministrative.

Per consultare la circolare, potete visitare il sito del Ministero del Lavoro al seguente link:
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/Documents/Nota-congiunta-INL-pds-motivi-familiari-prot.pdf




New on TikTok: Titulli i episodit: Konvertimi i lejes së punës sezonale: pse skadimi i lejes nuk mund ta bllokojë punëtorin e huaj Podcast – Versioni në shqip Mirëmëngjes dhe mirëseerdhët në një episod të ri të Së Drejtës së Imigracionit. Sot trajtojmë një çështje thelbësore që vazhdon të shkaktojë gabime administrative dhe procese gjyqësore të panevojshme: konvertimin e lejes së qëndrimit për punë sezonale në leje për punë të varur, dhe sidomos nëse skadimi i lejes sezonale mund ta bëjë të papranueshme kërkesën për konvertim. Pika e nisjes është një vendim i Gjykatës Administrative Rajonale të Ligurias, i publikuar më shtatë korrik dy mijë e njëzet e pesë. Rasti është i thjeshtë: një punëtor i huaj, mbajtës i një leje sezonale, paraqet kërkesën për konvertim pasi leja ka skaduar. Prefektura e refuzon kërkesën duke pretenduar se konvertimi është i mundur vetëm nëse leja është ende e vlefshme. Refuzimi jepet fillimisht pa shqyrtuar vërejtjet e punëtorit, dhe pastaj përsëritet pothuajse mekanikisht me të njëjtën arsyetim. Gjykata e rrëzon plotësisht këtë qëndrim, duke iu referuar qartë praktikës gjyqësore të konsoliduar. Në vendim thuhet se “nuk ka asnjë tregues ligjor nga i cili mund të nxirret se, për konvertimin e lejes së qëndrimit, kërkohet paraqitja e një leje të vlefshme në momentin e kërkesës” . Ky është një pasazh vendimtar, sepse sqaron një praktikë administrative pa asnjë bazë ligjore. Teksti Unik i Imigracionit nuk kërkon që leja sezonale të jetë e vlefshme në kohën e paraqitjes së kërkesës për konvertim. Nuk e kërkon legjislacioni sekondar. Nuk e kërkon asnjë qarkore. Kur një kusht nuk është parashikuar nga ligji, futja e tij nga administrata përbën kufizim të pajustifikuar që prek drejtpërdrejt rrugëtimin profesional të punëtorit. Rasti i Gjënovës tregon qartë se çfarë ndikimi kanë këto devijime. Edhe pas dy masave të përkohshme të gjykatës, Prefektura mbeti e palëvizshme dhe refuzoi të rishqyrtonte kërkesën pa u mbështetur te skadimi i lejes. Por gjykata është e prerë: kur administrata ta rihapë çështjen, ajo duhet të vlerësojë kërkesën në themel, të verifikojë plotësimin e kushteve materiale për punën e varur dhe të garantojë pjesëmarrjen procedurale të punëtorit. Gjykata vëren gjithashtu se Prefektura nuk ka shqyrtuar vërejtjet e punëtorit, duke i hedhur poshtë si “të papranueshme” pa dhënë asnjë argumentim real. Ky është një tjetër cenim procedural që i shtohet keqinterpretimit të kuadrit ligjor. Megjithatë, çështja thelbësore është vetëm një dhe duhet thënë hapur, sepse shpesh neglizhohet: skadimi i lejes sezonale nuk e bllokon dhe nuk mund ta bllokojë konvertimin. Qëllimi i konvertimit është të sigurojë vazhdimësinë e punës së rregullt dhe t’u mundësojë punëtorëve sezonalë stabilizimin e marrëdhënieve të punës tashmë të filluara. Lidhja e këtij procesi me një kusht formal që ligji nuk e parashikon do të çonte në rezultate të paarsyeshme, duke dëmtuar si punëtorin, ashtu edhe punëdhënësin që ka planifikuar punësimin. Vendimi i Gjykatës Administrative Rajonale të Ligurias jep një udhëzim thelbësor: administrata duhet të vlerësojë kërkesat e konvertimit në mënyrë thelbësore, pa u ndalur te data e skadimit. Nëse ekziston një ofertë pune e vlefshme dhe plotësohen kushtet e tjera, kërkesa duhet të shqyrtohet edhe nëse leja sezonale ka skaduar. Ky është një mesazh i rëndësishëm për të gjithë. Për punëtorët, sepse u garanton se rrugët e tyre të integrimit profesional nuk mund të ndërpriten për një kusht të paqenë. Për Prefekturat, sepse i detyron të harmonizojnë praktikat me ligjin dhe me jurisprudencën e qëndrueshme. Për juristët dhe profesionistët, sepse konfirmon një linjë interpretimi tashmë të konsoliduar në nivel kombëtar. Faleminderit që na dëgjuat. Do të vazhdojmë të ndjekim vendimet që lidhen me konvertimet, marrëdhëniet e punës dhe stabilitetin e qëndrimit, sepse pikërisht në këto fusha përcaktohet funksionimi real i politikave të imigracionit.

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