domenica 21 settembre 2025

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Lazio conferma il diniego della Questura di Roma


 Permesso di soggiorno per lavoro autonomo: il TAR Lazio conferma il diniego della Questura di Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Ter, con la sentenza n. 16023/2025, ha respinto il ricorso presentato contro il rigetto di una domanda di permesso di soggiorno per lavoro autonomo emesso dalla Questura di Roma. La decisione chiarisce ancora una volta l’importanza della residenza anagrafica regolare quale requisito fondamentale per il rilascio del titolo di soggiorno.

Il caso nasce dal provvedimento con cui la Questura aveva negato il permesso richiesto, rilevando la mancanza della prova di residenza e la cancellazione del richiedente per irreperibilità dai registri anagrafici del Comune di Roma. Nonostante le doglianze avanzate nel ricorso, il TAR ha confermato la legittimità del diniego, sottolineando che la mancata produzione di documentazione chiara sulla sistemazione abitativa escludeva la possibilità di accoglimento.

Secondo i giudici, la motivazione del provvedimento della Questura è adeguata e coerente con la normativa vigente: il requisito della residenza non può essere considerato un mero adempimento formale, ma rappresenta un elemento essenziale per dimostrare la stabilità sul territorio e la regolarità della posizione del richiedente.

Il TAR ha inoltre dichiarato irrilevante la mancata consegna del preavviso di rigetto, pur regolarmente inviato all’indirizzo fornito dal ricorrente, ritenendo che l’assenza della documentazione richiesta fosse di per sé sufficiente a giustificare il diniego.

La sentenza ribadisce quindi un principio di rilievo in materia di immigrazione: senza una residenza anagrafica regolare e documentata, non è possibile ottenere un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Per i cittadini stranieri che intendono intraprendere un’attività autonoma in Italia, questa decisione rappresenta un importante monito: è necessario garantire non solo la regolarità dei titoli professionali ed economici, ma anche la piena conformità ai requisiti anagrafici previsti dalla legge.

Avv. Fabio Loscerbo

Cittadinanza italiana e residenza fittizia: il TAR Lazio annulla il diniego della Prefettura di Roma


 Cittadinanza italiana e residenza fittizia: il TAR Lazio annulla il diniego della Prefettura di Roma

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Bis, con la sentenza n. 16317/2025, ha accolto il ricorso di un cittadino straniero contro il decreto della Prefettura di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua domanda di cittadinanza italiana per naturalizzazione. La decisione segna un importante punto fermo nella complessa questione della residenza “virtuale” o “fittizia”, utilizzata da molti Comuni per garantire l’iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora.

La Prefettura aveva respinto l’istanza sostenendo che la residenza presso un indirizzo convenzionale – in questo caso “Via Modesta Valenti” – non integrasse il requisito della residenza legale continuativa previsto dall’art. 9 della legge n. 91/1992. Il TAR ha però annullato il provvedimento, richiamando una consolidata giurisprudenza secondo cui la residenza anagrafica, anche se registrata tramite indirizzo fittizio, è pienamente idonea a soddisfare il requisito richiesto per la cittadinanza.

Il Collegio ha evidenziato che:

  • la residenza legale coincide con la residenza anagrafica, come stabilito dal d.P.R. n. 572/1993;

  • l’iscrizione “virtuale” è uno strumento riconosciuto dalla legge anagrafica e dalla circolare del Ministero dell’Interno del 18 maggio 2015, pensato per tutelare i diritti fondamentali delle persone senza fissa dimora;

  • la registrazione fittizia non comporta alcuna elusione delle norme di sicurezza, poiché restano in capo al cittadino obblighi di reperibilità e verifiche periodiche da parte del Comune.

Il TAR ha inoltre sottolineato che un’interpretazione restrittiva da parte delle Prefetture rischierebbe di creare disparità di trattamento sul territorio nazionale, con conseguenti violazioni dei principi di uguaglianza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Con questa decisione, il Tribunale impone alla Prefettura di riesaminare la domanda di cittadinanza secondo i principi enunciati, riaffermando il diritto all’iscrizione anagrafica e alla stabilità del soggiorno anche per chi vive condizioni abitative precarie.

La sentenza rappresenta un precedente di rilievo per migliaia di cittadini stranieri che hanno presentato domanda di cittadinanza e che risultano iscritti presso indirizzi fittizi, spesso unica via per accedere ai diritti fondamentali e ai servizi sociali.

Avv. Fabio Loscerbo

venerdì 19 settembre 2025

Protezione speciale e obbligo di valutazione del radicamento

Protezione speciale e obbligo di valutazione del radicamento


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Abstract
Il presente contributo analizza il rapporto tra protezione speciale e obbligo dell’amministrazione di valutare il radicamento sociale, familiare e lavorativo dello straniero in Italia, alla luce della normativa vigente e della più recente giurisprudenza. L’attenzione si concentra sull’evoluzione giurisprudenziale che ha trasformato la protezione speciale in uno strumento essenziale per la tutela dei diritti fondamentali, nonché sull’incidenza del principio costituzionale di proporzionalità nelle decisioni di espulsione e diniego.


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1. Inquadramento normativo
L’art. 19 del d.lgs. 286/1998, come modificato dalle riforme succedutesi fino al c.d. Decreto Cutro (D.L. 20/2023, conv. L. 50/2023), sancisce un divieto di espulsione nei confronti dello straniero che, in caso di rimpatrio, vedrebbe compromessi i propri diritti fondamentali alla vita privata e familiare, in base agli artt. 2, 3, 8 e 29 Cost., nonché all’art. 8 CEDU.
La norma attribuisce un valore centrale al radicamento sociale e lavorativo, riconoscendo che la mera regolarità formale del soggiorno non può prevalere sulla tutela sostanziale della persona che abbia stabilito legami profondi e stabili in Italia.


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2. Il ruolo della giurisprudenza
La giurisprudenza ha progressivamente ampliato l’ambito applicativo della protezione speciale, interpretando l’art. 19 TUI alla luce del principio di proporzionalità: il bilanciamento tra l’interesse pubblico alla sicurezza e all’ordinato controllo dei flussi migratori e l’interesse individuale dello straniero a mantenere la propria vita privata e familiare.
Numerosi Tribunali (Bologna, Venezia, Firenze, Brescia) hanno affermato che:

la domanda di protezione speciale deve essere sempre formalizzata e valutata, anche se presentata in forme non standardizzate;

il radicamento lavorativo e familiare costituisce un elemento determinante per il rilascio del titolo;

la ricevuta della domanda produce effetti provvisori assimilabili a un permesso di soggiorno, legittimando l’accesso al lavoro e ai servizi.



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3. Proporzionalità e diritti fondamentali
Il principio di proporzionalità, di matrice europea, richiede che l’espulsione sia esclusa ogniqualvolta il sacrificio imposto allo straniero risulti eccessivo rispetto al beneficio perseguito dall’amministrazione.
In particolare, la Corte EDU ha più volte chiarito che l’inserimento sociale e familiare, la durata della permanenza, la condotta tenuta e l’età di arrivo nel Paese ospitante sono fattori imprescindibili.


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4. Considerazioni conclusive
La protezione speciale, pur essendo stata oggetto di ridimensionamento normativo, continua a rappresentare il baricentro del sistema di garanzie per gli stranieri stabilmente integrati.
Essa traduce in concreto la necessità di coniugare la sovranità statale con il rispetto dei diritti inviolabili, confermando l’Italia come ordinamento ancorato a valori costituzionali ed europei.


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Parole chiave per SEO: protezione speciale, radicamento sociale, espulsione stranieri, art. 19 TUI, diritto immigrazione.


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Avv. Fabio Loscerbo


domenica 14 settembre 2025

Tribunale di Torino (agosto 2025): stop alle prassi discriminatorie nell’accesso alla procedura d’asilo

 

Tribunale di Torino (agosto 2025): stop alle prassi discriminatorie nell’accesso alla procedura d’asilo

Data pubblicazione: 14 settembre 2025 • Autore: Avv. Fabio Loscerbo



Grafica 1080×1080 – “Tribunale di Torino, agosto 2025: accesso alla procedura d’asilo”.

Immigrazione, diritto d’asilo, discriminazione indiretta e accesso agli sportelli delle questure: l’ordinanza del Tribunale di Torino (agosto 2025) interviene sulle prassi che ostacolano la formalizzazione delle domande di protezione internazionale.


Che cosa ha deciso il Tribunale di Torino

Il giudice ha riconosciuto che alcune prassi dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Torino configuravano discriminazione indiretta: i richiedenti asilo venivano di fatto posti in una condizione di svantaggio senza giustificazione oggettiva e proporzionata. La decisione impone di:

  • rimuovere le prassi discriminatorie;
  • garantire criteri trasparenti e verificabili per l’accesso agli sportelli;
  • assicurare tempi ragionevoli per la formalizzazione delle domande.

Perché è importante per chi chiede protezione

L’ordinanza tutela un diritto fondamentale sancito dall’art. 10 della Costituzione e attuato dal D.Lgs. 25/2008 e dal D.Lgs. 142/2015. A livello UE, la giurisprudenza ha ribadito l’obbligo degli Stati di garantire accesso effettivo e non ostacolato alla procedura (cfr. CGUE, C-36/20, “VL”).

Impatto pratico: cosa cambia agli sportelli

La decisione sollecita le questure ad adottare modalità di accesso chiare (fasce orarie, sistemi di prenotazione, numeri giornalieri) e comunicazioni trasparenti sui tempi. In concreto:

  1. Fine delle code indefinite e delle liste “informali” prive di criterio;
  2. Tracciabilità delle richieste e delle convocazioni;
  3. Parità di trattamento tra gli utenti, con particolare attenzione ai richiedenti asilo.

Contesto: le criticità segnalate nel 2025

Nel 2025 sono state riportate attese di mesi per un appuntamento in varie città, con effetti concreti sull’accesso alla protezione internazionale. L’attenzione dei tribunali su azioni antidiscriminatorie indica un cambio di passo: il diritto di difesa e l’accesso agli uffici non possono essere compressi da mere prassi organizzative.

Domande frequenti (FAQ)

Posso lavorare mentre attendo il permesso?

Sì: la ricevuta della domanda (rilascio, rinnovo o conversione) consente la permanenza regolare e l’attività lavorativa. Verifica sempre i diritti nell’attesa e conserva copia della ricevuta.

Come faccio accesso agli atti della mia pratica?

Puoi presentare istanza ai sensi della Legge 241/1990 via PEC o secondo le modalità pubblicate dalla questura competente. Indica con precisione i documenti richiesti.

Se la questura non mi fa accedere alla procedura?

Raccogli prove (screenshot, PEC, numeri di protocollo, testimonianze). L’azione antidiscriminatoria può essere valutata per chiedere al giudice la rimozione delle prassi illegittime.

Parole chiave consigliate (Google)

Keyword: Tribunale di Torino 2025; discriminazione indiretta; accesso procedura d’asilo; ufficio immigrazione questura; diritto d’asilo art. 10 Cost.; D.Lgs. 25/2008; D.Lgs. 142/2015; azione antidiscriminatoria; formalizzazione domanda asilo; tempi appuntamenti questura.


Autore

Avv. Fabio Loscerbo – avvocato in diritto dell’immigrazione e protezione internazionale. Articolo informativo a carattere giornalistico-divulgativo.

Tribunale di Torino, agosto 2025: discriminazione indiretta e diritto di accesso alla procedura d’asilo


 Tribunale di Torino, agosto 2025: discriminazione indiretta e diritto di accesso alla procedura d’asilo


Abstract

Nell’agosto 2025 il Tribunale di Torino ha riconosciuto la natura discriminatoria delle prassi adottate dall’Ufficio Immigrazione della Questura, che ostacolavano l’accesso dei richiedenti alla formalizzazione delle domande di asilo. L’ordinanza segna un passo decisivo nella giurisprudenza italiana, ponendo al centro la tutela del diritto d’asilo e la necessità di rimuovere barriere burocratiche che compromettono l’effettività delle garanzie costituzionali e sovranazionali.


1. Diritto d’asilo e quadro normativo

Il diritto di chiedere protezione internazionale è sancito dall’art. 10, comma 3, della Costituzione italiana e trova attuazione nel D.Lgs. 25/2008 e nel D.Lgs. 142/2015.

A livello europeo, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha più volte ribadito l’obbligo degli Stati membri di garantire un accesso effettivo e non ostacolato alla procedura (CGUE, C-36/20, VL, 2021).

Nonostante questo quadro, in Italia si sono moltiplicate segnalazioni di ostacoli pratici: tempi d’attesa eccessivi, sistemi di prenotazione inaccessibili, discrezionalità non regolata nell’ammissione agli sportelli.


2. Il caso dell’Ufficio Immigrazione di Torino

A Torino, associazioni e singoli richiedenti asilo hanno denunciato prassi che impedivano l’accesso regolare alla procedura:

  • assenza di criteri chiari per l’ingresso agli sportelli;

  • esclusione di molte persone senza possibilità di prenotazione alternativa;

  • tempi di attesa sproporzionati (anche mesi) prima di poter formalizzare la domanda.

Tali modalità hanno prodotto effetti svantaggiosi rispetto ad altri cittadini stranieri, traducendosi in un ostacolo concreto al diritto di chiedere protezione.


3. La decisione del Tribunale di Torino (agosto 2025)

Il giudice ha accertato che la prassi in uso configurava discriminazione indiretta, perché svantaggiava una categoria protetta – i richiedenti asilo – senza una ragione oggettiva e proporzionata.

Il provvedimento ha stabilito:

  • la violazione del diritto d’accesso alla procedura di protezione internazionale;

  • l’ordine alla Questura di eliminare prassi discriminatorie;

  • l’obbligo di adottare criteri trasparenti e verificabili per la gestione degli ingressi.

Particolare rilievo è stato dato all’art. 10 Cost., al principio di non discriminazione (art. 21 Carta di Nizza) e alla giurisprudenza della CEDU sul diritto a un rimedio effettivo.


4. Impatto giuridico e amministrativo

La pronuncia torinese ha valore sistemico:

  • Sul piano giurisprudenziale: rafforza l’uso dell’azione antidiscriminatoria come strumento di tutela collettiva e individuale.

  • Sul piano amministrativo: richiama le questure a garantire procedure eque e trasparenti, limitando margini di discrezionalità.

  • Sul piano sociale: sottolinea come i ritardi burocratici incidano direttamente sulla vita e sui diritti fondamentali delle persone.


5. Conclusioni: una decisione con valore pratico

La decisione del Tribunale di Torino conferma che il diritto d’asilo è un diritto fondamentale, non comprimibile da prassi organizzative.

Per i cittadini stranieri e per gli operatori del settore, questo provvedimento è un precedente importante: stabilisce che la Pubblica Amministrazione deve predisporre modalità di accesso chiare e tempestive, affinché il diritto alla protezione non resti solo sulla carta.


Avv. Fabio Loscerbo

sabato 13 settembre 2025

Bologna, il Tribunale: “Fissare l’appuntamento e formalizzare la domanda d’asilo entro 15 giorni”

 

Bologna, il Tribunale: “Fissare l’appuntamento e formalizzare la domanda d’asilo entro 15 giorni”

Lead

Con un’ordinanza del 23 agosto 2025, il Tribunale di Bologna – Sezione protezione internazionale ha accolto il ricorso di una richiedente, disponendo che la Questura la convochi e formalizzi la domanda di protezione internazionale entro 15 giorni. Al centro del caso: le code allo sportello e la difficoltà di accesso. Per gli operatori, il messaggio è chiaro: rispettare i tempi e assicurare la registrazione con modello C3 e assegnazione VESTANET, rilasciando la ricevuta/permesso per richiesta asilo.

Contesto

La ricorrente aveva più volte manifestato la volontà di chiedere protezione e si era presentata allo Sportello Asilo, senza riuscire ad accedere per contingentamenti d’ingresso. Il giudice ha richiamato i principi che governano la fase iniziale della procedura: lo Stato deve rendere possibile la presentazione e registrazione della domanda entro termini ragionevoli, in linea con art. 6 della Direttiva 2013/32/UE e con art. 26 d.lgs. 25/2008. Quando l’organizzazione dello sportello finisce per impedire o ritardare irragionevolmente l’esercizio del diritto, si configura un pregiudizio che legittima il rimedio cautelare e l’ordine di provvedere.

Nel dispositivo, oltre alla convocazione, è previsto il contestuale rilascio del titolo di soggiorno per richiesta asilo ai sensi dell’ art. 4 d.lgs. 142/2015, con l’indicazione del codice fiscale. Le spese sono compensate in ragione delle difficoltà oggettive nella gestione dei flussi.

Cosa cambia (in pratica)

  • Tempi certi: la Questura deve fissare un appuntamento in data determinata e formalizzare la domanda. Le file prolungate non giustificano rinvii sine die.
  • Registrazione completa: redazione del modello C3, assegnazione VESTANET e rilascio della ricevuta–permesso.
  • Tutela della persona: priorità per condizioni di vulnerabilità e salute; traduzione/interpretariato e informativa sui diritti.
  • Documentazione: utile portare PEC e diffide inviate, eventuali prove dell’istanza e certificazioni mediche per l’accesso prioritario.
  • Uso della cautelare: se l’accesso è impossibile, si può attivare un ricorso d’urgenza; la giurisprudenza valuta fumus e periculum anche alla luce della prassi del Tribunale.

Mini-FAQ

Ho scritto alla Questura ma non mi danno appuntamento: che fare?

Conserva le PEC, prova a presentarti nelle giornate indicate e chiedi che sia registrata la tua presenza. Se l’accesso resta impossibile, valuta con il tuo legale un ricorso cautelare per ottenere un ordine di convocazione entro termini certi.

Devo presentare subito il C3?

Il C3 viene redatto in Questura al momento della formalizzazione: contiene i tuoi dati e la sintesi dei motivi. Chiedi copia e verifica che sia inserito l’identificativo VESTANET.

Il permesso per richiesta asilo arriva subito?

Dopo la registrazione, va rilasciata la ricevuta con valore di titolo, con codice fiscale. Segui gli stati pratica e, se emergono ritardi ingiustificati, fai istanza di sollecito.

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Avv. Fabio Loscerbo

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

 

Cassazione: senza convalida del giudice il trattenimento in CPR non regge. Stop alle “48 ore ponte” del DL 37/2025; cosa cambia per Italia e Albania.

Cassazione: stop alla detenzione “senza convalida”. E ora cosa cambia

Lead

Con l’ordinanza 30297/2025 (4 settembre) la Corte di cassazione stabilisce che, se il trattenimento in CPR non è convalidato, la persona va liberata subito. Nel mirino la clausola del DL 37/2025 che consentiva una permanenza fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore. Effetti immediati per questure e gestori, inclusi i flussi collegati al progetto Italia–Albania.

Contesto

Il DL 28 marzo 2025, n. 37 (convertito nella L. 75/2025) ha ridefinito varie fasi del sistema, prevedendo il “ponte” di 48 ore dopo la mancata convalida. La Cassazione contesta questa deroga richiamando i limiti costituzionali alla restrizione della libertà personale. Sullo sfondo, la giurisprudenza UE che chiede controllo giurisdizionale effettivo e stop agli automatismi nelle procedure.

Cosa cambia

  • Liberazione immediata: se la convalida non arriva o è negata, il trattenimento non può proseguire neppure “per 48 ore”.
  • Nuovi decreti solo in libertà: la riedizione della misura richiede nuovi presupposti e nuova convalida; non legittima la permanenza in CPR.
  • Tracciabilità e responsabilità: verbali, orari e motivazioni vanno documentati; altrimenti crescono i rischi di contenzioso e risarcimento.
  • Albania: i rientri dopo non convalida non giustificano trattenimenti “automatici”; valgono le stesse garanzie.

Mini-FAQ

La norma delle “48 ore” è già incostituzionale?

La Cassazione ha sollevato questione alla Corte costituzionale. Nell’attesa, il principio applicabile è: senza convalida, liberazione immediata.

Le questure possono emettere un nuovo decreto?

Sì, ma ciò non consente di trattenere nel frattempo. La nuova misura richiede motivazione autonoma e pronta convalida.

Il progetto Italia–Albania è bloccato?

No, ma va adattato: niente automatismi; pieno accesso alla difesa; rispetto dei tempi e delle garanzie fissati dai giudici.

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Avv. Fabio Loscerbo

TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia, Lecce, sentenza 19 novembre 2025 (pubbl. 28 novembre 2025)

  TEMA: Diniego del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, requisiti legali e valutazione della pericolosità sociale – Nota a TAR Puglia...