venerdì 12 giugno 2026

Protezione speciale dopo il Decreto Cutro e tutela della vita privata e familiare: i decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 alla luce della Cassazione n. 13309/2025

 

Protezione speciale dopo il Decreto Cutro e tutela della vita privata e familiare: i decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 alla luce della Cassazione n. 13309/2025

Abstract

I decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 rappresentano un'importante applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 13309 dell'11 novembre 2025 in materia di protezione complementare. Le decisioni affrontano il tema della persistente rilevanza del diritto alla vita privata e familiare dopo le modifiche introdotte dal D.L. 20/2023, convertito nella L. 50/2023, confermando che la tutela derivante dagli obblighi costituzionali e internazionali continua a costituire un limite ai provvedimenti di allontanamento dello straniero. L'analisi delle pronunce consente di evidenziare il ruolo centrale attribuito al percorso di integrazione sociale, lavorativa e relazionale quale parametro per la valutazione della vulnerabilità derivante dal rimpatrio.

1. Premessa

L'intervento legislativo realizzato mediante il D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito nella L. 5 maggio 2023, n. 50, ha profondamente inciso sul dibattito relativo all'ambito applicativo della protezione complementare disciplinata dall'art. 19 del d.lgs. 286/1998.

L'eliminazione dei riferimenti espressi alla vita privata e familiare contenuti nella formulazione introdotta dal D.L. 130/2020 aveva indotto parte della dottrina e della giurisprudenza a ritenere che il legislatore avesse inteso restringere significativamente la possibilità di riconoscere forme di tutela fondate sul radicamento dello straniero nel territorio nazionale.

La successiva elaborazione giurisprudenziale ha tuttavia progressivamente evidenziato come tale conclusione non fosse compatibile con il permanere, nel sistema normativo, del richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano contenuto nell'art. 5, comma 6, del Testo Unico Immigrazione.

In tale contesto assumono particolare rilevanza due decreti emessi dal Tribunale di Bologna il 22 maggio 2026 nei procedimenti R.G. n. 12446/2024 e R.G. n. 12443/2024, con i quali è stato riconosciuto il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale a due cittadini marocchini precedentemente destinatari di provvedimenti di rigetto della protezione internazionale.

2. La ricostruzione del quadro normativo operata dal Tribunale di Bologna

I decreti in esame prendono posizione sul problema interpretativo più rilevante emerso dopo la riforma del 2023: stabilire se la soppressione dei riferimenti normativi alla vita privata e familiare abbia comportato l'abrogazione sostanziale della relativa tutela.

Il Collegio esclude tale conclusione, osservando come l'art. 19 del d.lgs. 286/1998 continui a richiamare gli obblighi previsti dall'art. 5, comma 6, dello stesso decreto legislativo e come quest'ultima disposizione mantenga espresso riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano.
Secondo il Tribunale, la permanenza di tale richiamo impedisce di ritenere eliminata la protezione derivante dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, norma che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare e che costituisce parametro interpretativo imprescindibile nell'applicazione della disciplina nazionale.

La motivazione evidenzia inoltre come il sistema della protezione complementare debba essere letto alla luce dell'art. 10, comma 3, della Costituzione, disposizione che attribuisce rilevanza costituzionale al diritto di asilo e che impone una lettura delle norme interne coerente con il principio di tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona.

3. Il ruolo delle Sezioni Unite n. 24413/2021

La ricostruzione operata dal Tribunale si colloca nel solco dell'orientamento elaborato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24413 del 9 settembre 2021.

Tale pronuncia ha individuato nella valutazione comparativa tra il livello di integrazione raggiunto in Italia e la situazione esistente nel Paese di origine il criterio fondamentale per accertare la sussistenza di una condizione di vulnerabilità meritevole di tutela.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il radicamento sociale e lavorativo non costituisce un elemento autonomamente sufficiente per il riconoscimento della protezione, ma rappresenta un fattore che assume crescente rilevanza quanto maggiore risulti il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio.

La comparazione richiesta dal giudice deve pertanto verificare se l'allontanamento determini un significativo deterioramento delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente, tale da integrare una violazione dei diritti garantiti dall'art. 8 CEDU.

4. La portata innovativa della Cassazione n. 13309/2025

L'aspetto più significativo dei decreti bolognesi consiste nel richiamo alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 13309 dell'11 novembre 2025, resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. e destinata a svolgere una funzione nomofilattica di primaria importanza.
La Suprema Corte ha affermato che la riforma del 2023 non ha eliminato la tutela della vita privata e familiare dello straniero e che il richiamo agli obblighi costituzionali e internazionali continua a rappresentare il fondamento giuridico della protezione complementare fondata sul radicamento nel territorio nazionale.

Particolarmente rilevante appare l'affermazione secondo cui la protezione della vita privata e familiare non trova il proprio fondamento esclusivamente nell'art. 8 CEDU, ma anche negli artt. 2, 3 e 10 della Costituzione, che impongono il rispetto della dignità della persona e il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo.

La Corte evidenzia inoltre che il diritto di asilo costituzionale offre una tutela più ampia rispetto agli standard minimi derivanti dal diritto dell'Unione Europea, configurando un sistema di garanzie che non può essere ridotto alla sola applicazione del principio di non-refoulement.

5. Integrazione e radicamento nei casi esaminati

L'applicazione concreta di tali principi emerge chiaramente nei due procedimenti esaminati dal Tribunale di Bologna.

Nel primo caso il Collegio ha valorizzato la continuità dell'attività lavorativa nel settore edile, la disponibilità di un'abitazione autonoma, il conseguimento della patente di guida italiana e la progressiva stabilizzazione della posizione economica e sociale del ricorrente.

Nel secondo procedimento sono stati considerati particolarmente significativi la trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, la partecipazione a corsi di lingua italiana, la disponibilità di una sistemazione abitativa stabile e l'assenza di qualsiasi elemento negativo sotto il profilo dell'ordine pubblico.

In entrambe le decisioni il Tribunale sottolinea che l'integrazione non può essere valutata esclusivamente attraverso il parametro lavorativo, ma richiede una considerazione complessiva della vita privata sviluppata dal soggetto nel territorio nazionale, delle relazioni sociali instaurate e dell'effettivo inserimento nella comunità di riferimento.

6. Conclusioni

I decreti del Tribunale di Bologna del 22 maggio 2026 confermano l'emersione di un orientamento interpretativo che riconosce piena continuità alla tutela della vita privata e familiare anche nel sistema normativo successivo al Decreto Cutro.

L'importanza delle pronunce non risiede soltanto nell'accoglimento delle domande proposte dai ricorrenti, ma soprattutto nella ricostruzione sistematica del rapporto tra art. 19 del d.lgs. 286/1998, art. 8 CEDU e diritto di asilo costituzionale.

Le decisioni costituiscono una delle prime applicazioni organiche dei principi espressi dalla Cassazione n. 13309/2025 e confermano che il percorso di integrazione continua a rappresentare un elemento centrale nella valutazione della legittimità dell'allontanamento dello straniero.

Ne deriva una concezione della protezione complementare che, pur nel rispetto delle modifiche legislative introdotte nel 2023, continua a garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona, in conformità ai principi costituzionali e convenzionali che caratterizzano l'ordinamento italiano.

Avv. Fabio Loscerbo

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

mercoledì 10 giugno 2026

Ascolta "Work Permit Clearance and Residence Permit: what happens if the employer changes?" su Spreaker.

New on TikTok: تصريح العمل وتصريح الإقامة: ماذا يحدث إذا تغيّر صاحب العمل؟ مرحبًا بكم في حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجرة”. أنا المحامي فابيو لوسيربو، واليوم سنتحدث عن حكم حديث صادر عن المحكمة الإدارية الإقليمية في إيميليا رومانيا يتعلق بتحويل تصريح الإقامة من التدريب المهني إلى العمل، مع التركيز بشكل خاص على تصريح العمل الإيطالي المعروف باسم “Nulla Osta”. تتناول هذه القضية مسألة شائعة جدًا في إجراءات الهجرة: ماذا يحدث عندما يحصل العامل الأجنبي على تصريح عمل لصاحب عمل معيّن، ثم يبدأ العمل لاحقًا لدى شركة أخرى. في القضية التي نظرت فيها المحكمة، كان المواطن الأجنبي قد حصل على الـ “Nulla Osta” لتحويل تصريح الإقامة ووقّع عقد الإقامة مع صاحب عمل محدد، لكنه بعد ذلك بدأ علاقة عمل مع شركة مختلفة. وبناءً على ذلك، أعلنت إدارة الهجرة في مدينة فورلي عدم قبول طلب تحويل تصريح الإقامة إلى تصريح عمل. ووفقًا للمحكمة الإدارية، فإن تصريح العمل يرتبط بشكل مباشر بصاحب العمل الذي بدأ الإجراءات الإدارية. ولهذا السبب، خاصة في المرحلة الأولى، يجب أن يكون هناك تطابق بين صاحب العمل الذي طلب التصريح، وعقد الإقامة، وعلاقة العمل الفعلية مع العامل الأجنبي. كما أوضح القضاة أن هذا التفسير يهدف إلى منع إساءة استخدام نظام الهجرة، خصوصًا في الحالات التي يتم فيها فتح الإجراءات دون وجود نية حقيقية لتوظيف العامل الأجنبي. لكن هناك جانب مهم آخر. فقد أكدت المحكمة أن مقدم الطلب لم يقدم أي تفسير واضح حول أسباب عدم بدء علاقة العمل الأولى بشكل فعلي. وهنا غالبًا تكمن النقطة الأساسية في الدفاع القانوني: توثيق أسباب تغيير صاحب العمل، وإثبات استمرارية العمل، وشرح ما حدث بدقة أثناء الإجراءات الإدارية. إلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم. أنا المحامي فابيو لوسيربو، وكان هذا حلقة جديدة من بودكاست “قانون الهجر

https://ift.tt/qDROzgr

lunedì 8 giugno 2026

New on TikTok: SIS Alert and Visa Refusal: Entry Visas Cannot Be Denied Automatically Welcome to a new episode of the podcast “Immigration Law”. I am attorney Fabio Loscerbo, and today we will discuss an increasingly important issue in European immigration law: the relationship between SIS alerts and the refusal of entry visas. Many people discover the existence of a Schengen Information System alert, the so-called SIS alert, only when an Italian consulate rejects their visa application. This frequently happens with study visas, work visas, or family reunification visas. For years, in many cases, the existence of an SIS alert was treated almost as an automatic ground for refusal. But recent case law is now changing this approach significantly. An important judgment issued by the Regional Administrative Court of Lazio, Second Bis Section, published on May 6, 2026, annulled the refusal of a study visa issued by the Italian Consulate in Istanbul against a student who had been flagged in the SIS by Greece. The Court clarified that it is not enough to generically refer to the existence of an SIS alert in order to deny a visa. The administration must instead carry out a concrete, individual, and proportionate assessment of the foreign national’s situation. The decision also refers to the recent Constitutional Court judgment number 6 of 2026, which affirmed a very important principle: an SIS alert does not automatically prevent the issuance of a residence permit or an entry visa. According to EU Regulation number 1861 of 2018, Member States must consult each other and verify whether the foreign national actually represents a current threat to public order or public security. This means that a consulate cannot simply say: “there is an SIS alert, therefore the visa is refused.” A real investigation is required. A genuine statement of reasons is required. A concrete assessment of the applicant’s personal situation is required. This is a very important development because it opens new avenues of protection for individuals whose visas were denied solely because of a Schengen alert. In the coming years, the SIS system will become increasingly central in European immigration law and in the balance between security, freedom of movement, and individual rights. Thank you for listening to this new episode of the podcast “Immigration Law”. I am attorney Fabio Loscerbo, and I will see you in the next episode.

https://ift.tt/nTM4dri

New on TikTok: Permis de séjour saisonnier expiré : la conversion en permis de travail est-elle encore possible ? Bonjour, je suis Maître Fabio Loscerbo et voici un nouvel épisode du podcast Droit de l’Immigration. Aujourd’hui, nous parlons d’une importante décision du Tribunal Administratif Régional de Lombardie concernant la conversion d’un permis de séjour pour travail saisonnier en permis de séjour pour travail salarié. L’affaire concernait un travailleur étranger titulaire d’un permis de séjour saisonnier expirant le 30 septembre 2023. Toutefois, ce permis ne lui a été remis matériellement par les autorités qu’au 16 octobre 2023, soit après sa date d’expiration. Par la suite, le travailleur a demandé la conversion de son titre en permis de séjour pour travail salarié. La Préfecture a révoqué l’autorisation accordée, estimant que la demande avait été déposée après l’expiration du permis. Le Tribunal n’a pas partagé cette analyse. Les juges ont constaté que le retard n’était pas imputable au travailleur. Plus encore, ils ont rappelé qu’une jurisprudence constante considère que l’expiration du permis de séjour ne constitue pas, à elle seule, un obstacle à sa conversion. Selon le Tribunal, ce qui compte réellement, ce sont les conditions de fond : avoir exercé une activité professionnelle régulière en Italie, disposer d’une offre d’emploi valable et remplir les exigences prévues par la législation sur l’immigration. La simple expiration formelle du titre ne peut prévaloir sur ces éléments substantiels, notamment lorsque l’étranger démontre une réelle volonté de travailler et de s’intégrer dans la société italienne. Pour cette raison, le Tribunal a annulé la décision de la Préfecture et a ordonné à l’administration de réexaminer la demande. Cette décision envoie un message important : le droit de l’immigration ne doit pas être appliqué de manière excessivement bureaucratique. Lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, les retards administratifs ne devraient pas empêcher une personne de régulariser sa situation et de poursuivre son activité professionnelle en Italie. Merci d’avoir écouté cet épisode du podcast Droit de l’Immigration. Je suis Maître Fabio Loscerbo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.

https://ift.tt/UVAhsYm