Effetto sospensivo automatico in assenza di corretta procedura accelerata – Nota a Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, decreto 30 luglio 2025, R.G. 10617/2025

Effetto sospensivo automatico in assenza di corretta procedura accelerata – Nota a Tribunale di Bologna, Sez. Immigrazione, decreto 30 luglio 2025, R.G. 10617/2025

1. Premessa
Il decreto in esame, emesso dalla Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del Tribunale di Bologna, affronta la questione dell’effetto sospensivo automatico del ricorso contro un provvedimento di rigetto per manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale.
Il caso trae origine dal diniego emesso dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale, motivato dalla presunta manifesta infondatezza della domanda, nonostante fosse stato adottato un iter procedurale di tipo ordinario e non accelerato.

2. Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento
La decisione si fonda sull’art. 35-bis del D.Lgs. 25/2008, come modificato da ultimo dal D.L. 145/2024, conv. in L. 187/2024, e sui principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 11399 del 29 aprile 2024.
In tale arresto, reso a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. proveniente dalla stessa sezione bolognese, la Suprema Corte ha stabilito che la deroga al principio di sospensione automatica del provvedimento impugnato – nei casi di manifesta infondatezza per provenienza da Paese sicuro – opera solo se la Commissione territoriale abbia effettivamente seguito una procedura accelerata conforme alle previsioni di legge. In caso contrario, si determina il ripristino della procedura ordinaria, con conseguente applicazione della sospensione automatica.

3. Applicazione estensiva ai casi di manifesta infondatezza non legati ai Paesi sicuri
Il Tribunale ha ritenuto che il principio enunciato dalle Sezioni Unite si applichi non solo alle ipotesi di manifesta infondatezza per provenienza da Paese sicuro, ma anche alle altre tipologie di manifesta infondatezza e, persino, ai casi di inammissibilità della domanda. Tale estensione trova giustificazione nella ratio della pronuncia della Cassazione e nell’esigenza di coerenza sistematica tra le diverse fattispecie.

4. La procedura seguita nel caso concreto
Dall’esame degli atti è emerso che la Commissione territoriale aveva dichiarato di non essere riuscita a rispettare i termini legali della procedura accelerata “a causa del grande afflusso di istanze”, procedendo quindi secondo il modello ordinario. Nonostante ciò, aveva rigettato l’istanza per manifesta infondatezza, richiamando una circolare della Commissione nazionale per il diritto di asilo.
Il Tribunale ha rilevato che l’adozione della procedura ordinaria comporta:

  • applicazione del termine ordinario di 30 giorni per la proposizione del ricorso;

  • automatica sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, a prescindere dalle avvertenze contenute nel dispositivo della decisione amministrativa.

5. La decisione
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato automaticamente sospeso l’effetto esecutivo del provvedimento impugnato e ha disposto l’obbligo per la Questura di rilasciare al ricorrente un permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido sino alla definizione del giudizio.

6. Considerazioni conclusive
La pronuncia in commento ribadisce un principio di rilevanza pratica significativa per la difesa dei richiedenti protezione internazionale: l’effetto sospensivo automatico non può essere negato quando la Commissione territoriale non rispetta le condizioni procedurali che giustificano l’adozione della procedura accelerata.
Si tratta di un’interpretazione che tutela in maniera sostanziale il diritto di difesa e la permanenza legale sul territorio nazionale del richiedente, ponendo un freno a prassi amministrative che tendono ad assimilare impropriamente fattispecie diverse.


Avv. Fabio Loscerbo

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