domenica 5 luglio 2026
sabato 4 luglio 2026
La segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen e il dovere di motivazione del diniego di visto: osservazioni a margine della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, pubblicata il 9 giugno 2026, numero 10641 del Registro delle Sentenze
La segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen e il dovere di motivazione del diniego di visto: osservazioni a margine della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, pubblicata il 9 giugno 2026, numero 10641 del Registro delle Sentenze
Abstract
La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta Quater, pubblicata il 9 giugno 2026, numero 10641 del Registro delle Sentenze, affronta uno dei temi più delicati della disciplina dei visti di ingresso: il rapporto tra la segnalazione inserita nel Sistema d'Informazione Schengen e l'obbligo dell'Amministrazione di motivare il provvedimento di diniego. La pronuncia ribadisce che l'esistenza di una segnalazione SIS non può tradursi in un automatismo amministrativo, ma impone all'autorità competente un'effettiva attività istruttoria e una motivazione idonea a garantire il diritto di difesa del richiedente. La decisione assume particolare rilievo anche perché valorizza la recente evoluzione della giurisprudenza europea e costituzionale, delineando un modello procedimentale fondato sulla trasparenza amministrativa e sulla tutela effettiva dei diritti fondamentali.
L'oggetto della controversia era costituito dal diniego di un visto per lavoro subordinato adottato dal Consolato d'Italia a Casablanca nei confronti di un cittadino straniero destinatario di una segnalazione nel Sistema d'Informazione Schengen inserita dalle autorità austriache. Successivamente al provvedimento di rigetto, la segnalazione era stata cancellata dalle stesse autorità che l'avevano emessa. Nonostante tale circostanza, la sede diplomatica aveva rifiutato di riesaminare il procedimento, sostenendo l'impossibilità tecnica derivante dalla sospensione del nulla osta.
La questione giuridica affrontata dal Tribunale supera il caso concreto e investe il significato stesso della cooperazione amministrativa europea. Il Sistema d'Informazione Schengen rappresenta infatti uno strumento di circolazione delle informazioni tra gli Stati membri finalizzato alla tutela della sicurezza comune. Tuttavia, la presenza di una segnalazione non può essere interpretata quale presupposto sufficiente per l'adozione automatica di un provvedimento negativo, soprattutto quando l'Amministrazione chiamata a decidere mantiene un autonomo potere valutativo.
In tale prospettiva il Tribunale richiama la fondamentale sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 24 novembre 2020 nelle cause riunite C-225/19 e C-226/19, secondo la quale lo Stato che nega il rilascio del visto sulla base dell'opposizione formulata da un altro Stato membro deve indicare nel provvedimento sia l'identità dello Stato che ha formulato l'obiezione sia il motivo specifico della stessa. Solo una motivazione così articolata consente al destinatario del provvedimento di comprendere le ragioni della decisione e di esercitare efficacemente il proprio diritto di difesa.
La pronuncia estende tali principi anche ai visti nazionali per lavoro subordinato, affermando che non vi è alcuna ragione sistematica per differenziare il livello delle garanzie procedimentali rispetto ai visti Schengen uniformi. L'obbligo di motivazione discende infatti non soltanto dal diritto dell'Unione europea, ma anche dai principi generali dell'ordinamento amministrativo italiano e dagli articoli 3 e 10-bis della legge numero 241 del 1990.
Particolarmente significativo appare il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza numero 6 del 2026 della Corte costituzionale. La Consulta ha infatti chiarito che il nuovo quadro normativo europeo delineato dal Regolamento (UE) 2018/1861 non attribuisce alla segnalazione SIS efficacia automaticamente preclusiva rispetto al rilascio di un titolo di soggiorno. Al contrario, l'autorità nazionale è chiamata a svolgere una valutazione individuale della posizione dello straniero, verificando se egli rappresenti concretamente una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica.
Questo passaggio assume una portata sistemica che va ben oltre il settore dei visti. Esso conferma infatti il progressivo superamento della concezione tradizionale della segnalazione SIS quale automatica causa ostativa e valorizza invece il principio della valutazione individualizzata, ormai destinato a permeare l'intero diritto europeo dell'immigrazione.
Sotto il profilo procedimentale, il Tribunale censura altresì l'assoluta carenza istruttoria dell'Amministrazione italiana. La sede diplomatica non aveva infatti instaurato alcuna interlocuzione con le autorità austriache per comprendere le ragioni della segnalazione né aveva valorizzato il fatto che la stessa fosse stata successivamente cancellata. Neppure aveva instaurato un effettivo contraddittorio con il richiedente, limitandosi a richiamare il dato informatico risultante dal sistema L-VIS. La motivazione del diniego risulta così fondata esclusivamente su un dato formale, senza alcuna verifica sostanziale della posizione dell'interessato.
La decisione conferma come il principio del buon andamento dell'amministrazione imponga una reale attività istruttoria anche nell'ambito delle procedure consolari. La cooperazione amministrativa europea non può infatti tradursi nella mera ricezione passiva delle informazioni provenienti dagli altri Stati membri, ma richiede un'effettiva verifica della loro rilevanza rispetto alla decisione da assumere.
L'annullamento del provvedimento disposto dal Tribunale assume quindi un significato che trascende il singolo caso. Esso riafferma che il Sistema d'Informazione Schengen costituisce uno strumento di cooperazione amministrativa e non una fonte di automatismi decisionali. L'Amministrazione italiana conserva integralmente il dovere di istruire il procedimento, motivare le proprie determinazioni e garantire il pieno esercizio del diritto di difesa.
La sentenza si inserisce così in un orientamento giurisprudenziale destinato ad incidere significativamente sulla futura gestione delle procedure di rilascio dei visti e, più in generale, sull'utilizzo delle banche dati europee nel diritto dell'immigrazione. L'equilibrio tra esigenze di sicurezza e tutela dei diritti fondamentali non può essere affidato ad automatismi informatici, ma deve essere il risultato di una valutazione concreta, individuale e motivata, conforme ai principi dello Stato di diritto e dell'ordinamento dell'Unione europea.
Avv. Fabio Loscerbo
mercoledì 1 luglio 2026
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024)
La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato rappresenta uno degli istituti attraverso i quali il legislatore ha inteso favorire la stabilizzazione sul territorio nazionale di lavoratori stranieri che abbiano già dimostrato la propria capacità di inserimento nel mercato del lavoro italiano. In tale prospettiva assume particolare interesse la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2962 dell'8 giugno 2026, pronunciata nel procedimento R.G. n. 2106/2024, che affronta il tema della rilevanza della scadenza del permesso di soggiorno ai fini della conversione del titolo.
La controversia trae origine dalla revoca di un nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L'amministrazione aveva ritenuto ostativa la circostanza che la domanda di conversione fosse stata presentata successivamente alla scadenza del titolo di soggiorno. Tuttavia, il ricorrente aveva dimostrato che il documento, pur recando una validità fino al 30 settembre 2023, gli era stato materialmente consegnato soltanto il 16 ottobre 2023, quando il periodo di validità risultava già decorso.
La decisione del TAR assume rilievo perché si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale che tende a privilegiare gli elementi sostanziali rispetto agli aspetti meramente formali del procedimento amministrativo. Il Collegio richiama infatti la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui non esiste alcuna disposizione normativa che imponga, quale requisito indispensabile per la conversione, la pendenza di un permesso di soggiorno ancora valido al momento della presentazione della domanda. Al contrario, l'attenzione deve concentrarsi sulla verifica dei presupposti sostanziali che giustificano il rilascio del nuovo titolo.
La pronuncia valorizza in particolare la funzione economico-sociale dell'istituto della conversione. L'obiettivo perseguito dal legislatore non è quello di sanzionare irregolarità formali derivanti da ritardi burocratici, bensì quello di consentire la permanenza regolare dello straniero che abbia instaurato un autentico rapporto con il mercato del lavoro nazionale. In questa prospettiva la disponibilità di un contratto di lavoro, la presenza di adeguate fonti di sostentamento e l'effettivo inserimento nel tessuto produttivo assumono una rilevanza decisamente superiore rispetto alla mera circostanza della scadenza formale del titolo originario.
Particolarmente significativa appare la parte della motivazione nella quale il TAR evidenzia come il ritardo nella consegna del permesso di soggiorno fosse integralmente imputabile all'amministrazione. Ne deriva l'affermazione di un principio generale secondo cui il cittadino straniero non può subire conseguenze pregiudizievoli derivanti da inefficienze organizzative o ritardi imputabili agli uffici pubblici. Si tratta di una conclusione pienamente coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.
La sentenza si inserisce inoltre in una più ampia evoluzione del diritto dell'immigrazione italiano, caratterizzata da una crescente attenzione verso gli indicatori concreti di integrazione. Il riferimento operato dalla giurisprudenza all'esistenza di un rapporto di lavoro stabile, alla capacità di autosostentamento e all'inserimento nel contesto socio-economico evidenzia come la valutazione amministrativa debba concentrarsi sempre più sulla situazione effettiva dello straniero piuttosto che su elementi esclusivamente documentali. L'integrazione emerge così come parametro giuridicamente rilevante per la valutazione della posizione soggettiva del richiedente.
La decisione del TAR Lombardia conferma pertanto una lettura sostanzialistica dell'art. 24 del d.lgs. 286/1998, escludendo che la mera scadenza del permesso stagionale possa costituire, di per sé, motivo sufficiente per negare la conversione del titolo. Ciò che rileva è invece l'accertamento dei requisiti che dimostrano l'effettivo radicamento lavorativo dello straniero e la concreta esistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale prospettiva la pronuncia contribuisce a rafforzare un orientamento giurisprudenziale che privilegia la tutela dell'affidamento, la ragionevolezza dell'azione amministrativa e la valorizzazione dei percorsi di integrazione effettivamente realizzati sul territorio nazionale.
Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428
Fonti verificate: TAR Lombardia, Sez. IV, sentenza n. 2962/2026, pubblicata l'8 giugno 2026, R.G. n. 2106/2024.
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