mercoledì 1 luglio 2026

 

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Travail saisonnier : pas de permis de recherche d’emploi sans contrat de travail


 

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024)

 

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale oltre la scadenza del titolo: prevalenza dei requisiti sostanziali e tutela dell'integrazione nella sentenza del TAR Lombardia, Sez. IV, 8 giugno 2026, n. 2962 (R.G. n. 2106/2024)

La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato rappresenta uno degli istituti attraverso i quali il legislatore ha inteso favorire la stabilizzazione sul territorio nazionale di lavoratori stranieri che abbiano già dimostrato la propria capacità di inserimento nel mercato del lavoro italiano. In tale prospettiva assume particolare interesse la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2962 dell'8 giugno 2026, pronunciata nel procedimento R.G. n. 2106/2024, che affronta il tema della rilevanza della scadenza del permesso di soggiorno ai fini della conversione del titolo.

La controversia trae origine dalla revoca di un nulla osta alla conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato. L'amministrazione aveva ritenuto ostativa la circostanza che la domanda di conversione fosse stata presentata successivamente alla scadenza del titolo di soggiorno. Tuttavia, il ricorrente aveva dimostrato che il documento, pur recando una validità fino al 30 settembre 2023, gli era stato materialmente consegnato soltanto il 16 ottobre 2023, quando il periodo di validità risultava già decorso.

La decisione del TAR assume rilievo perché si colloca nel solco di un orientamento giurisprudenziale che tende a privilegiare gli elementi sostanziali rispetto agli aspetti meramente formali del procedimento amministrativo. Il Collegio richiama infatti la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui non esiste alcuna disposizione normativa che imponga, quale requisito indispensabile per la conversione, la pendenza di un permesso di soggiorno ancora valido al momento della presentazione della domanda. Al contrario, l'attenzione deve concentrarsi sulla verifica dei presupposti sostanziali che giustificano il rilascio del nuovo titolo.

La pronuncia valorizza in particolare la funzione economico-sociale dell'istituto della conversione. L'obiettivo perseguito dal legislatore non è quello di sanzionare irregolarità formali derivanti da ritardi burocratici, bensì quello di consentire la permanenza regolare dello straniero che abbia instaurato un autentico rapporto con il mercato del lavoro nazionale. In questa prospettiva la disponibilità di un contratto di lavoro, la presenza di adeguate fonti di sostentamento e l'effettivo inserimento nel tessuto produttivo assumono una rilevanza decisamente superiore rispetto alla mera circostanza della scadenza formale del titolo originario.

Particolarmente significativa appare la parte della motivazione nella quale il TAR evidenzia come il ritardo nella consegna del permesso di soggiorno fosse integralmente imputabile all'amministrazione. Ne deriva l'affermazione di un principio generale secondo cui il cittadino straniero non può subire conseguenze pregiudizievoli derivanti da inefficienze organizzative o ritardi imputabili agli uffici pubblici. Si tratta di una conclusione pienamente coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

La sentenza si inserisce inoltre in una più ampia evoluzione del diritto dell'immigrazione italiano, caratterizzata da una crescente attenzione verso gli indicatori concreti di integrazione. Il riferimento operato dalla giurisprudenza all'esistenza di un rapporto di lavoro stabile, alla capacità di autosostentamento e all'inserimento nel contesto socio-economico evidenzia come la valutazione amministrativa debba concentrarsi sempre più sulla situazione effettiva dello straniero piuttosto che su elementi esclusivamente documentali. L'integrazione emerge così come parametro giuridicamente rilevante per la valutazione della posizione soggettiva del richiedente.

La decisione del TAR Lombardia conferma pertanto una lettura sostanzialistica dell'art. 24 del d.lgs. 286/1998, escludendo che la mera scadenza del permesso stagionale possa costituire, di per sé, motivo sufficiente per negare la conversione del titolo. Ciò che rileva è invece l'accertamento dei requisiti che dimostrano l'effettivo radicamento lavorativo dello straniero e la concreta esistenza delle condizioni richieste dall'ordinamento per il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. In tale prospettiva la pronuncia contribuisce a rafforzare un orientamento giurisprudenziale che privilegia la tutela dell'affidamento, la ragionevolezza dell'azione amministrativa e la valorizzazione dei percorsi di integrazione effettivamente realizzati sul territorio nazionale.

Avv. Fabio Loscerbo
ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

Fonti verificate: TAR Lombardia, Sez. IV, sentenza n. 2962/2026, pubblicata l'8 giugno 2026, R.G. n. 2106/2024.

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