La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche dopo il decreto-legge 20 del 2023: disciplina transitoria, affidamento e limiti dell’azione amministrativa

 

La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche dopo il decreto-legge 20 del 2023: disciplina transitoria, affidamento e limiti dell’azione amministrativa

Abstract

Il contributo esamina la disciplina della conversione del permesso di soggiorno per cure mediche in permesso di soggiorno per motivi di lavoro alla luce delle modifiche introdotte dal decreto-legge 20 del 2023, convertito dalla legge 50 del 2023. L’analisi si concentra sulla portata della disciplina transitoria e sul ruolo svolto dalla giurisprudenza amministrativa nel ricondurre l’azione delle Questure entro i limiti imposti dai principi di irretroattività, certezza del diritto e tutela dell’affidamento dello straniero. Particolare attenzione è dedicata alla recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, che offre un contributo chiarificatore di rilevante impatto sistemico.

1. Il quadro normativo di riferimento

Il decreto-legge 20 del 2023 ha inciso in modo significativo sulla disciplina dei permessi di soggiorno convertibili, modificando l’articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 286 del 1998. Tra gli effetti più rilevanti della riforma vi è stata l’eliminazione del permesso di soggiorno per cure mediche dall’elenco dei titoli convertibili in permessi per motivi di lavoro.

Tale intervento normativo ha sollevato fin da subito questioni interpretative di rilievo, soprattutto con riferimento alle situazioni giuridiche già in essere e ai procedimenti amministrativi avviati prima dell’entrata in vigore della riforma. In questo contesto assume un ruolo centrale la disciplina transitoria prevista dall’articolo 7 del decreto-legge 20 del 2023, il cui ambito applicativo è stato oggetto di letture divergenti.

2. La disciplina transitoria e il problema del criterio temporale

Il nodo interpretativo principale riguarda l’individuazione del momento temporalmente rilevante ai fini dell’applicazione del regime previgente: se la data della domanda di conversione oppure la data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.

Le prassi amministrative hanno frequentemente privilegiato la prima opzione, ritenendo irricevibili le domande di conversione presentate dopo l’entrata in vigore della riforma, anche quando il titolo originario fosse stato richiesto in epoca antecedente. Questa impostazione ha determinato una compressione significativa delle posizioni giuridiche degli interessati, spesso aggravata da ritardi procedimentali non imputabili agli stessi.

3. L’orientamento della giurisprudenza amministrativa

La giurisprudenza amministrativa ha progressivamente ricondotto l’interpretazione della disciplina transitoria entro coordinate più coerenti con i principi generali dell’ordinamento. In particolare, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, con sentenza numero 58 del 20 gennaio 2026, ha affermato che il criterio temporale dirimente è rappresentato dalla data di presentazione dell’istanza originaria di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche.

Secondo il giudice amministrativo, qualora tale istanza sia stata presentata prima dell’entrata in vigore della riforma, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, comprensiva della possibilità di conversione del titolo in permesso per motivi di lavoro. Tale lettura valorizza una interpretazione letterale e sistematica dell’articolo 7 del decreto-legge 20 del 2023 e risulta coerente con la funzione di garanzia propria delle norme transitorie.

4. Tutela dell’affidamento e assenza di termini decadenziali

La pronuncia del TAR Liguria si segnala anche per l’attenzione dedicata alla tutela dell’affidamento dello straniero, inteso come legittima aspettativa maturata sulla base della normativa vigente al momento dell’avvio del procedimento amministrativo. In questa prospettiva, la conversione del permesso di soggiorno non può essere preclusa per effetto di sopravvenienze normative quando il procedimento originario sia stato correttamente instaurato sotto il regime previgente.

La sentenza affronta inoltre il tema della presunta tardività delle domande di conversione, ribadendo un principio già consolidato: in assenza di una espressa previsione legislativa, la domanda di rinnovo o di conversione del permesso di soggiorno non è soggetta a termini decadenziali. Ne deriva un ulteriore ridimensionamento delle prassi amministrative fondate su criteri non previsti dalla legge.

5. Considerazioni conclusive

La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria si inserisce in un orientamento giurisprudenziale volto a ristabilire un corretto equilibrio tra potere amministrativo e tutela delle situazioni giuridiche soggettive nel diritto dell’immigrazione. In un contesto segnato da riforme frequenti e da una crescente rigidità applicativa, la riaffermazione dei principi di certezza del diritto, irretroattività e affidamento assume un valore sistemico.

La conversione del permesso di soggiorno per cure mediche, nei casi disciplinati dal regime transitorio, emerge così come uno spazio di legalità che non può essere compresso da interpretazioni amministrative restrittive o da circolari interne prive di forza normativa. La giurisprudenza amministrativa conferma, ancora una volta, il proprio ruolo di presidio dei principi fondamentali dell’ordinamento.

Riferimento alla pubblicazione

La sentenza oggetto di analisi è pubblicata integralmente su Calaméo al seguente indirizzo:
https://www.calameo.com/books/0080797757bd2f71b7d5a
(link diretto: https://www.calameo.com/books/0080797757bd2f71b7d5a)


Avv. Fabio Loscerbo

Commenti

Post più popolari

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN Abstract Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori. Quadro normativo Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU. Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo. Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali. Analisi 1) La portata dell’ordinanza 30297/2025 La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata. 2) Effetti immediati su questure e CPR Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria. Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati). Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”. 3) Rapporti con il modello Italia–Albania La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida). 4) Giudici, difesa e garanzie effettive Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”. Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive). Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati. 5) Prassi amministrative: check-list di conformità Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta). Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici. 6) Intersezioni con il diritto UE La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione. Conclusioni L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto. Avv. Fabio Loscerbo

Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIShttps://loscerbo.blogspot.com/2026/05/quand-le-tribunal-accorde-la-protection.html Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIS Une récente décision du Tribunal administratif régional de Brescia attire l’attention bien au-delà du droit italien de l’immigration. En cause, une question aussi technique que fondamentale : que se passe-t-il lorsqu’un juge reconnaît le droit à la protection internationale, mais que l’administration refuse malgré tout de délivrer le titre de séjour ? C’est le paradoxe juridique mis en lumière par la décision rendue le 23 avril 2026 par le Tribunal administratif régional de Brescia. L’affaire concerne un ressortissant étranger ayant obtenu, par décret définitif du Tribunal de Brescia, la reconnaissance de la protection subsidiaire. En principe, cette décision devait conduire à la délivrance du titre de séjour. Pourtant, la Questura a opposé un refus fondé sur un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, signalement maintenu même après la décision judiciaire. Le contraste est saisissant. D’un côté, une décision juridictionnelle définitive reconnaissant un droit fondamental. De l’autre, un refus administratif fondé sur un mécanisme européen de sécurité. La question dépasse largement ce dossier : un signalement sécuritaire peut-il neutraliser, dans les faits, les effets concrets d’un jugement définitif ? Certes, le tribunal a tranché le litige sur un terrain procédural, en déclarant irrecevable l’action en exécution. Mais la question de fond demeure entière. Et c’est précisément pour cela que cette affaire est importante. L’enjeu n’est pas seulement procédural. Il touche à l’effectivité des droits. En droit des étrangers, un droit reconnu mais impossible à mettre en œuvre peut se transformer en protection purement théorique. Cette affaire résonne bien au-delà de l’Italie, car elle illustre les tensions croissantes entre contrôle migratoire, coopération européenne et garanties juridictionnelles. Le système SIS a été conçu comme un instrument de coopération entre États membres. Mais ce dossier montre que ces mécanismes peuvent entrer en collision avec les protections reconnues par les juges. L’affaire de Brescia ouvre ainsi un débat plus vaste sur l’équilibre entre autorité judiciaire et pouvoir administratif. Elle interroge une question simple mais décisive : une personne reconnue protégée par un tribunal peut-elle néanmoins demeurer enfermée dans une zone d’incertitude juridique à cause d’un signalement administratif ? C’est aussi une question très concrète pour les praticiens du droit : gagner un recours suffit-il si son exécution peut encore être bloquée ? Pour certains, cette affaire révèle le risque que des dispositifs sécuritaires puissent vider indirectement de sa substance la protection juridictionnelle. Pour d’autres, elle met en évidence une tension non résolue au cœur même de l’ordre juridique Schengen. Dans tous les cas, cette décision importe parce qu’elle révèle un problème structurel, et non une anomalie isolée. En droit de l’immigration, le plus difficile n’est souvent pas d’obtenir la reconnaissance d’un droit, mais d’en assurer l’effectivité. Et c’est pourquoi l’affaire de Brescia mérite d’être suivie avec attention bien au-delà des frontières italiennes. Fabio Loscerbo Avocat en droit de l’immigration ORCID : https://ift.tt/43Kct7l https://ift.tt/WfzaySI Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VKzbmRS