Protezione complementare e integrazione: il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 riafferma la centralità dei diritti fondamentali

 Protezione complementare e integrazione: il decreto del Tribunale di Bologna del 5 dicembre 2025 riafferma la centralità dei diritti fondamentali

Con il decreto emesso il 5 dicembre 2025, il Tribunale ordinario di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, interviene in modo chiaro e strutturato su uno dei nodi più delicati dell’attuale diritto dell’immigrazione: la protezione complementare e il suo rapporto con l’integrazione sociale, lavorativa e familiare dello straniero, nel quadro normativo successivo al decreto-legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023.

Il Collegio bolognese prende posizione contro una lettura riduttiva della riforma del 2023, affermando che l’intervento legislativo non ha inciso sul nucleo essenziale delle tutele derivanti dagli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano. In particolare, viene ribadito che la protezione complementare continua a rappresentare lo strumento attraverso cui si dà attuazione al diritto d’asilo costituzionale ex art. 10, terzo comma, Cost., nonché alla tutela della vita privata e familiare sancita dall’art. 8 CEDU.

Il decreto si segnala per l’ampiezza e la profondità dell’argomentazione giuridica. Il Tribunale ricostruisce il quadro normativo dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998, chiarendo che, anche dopo le modifiche del 2023, permane il divieto di allontanamento ogniqualvolta l’espulsione o il respingimento comportino una lesione significativa dei diritti fondamentali della persona. In tale prospettiva, l’integrazione non viene intesa come requisito automatico o meramente formale, ma come elemento sostanziale da valutare in concreto, attraverso un giudizio comparativo tra la condizione di vita raggiunta in Italia e quella che il richiedente troverebbe nel Paese di origine.

Particolarmente rilevante è il richiamo alla giurisprudenza di legittimità più recente, che il Tribunale utilizza per confermare come il radicamento sociale, lavorativo e familiare possa fondare, anche da solo, il riconoscimento della protezione complementare, quando l’allontanamento determini uno sradicamento incompatibile con uno standard minimo di vita dignitosa. Ne emerge una lettura coerente e costituzionalmente orientata dell’istituto, lontana da approcci emergenziali o meramente securitari.

Il provvedimento assume dunque un valore che va oltre il singolo caso deciso. Esso si colloca come punto di riferimento per operatori del diritto, giudici e avvocati, offrendo una ricostruzione solida dei criteri applicativi della protezione complementare e confermando che l’integrazione effettiva resta un parametro centrale nel bilanciamento tra interessi pubblici e diritti della persona.

Il testo integrale del decreto è disponibile nella pubblicazione su Calameo, consultabile al seguente link:
https://www.calameo.com/books/0080797755d45c56b466f

Avv. Fabio Loscerbo

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Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIShttps://loscerbo.blogspot.com/2026/05/quand-le-tribunal-accorde-la-protection.html Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIS Une récente décision du Tribunal administratif régional de Brescia attire l’attention bien au-delà du droit italien de l’immigration. En cause, une question aussi technique que fondamentale : que se passe-t-il lorsqu’un juge reconnaît le droit à la protection internationale, mais que l’administration refuse malgré tout de délivrer le titre de séjour ? C’est le paradoxe juridique mis en lumière par la décision rendue le 23 avril 2026 par le Tribunal administratif régional de Brescia. L’affaire concerne un ressortissant étranger ayant obtenu, par décret définitif du Tribunal de Brescia, la reconnaissance de la protection subsidiaire. En principe, cette décision devait conduire à la délivrance du titre de séjour. Pourtant, la Questura a opposé un refus fondé sur un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, signalement maintenu même après la décision judiciaire. Le contraste est saisissant. D’un côté, une décision juridictionnelle définitive reconnaissant un droit fondamental. De l’autre, un refus administratif fondé sur un mécanisme européen de sécurité. La question dépasse largement ce dossier : un signalement sécuritaire peut-il neutraliser, dans les faits, les effets concrets d’un jugement définitif ? Certes, le tribunal a tranché le litige sur un terrain procédural, en déclarant irrecevable l’action en exécution. Mais la question de fond demeure entière. Et c’est précisément pour cela que cette affaire est importante. L’enjeu n’est pas seulement procédural. Il touche à l’effectivité des droits. En droit des étrangers, un droit reconnu mais impossible à mettre en œuvre peut se transformer en protection purement théorique. Cette affaire résonne bien au-delà de l’Italie, car elle illustre les tensions croissantes entre contrôle migratoire, coopération européenne et garanties juridictionnelles. Le système SIS a été conçu comme un instrument de coopération entre États membres. Mais ce dossier montre que ces mécanismes peuvent entrer en collision avec les protections reconnues par les juges. L’affaire de Brescia ouvre ainsi un débat plus vaste sur l’équilibre entre autorité judiciaire et pouvoir administratif. Elle interroge une question simple mais décisive : une personne reconnue protégée par un tribunal peut-elle néanmoins demeurer enfermée dans une zone d’incertitude juridique à cause d’un signalement administratif ? C’est aussi une question très concrète pour les praticiens du droit : gagner un recours suffit-il si son exécution peut encore être bloquée ? Pour certains, cette affaire révèle le risque que des dispositifs sécuritaires puissent vider indirectement de sa substance la protection juridictionnelle. Pour d’autres, elle met en évidence une tension non résolue au cœur même de l’ordre juridique Schengen. Dans tous les cas, cette décision importe parce qu’elle révèle un problème structurel, et non une anomalie isolée. En droit de l’immigration, le plus difficile n’est souvent pas d’obtenir la reconnaissance d’un droit, mais d’en assurer l’effectivité. Et c’est pourquoi l’affaire de Brescia mérite d’être suivie avec attention bien au-delà des frontières italiennes. Fabio Loscerbo Avocat en droit de l’immigration ORCID : https://ift.tt/43Kct7l https://ift.tt/WfzaySI Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VKzbmRS