Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026

 Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026


Abstract


Il presente contributo analizza il rapporto tra segnalazione nel Sistema Informativo Schengen (SIS) e diniego del visto di ingresso alla luce della recente evoluzione giurisprudenziale italiana ed europea. In particolare, viene esaminata la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, pubblicata il 6 maggio 2026, che ha annullato il rigetto di un visto di studio motivato esclusivamente dalla presenza di una segnalazione SIS inserita da un altro Stato membro. L’articolo approfondisce il ruolo del Regolamento UE numero 1861 del 2018, la procedura di consultazione preventiva tra Stati membri e il superamento dell’automatismo tra segnalazione Schengen e diniego del titolo di ingresso o soggiorno. Centrale appare il richiamo alla sentenza numero 6 del 2026 della Corte Costituzionale, che impone una valutazione individuale e proporzionata della posizione dello straniero, fondata sulla concreta esistenza di una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.


Segnalazione SIS e rifiuto del visto di ingresso: limiti al diniego automatico dopo la sentenza della Corte Costituzionale numero 6 del 2026


La questione del rapporto tra segnalazione nel Sistema Informativo Schengen e rilascio dei visti di ingresso rappresenta oggi uno dei punti più delicati del diritto dell’immigrazione europeo. Per lungo tempo la presenza di una segnalazione SIS ai fini del rifiuto di ingresso è stata interpretata, nella prassi amministrativa e in parte della giurisprudenza, come elemento sostanzialmente ostativo al rilascio di un visto o di un titolo di soggiorno da parte degli altri Stati membri dell’area Schengen.


Tale impostazione si è progressivamente consolidata soprattutto nei procedimenti consolari relativi ai visti per studio, lavoro o ricongiungimento familiare, nei quali l’amministrazione tendeva a fondare il rigetto quasi esclusivamente sull’esistenza della segnalazione inserita da altro Stato membro, senza procedere ad una reale valutazione individuale della posizione del richiedente.


La recente evoluzione normativa e giurisprudenziale sembra però orientarsi in direzione opposta.


Particolarmente significativa appare la sentenza del TAR Lazio, Sezione Seconda Bis, pubblicata il 6 maggio 2026, relativa al ricorso numero R.G. 3984/2026, con cui il giudice amministrativo ha annullato il provvedimento del Consolato Generale d’Italia ad Istanbul che aveva respinto una richiesta di visto di studio sul presupposto della presenza di una segnalazione SIS inserita dalla Grecia.


Il Tribunale amministrativo ha ritenuto illegittimo il diniego poiché fondato sulla mera esistenza della segnalazione, senza alcuna verifica concreta circa la reale pericolosità del richiedente per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. La decisione assume particolare rilievo poiché richiama espressamente la recente sentenza numero 6 del 2026 della Corte Costituzionale, destinata ad incidere profondamente sull’interpretazione del sistema Schengen in materia di immigrazione.


La Corte Costituzionale, infatti, pur pronunciandosi nell’ambito delle procedure di regolarizzazione previste dall’articolo 103 del decreto-legge numero 34 del 2020, ha espresso principi suscettibili di estensione generale all’intera disciplina dei titoli di ingresso e soggiorno.


Secondo la Corte, il sistema introdotto dal Regolamento UE numero 1861 del 2018 non attribuisce più alla segnalazione SIS un effetto automaticamente preclusivo. Al contrario, impone agli Stati membri una valutazione individuale e proporzionata della posizione dello straniero.


La sentenza del TAR Lazio richiama ampiamente il contenuto dell’articolo 27 del Regolamento UE numero 1861 del 2018, che disciplina il meccanismo della consultazione preventiva tra lo Stato membro che intende rilasciare il visto e lo Stato segnalante.


Il regolamento prevede infatti che, prima del rilascio di un visto di lunga durata o di un permesso di soggiorno ad un soggetto segnalato nel SIS, gli Stati membri interessati debbano consultarsi attraverso lo scambio di informazioni supplementari. La decisione finale resta comunque attribuita allo Stato che deve rilasciare il titolo, il quale è tenuto a valutare concretamente la sussistenza di una minaccia attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica.


Particolarmente rilevante appare il passaggio in cui il TAR Lazio afferma che il diniego risulta illegittimo “in quanto nega il visto per effetto della mera segnalazione nel SIS senza accertare, in concreto, se, sulla base delle ragioni che hanno portato alla segnalazione, lo straniero sia una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica”.


Si tratta di un principio destinato ad incidere profondamente sulle future prassi consolari e amministrative.


L’impostazione tradizionale, fondata su una sorta di automatismo tra segnalazione Schengen e rigetto della domanda, viene infatti sostituita da un modello fondato sulla valutazione concreta della persona, delle circostanze individuali e della reale attualità del pericolo.


In tale prospettiva, assume particolare importanza anche la motivazione del provvedimento amministrativo. Il semplice richiamo all’esistenza della segnalazione SIS non appare più sufficiente. L’amministrazione dovrà esplicitare le ragioni per cui ritiene che il richiedente costituisca concretamente una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, valutando altresì la proporzionalità della misura restrittiva rispetto alla finalità perseguita.


La questione assume rilievo anche sotto il profilo delle garanzie procedimentali previste dagli articoli 41 e 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, richiamati nel ricorso esaminato dal TAR Lazio. L’obbligo di buona amministrazione e il diritto ad una tutela effettiva impongono infatti che il richiedente possa conoscere le ragioni reali del diniego e contestarne la legittimità in sede giurisdizionale.


La progressiva erosione dell’automatismo tra segnalazione SIS e diniego del titolo di ingresso o soggiorno potrebbe produrre effetti rilevanti anche in altri settori del diritto dell’immigrazione, inclusi i procedimenti relativi alla protezione complementare, ai permessi di soggiorno e alle procedure di regolarizzazione.


Il sistema delineato dal Regolamento UE numero 1861 del 2018 sembra infatti orientato verso un modello nel quale la sicurezza europea non viene perseguita mediante automatismi amministrativi, ma attraverso valutazioni individuali fondate su criteri di proporzionalità, concretezza e adeguatezza.


La sentenza del TAR Lazio del 6 maggio 2026 rappresenta quindi uno dei primi segnali di un possibile mutamento strutturale nell’interpretazione del rapporto tra sistema Schengen e diritto dell’immigrazione, con un progressivo rafforzamento delle garanzie individuali dello straniero nei confronti delle decisioni amministrative fondate sulle segnalazioni SIS.


Avv. Fabio Loscerbo

ORCID: https://orcid.org/0009-0004-7030-0428

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