Carta d’identità 2026: cosa cambia per gli stranieri

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non è più valida, anche se sul documento è indicata una data di scadenza successiva. La novità riguarda anche i cittadini stranieri residenti in Italia ancora in possesso del vecchio documento cartaceo, che devono quindi verificare la propria posizione e richiedere la Carta d’Identità Elettronica.

La carta cartacea ha cessato di essere valida

Il passaggio definitivo alla Carta d’Identità Elettronica è ormai operativo. Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee hanno cessato di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.

La regola deriva dalla disciplina europea sulla sicurezza dei documenti di identità ed è stata accompagnata, in Italia, dalle disposizioni del decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026. Chi possiede ancora una carta cartacea non deve quindi fare affidamento sulla scadenza stampata: per l’identificazione ordinaria occorre richiedere la CIE.

La CIE può essere rilasciata anche ai cittadini stranieri residenti

La Carta d’Identità Elettronica non è riservata ai cittadini italiani. Può essere rilasciata anche ai cittadini stranieri residenti in Italia e costituisce un documento utile per l’identificazione personale e per l’accesso a numerosi servizi digitali della pubblica amministrazione.

Per il cittadino straniero, tuttavia, è essenziale distinguere la carta d’identità dal titolo di soggiorno. La CIE non sostituisce il permesso di soggiorno e non dimostra, da sola, la regolarità della permanenza in Italia. Il cittadino extra-UE deve quindi continuare a conservare e utilizzare il proprio permesso di soggiorno, oppure la documentazione che attesta la tempestiva richiesta di rinnovo quando il titolo è scaduto ed è in corso il relativo procedimento.

Attenzione ai viaggi all’estero

Un altro punto importante riguarda l’espatrio. Per il cittadino straniero la carta d’identità rilasciata dal Comune italiano non equivale automaticamente a un documento di viaggio. Per uscire dall’Italia e attraversare le frontiere occorre fare riferimento al passaporto o al diverso documento di viaggio previsto per la propria cittadinanza e alla disciplina applicabile al singolo Paese di destinazione.

La CIE deve quindi essere considerata, per lo straniero residente, soprattutto come documento di identificazione rilasciato dall’autorità italiana e come strumento di accesso ai servizi digitali, non come sostituto del passaporto o del permesso di soggiorno.

Una limitata eccezione per i rapporti già in corso

Il decreto-legge n. 108/2026 ha previsto una disciplina transitoria per alcuni rapporti contrattuali già stipulati prima del 3 agosto 2026. Quando la carta d’identità cartacea era già stata acquisita per identificare le parti, non è necessario sostituire il documento soltanto ai fini della prosecuzione di quel rapporto fino alla scadenza originariamente indicata.

Si tratta però di un’eccezione circoscritta, che non rende nuovamente valida la carta cartacea per gli altri utilizzi. Chi ne è ancora in possesso dovrebbe quindi richiedere la CIE presso il Comune senza attendere ulteriormente.

Cosa conviene fare

Per i cittadini stranieri residenti in Italia il consiglio pratico è semplice: controllare quale documento di identità si possiede. Se è ancora cartaceo, occorre rivolgersi al Comune per la sostituzione con la CIE. Al tempo stesso è opportuno verificare separatamente la validità del passaporto e del permesso di soggiorno, perché i tre documenti svolgono funzioni diverse e non sono intercambiabili.

La digitalizzazione dei documenti di identità può semplificare molti rapporti con la pubblica amministrazione, ma richiede anche maggiore attenzione nella gestione della documentazione personale. Carta d’identità, passaporto e titolo di soggiorno devono essere sempre distinti sotto il profilo giuridico e utilizzati secondo la loro specifica funzione.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428

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Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIShttps://loscerbo.blogspot.com/2026/05/quand-le-tribunal-accorde-la-protection.html Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIS Une récente décision du Tribunal administratif régional de Brescia attire l’attention bien au-delà du droit italien de l’immigration. En cause, une question aussi technique que fondamentale : que se passe-t-il lorsqu’un juge reconnaît le droit à la protection internationale, mais que l’administration refuse malgré tout de délivrer le titre de séjour ? C’est le paradoxe juridique mis en lumière par la décision rendue le 23 avril 2026 par le Tribunal administratif régional de Brescia. L’affaire concerne un ressortissant étranger ayant obtenu, par décret définitif du Tribunal de Brescia, la reconnaissance de la protection subsidiaire. En principe, cette décision devait conduire à la délivrance du titre de séjour. Pourtant, la Questura a opposé un refus fondé sur un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, signalement maintenu même après la décision judiciaire. Le contraste est saisissant. D’un côté, une décision juridictionnelle définitive reconnaissant un droit fondamental. De l’autre, un refus administratif fondé sur un mécanisme européen de sécurité. La question dépasse largement ce dossier : un signalement sécuritaire peut-il neutraliser, dans les faits, les effets concrets d’un jugement définitif ? Certes, le tribunal a tranché le litige sur un terrain procédural, en déclarant irrecevable l’action en exécution. Mais la question de fond demeure entière. Et c’est précisément pour cela que cette affaire est importante. L’enjeu n’est pas seulement procédural. Il touche à l’effectivité des droits. En droit des étrangers, un droit reconnu mais impossible à mettre en œuvre peut se transformer en protection purement théorique. Cette affaire résonne bien au-delà de l’Italie, car elle illustre les tensions croissantes entre contrôle migratoire, coopération européenne et garanties juridictionnelles. Le système SIS a été conçu comme un instrument de coopération entre États membres. Mais ce dossier montre que ces mécanismes peuvent entrer en collision avec les protections reconnues par les juges. L’affaire de Brescia ouvre ainsi un débat plus vaste sur l’équilibre entre autorité judiciaire et pouvoir administratif. Elle interroge une question simple mais décisive : une personne reconnue protégée par un tribunal peut-elle néanmoins demeurer enfermée dans une zone d’incertitude juridique à cause d’un signalement administratif ? C’est aussi une question très concrète pour les praticiens du droit : gagner un recours suffit-il si son exécution peut encore être bloquée ? Pour certains, cette affaire révèle le risque que des dispositifs sécuritaires puissent vider indirectement de sa substance la protection juridictionnelle. Pour d’autres, elle met en évidence une tension non résolue au cœur même de l’ordre juridique Schengen. Dans tous les cas, cette décision importe parce qu’elle révèle un problème structurel, et non une anomalie isolée. En droit de l’immigration, le plus difficile n’est souvent pas d’obtenir la reconnaissance d’un droit, mais d’en assurer l’effectivité. Et c’est pourquoi l’affaire de Brescia mérite d’être suivie avec attention bien au-delà des frontières italiennes. Fabio Loscerbo Avocat en droit de l’immigration ORCID : https://ift.tt/43Kct7l https://ift.tt/WfzaySI Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VKzbmRS