Carta d’identità 2026: cosa cambia per gli stranieri
Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non è più valida, anche se sul documento è indicata una data di scadenza successiva. La novità riguarda anche i cittadini stranieri residenti in Italia ancora in possesso del vecchio documento cartaceo, che devono quindi verificare la propria posizione e richiedere la Carta d’Identità Elettronica.
La carta cartacea ha cessato di essere valida
Il passaggio definitivo alla Carta d’Identità Elettronica è ormai operativo. Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee hanno cessato di essere valide, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.
La regola deriva dalla disciplina europea sulla sicurezza dei documenti di identità ed è stata accompagnata, in Italia, dalle disposizioni del decreto-legge n. 108 del 26 giugno 2026. Chi possiede ancora una carta cartacea non deve quindi fare affidamento sulla scadenza stampata: per l’identificazione ordinaria occorre richiedere la CIE.
La CIE può essere rilasciata anche ai cittadini stranieri residenti
La Carta d’Identità Elettronica non è riservata ai cittadini italiani. Può essere rilasciata anche ai cittadini stranieri residenti in Italia e costituisce un documento utile per l’identificazione personale e per l’accesso a numerosi servizi digitali della pubblica amministrazione.
Per il cittadino straniero, tuttavia, è essenziale distinguere la carta d’identità dal titolo di soggiorno. La CIE non sostituisce il permesso di soggiorno e non dimostra, da sola, la regolarità della permanenza in Italia. Il cittadino extra-UE deve quindi continuare a conservare e utilizzare il proprio permesso di soggiorno, oppure la documentazione che attesta la tempestiva richiesta di rinnovo quando il titolo è scaduto ed è in corso il relativo procedimento.
Attenzione ai viaggi all’estero
Un altro punto importante riguarda l’espatrio. Per il cittadino straniero la carta d’identità rilasciata dal Comune italiano non equivale automaticamente a un documento di viaggio. Per uscire dall’Italia e attraversare le frontiere occorre fare riferimento al passaporto o al diverso documento di viaggio previsto per la propria cittadinanza e alla disciplina applicabile al singolo Paese di destinazione.
La CIE deve quindi essere considerata, per lo straniero residente, soprattutto come documento di identificazione rilasciato dall’autorità italiana e come strumento di accesso ai servizi digitali, non come sostituto del passaporto o del permesso di soggiorno.
Una limitata eccezione per i rapporti già in corso
Il decreto-legge n. 108/2026 ha previsto una disciplina transitoria per alcuni rapporti contrattuali già stipulati prima del 3 agosto 2026. Quando la carta d’identità cartacea era già stata acquisita per identificare le parti, non è necessario sostituire il documento soltanto ai fini della prosecuzione di quel rapporto fino alla scadenza originariamente indicata.
Si tratta però di un’eccezione circoscritta, che non rende nuovamente valida la carta cartacea per gli altri utilizzi. Chi ne è ancora in possesso dovrebbe quindi richiedere la CIE presso il Comune senza attendere ulteriormente.
Cosa conviene fare
Per i cittadini stranieri residenti in Italia il consiglio pratico è semplice: controllare quale documento di identità si possiede. Se è ancora cartaceo, occorre rivolgersi al Comune per la sostituzione con la CIE. Al tempo stesso è opportuno verificare separatamente la validità del passaporto e del permesso di soggiorno, perché i tre documenti svolgono funzioni diverse e non sono intercambiabili.
La digitalizzazione dei documenti di identità può semplificare molti rapporti con la pubblica amministrazione, ma richiede anche maggiore attenzione nella gestione della documentazione personale. Carta d’identità, passaporto e titolo di soggiorno devono essere sempre distinti sotto il profilo giuridico e utilizzati secondo la loro specifica funzione.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
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