Carta d’identità cartacea dopo il 3 agosto 2026: cosa cambia per gli stranieri residenti in Italia

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea ha cessato, in via generale, di essere valida, anche quando sul documento è indicata una data di scadenza successiva. Per i cittadini stranieri residenti in Italia la novità richiede però alcune precisazioni importanti: la legge ha previsto specifiche eccezioni per determinati usi sul territorio nazionale e, soprattutto, la Carta d’Identità Elettronica italiana non sostituisce né il passaporto né il permesso di soggiorno.

La regola generale dal 3 agosto 2026

Il passaggio definitivo dalla carta d’identità cartacea alla Carta d’Identità Elettronica deriva dalla normativa europea sui documenti di identità e dalle disposizioni nazionali adottate nel 2026. In linea generale, dal 3 agosto 2026 la carta cartacea non costituisce più il normale documento di identità utilizzabile al posto della CIE, anche se formalmente riportava una scadenza più lontana.

Per chi vive stabilmente in Italia, compresi i cittadini dell’Unione europea e i cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti, è quindi opportuno verificare di essere in possesso della Carta d’Identità Elettronica e, quando necessario, chiederne il rilascio al Comune di residenza o di dimora secondo le regole applicabili.

Le eccezioni introdotte dalla legge nel 2026

Il legislatore ha tuttavia evitato che il passaggio al documento elettronico producesse automaticamente la perdita dell’accesso a servizi essenziali per chi fosse ancora in attesa della CIE. L’articolo 11 del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2026, n. 142, disciplina infatti alcune ipotesi nelle quali la carta cartacea non scaduta continua a produrre effetti limitati.

La prima riguarda i rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati entro il 3 agosto 2026 nei quali la carta cartacea era già stata utilizzata per identificare le parti. In tali rapporti il documento mantiene efficacia, ai fini di quello specifico rapporto contrattuale, fino alla scadenza indicata originariamente sulla carta. Ciò può essere rilevante, ad esempio, nei rapporti bancari, assicurativi o contrattuali già esistenti, perché la sola cessazione della validità generale della carta non impone automaticamente di rifare l’identificazione già eseguita per il contratto precedente.

Una seconda eccezione, particolarmente importante sul piano pratico, opera fino al 31 gennaio 2027. Nelle more del rilascio della CIE, la carta cartacea non scaduta può ancora essere utilizzata, nei limiti previsti dalla legge, per l’esercizio di diritti fondamentali e per l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna della posta e degli atti giudiziari e per determinate operazioni di deposito o ritiro di denaro presso banche, uffici postali e intermediari finanziari.

Non si tratta quindi di una proroga generale della vecchia carta d’identità. Si tratta, piuttosto, di una disciplina transitoria finalizzata a evitare che il mancato rilascio immediato della CIE determini l’impossibilità di accedere a diritti o servizi essenziali.

Per gli stranieri la CIE italiana non è un documento di viaggio

Questo punto è particolarmente importante. La Carta d’Identità Elettronica rilasciata in Italia a un cittadino straniero serve come documento di identificazione sul territorio italiano, ma viene rilasciata non valida per l’espatrio. La regola riguarda sia i cittadini dell’Unione europea sia i cittadini di Paesi terzi.

Di conseguenza, il cittadino straniero non deve confondere tre documenti che hanno funzioni diverse: la carta d’identità italiana serve all’identificazione; il passaporto o il documento nazionale di viaggio serve, secondo le regole applicabili, per attraversare le frontiere; il permesso o la carta di soggiorno dimostra, per il cittadino di Paese terzo, il titolo che consente il soggiorno in Italia.

La CIE, quindi, non sostituisce il permesso di soggiorno e non trasforma il cittadino straniero in titolare di un documento italiano valido per viaggiare all’estero. Prima di partire è sempre necessario verificare di avere il documento di viaggio richiesto dal proprio Stato di cittadinanza e, quando necessario, il titolo di soggiorno valido per il rientro in Italia.

Carta d’identità e permesso di soggiorno restano documenti diversi

Nella pratica capita ancora frequentemente che la carta d’identità venga considerata come una sorta di prova della regolarità del soggiorno. Giuridicamente non è così. L’iscrizione anagrafica e il rilascio della carta d’identità attengono all’identificazione e alla posizione anagrafica della persona; il diritto di soggiornare in Italia deriva invece dal titolo previsto dalla normativa sull’immigrazione oppure, per i cittadini dell’Unione europea, dalle condizioni stabilite dalla disciplina sulla libera circolazione.

Per un cittadino extra-UE è quindi possibile essere titolare di una CIE perfettamente valida come documento di identificazione e, nello stesso tempo, dover dimostrare separatamente la regolarità del soggiorno attraverso il permesso, la carta di soggiorno o la documentazione che prova la pendenza di una procedura di rilascio o rinnovo nei casi previsti dalla legge.

Cosa conviene controllare adesso

Chi possiede ancora una carta d’identità cartacea dovrebbe verificare innanzitutto se sia già stata richiesta la CIE. Se la nuova carta è in corso di rilascio, è utile conservare la documentazione relativa alla richiesta e sapere che, fino al 31 gennaio 2027, la legge tutela alcuni usi essenziali della vecchia carta non scaduta.

Chi deve viaggiare fuori dall’Italia deve invece evitare di fare affidamento sulla carta d’identità italiana rilasciata allo straniero, anche quando elettronica. Per il viaggio e per il successivo rientro occorre verificare separatamente passaporto, eventuali visti e titolo di soggiorno, tenendo conto anche delle particolari regole che possono applicarsi quando il permesso è in fase di rinnovo.

Infine, quando una banca, un ufficio pubblico, un gestore di servizio o altro soggetto rifiuta un documento cartaceo ancora utilizzabile in base alla disciplina transitoria, è opportuno verificare se il caso concreto rientri tra quelli espressamente salvaguardati dall’articolo 11 del decreto-legge n. 108 del 2026, come convertito dalla legge n. 142 del 2026. La cessazione della validità generale della carta cartacea, infatti, non consente di ignorare le eccezioni che il legislatore ha previsto proprio per garantire continuità nell’accesso ai diritti fondamentali e ai servizi essenziali.

Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista

Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione

Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo

ORCID: 0009-0004-7030-0428

Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

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