Secondo il TAR Lazio, per la cittadinanza non basta abitare in Italia: conta la residenza legale documentata
Secondo il TAR Lazio, per la cittadinanza non basta abitare in Italia: conta la residenza legale documentata
La presenza effettiva in Italia e la residenza legale richiesta per la cittadinanza non sono concetti perfettamente sovrapponibili. Il TAR Lazio, Roma, sezione V bis, con sentenza 18 settembre 2023, n. 13815, si è soffermato sulla prova del requisito di residenza e sulla sua continuità, con conseguenze pratiche importanti per chi presenta una domanda di cittadinanza per residenza.
Il principio affermato
Secondo la massima ufficiale, ai fini della concessione della cittadinanza rileva il periodo trascorso in posizione di residenza legale, accertata secondo la disciplina anagrafica italiana: non è sufficiente dimostrare di aver abitato abitualmente sul territorio con elementi soltanto presuntivi o indiretti. La sentenza sottolinea inoltre che il requisito temporale deve continuare a sussistere: non è sufficiente averlo raggiunto in un momento precedente se poi viene meno.
Qual è il problema concreto?
Una persona può aver lavorato in Italia, avere figli iscritti a scuola, contratti di affitto e utenze e tuttavia incontrare difficoltà se la propria posizione anagrafica presenta interruzioni. Documenti relativi alla vita quotidiana possono essere importanti in altri contesti, ma, secondo l'impostazione di questa pronuncia, non sostituiscono automaticamente la certificazione anagrafica ai fini della prova del requisito richiesto per la cittadinanza. Non va confuso neppure il possesso di un permesso di soggiorno con l'iscrizione anagrafica: occorre verificare entrambi i profili, secondo la disciplina applicabile.
Controlli da fare prima di presentare la domanda
È prudente richiedere il certificato storico di residenza, verificare i trasferimenti tra Comuni e individuare possibili cancellazioni per irreperibilità o altri vuoti temporali. La ricostruzione deve confrontare le date anagrafiche con i periodi di soggiorno regolare, evitando di assumere che il rinnovo del permesso dimostri, da solo, tutti gli altri requisiti. La durata richiesta dipende dalla specifica categoria del richiedente prevista dall'articolo 9 della legge n. 91/1992 e non è identica per tutti.
E se l'anagrafe contiene un errore?
Un'interruzione formale non deve essere automaticamente scambiata con un'interruzione reale imputabile all'interessato. Se la cancellazione deriva da un errore del Comune, è opportuno ottenere gli atti amministrativi e chiedere la correzione nei modi consentiti. La successiva giurisprudenza, fra cui TAR Marche, sezione I, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793, ha attribuito rilievo alla dimostrazione di un errore anagrafico non adeguatamente considerato dall'amministrazione. Si tratta tuttavia di una valutazione sul caso concreto: la possibilità di contestare un errore non elimina il requisito della residenza legale.
In caso di diniego
Il provvedimento deve essere letto attentamente per distinguere mancanza della durata minima, discontinuità della residenza, problemi di prova e altri requisiti autonomi. È essenziale esaminare la documentazione storica e le osservazioni già trasmesse al Ministero o alla Prefettura, e verificare il rimedio e i termini di impugnazione pertinenti. Una nuova iscrizione all'anagrafe non cancella di per sé gli effetti della precedente discontinuità né garantisce l'esito favorevole della domanda.
Pronuncia principale: TAR Lazio, Roma, sez. V bis, 18 settembre 2023, n. 13815, Pres. Rizzetto, Est. Verico. Fonte ufficiale: Giustizia amministrativa, massima sulla prova della residenza. Il commento riporta il principio risultante dalla massima istituzionale, senza attribuire al giudice ulteriori dettagli fattuali non verificati.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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