Secondo il TAR Toscana, il preavviso di rigetto non chiude il procedimento sul permesso di soggiorno: che fare se la Questura non decide
Secondo il TAR Toscana, il preavviso di rigetto non chiude il procedimento sul permesso di soggiorno: che fare se la Questura non decide
Un cittadino straniero presenta domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno. Trascorrono i mesi, arriva eventualmente una comunicazione dei motivi ostativi, ma non un provvedimento definitivo. Il procedimento può considerarsi concluso? Il TAR Toscana, con la sentenza 3 giugno 2024, n. 673, ha affrontato precisamente il rapporto tra preavviso di rigetto e azione contro il silenzio amministrativo.
La pronuncia e il principio
La relazione istituzionale del TAR Toscana sull'anno giudiziario 2025 richiama la sentenza n. 673/2024, riferendo che, nel procedimento di rilascio del permesso di soggiorno, l'amministrazione è tenuta a concludere l'istruttoria con un provvedimento espresso. Il giudice ha precisato che la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 non costituisce un provvedimento finale: perciò non basta, da sola, a far cessare la situazione di mancata conclusione del procedimento.
La massima collega questa conclusione tanto all'articolo 2 della legge n. 241/1990 quanto all'articolo 5, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998, che contempla il termine di sessanta giorni per la definizione delle istanze di rilascio, rinnovo e conversione. La scadenza del termine, tuttavia, non attribuisce automaticamente il titolo: l'obbligo di decidere e il diritto al suo rilascio sono questioni giuridiche differenti.
Perché il preavviso non è un diniego
Il preavviso permette all'interessato di partecipare al procedimento, confrontarsi con i rilievi amministrativi, produrre nuovi documenti e formulare osservazioni. Una volta esaminati gli apporti istruttori, l'amministrazione deve comunque assumere un atto conclusivo. Confondere il preavviso con la decisione finale rischia di lasciare il cittadino in una situazione di incertezza amministrativa, senza un esito chiaramente impugnabile.
Questo non significa che il preavviso sia inutile o che debba essere ignorato. Anzi: se la Questura indica carenze documentali, è opportuno rispondere con puntualità, conservando prova dell'invio. Ma la risposta alle osservazioni non sostituisce il successivo obbligo di concludere il procedimento con una decisione.
Come ricostruire il ritardo
È necessario individuare la data di presentazione dell'istanza e distinguere eventuali ricevute, convocazioni, rilievi fotodattiloscopici, richieste di integrazione, sospensioni o altre circostanze previste dalla legge. Occorre acquisire il testo del preavviso e la prova della risposta trasmessa dall'interessato. Soltanto dopo questa verifica è possibile stabilire con precisione se persista un silenzio illegittimo e quale azione sia praticabile.
In particolare, il termine richiamato dal testo unico non può essere scambiato, in ogni pratica, per la garanzia di ricevere materialmente il documento entro sessanta giorni in qualunque condizione. Il computo, gli eventuali effetti delle richieste istruttorie e le caratteristiche del procedimento devono essere accertati nel caso concreto.
Il ricorso contro il silenzio
In presenza dei presupposti, l'azione contro il silenzio davanti al giudice amministrativo mira a ottenere una pronuncia sull'obbligo dell'amministrazione di provvedere. Non equivale automaticamente a un ordine di rilasciare il permesso, poiché il giudice può limitarsi a imporre la conclusione del procedimento, lasciando all'autorità la valutazione dei requisiti nei limiti della legge. La tutela può risultare decisiva proprio quando il cittadino non ha ricevuto né accoglimento né diniego.
Per preparare l'iniziativa è utile conservare ricevute della domanda, protocolli, comunicazioni PEC, messaggi di convocazione e ogni eventuale sollecito. I termini per il giudizio sul silenzio e le possibili ulteriori iniziative vanno verificati secondo la disciplina processuale applicabile, evitando di affidarsi a formule standard.
Una garanzia concreta, non soltanto formale
Per il cittadino straniero, la certezza sui tempi del procedimento incide sul lavoro, sulla documentazione personale e sulla gestione della vita familiare. La decisione del TAR Toscana ribadisce un principio di corretto esercizio della funzione amministrativa: comunicare criticità è importante, ma non sostituisce la responsabilità di assumere un provvedimento conclusivo. Il preavviso apre il confronto; non rappresenta l'ultima parola della Questura.
Pronuncia: TAR Toscana, sentenza 3 giugno 2024, n. 673. Fonte primaria: Relazione ufficiale del TAR Toscana, inaugurazione anno giudiziario 2025, contenente la massima della sentenza. Il commento si fonda sul principio pubblicato nella relazione istituzionale, senza attribuire al giudice ulteriori dettagli fattuali non verificati.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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