Secondo il TAR Veneto, le attese sistematiche per chiedere asilo non sono una semplice difficoltà organizzativa
Secondo il TAR Veneto, le attese sistematiche per chiedere asilo non sono una semplice difficoltà organizzativa
Il diritto di chiedere protezione internazionale deve poter essere esercitato concretamente, non soltanto riconosciuto in astratto. La sentenza n. 616 del TAR Veneto, pubblicata il 18 marzo 2026, riguarda la Questura di Vicenza e offre indicazioni utili a chi incontra ostacoli ripetuti nel formalizzare la domanda di asilo.
Il caso
Alcune associazioni hanno promosso un ricorso collettivo per denunciare i ritardi sistematici nell'accesso alla procedura di protezione internazionale. La controversia non riguardava il riconoscimento individuale dello status di rifugiato, ma il funzionamento degli uffici incaricati di ricevere e formalizzare le domande. Il TAR ha verificato le attese e l'organizzazione dell'amministrazione, prendendo in considerazione anche le prove presentate dalle associazioni.
La decisione
Con la sentenza n. 616/2026 il TAR Veneto ha accertato una disfunzione organizzativa non occasionale ma strutturale. Il Collegio ha rilevato che il rispetto dei termini stabiliti dalla legge non può dipendere interamente dalle scelte organizzative dell'ufficio e che eventuali difficoltà di risorse richiedono una dimostrazione concreta. Ha imposto misure dirette al ripristino di una gestione efficiente entro il termine fissato nella pronuncia. Il giudice non ha attribuito automaticamente protezione internazionale ai singoli interessati.
Che cosa può fare una persona in attesa
Chi intende chiedere asilo dovrebbe rendere manifesta la propria volontà presso l'autorità competente e conservare le prove dei tentativi effettuati: convocazioni, comunicazioni, ricevute e risposte ricevute. Se gli appuntamenti vengono continuamente rinviati, può essere necessario documentare in modo ordinato l'andamento della vicenda e rivolgersi a un legale o a un servizio competente. Non è corretto presumere che ogni ritardo produca automaticamente un diritto a un risarcimento o a un permesso: occorre valutare il singolo caso.
La differenza tra richiesta e riconoscimento
Accedere alla procedura significa poter presentare e formalizzare la domanda; ottenere una forma di protezione dipende da una successiva valutazione individuale. È importante non confondere questi due momenti. La sentenza tutela il primo, ossia la possibilità concreta di attivare il procedimento nei tempi di legge. È una garanzia essenziale perché senza l'accesso agli uffici gli altri diritti collegati alla procedura rischiano di rimanere ineffettivi.
Riferimento verificabile
TAR Veneto, Venezia, sentenza n. 616 del 18 marzo 2026, relativa alla Questura di Vicenza. Fonte e riferimenti alla pronuncia: ASGI, 20 marzo 2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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