Secondo il Tribunale di Torino, l'accesso alla domanda di asilo non può essere ostacolato da procedure discriminatorie
Secondo il Tribunale di Torino, l'accesso alla domanda di asilo non può essere ostacolato da procedure discriminatorie
Per una persona che intende chiedere protezione internazionale, la possibilità concreta di manifestare la propria volontà davanti alla Questura è il presupposto dell'esercizio di diritti fondamentali. Una decisione del Tribunale ordinario di Torino, resa nota il 10 agosto 2025, affronta le modalità organizzative impiegate dall'amministrazione per consentire l'accesso alla procedura e il loro carattere discriminatorio.
La controversia
L'azione nasce dalle difficoltà denunciate dai richiedenti asilo nell'accesso agli uffici torinesi. Non è in discussione la fondatezza delle singole domande di status di rifugiato o di protezione sussidiaria: la questione riguarda le modalità con le quali l'amministrazione permette alle persone di presentarle. La mancanza di un accesso prevedibile e ordinato può determinare attese prolungate e una situazione di particolare vulnerabilità amministrativa.
Il principio della pronuncia
Secondo la ricostruzione pubblicata da ASGI, il Tribunale di Torino ha accolto l'azione antidiscriminatoria relativa alle modalità di accesso alla domanda di asilo, ordinando misure correttive. Il punto essenziale è che l'organizzazione del servizio non può tradursi in ostacoli ingiustificati all'esercizio di un diritto riconosciuto dalla legge. Non si deve però confondere la condanna della prassi con il riconoscimento automatico della protezione alle persone coinvolte.
Cosa fare se non si riesce a presentare domanda
È utile documentare i tentativi di accesso, le date, le comunicazioni inviate, gli eventuali appuntamenti e le risposte ricevute. La manifestazione di volontà di chiedere protezione dovrebbe risultare il più chiaramente possibile. Se l'ufficio impedisce ripetutamente l'accesso o non fornisce indicazioni, è opportuno sottoporre la vicenda a un professionista per identificare il rimedio più adeguato, che dipenderà dal tipo di omissione e dalle circostanze individuali.
La distinzione fra accesso alla procedura ed esito
Il diritto di chiedere asilo e quello di ottenere uno status sono distinti. Il primo garantisce che la domanda possa essere raccolta e valutata dagli organi competenti; il secondo presuppone l'accertamento delle condizioni fissate dalle norme italiane, europee e internazionali. Le difficoltà organizzative della Questura non possono sostituire il secondo giudizio, né impedirne l'avvio senza base giuridica.
Perché la prova è decisiva
Chi affronta ritardi dovrebbe conservare ricevute, lettere e messaggi, senza affidarsi soltanto a racconti verbali. La documentazione permette di ricostruire i fatti, distinguere i tempi della manifestazione di volontà da quelli della successiva formalizzazione e rappresentare al giudice gli effetti concreti degli ostacoli incontrati. L'eventuale contestazione deve essere formulata con riferimento alle norme applicabili nel momento della domanda.
Riferimento giudiziario
Tribunale ordinario di Torino, provvedimento in materia di discriminazione nell'accesso alla procedura di asilo, reso noto il 10 agosto 2025. Fonte di ricostruzione: ASGI, “Richiedenti asilo: il Tribunale di Torino condanna la Questura per discriminazione”. Non viene indicato un numero di provvedimento non autonomamente verificato.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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