Secondo il Tribunale di Venezia, il biennio non si applica automaticamente alla coesione familiare
Secondo il Tribunale di Venezia, il biennio di soggiorno previsto per il ricongiungimento non si applica automaticamente alla coesione familiare
La differenza fra ricongiungimento familiare e coesione familiare non è soltanto terminologica. Con sentenza del 3 settembre 2026 il Tribunale di Venezia ha accolto la domanda di una cittadina colombiana alla quale la Questura di Padova aveva negato il permesso per motivi familiari richiamando il requisito del soggiorno legale biennale del coniuge.
La fattispecie
La ricorrente era sposata con un connazionale regolarmente soggiornante in Italia per studio. La domanda riguardava la coesione familiare ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 286/1998. La Questura aveva applicato l'articolo 28, comma 1-bis, introdotto dal decreto-legge 145/2024, convertito nella legge 187/2024: la norma richiede, per determinate ipotesi di ricongiungimento, almeno due anni ininterrotti di soggiorno legale.
La distinzione fra istituti
Nel ricongiungimento il familiare si trova generalmente all'estero e si avvia una procedura per consentirne l'ingresso. Nella coesione, invece, il familiare è già presente in Italia e domanda un titolo per motivi familiari alle condizioni previste dalla disciplina specifica. Il Tribunale ha osservato che l'articolo 30, comma 1, lettera c), non richiama il nuovo requisito biennale: il vincolo non può dunque essere esteso automaticamente dalla diversa fattispecie del ricongiungimento.
L'esito del giudizio
Il Tribunale di Venezia ha annullato il diniego e riconosciuto il diritto al rilascio del permesso per motivi familiari, ordinando alla Questura di provvedere. La decisione ha valorizzato anche le circostanze personali: stabile convivenza, inserimento sociolavorativo, cure mediche in corso presso l'azienda ospedaliera universitaria di Padova e gravidanza della richiedente. Questi elementi non vanno confusi con una regola generale secondo cui ogni coesione debba essere accolta.
Come preparare la pratica
Occorre distinguere fin dall'istanza il titolo richiesto, indicare l'articolo 30 e allegare documenti relativi a matrimonio, regolarità del soggiorno del familiare, convivenza e ulteriori presupposti previsti dalla legge. In caso di diniego fondato esclusivamente sulla mancanza del biennio, è necessario controllare se la Questura abbia applicato alla coesione una disposizione riferita al ricongiungimento.
Il contenzioso e i suoi limiti
La tutela del diritto all'unità familiare richiede un accertamento individuale. La sentenza è un precedente di merito, non una modifica legislativa: resta necessario verificare la disciplina attuale e gli altri requisiti del caso. L'impugnazione del provvedimento deve essere impostata tenendo conto della competenza giurisdizionale e delle forme processuali specifiche.
Pronuncia e fonte
Tribunale ordinario di Venezia, sentenza 3 settembre 2026, in materia di coesione familiare. Ricostruzione e riferimento alla pronuncia, Melting Pot Europa, 2 ottobre 2026.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell'autore.
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