Secondo il TAR Bologna, l'accesso ai documenti amministrativi resta possibile anche se è già in corso una causa civile

Secondo il TAR Bologna, l'accesso ai documenti amministrativi resta possibile anche se è già in corso una causa civile

Chi ha bisogno di documenti detenuti dalla pubblica amministrazione per difendere i propri diritti può ottenerli anche se esiste già una causa davanti al giudice ordinario? Il TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, con sentenza 3 marzo 2026, n. 401, ha riaffermato l'autonomia del diritto di accesso documentale rispetto agli strumenti istruttori di un giudizio civile. Benché il caso riguardasse documentazione edilizio-ambientale, il principio assume rilevanza pratica anche per cittadini stranieri e famiglie quando devono acquisire documenti amministrativi necessari alla tutela di posizioni giuridiche.

La controversia originaria

Una società aveva chiesto al Comune di Cesenatico copia di documenti relativi a un'autorizzazione allo scarico fognario e alle comunicazioni di adeguamento dell'impianto. La richiesta era funzionale alla difesa in una causa civile pendente davanti al Tribunale di Forlì, riguardante una servitù.

Il Comune aveva inizialmente rifiutato l'accesso richiamando una possibile opposizione della controinteressata. Con un secondo provvedimento di diniego, adottato dopo ulteriore valutazione, aveva indicato sia l'opposizione effettivamente presentata sia la circostanza che i documenti risultavano già consegnati al consulente tecnico nominato nel giudizio civile.

La richiedente aveva contestato il rifiuto sostenendo che la documentazione era necessaria alla tutela giudiziaria dei propri diritti.

La posizione del TAR

Il Tribunale ha accolto il ricorso e ordinato al Comune di consentire l'estrazione di copia dei documenti richiesti entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha osservato che l'articolo 24, comma 7, della legge n. 241/1990 garantisce l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.

Secondo il TAR, la generica opposizione della persona controinteressata non era sufficiente, nel caso concreto, a negare l'accesso difensivo. Ugualmente, il fatto che i documenti fossero disponibili nell'ambito del giudizio civile attraverso il consulente tecnico non eliminava il diritto di rivolgersi direttamente all'amministrazione. L'azione per ottenere l'esibizione amministrativa mantiene una propria autonomia rispetto ai poteri istruttori del giudice civile.

Il ruolo dell'interesse diretto, concreto e attuale

Il diritto di accesso documentale non è un potere indiscriminato di controllare i fascicoli altrui. L'articolo 22 della legge n. 241/1990 richiede, in generale, un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento richiesto e corrispondente a una posizione giuridicamente tutelata. Quando l'istanza è formulata per finalità difensive, occorre spiegare quale posizione si intende proteggere e perché il documento sia necessario.

In questa prospettiva, una domanda circostanziata è preferibile a una richiesta generica di accesso a tutti gli atti. Occorre indicare, per quanto possibile, il procedimento, gli uffici, le date, gli estremi dei documenti e il collegamento con il diritto da tutelare.

Le ricadute sul diritto dell'immigrazione

Si pensi a una controversia nella quale un cittadino straniero debba documentare una precedente interlocuzione con una Questura, una Prefettura o un Comune. Potrebbero risultare rilevanti il fascicolo di una richiesta di soggiorno, le comunicazioni amministrative, gli accertamenti svolti o i documenti su cui si fonda un diniego. L'utilità dell'accesso dipende naturalmente dal contenuto del procedimento e dai limiti eventualmente previsti dalla legge.

La sentenza di Bologna non riguardava direttamente una pratica migratoria: non sarebbe corretto presentarla come una pronuncia che autorizza automaticamente l'ostensione di ogni fascicolo d'immigrazione. Essa enuncia però un principio generale utile anche in tale settore: la pendenza di un diverso giudizio, da sola, non cancella il diritto di accesso amministrativo quando sono soddisfatti i relativi presupposti.

Come predisporre una richiesta efficace

Nella domanda conviene identificare il richiedente, l'ufficio destinatario e gli atti richiesti, descrivendo la posizione giuridica da difendere. È importante conservare prova dell'invio, ad esempio ricevute PEC o protocolli, e la risposta eventualmente ricevuta. Se l'amministrazione nega l'accesso, occorre verificare se la motivazione faccia riferimento a specifiche esigenze tutelate dalla legge oppure si limiti a richiamare l'opposizione di un terzo o la disponibilità dei documenti altrove.

Non bisogna tuttavia trascurare la tutela dei dati personali, l'eventuale segretezza di determinati atti e la necessità di bilanciare diritti contrapposti secondo le norme applicabili. Un interesse difensivo non comporta indiscriminatamente l'accesso a qualunque dato sensibile o riservato. Anche l'oggetto e la misura dell'ostensione devono restare collegati alla concreta necessità di difesa.

Un secondo principio: il nuovo diniego può essere autonomo

La decisione affronta anche un problema processuale significativo. Il Comune aveva sostenuto che il ricorso fosse inammissibile perché non era stato impugnato il primo diniego. Il TAR ha respinto l'eccezione: il secondo rifiuto non si limitava a ripetere il precedente, ma conteneva un nuovo esame della situazione e una motivazione ulteriormente elaborata. Si trattava dunque di un atto autonomamente lesivo.

La distinzione tra provvedimento di conferma dopo una nuova istruttoria e atto meramente confermativo è rilevante anche quando le amministrazioni dell'immigrazione rispondono ripetutamente a richieste o istanze. Non ogni risposta successiva riapre i termini del ricorso; occorre verificare se esista davvero una nuova valutazione.

Conclusione

L'accesso ai documenti è una garanzia concreta, non una formalità priva di utilità una volta iniziata una causa. La sentenza n. 401/2026 evidenzia che la tutela amministrativa dell'accesso e l'istruzione della causa civile possono coesistere. Per chi affronta una controversia sul soggiorno, sui documenti o sui rapporti con la pubblica amministrazione, ciò rende importante predisporre richieste puntuali, documentate e coerenti con il diritto da difendere, senza confondere l'accesso con il merito della controversia principale.

Fonte verificata: TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione II, sentenza 3 marzo 2026, n. 401, presidente Di Benedetto, estensore Amovilli. Testo integrale della sentenza. Riferimenti normativi principali: legge n. 241/1990, artt. 22, 24 e 25; d.lgs. n. 33/2013, art. 5, per i distinti profili dell'accesso civico.


Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.

Commenti

Post più popolari

Cassazione 4 settembre 2025 — Trattenimento nei CPR senza convalida: obbligo di immediata liberazione; questione di costituzionalità su DL 37/2025 | ACC 30' prima di JRN Abstract Con l’ordinanza n. 30297/2025 (Sez. I penale, deposito 4 settembre 2025), la Corte di cassazione afferma che il richiedente asilo trattenuto in un Centro di permanenza per il rimpatrio (CPR) dev’essere immediatamente liberato quando la misura non è convalidata dal giudice. La Suprema Corte contesta la norma introdotta dal DL 28 marzo 2025, n. 37 (come convertito) che consente di permanere fino a 48 ore in attesa di un nuovo decreto del questore, ritenendola in contrasto con principi costituzionali, e rimette la questione alla Corte costituzionale. L’ordinanza incide sulla pratica quotidiana di questure e gestori dei CPR (in Italia e in relazione al progetto Italia–Albania) e apre una fase di transizione in cui amministrazioni e giudici devono ricalibrare prassi, modulistica e motivazioni, preservando al contempo esigenze di ordine pubblico e garanzie effettive. Il contributo ricostruisce il quadro normativo, i punti-chiave della decisione e le implicazioni operative per il sistema italiano, offrendo una check-list di conformità per ridurre contenzioso e rischi risarcitori. Quadro normativo Il trattenimento amministrativo ai fini del rimpatrio costituisce restrizione della libertà personale e presuppone, nell’ordinamento italiano, un provvedimento del questore e la convalida da parte dell’autorità giudiziaria entro termini stringenti. Nell’ambito del procedimento per la protezione internazionale, la disciplina si coordina con il d.lgs. 142/2015 (accoglienza e trattenimento) e con il d.lgs. 25/2008 (procedure), nonché con i vincoli derivanti dal diritto UE e dalla CEDU. Con il DL 37/2025 (convertito nella L. 75/2025) il legislatore, tra gli interventi collegati al protocollo Italia–Albania, ha introdotto una clausola che consente, in caso di mancata convalida, di trattenere comunque fino a 48 ore il richiedente, purché il questore adotti entro quel termine un nuovo decreto (schema che mira a sanare vizi o sopravvenienze). Questo meccanismo—pensato per evitare “vuoti” nella custodia—ha generato forti dubbi di legittimità: la mancata convalida è infatti segnale che la misura non regge, imponendo la liberazione immediata; un ulteriore “trattenimento ponte” rischia di tradursi in privazione senza titolo. Il contesto europeo aggiunge un ulteriore livello: il 1° agosto 2025 la Corte di giustizia dell’UE ha richiamato gli Stati membri a evitare automatismi nelle procedure accelerate (es. uso delle liste di “Paesi sicuri”) e a garantire controllo giurisdizionale effettivo, incidendo anche sulle pratiche di trattenimento collegate ai percorsi “esternalizzati”. La decisione della Cassazione si pone quindi in una traiettoria di rafforzamento delle garanzie e di allineamento a standard europei e convenzionali. Analisi 1) La portata dell’ordinanza 30297/2025 La Cassazione ribadisce un principio cardine: senza convalida non c’è titolo per privare della libertà personale. Il “regime ponte” di 48 ore non può colmare l’assenza di convalida con una deroga generalizzata—per di più basata su un nuovo atto amministrativo emesso dallo stesso apparato che ha già visto rigettata la misura. La Suprema Corte segnala contrasti con parametri costituzionali (libertà personale, riserva di giurisdizione, effettività della tutela) e rimette gli atti alla Consulta per il giudizio di legittimità. Nell’immediato, il dictum impone alle autorità di disporre la liberazione se la convalida manca o è negata. 2) Effetti immediati su questure e CPR Liberazione senza ritardo: una volta negata la convalida, la permanenza nei locali del CPR non è più legittima; ogni ulteriore trattenimento rischia l’illegittimità e l’esposizione risarcitoria. Nuovi decreti “correttivi”: l’adozione di un nuovo provvedimento, ove possibile, non può giustificare ex post la continuità del trattenimento; dovrà essere eseguito in libertà (salvo nuovi, autonomi presupposti convalitati). Tracciabilità: occorre aggiornare registri e verbali con time-stamp della decisione giudiziaria e dell’ora di effettiva liberazione, per superare contestazioni su “trattenimenti di fatto”. 3) Rapporti con il modello Italia–Albania La vicenda concreta decisa dalla Cassazione nasce in parte dalla gestione di casi collegati al centro di Gjadër (Albania). La regola processuale vale a prescindere dal luogo di prima custodia: se la convalida non interviene o non è concessa, il trasferimento “di ritorno” in Italia non può trasformarsi in una immediata reclusione in altro CPR per 48 ore. L’architettura dei flussi va quindi ricalibrata: il rientro in Italia dopo mancata convalida dev’essere verso lo stato di libertà, con eventuali misure diverse sorrette da nuovi e autonomi titoli (e convalida). 4) Giudici, difesa e garanzie effettive Cooperazione istruttoria: la mancata convalida può dipendere da carenze probatorie dell’amministrazione (identità, pericolo di fuga, alternative meno afflittive). La riedizione della misura richiede nuovi elementi, non meri “copia-incolla”. Rimedi cautelari: in presenza di dubbi sulla legittimità del trattenimento, le misure cautelari devono assicurare effettività (sospensioni, liberazioni tempestive). Trasparenza: difesa e giudice devono poter accedere agli atti che sorreggono il trattenimento; verbali, informative, valutazioni sanitarie e di vulnerabilità vanno documentati. 5) Prassi amministrative: check-list di conformità Audit interno su tutti i casi non convalidati: liberazione entro ore 0–2 dalla conoscenza del provvedimento; attestazione firmata. Modulistica: aggiornare i modelli di decreto e le istruzioni per gli operatori, eliminando riferimenti a “permanenze-ponte” in attesa di nuovo decreto. Alternative al trattenimento: ove necessario, attivare misure meno afflittive (obblighi di presentazione, dimora) con valide motivazioni. Formazione: aggiornare Questure, personale CPR, interpreti e operatori su tempistiche e documentazione; focus su vulnerabilità (minori, salute mentale, vittime di tratta). Albania: definire procedure di rientro in libertà e tracciabilità cross-border; rivedere SLA con gestori e operatori logistici. 6) Intersezioni con il diritto UE La giurisprudenza della Corte di giustizia (1° agosto 2025) valorizza il controllo giurisdizionale effettivo e la personalizzazione delle decisioni, scoraggiando automatismi che comprimano diritti. L’ordinanza 30297/2025 si muove nella stessa direzione, ricordando che la mancata convalida non è un inciampo procedurale ma un limite sostanziale: senza controllo giudiziale positivo non è lecito protrarre la privazione. Conclusioni L’ordinanza 30297/2025 segna un punto fermo: convalida o libertà. La clausola delle 48 ore introdotta dal DL 37/2025 espone a seri rischi di incostituzionalità e, in attesa della Consulta, non può essere usata per mantenere persone in detenzione di fatto. Per l’Italia la rotta è chiara: liberazioni tempestive in caso di non convalida; riedizione della misura solo su nuovi titoli e con pronta convalida; documentazione integrale e tracciabile; formazione continua degli operatori. È la via per conciliare efficienza e garanzie, riducendo il contenzioso e tutelando lo Stato di diritto. Avv. Fabio Loscerbo

Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIShttps://loscerbo.blogspot.com/2026/05/quand-le-tribunal-accorde-la-protection.html Quand le tribunal accorde la protection mais que l’État refuse le séjour : l’affaire de Brescia et le conflit entre jugement et signalement SIS Une récente décision du Tribunal administratif régional de Brescia attire l’attention bien au-delà du droit italien de l’immigration. En cause, une question aussi technique que fondamentale : que se passe-t-il lorsqu’un juge reconnaît le droit à la protection internationale, mais que l’administration refuse malgré tout de délivrer le titre de séjour ? C’est le paradoxe juridique mis en lumière par la décision rendue le 23 avril 2026 par le Tribunal administratif régional de Brescia. L’affaire concerne un ressortissant étranger ayant obtenu, par décret définitif du Tribunal de Brescia, la reconnaissance de la protection subsidiaire. En principe, cette décision devait conduire à la délivrance du titre de séjour. Pourtant, la Questura a opposé un refus fondé sur un signalement dans le Système d’Information Schengen, le SIS, signalement maintenu même après la décision judiciaire. Le contraste est saisissant. D’un côté, une décision juridictionnelle définitive reconnaissant un droit fondamental. De l’autre, un refus administratif fondé sur un mécanisme européen de sécurité. La question dépasse largement ce dossier : un signalement sécuritaire peut-il neutraliser, dans les faits, les effets concrets d’un jugement définitif ? Certes, le tribunal a tranché le litige sur un terrain procédural, en déclarant irrecevable l’action en exécution. Mais la question de fond demeure entière. Et c’est précisément pour cela que cette affaire est importante. L’enjeu n’est pas seulement procédural. Il touche à l’effectivité des droits. En droit des étrangers, un droit reconnu mais impossible à mettre en œuvre peut se transformer en protection purement théorique. Cette affaire résonne bien au-delà de l’Italie, car elle illustre les tensions croissantes entre contrôle migratoire, coopération européenne et garanties juridictionnelles. Le système SIS a été conçu comme un instrument de coopération entre États membres. Mais ce dossier montre que ces mécanismes peuvent entrer en collision avec les protections reconnues par les juges. L’affaire de Brescia ouvre ainsi un débat plus vaste sur l’équilibre entre autorité judiciaire et pouvoir administratif. Elle interroge une question simple mais décisive : une personne reconnue protégée par un tribunal peut-elle néanmoins demeurer enfermée dans une zone d’incertitude juridique à cause d’un signalement administratif ? C’est aussi une question très concrète pour les praticiens du droit : gagner un recours suffit-il si son exécution peut encore être bloquée ? Pour certains, cette affaire révèle le risque que des dispositifs sécuritaires puissent vider indirectement de sa substance la protection juridictionnelle. Pour d’autres, elle met en évidence une tension non résolue au cœur même de l’ordre juridique Schengen. Dans tous les cas, cette décision importe parce qu’elle révèle un problème structurel, et non une anomalie isolée. En droit de l’immigration, le plus difficile n’est souvent pas d’obtenir la reconnaissance d’un droit, mais d’en assurer l’effectivité. Et c’est pourquoi l’affaire de Brescia mérite d’être suivie avec attention bien au-delà des frontières italiennes. Fabio Loscerbo Avocat en droit de l’immigration ORCID : https://ift.tt/43Kct7l https://ift.tt/WfzaySI Avv. Fabio Loscerbo https://ift.tt/VKzbmRS