Secondo il Tribunale di Trento, la convivenza stabile può giustificare l'iscrizione anagrafica anche senza un previo permesso di soggiorno
Secondo il Tribunale di Trento, la convivenza stabile può giustificare l'iscrizione anagrafica anche senza un previo permesso di soggiorno
Per un cittadino straniero che vive con il proprio partner italiano, l'iscrizione anagrafica può diventare un ostacolo decisivo: il Comune chiede il permesso di soggiorno, mentre l'assenza dell'iscrizione impedisce di registrare correttamente la convivenza e di esercitare diritti collegati alla vita familiare. L'ordinanza del Tribunale ordinario di Trento dell'8 novembre 2024, procedimento n. 600/2024, mostra perché, in una situazione concretamente documentata, non sia sufficiente opporre un requisito amministrativo senza considerare il rapporto affettivo e il quadro normativo europeo.
Il caso: una coppia stabile e il rifiuto dell'ufficio anagrafe
La controversia riguardava una cittadina italiana e il suo compagno statunitense. Secondo quanto accertato nel procedimento, i due intrattenevano una relazione stabile da molti anni e avevano sottoscritto, nell'ottobre 2023, un contratto di convivenza ai sensi della legge n. 76/2016. Avevano chiesto al Comune di Rovereto la registrazione del contratto, l'iscrizione anagrafica del partner straniero e il suo inserimento nello stato di famiglia.
L'amministrazione non aveva accolto le richieste, richiamando la necessità della previa iscrizione nella medesima famiglia anagrafica e, per il cittadino di Paese terzo, il possesso di un titolo di soggiorno. I conviventi hanno così proposto un ricorso cautelare ai sensi dell'art. 700 c.p.c.; nel giudizio è intervenuto anche il Ministero dell'Interno.
Il principio affermato dal giudice
Il Tribunale ha distinto la convivenza quale realtà effettiva dalle formalità utilizzate per provarla. La dichiarazione anagrafica è un elemento utile a documentare il legame, ma non rappresenta necessariamente l'unico mezzo per dimostrare che due persone costituiscono una coppia stabile. Nel caso concreto la prova proveniva, fra l'altro, dal contratto di convivenza, dalle dichiarazioni e dalle testimonianze esaminate.
Il giudice ha inoltre interpretato la disciplina nazionale in modo coerente con il diritto alla vita privata e familiare tutelato dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ha valorizzato l'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE, che impone di agevolare, nei termini previsti, l'ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. Nel rapporto con un cittadino italiano rileva anche l'art. 23 del d.lgs. n. 30/2007, relativo all'applicazione delle disposizioni più favorevoli ai familiari non italiani.
Il punto non è che ogni contratto di convivenza sostituisca automaticamente il permesso di soggiorno. Il punto, più circoscritto e importante, è che l'autorità non può ignorare una relazione stabile concretamente dimostrata quando valuta la posizione anagrafica e familiare della persona.
L'esito del ricorso
Con ordinanza dell'8 novembre 2024, il Tribunale di Trento ha accolto la domanda cautelare e disposto l'immediata registrazione del contratto di convivenza presso l'anagrafe del Comune di Rovereto, la contestuale iscrizione anagrafica del cittadino statunitense e il suo inserimento nello stato di famiglia della compagna italiana. Il giudice ha ritenuto sussistente anche il pregiudizio urgente derivante dalla difficoltà di esercitare i diritti familiari e dalla limitazione dei periodi di soggiorno in Italia.
Che cosa fare nella pratica
Chi si trova in una situazione analoga dovrebbe anzitutto presentare una richiesta scritta all'ufficio anagrafe, conservando la ricevuta e allegando documenti idonei a dimostrare l'identità, l'effettiva dimora e la stabilità del rapporto: ad esempio, contratto di convivenza validamente formato, documentazione relativa alla comune abitazione e ulteriori elementi coerenti con la storia della coppia. Se arriva un diniego, è essenziale ottenerne il testo e verificarne la motivazione, distinguendo il problema dell'iscrizione anagrafica da quello del titolo che legittima il soggiorno.
La decisione trentina non autorizza a ritenere che tutte le coppie non sposate abbiano automaticamente diritto all'iscrizione né che l'iscrizione, da sola, trasformi un soggiorno di breve durata in un soggiorno illimitato. In presenza di un rifiuto che comprometta concretamente la vita familiare, la documentazione della relazione e la valutazione dell'urgenza possono però costituire la base per una tutela giudiziaria appropriata.
Pronuncia esaminata: Tribunale ordinario di Trento, giudice Alessandra Tolettini, ordinanza 8 novembre 2024, procedimento R.G. n. 600/2024. Fonte verificabile: testo dell'ordinanza pubblicato dallo Studio legale Giovanazzi Guarini Robol: leggi il provvedimento.
Avv. Fabio Loscerbo
Avvocato Cassazionista
Iscritto nel Registro dei rappresentanti di interessi della Camera dei deputati in materia di Immigrazione
Lobbista registrato presso il Registro per la Trasparenza dell’Unione europea n. 280782895721-36 in materia di Migrazione e Asilo
ORCID: 0009-0004-7030-0428
Articolo redatto con l’ausilio di strumenti di AI, sotto la direzione, revisione e responsabilità editoriale dell’autore.
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